Politiche di conciliazione Clausole campione

Politiche di conciliazione. Nell’ambito delle politiche di welfare aziendali orientate a garantire un maggiore benessere dei Lavoratori/Lavoratrici, le Parti – fermo quanto già previsto agli artt. 9 e 10 dell’Accordo 28 giugno 2014 e 5.3 dell’Accordo programmatico di percorso 8 ottobre 2015 – si danno reciprocamente atto dell’importanza di promuovere la conciliazione dei tempi di vita personale e professionale e dare nel Gruppo ulteriore impulso al confronto sul tema, individuando strumenti di flessibilità che consentano ai singoli di gestire le esigenze familiari e lavorative, migliorare il benessere e la qualità della vita all’interno di un contesto e di un'organizzazione lavorativa in evoluzione, fermi restando gli obiettivi di Piano e le necessarie compatibilità con le esigenze organizzative aziendali. In primo luogo, le Parti convengono di avviare a livello di Gruppo, nell’ambito dei lavori del Comitato Aziendale Europeo, un confronto per approfondire e addivenire a una Dichiarazione Congiunta sulla conciliazione dei tempi di vita-lavoro, sulla disconnessione e sullo smart working, espressione di principi condivisi a cui tutto il Gruppo UniCredit possa far riferimento, nel pieno rispetto delle singole specificità, in tutti i Paesi in cui esso è presente. Con la medesima finalità e nel frattempo, le Parti concordano sull'istituzione dal 2018 di una forma sperimentale di "banca del tempo" di natura solidale finalizzata alla costituzione di un bacino annuale di ore di assenza retribuita in aggiunta agli strumenti esistenti, per far fronte a gravi ed accertate esigenze personali e familiari: la stessa sarà alimentata con eventuali residui di permessi non fruiti e scaduti a fine anno, fatte salve diverse previsioni derivanti da accordi aziendali, donazione di permessi, ex-festività e ferie da parte dei dipendenti. Le modalità di fruizione e gestione verranno concordate nel corso del 2017 fra le Parti in tempo utile per l’avvio del nuovo istituto.
Politiche di conciliazione. Nell’ambito delle politiche di welfare aziendali orientate a garantire un maggiore benessere dei Lavoratori/Lavoratrici, le Parti con l’Accordo 13 aprile 2018 (Work Life Balance) hanno inteso valorizzare – anche attraverso il continuo confronto nell’ambito della Commissione bilaterale Welfare operante nel Gruppo – iniziative volte alla migliore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro a favore dei dipendenti del Gruppo UniCredit, formalizzando in via sperimentale sino al 31 dicembre 2019 (termine prorogato con Verbale del 5 dicembre 2019 al 31 marzo 2020) misure innovative inerenti la flessibilità, la genitorialità e il welfare aziendale. Le Parti con l’odierno Piano di innovazione denominato Team 23 hanno confermato la volontà di continuare a valorizzare iniziative volte alla migliore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, convenendo di proseguire la sperimentazione di dette misure inerenti la genitorialità, la flessibilità organizzativa e il welfare aziendale sino al 31 dicembre 2023. In relazione a quanto sopra, le Parti si sono altresì impegnate sin da ora ad introdurre le seguenti novità (che verranno attuate entro un anno dalla data odierna, in considerazione dei tempi tecnici di realizzazione): o in applicazione del nuovo CCNL estensione, ove compatibile, del lavoro agile almeno sino a due giornate alla settimana; o estensione dei permessi per eventi chiave della vita anche alle coppie di fatto; o introduzione di permessi per eventi chiave in reazione a: Le suddette novità saranno recepite – entro il 31 dicembre 2020 - in un nuovo testo coordinato di accordo su WLB che aggiornerà quello originario del 13 aprile 2018, nella cui redazione si terrà altresì conto di quanto disposto in materia dal CCNL 19 dicembre 2019 (e dalla redazione del relativo testo coordinato); il nuovo testo sul WLB che deriverà da tale lavoro sarà da intendersi quale parte integrante del presente odierno Accordo.
Politiche di conciliazione. Banca ore” a sostegno della maternità e paternità: i genitori che prevedano una maternità nei successivi 3 anni avranno la possibilità di conferire alla “banca ore” permessi, ore di straordinario o giorni di ferie, in vista di una futura fruizione alla nascita del bambino. Luxottica 2011 (Occhialeria)

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  • Commissione di conciliazione La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • Tentativo di conciliazione Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione im- prenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene de- positato a cura della Commissione di conciliazione presso la Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 39. In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il collegio arbitrale di cui al successivo art. 42.

  • Pubblicazione In pubblicazione dal 13/09/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) Atto immediatamente esecutivo La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Autorizzazione 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali. 2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche. 3. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo e informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni. Ogni Parte inoltra le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA. 4. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti. 5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 4 del presente articolo.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.