Indennità di bilinguismo Clausole campione

Indennità di bilinguismo. In materia di bilinguismo restano confermate, ove esistenti, le normative concordate per l’ambito territoriale della provincia di Bolzano.
Indennità di bilinguismo. Si conferma la corresponsione ai lavoratori in servizio in impianti ubicati nella provincia di Bolzano ed in quelli della città di Trento che siano in possesso dell’attestato comprovante la conoscenza della seconda lingua rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e che per ragioni di servizio operano nella Provincia di Bolzano a contatto con la clientela, di una indennità mensile nelle misure di seguito indicate: a) quadri delle posizioni retributive Q1 e Q2: € 174,11 b) lavoratori dei livelli professionali A e B: € 145,09 c) lavoratori dei livelli professionali C e D: € 116,08 d) lavoratori dei livelli professionali E ed F: € 104,47 Per la corresponsione dell’indennità ai lavoratori interessati è richiesto il superamento di uno specifico esame comprovante la conoscenza della seconda lingua. L’indennità di bilinguismo non è corrisposta in tutti i casi di assenza non retribuita ed è ridotto in proporzione in tutti i casi previsti nel CCNL Mobilità/Area AF e nel presente contratto nei quali viene ridotta la retribuzione. Analogo trattamento è confermato al personale di macchina che opera in regime di interoperabilità nei servizi con la Francia, ove richiesto in relazione alle norme sulla sicurezza della circolazione ferroviaria.
Indennità di bilinguismo. Al personale delle aziende situate in Regioni o Province a statuto speciale viene riconosciuta un indennità di bilinguismo da determinare con le stesse modalità, fasce di appartenenza, misure e decorrenze previste dai rispettivi enti locali territoriali per il proprio personale, da determinare mediante la contrattazione a livello aziendale/territoriale.
Indennità di bilinguismo. 1. Ai sensi dell’art. 70, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai dirigenti degli uffici della provincia autonoma di Bolzano e degli uffici della provincia di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere erogata l’indennità di bilinguismo secondo i criteri e le modalità vigenti. 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti nella struttura della retribuzione di cui all’art. 49, è confermata la voce retributiva “indennità di bilinguismo”. 3. A decorrere dall’1/1/2003, la misura economica dell’indennità di bilinguismo di cui al comma 1 è rideterminata in € 209,23 mensili per dodici mensilità. 4. Per i dirigenti degli uffici della Regione Valle d’Aosta l’indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.
Indennità di bilinguismo. Al personale delle Aziende Farmaceutiche Speciali situate in regioni o province a statuto speciale viene riconosciuta un indennità di bilinguismo da determinare con le stesse modalità, fasce di appartenenza, misure e decorrenze previste dai rispettivi enti locali territoriali per il proprio personale, da determinare mediante la contrattazione di secondo livello.
Indennità di bilinguismo. 1. E’ confermata l’indennità di bilinguismo, nelle misure di cui all’art. 52 del D.P.R. 270/1987. 2. Al personale in servizio nelle Aziende e negli Enti aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonché nelle altre Regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo è confermata l’apposita indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige. 3. La presente disciplina produce effetti qualora l’istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.
Indennità di bilinguismo. Le misure dell'indennità di bilinguismo, spettante ai dipendenti in servizio presso le regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, sono confermate nei seguenti importi mensili lordi: dipendenti inquadrati nel 7° livello e superiori L. 337.130 dipendenti inquadrati nel 5° e 6° livello L. 280.942 dipendenti inquadrati nel 3° e 4° livello L. 224.753 dipendenti inquadrati nel 1° e 2° livello L.202.277
Indennità di bilinguismo. 1. Le misure dell'indennità di bilinguismo, spettante ai dipendenti in servizio presso le regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, sono confermate nei seguenti importi mensili lordi: Dipendenti appartenenti alle posizioni economiche A e A1: euro 174,11 Dipendenti appartenenti alle posizioni economiche B e B1: euro 145,10 Dipendenti appartenenti alle posizioni economiche B2 e C: euro 116,08 Dipendenti appartenenti alla posizione economica organizzativa C1: euro 104,47 2. Gli importi sono oggetto di rideterminazione secondo la vigente normativa.
Indennità di bilinguismo. 1. Le Agenzie fiscali continuano a corrispondere l’indennità di bilinguismo di cui all’art. 14 del CCNL 10 aprile 2008, come rideterminata dall’art. 57, comma 1, lett. b) del CCNL 9 maggio 2022, incrementata nelle misure e con le decorrenze di cui alla allegata tabella 8. 2. I Ministeri continuano a corrispondere l’indennità di bilinguismo di cui all’art. 33 del CCNL 14 settembre 2007, come rideterminata dall’art. 56, comma 1, lett. b) del CCNL 9 maggio 2022, incrementata nelle misure e con le decorrenze di cui all’allegata tabella 8.
Indennità di bilinguismo. 1. Ai sensi dell'art. 70, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai dirigenti degli uffici della provincia autonoma di Bolzano e degli uffici della provincia di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere erogata l'indennità di bilinguismo secondo i criteri e le modalità vigenti. 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti nella struttura della retribuzione di cui all'art. 49, è confermata la voce retributiva "indennità di bilinguismo". 3. A decorrere dall'1/1/2003, la misura economica dell'indennità di bilinguismo di cui al comma 1 è rideterminata in € 209,23 mensili per dodici mensilità. 4. Per i dirigenti degli uffici della Regione Valle d'Aosta l'indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.