INABILITA’ TEMPORANEA Clausole campione

INABILITA’ TEMPORANEA. L'indennizzo per inabilità temporanea è dovuto: a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni; b) al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni. L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni salvo quanto previsto dal C.C.N.L. per ogni singola categoria assicurata. L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuti per morte, invalidità permanente e diaria da ricovero.
INABILITA’ TEMPORANEA. TOTALE I documenti da consegnare alle Compagnie in caso di Sinistro sono: • dichiarazione del medico curante; • qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero, certificato di ricovero oppure copia della cartella clinica contenente una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell’Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato all’Inabilità Temporanea Totale.
INABILITA’ TEMPORANEA. L’indennizzo per “
INABILITA’ TEMPORANEA. La Società indennizza la somma assicurata prevista qualora l’infortunio abbia come conseguenza una inabilità temporanea, intendendosi per tale la perdita temporanea, in misura totale o parziale della capacità dell’Assicurato di attendere alle abituali attività.
INABILITA’ TEMPORANEA. (Garanzia valida esclusivamente per gli Assicurati della categoria A)
INABILITA’ TEMPORANEA. L’impedimento temporaneo generale (inabilità assoluta) o la limitazione (inabilità parziale) all’esercizio delle attività svolte dall’assicurato.
INABILITA’ TEMPORANEA. Temporanea incapacità fisica dell’Assicurato di attendere alle attività assicurate.
INABILITA’ TEMPORANEA. (ove prevista)
INABILITA’ TEMPORANEA. In caso di Inabilità Temporanea, la relativa indennità decorrerà dal 1° giorno del mese successivo all’inizio della stessa e sarà ridotta del 50% per i primi 3 (tre) mesi. Detta indennità sarà corrisposta per un massimo di 300 (trecento) giorni.
INABILITA’ TEMPORANEA. In caso di Inabilità Temporanea, l’indennità relativa sarà corrisposta per un massimo di 300 (trecento) giorni.