Astensione Facoltativa Clausole campione

Astensione Facoltativa. Nei primi otto anni di vita del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data di ingresso in famiglia. Per le adozioni o affidamenti avvenuti entro i sei e i dodici anni di età del bambino, il periodo di astensione facoltativa può essere richiesto entro tre anni dall’ingresso in famiglia, il periodo di astensione non può però andare oltre i quindici anni di età del bambino. Durante il periodo di astensione facoltativa l’indennità economica pari al 30% (trenta per cento) della retribuzione spettante compete, a prescindere dalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi per:
Astensione Facoltativa. Genitore Durata Periodo godimento Retribuzione Previdenza Madre 6 mesi (*3) Continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante per un periodo massimo di 6 mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta (*4). Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità di integrazione da valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l'astensione obbligatoriaIl periodo astensione facoltativa computato nell'anzianità servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. parte dell'interessato. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino documentazione da presentare: una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro a valersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l'astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità di integrazione da parte dell'interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi dell'astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell'interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. (Euro 12.100,20 per il 2000).
Astensione Facoltativa. Genitore Durata Periodo godimento Retribuzione Previdenza Madre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di Indennità economica pari Copertura al continuativi o vita del bambino al 30% della retribuzione 100% goduti frazionati spettante per un periodo fino al terzo massimo di 6 mesi goduti anno di età del fino al terzo anno di età bambino. Per i del bambino. Per i periodi periodi successivi, la stessa successivi prestazione spetta se copertura risulta soddisfatta la commisurata condizione di reddito al 200% richiesta (*4). dell’assegno Per l’erogazione sociale, con dell’importo e possibilità di l’anticipazione dello stesso integrazione valgono le stesse leggi e da parte le stesse modalità previste dell’interessato per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di Per l’erogazione Copertura al vita del bambino. dell’importo e 100% goduti documentazione l’anticipazione dello stesso fino al terzo da presentare: valgono le stesse leggi e anno di età del una dichiarazione le stesse modalità previste bambino. Per i da cui risulti la per l’astensione periodi rinuncia dell’altro obbligatoria. successivi ad avvalersi della copertura astensione commisurata facoltativa entro al 200% 10 giorni dalla dell’assegno dichiarazione sociale, con suddetta, una possibilità di dichiarazione del integrazione datore di lavoro da parte dell’altro genitore dell’interessato da cui risulti l’avvenuta rinuncia (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d'astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell'interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. (Lire 23.429.250 per il 2000) ALLATTAMENTO - RIPOSI Genitore Durata Periodo godimento Retribuzione Previdenza Madre 2 ore (4 ore Nel primo anno di Per detti riposi è dovuta Copertura per i parti vita del bambino dall’INPS una indennità commisurata plurimi) pari all’intero al 200% riposi di 1 ora ammontare della dell’assegno ciascuno retribuzione rel...
Astensione Facoltativa nei primi otto anni di vita del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data di ingresso in famiglia. Per le adozioni o affidamenti avvenuti entro i sei e i dodici anni di età del bambino, il periodo astensione facoltativa può essere richiesto entro tre anni dall'ingresso in famiglia, il periodo di astensione non può però andare oltre i quindici anni di età del bambino. Durante il periodo di astensione facoltativa l'indennità economica pari al 30% (trenta per cento) della retribuzione spettante compete, a prescindere dalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi per: - i genitori adottivi o affidatari di bambini fino a sei anni di età del bambino; - i genitori adottivi o affidatari di bambini tra i sei e i dodici anni di età entro i tre anni successivi all'ingresso in famiglia. L'indennità per gli ulteriori periodi di astensione facoltativa sarà erogata alle medesime condizioni e modalità previste per i genitori naturali.
Astensione Facoltativa. Genitore Durata Periodo godimento Retribuzione Previdenza
Astensione Facoltativa. 3. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

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