Common use of Importo contrattuale Clause in Contracts

Importo contrattuale. L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alle forniture indicate all’art. 2, viene determinato, per la durata contrattuale, in € ( ), IVA esclusa. In considerazione del fatto che le prestazioni oggetto dell’appalto sono state necessariamente definite in via presuntiva, tale importo è da considerarsi meramente indicativo e, pertanto, non vincolante per la Committenza, alla quale non potrà essere imputata alcuna responsabilità nel caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte dell'Appaltatore. Al mancato raggiungimento del valore sopraindicato, pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento all'Appaltatore. Ciò in virtù del fatto che la Committenza è in grado di determinare le proprie esigenze esclusivamente in rapporto all'andamento del mercato, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico. Nella determinazione del 20 % in diminuzione del fatturato non saranno considerate le eventuali future riduzioni dei prezzi dei farmaci stabilite dall’AIFA - o da altro organismo governativo. Nell’ipotesi in cui il metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco di cui all’art. 15, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135 entrasse in vigore prima della scadenza dell’appalto le parti si incontreranno per negoziare un accordo transitorio che consenta di proseguire la fornitura fino alla scadenza del contratto.

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Importo contrattuale. L’importo Il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo spettante a fronte della piena e corretta esecuzione dell’appalto sarà pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario e, comunque, nel contratto. Il predetto corrispettivo rappresenterà l’importo massimo contrattuale per lo svolgimento dato dalla somma dell’importo complessivo dei canoni relativi alle componenti F01+F03+F04 e dell’importo massimo relativo alla componente F02 da corrispondersi a consumo in funzione del numero di giornate erogate. Esso sarà sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto ed adempimento delle prestazioni relative alle forniture modalità, delle prescrizioni e delle specifiche indicate all’artnel presente capitolato, nell’offerta presentata e, comunque, nel contratto. 2, viene determinato, Tutte le spese e oneri derivanti all’aggiudicatario per la durata contrattualecorretta esecuzione del contratto, saranno considerati remunerati dal prezzo offerto. Il corrispettivo sarà pertanto determinato dall’aggiudicatario, in € ( )base ai propri calcoli, IVA esclusa. In considerazione del fatto che le prestazioni oggetto dell’appalto sono state necessariamente definite in via presuntivaalle proprie indagini, tale importo è da considerarsi meramente indicativo alle proprie stime, e comprensivo di ogni relativo rischio e, pertanto, non vincolante per la Committenza, alla quale non potrà essere imputata alcuna responsabilità nel caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte dell'Appaltatore. Al mancato raggiungimento del valore sopraindicato, pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento all'Appaltatore. Ciò in virtù del fatto che la Committenza è in grado di determinare le proprie esigenze esclusivamente in rapporto all'andamento del mercato, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico. Nella determinazione del 20 % in diminuzione del fatturato non saranno considerate le eventuali future riduzioni dei prezzi dei farmaci stabilite dall’AIFA - /o da altro organismo governativo. Nell’ipotesi in cui il metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco di cui all’art. 15, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135 entrasse in vigore prima della scadenza dell’appalto le parti si incontreranno per negoziare un accordo transitorio che consenta di proseguire la fornitura fino alla scadenza del contrattoalea.

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Importo contrattuale. L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alle forniture indicate all’art. 2ordinarie remunerate a canone, viene determinato, per la durata contrattuale, in € ( ), IVA esclusa. In considerazione Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’appaltatore dall’esecuzione del fatto contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che le prestazioni oggetto dell’appalto venissero emanate dalle competenti autorità, sono state necessariamente definite compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dell’appaltatore in via presuntivabase ai propri calcoli, tale importo è da considerarsi meramente indicativo ealle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. L’importo contrattuale stimato e non vincolante garantito posto a base di gara per la Committenza, alla quale non potrà essere imputata alcuna responsabilità nel caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte dell'Appaltatore. Al mancato raggiungimento del valore sopraindicato, pertanto, nulla sarà dovuto le Attività Straordinarie remunerate ad Extracanone a titolo di risarcimento all'Appaltatore. Ciò in virtù del fatto che la Committenza è in grado di determinare le proprie esigenze esclusivamente in rapporto all'andamento del mercato, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico. Nella determinazione del 20 % in diminuzione del fatturato non saranno considerate le eventuali future riduzioni dei prezzi dei farmaci stabilite dall’AIFA - o da altro organismo governativo. Nell’ipotesi in cui il metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco di cui all’art. 15, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135 entrasse in vigore prima della scadenza dell’appalto le parti si incontreranno per negoziare un accordo transitorio che consenta di proseguire la fornitura fino alla scadenza del contrattoconsumo ammonta ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) al netto dell’IVA.

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Importo contrattuale. L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alle forniture indicate all’art. 2del contratto sarà pari ai corrispettivi annui convenzionali relativi ai servizi, viene determinato, determinati con le modalità di cui al cui al precedente articolo più gli oneri per la durata contrattualeriduzione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso. Per le eventuali proroghe al contratto originario, in € ( )accordate ai sensi dell’articolo 5 del presente CSA, IVA esclusal’importo del relativo contratto sarà pari al numero di anni della proroga moltiplicata per l’importo annuo convenzionale, aggiornato con gli edifici ed i servizi attivati nell’ultimo anno precedente la proroga stessa. In considerazione del fatto che Per le prestazioni oggetto dell’appalto sono state necessariamente definite in via presuntiva, tale importo è da considerarsi meramente indicativo e, pertanto, non vincolante parziali effettuate ai sensi dell’art. 5 si applicheranno le disposizioni ivi illustrate. Gli oneri per la Committenza, alla quale non potrà essere imputata alcuna responsabilità nel caso sicurezza saranno determinati proporzionalmente al periodo di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte dell'Appaltatore. Al mancato raggiungimento del valore sopraindicato, pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento all'Appaltatore. Ciò in virtù del fatto che la Committenza è in grado di determinare le proprie esigenze esclusivamente in rapporto all'andamento del mercato, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico. Nella determinazione del 20 % in diminuzione del fatturato non saranno considerate le eventuali future riduzioni dei prezzi dei farmaci stabilite dall’AIFA - o da altro organismo governativo. Nell’ipotesi in cui il metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco di cui all’art. 15, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135 entrasse in vigore prima della scadenza dell’appalto le parti si incontreranno per negoziare un accordo transitorio che consenta di proseguire la fornitura fino alla scadenza del contrattoproroga.

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