Inabilità temporanea da infortunio Clausole campione

Inabilità temporanea da infortunio. La perdita temporanea, totale o parziale, a seguito di Infortunio, della capacità dell’Assicurato di svolgere le attività professionali principali e secondarie dichiarate.
Inabilità temporanea da infortunio. Si precisa che con il termine Inabilità Temporanea si indica il periodo in cui l’Assicurato è completamente inabile a svolgere le sue normali attività. Pertanto, se un infortunio causa Inabilità Temporanea dell'Assicurato allo svolgimento della propria normale attività, la Società pagherà il compenso giornaliero stabilito nel Certificato di Assicurazione, fermo quanto previsto all’Art. 23 – Limiti di età: - per un massimo di giorni 30 (trenta) giorni. - a partire dal settimo giorno successivo alla data dell'evento che ha causato l'inabilità, purché il sinistro sia risarcibile sulla base di quanto descritto nella presente polizza. Il pagamento della diaria giornaliera cesserà immediatamente dalla data tra le seguenti più vicina a quella dell’evento:
Inabilità temporanea da infortunio. Se l’infortunio provoca la temporanea incapacità fisica dell’Assicurato a svolgere la propria attività lavorativa, la Compagnia, in seguito ad accertamenti medico legali effettuati, paga l’indennità giornaliera riportata nel modulo di polizza: • integralmente, per il periodo in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità a svolgere la propria occupazione • al 50%, per il periodo in cui l’Assicurato non ha potuto svolgere la propria occupazione, anche parzialmente. Il periodo di inabilità termina quando: • il trattamento medico dell’Assicurato è considerato completo da certificazione medica emessa da un medico legale o il grado di invalidità permanente può essere determinato • l’inabilità al lavoro è terminata • l’Assicurato è deceduto. Se al termine delle cure mediche l’Assicurato si dichiara ancora inabile al lavoro, la Compagnia è tenuta a continuare il pagamento dell’indennità solo se la continuazione dell’incapacità risulta da certificazione emessa da un medico legale per periodi non superiori a 20 giorni consecutivi. La garanzia è prestata con una somma assicurata di 150 euro al giorno. La garanzia è prevista esclusivamente per le seguenti categorie di Assicurati: • Amministratori • Soci • Membri del Consiglio di Amministrazione • Consulenti con contratto diretto con il Contraente Somma Assicurata: 150 euro Calcolo dell’indennizzo: Inabilità temporanea totale (10 giorni) – franchigia (4 giorni) = 10 – 4 = 6 giorni Indennizzo = 150 euro x 6 = 900 euro Inabilità temporanea parziale al 50% (10 giorni) Indennizzo = 75 euro x 10 = 750 euro Indennizzo totale = 900 euro + 750 euro = 1.650 euro
Inabilità temporanea da infortunio. L’indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 180 giorni. Per le ernie addominali traumatiche derivanti da infortunio, anche bilaterali, che risultino operabili, viene corrisposto solamente l’indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea, fino ad un massimo di 30 giorni. Se l’inabilità temporanea si verifica quando l’Assicurato è in territorio extra-europeo, l’indennizzo viene pagato soltanto per il periodo di ricovero, documentata, in Istituto di cura; se lo stato di inabilità permane al rientro in Europa, l’Assicurato deve comunicarlo alla Compagnia entro 10 giorni dalla data del rientro.
Inabilità temporanea da infortunio. Qualora, in seguito ad infortunio avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio, l’Assicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale da impedirne la partecipazione al viaggio, l’Impresa gli rimborserà le spese mediche sostenute, per la diagnosi e la cura
Inabilità temporanea da infortunio. Non sono assicurabili le persone che nel corso di validità del contratto superino il 65° anno d’età. Resta inteso che qualora l’Assicurato compia il 65° anno di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, l’assicurazione cessa alla scadenza annua di polizza successiva al compimento del 65° anno d’età. Età all’ingresso 18 anni. Non sono assicurabili le persone che nel corso di validità del contratto superino il 65° anno d’età. Resta inteso che qualora l’Assicurato compia il 65° anno di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, l’assicurazione cessa alla scadenza annua di polizza successiva al compimento del 65° anno d’età. Età all’ingresso 18 anni.
Inabilità temporanea da infortunio. La garanzia è prestata per un periodo massimo di 180 giorni. ! Per le ernie addominali traumatiche derivanti da infortunio, anche bilaterali, che risultino operabili, la garanzia è prestata fino a un massimo di 30 giorni.
Inabilità temporanea da infortunio. 🗸 Nel caso si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa riconosce, in caso di inabilità temporanea, il pagamento della somma giornaliera assicurata per un periodo massimo di 365 giorni dall’infortunio.
Inabilità temporanea da infortunio. Nel caso si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa riconosce, in caso di inabilità temporanea, il pagamento della somma giornaliera assicurata, per un periodo massimo di 365 giorni a partire dal giorno dell’infortunio, con le seguenti modalità: - integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di esercitare le sue occupazioni professionali; - ridotta al 50%, per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni professionali. L’indennizzo per inabilità temporanea decorre dalle ore 24 del giorno dell’infortunio regolarmente denunciato come disposto all’Art. 34 “Denuncia di sinistro da infortunio e obblighi relativi”, dedotti i giorni di franchigia e viene corrisposto fino alle ore 24 dell’ultimo giorno di inabilità, fermo il limite sopraindicato.
Inabilità temporanea da infortunio. La perdita temporanea, totale o parziale, a seguito di Infortunio, della capacità dell’Assicurato di svolgere le attività professionali principali e secondarie dichiarate. MOD. ACTIVE C&P 2 - ED. 03/07/2019