Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva Clausole campione

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. 1. L’Affidatario, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Affidatario quanto dell’ISPRA e/o di terzi. 2. Inoltre, l’Affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ISPRA da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. 3. È obbligo dell’Affidatario stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’ISPRA, al suo personale ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Affidatario nell’espletamento dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.00,00 (Euro unmilione/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del presente contratto, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’Affidatario. 4. In alternativa alla stipulazione della citata polizza, l’Affidatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Affidatario, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.00,00 (Euro unmilione/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. 5. Resta inteso che l’esistenza, e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momen...
Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’esecutore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’esecutore quanto della stazione appaltante e/o di terzi. Inoltre, l’Esecutore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. E’ obbligo dell’esecutore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo capitolato, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilionivirgolazerozero) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’esecutore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’esecutore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura prevista dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Esecutore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilionivirgolazerozero), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.
Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. 1. L’Aggiudicatario, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Aggiudicatario quanto dell’Amministrazione e/o di terzi. Inoltre, l’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Fondazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. Art. 10 - Subappalto
Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’ esecuzione del presente contratto, as- sume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’ Appaltatore quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. Al fine di garantire la copertura dei rischi conseguenti al ri- sarcimento dei danni prodotti al Comune o al suo persona- le, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’appaltatore nell’espletamento dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, in- terruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei docu- menti informatici, l’ Appaltatore ha prodotto estensione del- la Polizza Assicurativa n. 500528515 stipulata con ALLIANZ S.p.a. Ag. 686000 – Firenze Signa, con effetto a decorrere dal 27/ 01/2021 (Appendice dichiarazione n. 111714529) per la copertura di tutti i rischi di cui all’appalto in questione, per i quali resta in ogni caso fer- mo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore.
Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. Art. 10 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software Art. 11 - Subappalto
Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto del Comune e/o di terzi, comprendendo espressamente nel novero dei terzi la Citta Metropolitana come previsto nell’articolo 18 del Disciplinare.
Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. 12.1 - L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto di GIDA spa e/o di terzi. 12.2 - L’Appaltatore si obbliga a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei lavori eseguiti dall’Appaltatore in adempimento del presente contratto.
Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. Unirelab, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto propri quanto dell’Amministrazione e/o di terzi. responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.