Gruppo di lavoro per le pari opportunità Clausole campione

Gruppo di lavoro per le pari opportunità. 1. Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità, che opererà presso la sede dell’Ente Bilaterale Nazionale di settore, ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro. 2. Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità è composto di 6 membri di cui 3 in rappresentanza di Confprofessioni e 3 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del CCNL. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell’Ente Bilaterale Nazionale di settore. 3. Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità opererà secondo le procedure e le modalità previste da apposito regolamento operativo.
Gruppo di lavoro per le pari opportunità. Il gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro. In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge n. 125/1991 si attiverà per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata, sia nell'attuazione degli stessi. Il gruppo di lavoro sarà composto da tre rappresentanti della FIAIP e da tre rappresentanti di FILCAMS - FISASCAT - UILTUCS. La sede della Commissione per le pari opportunità, sarà presso la FIAIP nazionale in Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxx.
Gruppo di lavoro per le pari opportunità. Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro e, sulla base dei risultati della ricerca promossa da Fondoprofessioni su "Disuguaglianze di Genere di Generazione e Distribuzione Geografica", potranno essere formulate proposte finalizzate sia alla definizione di nuovi e specifici Istituti contrattuali, sia per facilitare l'inserimento stabile dei giovani all'interno degli studi e delle attività professionali. Il Gruppo di lavoro è, inoltre, incaricato a studiare e proporre soluzioni in materia di "Azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra Famiglia e Lavoro", così come definito dall'accordo del 7/3/2011 tra le Parti sociali e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge 125/91, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi. Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità è composto di 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 3 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del CCNL Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente Bilaterale Nazionale di settore. La Sede operativa del Gruppo di Lavoro per le pari opportunità, sarà presso la sede dell'Ente Bilaterale Nazionale di settore. Per tutto quanto relativo al funzionamento del Gruppo, potrà provvedere il Gruppo stesso con proprie deliberazioni. I componenti del Gruppo, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e, comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo.
Gruppo di lavoro per le pari opportunità. Il gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso il Gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91, si attiva per seguire anche l’iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell’attuazione degli stessi.
Gruppo di lavoro per le pari opportunità. Art. 8 - Distribuzione del c.c.n.l.
Gruppo di lavoro per le pari opportunità. Il gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge n. 125/1991, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi. Il gruppo di lavoro per le pari opportunità è composto di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del CCNL Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla presidenza dell'Ente bilaterale nazionale di settore. La sede operativa del gruppo di lavoro per le pari opportunità, sarà presso la sede dell'Ente Bilaterale nazionale di settore Per tutto quanto relativo al funzionamento del gruppo, potrà provvedere il gruppo stesso con proprie deliberazioni. I componenti del gruppo, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo.