INDEBITAMENTO Clausole campione

INDEBITAMENTO. Di seguito si ritiene opportuno dare evidenza separata delle poste relative al solo debito finanziario, inteso come l'ammontare complessivo delle passività finanziarie per le quali non è possibile stabilire una specifica correlazione con le voci dell'attivo. La situazione è riassunta nel prospetto seguente. (€/mil) 31-mar-09 31-dic-08 Variazione Prestiti subordinati 1.047,8 1050,5 (2,7) Mandatory SAInternational 184,4 181,6 2,8 Debiti vs banche e altri finanziatori 1.043,0 1005,9 37,1 La voce Prestiti subordinati include i seguenti finanziamenti contratti da Fondiaria- SAI S.p.A. con Mediobanca, previa autorizzazione dell’ISVAP: ▪ finanziamento subordinato di € mil. 400 stipulato ed erogato il 23 luglio 2003. A seguito di talune modifiche contrattuali avvenute nel dicembre 2005, il tasso di interesse risulta essere pari all’Euribor a 6 mesi maggiorato di 180 basis points ed è rimborsabile in cinque rate annuali di eguale importo a partire dal 16° anniversario della data di erogazione. Tale prestito era stato stipulato per incrementare gli elementi costitutivi del margine di solvibilità; ▪ finanziamento subordinato di € mil. 100 stipulato il 20 dicembre 2005 (erogato il 31 dicembre 2005), con le medesime caratteristiche di subordinazione del precedente. Il tasso di interesse previsto è pari all’Euribor a 6 mesi maggiorato di 180 basis points ed è rimborsabile in cinque rate annuali di eguale importo a partire dal 16° anniversario della data di erogazione; ▪ finanziamento subordinato di € mil. 300 stipulato il 22 giugno 2006 (erogato il 14 luglio 2006), sottoscritto per metà da Fondiaria-SAI e per l’altra metà da Milano Assicurazioni. Anche tale finanziamento presenta un costo pari all’Euribor a 6 mesi maggiorato di 180 basis points ed è rimborsabile in cinque rate annuali di eguale importo a partire dal 16° anniversario della data di erogazione. In particolare quest’ultimo contratto contribuisce ad un ulteriore miglioramento del margine di solvibilità disponibile di Gruppo per la parte erogata alla controllata Milano Assicurazioni. In data 14 luglio 0000 Xxxxxx Assicurazioni ha provveduto al rimborso parziale anticipato di tale prestito per € mil. 100; ▪ finanziamento subordinato di natura ibrida e durata perpetua di € mil. 250 stipulato ed erogato il 14 luglio 2008 sottoscritto da Fondiaria-SAI. Il tasso di interesse risulta pari all’Euribor a 6 mesi maggiorato di 350 basis points per i primi 10 anni e successivamente di 450 basis points. Il rimborso dovrà...
INDEBITAMENTO. Alla domanda della relazione-questionario (quesito n. 15 di pag. 8) se il servizio del debito (quota capitale e interessi) relativo all’anno 2020 rientri nel limite quantitativo del 15% delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione (art. 2, comma 2-sexies, lett. g), punto 2, d.lgs. n. 502/92) il Collegio sindacale ha fornito risposta negativa. Nelle annotazioni alla relazione-questionario il Collegio ha dichiarato che “lo sforamento nel 2020 rispetto al vincolo normativo è da ricondurre ad una significativa diminuzione delle entrate proprie a seguito dell’emergenza sanitaria. Si conferma che nel momento di accensione del mutuo/debito l’azienda rispettava i limiti previsti dall’indebitamento previsti dall’ art. 2, co. 2-sexies, lett. g), d.lgs. n. 502/92”. La tabella 45 della nota integrativa (pag. 83) evidenzia i mutui contratti dall’Azienda; il debito residuo alla data del 31 dicembre 2020 è pari ad euro
INDEBITAMENTO. La deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR, nella prima sezione, relativa all’indebitamento, prescrive all’ente di dichiarare se lo stesso abbia fatto ricorso alla rinegoziazione del debito. Nel corso del triennio 2017/2019 il Comune di Alessandria ha dichiarato di non aver attivato leasing immobiliare, né Project financing. Al contrario, ha riconosciuto che è stata effettuata una rinegoziazione del debito, sulla base di espressa previsione delle leggi di bilancio degli anni di riferimento, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020, per mutui contratti con CDP. Con il Decreto del 30 agosto 2019 ("Decreto MEF") il Ministero dell'economia e delle finanze, in esecuzione di quanto previsto al comma 963, articolo 1 della Legge di Bilancio 2019, ha individuato i mutui che possono essere oggetto di rinegoziazione e i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni. Il Comune di Alessandria con delibera della Giunta Comunale n.239/441, del 3/10/2019 ad oggetto: "Operazione di rinegoziazione dei mutui non estinti anticipatamente alla data del 30 giugno 2019 (DM 30 agosto 2019), Autorizzazione" - (Allegato M) con Allegato A della suddetta deliberazione — (Allegato M1), ha autorizzato l'operazione di rinegoziazione rispettando tutte le disposizioni normative del TUEL. I prestiti sono stati individuati dall'Ente in base alle condizioni rese note dalla CDP, tramite il proprio sito internet, in corrispondenza della data di adesione alla rinegoziazione ("Elenco Prestiti") al Decreto del Decreto MEF. Per il Comune di Alessandria è risultato un prestito individuato nella posizione 4447329.00, il cui debito residuo al 01/01/2019 risulta essere di Euro 13.911,94. La società Finance Active Italia (consulente in materia) ha effettuato una relazione, dalla quale si evince un unico mutuo CDP, che rientra nell'operazione e che comporta, pertanto, una riduzione della rata annuale fino alla scadenza. Per gli esercizi 2019 e 2020 la rata annua si riduce di un importo pari a euro 280,00 annue e nel contempo vi è un aumento della quota capitale del 2019 pari a euro 175,00 e del 2020 pari a euro 164,00 (v., Determina Dirigenziale n. 3074 del 09/10/2019 ad oggetto "Rinegoziazione dei prestiti ordinari con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.” (Decreto del 30 agosto 2019) - (Allegato M2) e Documento relativo all'analisi di Rinegoziazione del debito CDP/MEF —Ottobre 2019, realizzato dalla società di consulenza Finance Active il 7/10/2019 (Allegato M3). Il Piano re...
INDEBITAMENTO. Una volta rimborsato il Debito esistente ai sensi del presente Contratto, la Società Finanziata non avrà alcun Indebitamento nei confronti di banche o istituti di credito o altri, fatta eccezione per l'Indebitamento Consentito.
INDEBITAMENTO. Al quesito del questionario, n.16 di pagina 8, se il servizio del debito (quota capitale e interessi) relativo all’anno 2019 rientri nel limite quantitativo del 15% delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione (art. 2, co. 2- sexies, lett. g), d.502/92), il Collegio sindacale ha fornito risposta positiva. Dallo stato patrimoniale risulta che l’importo complessivo del debito residuo alla data del 31 dicembre 2019 è pari a euro 5.708.913,94 (voce D.1 “Mutui passivi”) di cui euro 204.920 entro 12 mesi ed euro 5.503.994 oltre 12 mesi. Nelle tabelle 43 Dettaglio dei debiti per anno di formazione e 44 Dettaglio dei debiti per scadenza della nota integrativa (di pagg. 84-85) i debiti residui per mutui passivi di euro 5.708.913,94, sono così suddivisi: • per scadenza: euro 204.920 entro 12 mesi; euro 2.137.071 tra 1 e 5 anni; oltre 5 anni 3.366.923; • per anno di formazione: euro 5.708.914 anno 2018. La quota di capitale rimborsata nel 2019 è pari a euro 196.883 ed è rappresentato nella tabella 42 Consistenza e movimentazione dei debiti di pagina 83 della nota integrativa. Gli interessi passivi su mutui sono pari a euro 257.086,47, come risulta dal conto economico alla voce CA0130 interessi passivi su mutui. Pertanto, il servizio del debito, dato dalla somma dei due valori, è pari ad euro 453.969,47. La tabella 45 Dettaglio mutui (pag. 87 della nota integrativa) evidenzia l’esistenza di un solo mutuo di importo iniziale di euro 6.000.000 contratto per interventi strutturali e autorizzato dalla Regione (“DGR 1912/2009 aggiornata da nota R_ER prot. 21970/2017”), con scadenza 28 dicembre 2037 (debito residuo di euro 5.708.914). L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ha indicato nella risposta al questionario (quesito 15.2 pagina7) che non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP).
INDEBITAMENTO. È stato chiesto: - (domanda n. 16, di pag. 8 del questionario) di specificare le poste considerate agli effetti del rispetto del limite di indebitamento (art. 2, comma 2- sexies, lett. g), punto 2, del d.lgs. 502/1992) e le voci del conto economico corrispondenti, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione; - (domanda n. 15, di pag. 7 del questionario): al quesito se l’azienda ha fatto ricorso a nuovo debito per il finanziamento di investimenti, il collegio sindacale risponde affermativamente. Si invita a fornire chiarimenti Sono stati chiesti chiarimenti in merito al piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 È stato chiesto di fornire un maggior dettaglio sulla spesa per l’”acquisto di lavoro temporaneo” che è stata pari ad euro 1.530.606 come si evince dalla relazione del Collegio sindacale al bilancio d’esercizio 2019 (pag. 10). Si rendono necessari, inoltre, ulteriori chiarimenti in relazione alle ragioni dell’incremento del costo del personale del + 6,41 per cento (voce BA2080 pari a euro 187.321.583) rispetto al 2018 (pari a euro 176.036.000), anche tenuto conto del mancato rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e all’art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.
INDEBITAMENTO. Esercizio Indebitamento

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.