Common use of Inadempienze e penalità Clause in Contracts

Inadempienze e penalità. L’Azienda, a tutela della qualità della fornitura e della relativa scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, nonché a tutela del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali relative all’appalto, potrà applicare sanzioni pecuniarie, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del Capitolato Tecnico o del presente Disciplinare o delle disposizioni vigenti in materia, nonché di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, nella misura e nei limiti di cui all’art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (10% dell’ammontare netto contrattuale). La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’appaltatore, che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di notifica della contestazione. L’applicazione delle penali sarà comunicata – a mezzo PEC – al soggetto aggiudicatario, il quale dovrà emettere nota di credito per l’importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. A fronte dell’emissione di fatture attive per penali, i crediti derivanti dalla relativa applicazione potranno essere compensati con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo; in difetto, avvalendosi della cauzione costituita o 40 delle eventuali altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento di penali, di cui al presente punto, non esonera – in nessun caso – l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

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Samples: Disciplinare Di Gara Europea

Inadempienze e penalità. L’Azienda, a tutela della qualità della fornitura e della relativa scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, nonché a tutela del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali relative all’appalto, potrà applicare sanzioni pecuniarie, in ogni In caso di accertata violazione delle prescrizioni del Capitolato Tecnico o del inadempimento a quanto disposto dal presente Disciplinare o delle disposizioni vigenti in materiaCapitolato, nonché fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni e la facoltà di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, nella misura e nei limiti risolvere il contratto di cui all’artal successivo art. 113-bis20, comma 4il Comune applica all’appaltatore aggiudicatario le sanzioni pecuniarie di seguito descritte a titolo di penale, mediante deduzione dell’importo del D.Lgspagamento delle fatture mensili ovvero mediante incameramento, anche parziale, della cauzione, nell’ammontare indicato: - della documentazione richiesta dal Comune ai fini del controllo; - degli orari di servizio e loro modifiche, secondo quanto prescritto; - dell’elenco nominativo del personale addetto al servizio, e ogni sua variazione; - di ogni variazione relativa alle modalità di erogazione del servizio. n. 50/2016 (10% dell’ammontare netto contrattuale)L’applicazione di ogni penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’appaltatoreL’appaltatore aggiudicatario, che dovranno pervenire entro 5 nei sette giorni dalla data di notifica dell’inadempienza potrà presentare le proprie controdeduzioni scritte e documentate. Si procede al recupero delle penalità da parte dell’Ente appaltante mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale e stato assunto il provvedimento ovvero mediante escussioni di quota parte della contestazionecauzione definitiva. L’applicazione delle penali sarà comunicata – a mezzo PEC – al soggetto aggiudicatario, il quale dovrà emettere nota di credito per l’importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. A fronte dell’emissione di fatture attive per penali, i crediti derivanti dalla relativa applicazione potranno essere compensati con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo; in difetto, avvalendosi della cauzione costituita o 40 delle eventuali altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento di penali, penalità di cui al presente punto, non esonera – in nessun caso – l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione, sopra è indipendente dai diritti spettanti all’Ente appaltante per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessale eventuali violazioni contrattuali verificatisi.

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Samples: www.comune.fianoromano.rm.it

Inadempienze e penalità. L’Azienda, a tutela della qualità della fornitura e della relativa scrupolosa conformità alle norme Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell’esecuzione del servizio o in caso di legge e inottemperanza agli obblighi contrattuali, nonché a tutela del corretto adempimento l’aggiudicatario potrà incorrere nel pagamento di tutte penalità, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente capitolato. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le obbligazioni contrattuali relative all’appalto, potrà applicare sanzioni pecuniarieproprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 giorni lavorativi, in ogni mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di accertata violazione delle prescrizioni del Capitolato Tecnico giustificazioni non pertinenti, il Comune della Spezia procederà all’applicazione della penalità mediante trattenuta dalle fatture. L’ammontare della sanzione sarà determinato sulla base della natura e a seconda della gravità e/o del presente Disciplinare o delle disposizioni vigenti in materiaripetitività dell'inadempienza contestata, nonché come di seguito indicato. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, nella misura e nei limiti rispetto alle scadenze previste di cui all’art. 113-bis2, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 sarà applicata una penale pari all’importo dell’onorario diviso per 365 (10% dell’ammontare netto contrattuale)giorni previsti per l’espletamento dell’incarico) e moltiplicato per 0,20. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione penalità potrà essere ridotta ed esame delle eventuali eventualmente revocata nel caso in cui, entro il predetto termine di 10 giorni: - l’aggiudicatario esegua con buon esito le prestazioni contestate; - l’aggiudicatario invii al Comune della Spezia controdeduzioni dell’appaltatorecongrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate. In ogni caso, che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di notifica della contestazione. L’applicazione delle penali sarà comunicata – a mezzo PEC – al soggetto aggiudicatarioin relazione all’entità ed alla gravità dei ritardi avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione, il quale dovrà emettere nota di credito per l’importo della penale applicatala stessa si riserva l’adozione dei provvedimenti necessari, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. A fronte dell’emissione di fatture attive per penali, i crediti derivanti dalla relativa applicazione potranno essere compensati con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo; in difetto, avvalendosi della cauzione costituita o 40 delle eventuali altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento di penali, di cui al presente punto, non esonera – in nessun se del caso – l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessaanche risolutivi del rapporto.

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Samples: www.comune.laspezia.it

Inadempienze e penalità. L’AziendaSalvo che il fatto non implichi anche l'applicazione di sanzioni penali, a tutela o non ricorra uno dei casi previsti dal presente Capitolato per il risarcimento dei danni o per la risoluzione del contratto, nei casi in cui si verificassero inadempienze contrattuali nello svolgimento del servizio o inosservanze alle Ordinanze emesse dalle Autorità competenti, la ditta appaltatrice, oltre all'obbligo e l'onere di eliminare le irregolarità, incorrerà nella applicazione di una penale. L'applicazione della qualità penale sarà preceduta da regolare contestazione del fatto notificata nelle forme di legge, alla quale la ditta appaltatrice può rispondere entro 10 giorni dalla notifica con scritti difensivi o richiesta di audizione. La penale sarà quindi determinata ed applicata ad insindacabile giudizio e parere dell’Ente Appaltante con trattenuta sulla rata di canone immediatamente successiva alla notifica della fornitura e sua determinazione. L’applicazione della relativa scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, nonché a tutela del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali relative all’appalto, potrà applicare sanzioni pecuniarie, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del Capitolato Tecnico o del presente Disciplinare o delle disposizioni vigenti in materia, nonché di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali penale non estingue eventuali rivalse da parte dell’appaltatore, nella misura e nei limiti di cui all’art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (10% dell’ammontare netto contrattuale). La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’appaltatore, che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di notifica della contestazione. L’applicazione delle penali sarà comunicata – a mezzo PEC – al soggetto aggiudicatario, il quale dovrà emettere nota di credito per l’importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. A fronte dell’emissione di fatture attive per penali, i crediti derivanti dalla relativa applicazione potranno essere compensati con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo; in difetto, avvalendosi della cauzione costituita o 40 delle eventuali altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta dell’Ente Appaltante e/o terzi, per i danni provocati dalle inosservanze o inadempienze, né la rivalsa per gli eventuali servizi sostitutivi assunti direttamente o indirettamente dall'Ente appaltante. Xxxxx restando la penale ed il pagamento di penalirisarcimento o rivalsa dei danni subiti, di cui al presente puntoil servizio non svolto nel giorno prestabilito dal calendario e assorbito in uno successivo, qualunque ne sia il motivo, non esonera – in nessun caso – l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione, per la quale si è reso inadempiente viene contabilizzato e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.pagato. L'entità delle penali e cosi stabilita:

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Samples: www.unionecinquecitta.it

Inadempienze e penalità. L’Azienda, a tutela della qualità della fornitura e della relativa scrupolosa conformità alle norme In caso di legge e contrattuali, nonché a tutela del corretto adempimento di tutte le inosservanza delle obbligazioni contrattuali relative all’appaltoo di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, ASM contesta mediante lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. L’Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute. ASM potrà applicare sanzioni pecuniariele seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata: • Ritardo di presa in servizio del lavoratore € 200 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato nell’offerta. • Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti) da € 100 a € 500 in relazione all’entità delle inadempienze. • Mancata applicazione delle norme in materia d’inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo Prima infrazione € 500 per singolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.. L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del Capitolato Tecnico o via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del presente Disciplinare contratto o delle disposizioni vigenti in materia, nonché di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, nella misura e nei limiti di cui all’art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (10% dell’ammontare netto contrattuale). La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’appaltatore, che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di notifica della contestazione. L’applicazione delle penali sarà comunicata – a mezzo PEC – al soggetto aggiudicatario, il quale dovrà emettere nota di credito per l’importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. A fronte dell’emissione di fatture attive per penali, i crediti derivanti dalla relativa applicazione potranno essere compensati con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo; in difettoaltro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste bastano. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, avvalendosi l’Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della cauzione costituita o 40 delle eventuali altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento di penali, di cui al presente punto, non esonera – in nessun caso – l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessastessa nel suo originario ammontare.

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Samples: www.asmaq.it