Indennità di servizio esterno. 1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00. 2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni. 3. L’indennità di cui al presenta articolo: a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5; b) è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni; c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva; d) non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis. 4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67. 5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.
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Indennità di servizio esterno. 1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: in Euro 1,00 - Euro 10,003,00.
2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni.
3. L’indennità di cui al presenta articolo:
a) a. è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 55 del CCNL 16 - 18;
b) b. è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) c. è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
d) d. non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis.bis del CCNL 16 – 18xx
4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67decentrate.
5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione L’indennità è corrisposta al dipendente che presti almeno il 50% del presente CCNLproprio servizio in attività esterna.
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