Indennità di rischio da radiazioni. L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 26 del DPR 171/1991, nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D. Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni.
Indennità di rischio da radiazioni. (Art. 50 CCNL 9.8.2000)
Indennità di rischio da radiazioni. (1) Per la corresponsione dell'indennità di rischio radiologico si applica la normativa nazionale.
Indennità di rischio da radiazioni. 1. L’Amministrazione si impegna ad una puntuale applicazione del disposto dell’art. 20 del DPR 319/90.
2. Entro il mese di novembre di ogni anno, la Commissione di cui al comma 3 dell’art. 20 del DPR 319/90 deve individuare, con una motivata relazione, il personale cui compete l’Indennità di rischio da radiazioni.
3. La relazione di cui al precedente comma 2 viene tempestivamente trasmessa alle XX.XX., agli RLS e alla RSU, che può richiedere una riunione di concertazione.
Indennità di rischio da radiazioni. 1. Al personale medico e tecnico destinatario del presente regolamento, sottoposto in continuità all’azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un’indennitàdi rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.
2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l’attività senza sottoporsi al relativorischio.
3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma, è corrispo- sta un’indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L’individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all’amministrazione, no- minata dal rettore; tale commissione, ove necessaria per corrispondere a particolari esigenze, pur essere articolata anche territorial- mente.
4. L’indennità di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non è cumulabile con l’indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoronocivo, rischioso o per profilassi. I rela- tivi oneri sono a carico dei bilanci dei singoli atenei limitatamente al personale di cui ai commi 1 e 3 che non svolga attività assisten- ziali previste nelle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale. informazioni
Indennità di rischio da radiazioni. L’indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica ( ivi incluso l’esperto che diventerà senior) è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella misura di € 103.29 mensili prevista al punto 15 lett.b) e 16 lett.b) della tabella C del CCNL del 5.6.2006 sull’indennità professionale specifica. Tale indennità non viene erogata al personale, di cui al precedente periodo, che non svolge più effettivamente, anche in via temporanea, le proprie funzioni di tecnico di radiologia medica in quanto assegnato a funzioni diverse.
Indennità di rischio da radiazioni. P. 23 Titolo IV - Disposizioni particolari 23 Art. 51 - Norme per il personale che opera presso le aziende policlinico universitario e le strutture sanitarie convenzionate
Indennità di rischio da radiazioni. L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 20 del DPR n. 319/90.
Indennità di rischio da radiazioni. 1.L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 20 del D.P.R. n.319/90.
Indennità di rischio da radiazioni. Al personale medico classificato categoria "A" da parte dell’esperto qualificato, ai sensi del D.Lgs. 230/95, viene riconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni pari a L.2.400.000 lorde annue. Detta indennità è comunque riconosciuta al personale medico radiologo. Al personale medico sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15 di calendario.