Pagamento dell’indennità Clausole campione

Pagamento dell’indennità. Nel caso di Infortunio il pagamento dell'indennità sarà effettuato in Euro e comunque in Italia.
Pagamento dell’indennità. Determinata l’invalidità conseguente all’infortunio e l’indennizzo dovuto, l’Impresa ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento in Euro. L’Impresa paga la somma assicurata ai trasportati ovvero agli eredi degli stessi in parti uguali.
Pagamento dell’indennità. La Società pagherà le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, salvo i casi di sospensione della liquidazione e del pagamento previsti dalla presente polizza o dalla legge.
Pagamento dell’indennità. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Impresa di Assicurazione determina l’indennità che risulta dovuta, ne dà comu- nicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni da quest’ultima. In caso di decesso dell’Assicurato, in tutti i casi in cui sia prevista la corresponsione dell’Indennità per Inva- lidità Permanente sotto forma di capitale: a) se il decesso avviene, per qualsiasi causa, prima che l’Impresa di Assicurazione abbia potuto effet- tuare l’accertamento del grado di Invalidità Per- manente gli eredi devono fornire, oltre alla docu- mentazione medica indicata all’articolo “Obblighi” della presente Sezione, il certificato di morte dell’Assicurato e l’atto notorio attestante la qualifi- ca di eredi. Una volta acquisita la documentazione medica sopra indicata l’Impresa di Assicurazione provvede alla valutazione dell’Invalidità Perma- nente secondo i criteri indicati all’articolo “Deter- minazione dell’Indennità per il caso di Invalidità Permanente da Infortunio” in base alla documen- tazione medica disponibile e s’impegna a comuni- care agli eredi l’esito della valutazione del sinistro entro 60 giorni dal ricevimento della documenta- zione di cui sopra. Nel caso l’indennizzo venga ufficialmente offerto o quantificato in misura deter- minata, l’Impresa di Assicurazione paga agli eredi previa produzione della dichiarazione di succes- sione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l’Indennizzo spettante per la prestazione Invalidità Permanente da Infortunio, l’importo quantificato od offerto. b) se il decesso avviene, per qualsiasi causa, dopo che l’Indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l’Impresa di Assicurazione paga agli eredi, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, dell’atto notorio attestante la qualifica di eredi e della di- chiarazione di successione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l’Indennizzo spet- tante per la prestazione Invalidità Permanente da Infortunio, l’importo quantificato od offerto. c) Quanto disciplinato ai punti a) e b) del presente articolo non trova applicazione nel caso in cui il decesso dell’Assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva dell’Infortunio denunciato e sia operativa per l’Assicurato la garanzia Morte. In tal caso l’Impresa di Assicurazione liquida ai Be- neficiari designati unicamente la somma assicura- ta per...
Pagamento dell’indennità. 15 Nel caso di infortunio, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato in Italia, in Euro 15
Pagamento dell’indennità. L’indennità diventa esigibile quattro settimane dopo che l’assicuratore ha ricevuto tutti documenti necessari per l’accertamento dell’ammontare del danno e della responsabilità. Quattro settimane dopo il verificarsi del danno è possibile esigere come pagamento parziale l’importo che, secondo lo stato dell’accertamento del danno, deve essere pagato come minimo. L’obbligo di pagamento dell’assicuratore è prorogato fintanto che, per colpa del contraente dell’assicurazione o dell’avente diritto, l’indennità non può essere accertata o pagata. In particolare l’esigibilità non è data fintanto che: a) sussistono dubbi sulla legittimazione dell’avente diritto cui dev’essere effettuato il pagamento; b) è in corso un’indagine di polizia o un’istruttoria penale concernente il sinistro e la procedura contro il contraente dell’assicurazione o l’avente diritto non è ancora conclusa. Con il pagamento dell’intero valore d’assicurazione di un oggetto, la proprietà relativa all’oggetto assicurato, per il quale è stato eseguito il pagamento, passa all’assicuratore. Nel caso di avaria comune, l’assicuratore indennizza il contributo provvisorio se gli viene ceduta la ricevuta originale girata in bianco.
Pagamento dell’indennità. Il Dirigente o il responsabile dell'ufficio per le espropria- zioni, non appena ricevuta la comunicazione di cui agli ar- ticoli 1 e 2 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, come previsto dall'articolo 25, comma 1, della L.R. 11/2004, dispone il pagamento dell'in- dennità di espropriazione.
Pagamento dell’indennità. Il pagamento dell'indennità è eseguito dall'Impresa alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 21 c).
Pagamento dell’indennità. Garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza Garanzie Infortuni Determinata l’invalidità conseguente all’infortunio e l’indennizzo dovuto, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento in Euro. NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. paga la somma assicurata ai trasportati ovvero agli eredi degli stessi in parti uguali.
Pagamento dell’indennità. Il pagamento dell'indennità è effettuato su presentazione – in originale – della seguente documentazione: