Imputabilità Clausole campione

Imputabilità. L’inadempimento, affinché possa avere effetto risolutorio, deve essere valutato non soltanto in ordine all’elemento obiettivo in cui si concreta la violazione contrattuale, ma anche in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo, che qualifica la stessa violazione e consiste nella effettiva volontà del debitore di sottrarsi ingiustamente alla prestazione dovuta. Ma perché tale volontà manchi, rendendo l’inadempimento non imputabile al debitore, é necessario che questi abbia usato la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), senza essere sufficiente la sola buona fede circa l’apprezzamento della propria condotta se questa non coincida con l’esaurimento di tutte le possibilità di adempiere l’obbligazione secondo la normale diligenza potendo la colpa, a differenza del dolo, sussistere anche in caso di errore, per non avere usato la diligenza che avrebbe preservato dal cadere nell’errore14. Orbene non basta accertare la esistenza del fatto oggettivo del mancato o tardivo adempimento e della sua attitudine a turbare l’equilibrio del sinallagma contrattuale, ma occorre, altresì, accertare che l’inadempimento sia 13 Corte di Cassazione, sentenza 7-3-91, n. 2402
Imputabilità. 1. Prevedere che: a) non sia imputabile chi non abbia la capacità di intendere o di volere; b) non sia punibile chi abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato, se nel momento in cui lo ha commesso non era imputabile; c) la capacità di intendere o di volere sia esclusa quando l’agente non sia stato in grado di comprendere il significato del fatto o comunque di agire secondo tale capacità di valutazione; d) siano considerate cause di esclusione dell’imputabilità: l’infermità, i gravi disturbi della personalità, la cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, se rilevanti rispetto al fatto commesso; e) sia esclusa ogni presunzione di imputabilità, definendo i limiti in cui l’incapace di intendere o di volere per ubriachezza o stupefazione risponda per il fatto commesso per l’essersi posto colpevolmente nelle condizioni predette; f) nei casi in cui l’agente non abbia la capacità di intendere o di volere sia applicata una misura di cura e di controllo; g) le misure di cura e di controllo siano applicate tenendo conto della necessità della cura; che la loro durata non possa superare quella della pena che si applicherebbe all’agente imputabile; h) la durata massima della misura di cura e di controllo determinata dal giudice non possa comunque superare il limite massimo di durata della pena edittale prevista per il reato contestato; i) l’esecuzione della misura di cura e di controllo venga interrotta quando non risulti più necessaria a fini riabilitativi. 2. Prevedere per i non imputabili le seguenti misure di cura e di controllo, eventualmente applicabili in via alternativa o graduata: a) ricovero in strutture terapeutiche protette o in strutture con finalità di disintossicazione; b) ricovero in comunità terapeutiche; c) libertà vigilata associata a trattamento terapeutico; d) obbligo di presentazione, eventualmente associata a trattamento terapeutico; e) affidamento a servizi socio-sanitari; f) svolgimento di una attività lavorativa o di una attività in favore della collettività. 3. Prevedere che il giudice possa sempre disporre una misura: a) meno restrittiva conforme al buon andamento del percorso riabilitativo; b) più restrittiva in caso di violazione delle prescrizioni. 4. Prevedere che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applichino quando l’agente si sia messo in condizioni di incapacità di intendere o di volere al fine di commettere il reato o di predisporsi una scusa. 5. Xxxxxxxxx che non sia imputabile chi abbia...
Imputabilità. La Commissione è partita dalla constatazione della profonda crisi che ha vissuto il concetto di imputabilità, anche quale riflesso dei controversi rapporti tra giustizia penale e scienze psichiatriche. Ciò essenzialmente in quanto, al profilo normativo del concetto di imputabilità, si aggiunge quello empirico, che rientra nella competenza dello psichiatra e che attiene alla prevedibilità dei comportamenti futuri di chi ha commesso un reato in una situazione di compromessa capacità di intendere e/o di volere. Altro problema – che riguarda soprattutto i casi di ubriachezza e di assunzione di sostanze stupefacenti - è quello dell’utilizzo massiccio di fictiones iuris, che costituiscono una deroga espressa alla regola che esige, ai fini della punibilità, la sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Il codice Xxxxx, in un’ottica legata ad esigenze squisitamente preventive, ha dato vita per tali ipotesi ad un sistema di attribuzione della responsabilità penale sganciato dall’accertamento effettivo delle condizioni personali al momento della realizzazione del fatto (artt. 92 e segg. c. p.). Tale disciplina è difficilmente armonizzabile con il principio di personalità della responsabilità penale e, soprattutto, con un diritto penale del fatto. Evidente è, infatti, lo iato tra fatto e colpevolezza, caratteristico dello schema dell’actio libera in causa, tra norma e realtà sottostante, che costringe il legislatore al ricorso a finzioni giuridiche, le quali a loro volta finiscono per collidere irrimediabilmente con il principio di colpevolezza, dando luogo ad ipotesi di responsabilità oggettiva (occulta o mascherata), che, in quanto tali, vanno rigorosamente bandite dall’ordinamento giuridico. Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha fatto le seguenti scelte di fondo (artt.21-22): a) abolizione del sistema del doppio binario, che prevede l’applicazione congiunta di pena e misura di sicurezza; b) abolizione delle finzioni di imputabilità, che costituiscono una deroga alla regola che esige, ai fini dell’imputabilità, la sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto; c) recepimento, quanto al vizio di mente, dei princìpi fissati dalle Sezioni Unite penali (sent. 9163, Raso, 25.1.2005), con il conseguente abbandono di un rigido modello definitorio dell’infermità in favore di clausole aperte, più idonee ad attribuire (a determinate condizioni) rilevanza anche ai disturbi della personalità; d) prevision...
Imputabilità. L imputabilità consiste nella riferibilità del fatto ad una persona capace di intendere e di volere. Tale capacità, che deve sussistere nel momento in cui viene commesso il fatto, si identifica con l attitudine psichica a rendersi conto delle conseguenze dannose della propria condotta e a decidere autonom am ente il proprio comportamento.

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  • Contabilità dei lavori Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore e la contabilità delle opere verrà svolta secondo le prescrizioni del titolo XI del Regolamento Generale LLPP, artt. da 152 a 185, che qui si intendono richiamati. La valutazione dei lavori “a corpo” è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione, ottenuto mediante offerta a prezzi unitari effettuata sulla base della “lista” (questa senza efficacia negoziale) posta a base di gara, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nell’apposita tabella “B” contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto, ciascuna delle quali va contabilizzata in quota parte, in proporzione al lavoro eseguito. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nelle specifiche norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere, ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto. La contabilizzazione dei lavori “in economia” è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa, con le modalità previste dalle norme vigenti. In particolare: - la manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore. - il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 3, riga 4) della tabella 1, sono valutati in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, separatamente dall'importo dei lavori, per la parte valutata a corpo, in percentuale secondo gli stati di avanzamento, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito, e per la parte a misura, dovranno essere valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite. Le singole lavorazioni verranno misurate con i criteri esposti nella parte II del presente capitolato speciale.

  • CONTABILIZZAZIONE La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, in contraddittorio tra l’Impresa e la Direzione lavori, sulla base delle lavorazioni indicate nei singoli OdL e nei relativi Contratti Attuativi, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto (fatta salva la maggiorazione prevista per gli interventi in priorità 3 - “urgenti e di emergenza” e l’indennità di chiamata prevista per gli interventi in priorità 2 – “urgenti”). Tali prezzi oltre che delle spese generali ed utili, sono comprensivi di ogni qualsiasi spesa ed onere che l’Impresa debba sostenere al riguardo e in particolare per i lavori compiuti di ogni spesa e onere per fornitura, lavorazione, sfridi, impiego, messa in opera e protezione, trasporti, carichi, scarichi e mezzi d’opera compresi i provvisionali (se non esplicitamente previsti e ordinati); sono pure comprensivi di ogni spesa per licenze, modelli, sopralluoghi preliminari, prove ed assistenza e di quanto altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio. Per i singoli interventi dovrà essere applicata la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l’opera compiuta, nonché laddove sia stato ritenuto necessario in base al rischio che comporta l’intervento, la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l’apprestamento particolare di sicurezza, indicato dalla DL sull’ODL e nel relativo progetto. Qualora la particolare natura dell’intervento per la sua limitata dimensione o per altro motivo non permettesse con il metodo della misura un’equa retribuzione, la DL procederà ad una valutazione parziale o totale dell’intervento con il metodo delle economie avvalendosi: - delle ore di mano d’opera prestate e risultanti dal registro delle presenze depositato presso il cantiere; - delle liste settimanali della manodopera approvate e controfirmate dalla DL corredate delle bolle del materiale utilizzato, nonché conteggiando le ore effettivamente impiegate su precisa disposizione della D.L.. - della quantità dei materiali impiegati e di manufatti a piè d’opera (valutati a numero, a peso, a superficie, ecc.) - dei periodi di nolo di mezzi, macchine ed attrezzature e materiali risultanti nelle bollette settimanali approvate dalla DL. La registrazione delle misure, rilevate direttamente in cantiere in contraddittorio con l’Impresa verrà effettuata sul libretto di misura. La contabilità dei lavori avverrà nel rispetto del DLgs 50/2016 e del Decreto Ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49: Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». La liquidazione dei lavori per i quali è previsto dalla normativa vigente il rilascio di apposite certificazioni sarà effettuata solo ed esclusivamente dopo l’avvenuta presentazione di tutta la documentazione/certificazione occorrente, dopo la verifica della validità e correttezza da parte della DL.

  • Contabilizzazione dei lavori Art. 22 Lavoro a corpo......................................................................................................................................... Art. 23 Eventuali lavori a misura ......................................................................................................................... Art. 24 Eventuali lavori in economia ................................................................................................................. Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.........................................................................

  • Esclusione di responsabilità Ad eccezione di quanto espressamente previsto dal presente Contratto, Google non rilascia e declina espressamente, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, (a) garanzie di qualsiasi sorta, espresse, implicite, legali o d’altro tipo, incluse le garanzie di commerciabilità, idoneità per un particolare uso, titolo ed evizione, assenza di violazioni o funzionamento senza errori o interruzioni dei Servizi, e (b) dichiarazioni relative a contenuti o informazioni accessibili attraverso i Servizi.

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