Indennità di rischio da radiazioni Clausole campione

Indennità di rischio da radiazioni. 1. L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 26 del DPR 171/1991, nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D. Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni.
Indennità di rischio da radiazioni. (Art. 50 CCNL 9.8.2000)
Indennità di rischio da radiazioni. (1) Per la corresponsione dell'indennità di rischio radiologico si applica la normativa nazionale.
Indennità di rischio da radiazioni. 1. L’Amministrazione si impegna ad una puntuale applicazione del disposto dell’art. 20 del DPR 319/90.
Indennità di rischio da radiazioni. 1. L’indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica – ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 384 del 1990 (sulla base della Legge 28.03.1968, n. 416, come modificata dalla Legge 27.10.1988 n. 460) e confermata dall’art. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno 1996 - a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 mensili lorde.
Indennità di rischio da radiazioni. Al personale medico sottoposto in continuità di so- stanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in ma- niera permanente, viene corrisposta la indennità di "rischio da ra- diazioni" ai della legge 28 marzo 1968, n. 416 e successive modificazioni e integrazioni. L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone control- late", ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professio- nale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sot- toporsi al relativo rischio.
Indennità di rischio da radiazioni. Al personale medico classificato categoria "A" da parte dell’esperto qualificato, ai sensi del D.Lgs. 230/95, viene riconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni pari a L.2.400.000 lorde annue. Detta indennità è comunque riconosciuta al personale medico radiologo. Al personale medico sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15 di calendario.
Indennità di rischio da radiazioni. P. 23 Titolo IV - Disposizioni particolari 23 Art. 51 - Norme per il personale che opera presso le aziende policlinico universitario e le strutture sanitarie convenzionate
Indennità di rischio da radiazioni. L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 20 del DPR n. 319/90.
Indennità di rischio da radiazioni. 1. Al personale medico e tecnico destinatario del presente regolamento, sottoposto in continuità all’azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un’indennitàdi rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.