Indennità in caso di morte. In caso di morte del lavoratore, l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado. In mancanza delle persone indicate al 1° comma e salve diverse disposizioni testamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 cod. civ. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13ª mensilità o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento. In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valuterà per le anzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il t.f.r. dovuto a termine contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori già conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Indennità in caso di morte. 1. In caso di morte del lavoratore, l'indennità l’indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado.
2. In mancanza delle persone indicate al 1° primo comma e salve diverse disposizioni testamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. dell’articolo 2122 del cod. civ.
3. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13ª 13a mensilità o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento. In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valuterà per le anzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il t.f.r. dovuto a termine contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori già conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno.
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Indennità in caso di morte. In caso di morte del lavoratore, in mancanza di testamento, il TFR e l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, preavviso devono essere corrisposte corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed e agli affini entro il 2° grado. In mancanza delle persone indicate al comma 1° comma e salve diverse disposizioni testamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 cod. civCC. Resta fermo che verranno liquidate liquidati agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13ª mensilità gratifica natalizia o le frazioni di essa ed e ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento. Raccomandazione a verbale. In caso di morte dell'operaiodel lavoratore, il datore di lavoro valuterà valuterà, per le anzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare d'integrare il t.f.r. TFR dovuto a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del di coniuge o figli minori già conviventi a carico dell'operaio del lavoratore defunto ed e in condizioni di particolare bisogno.
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Indennità in caso di morte. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli artt. 49, 50 e 51 devono corrispondersi agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa. Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 62 del presente contratto. La ripartizione della indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità. In caso di morte del lavoratore, l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado. In mancanza delle persone indicate al 1° comma e salve diverse disposizioni testamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 cod. civ. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13ª mensilità o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento. In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valuterà valuterà, per le anzianità inferiori ai a 5 anni, l'opportunità di integrare il t.f.r. dovuto trattamento di fine rapporto dovuta a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o dei figli minori già conviventi a carico dell'operaio del lavoratore defunto ed in condizioni di particolare bisogno.
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Indennità in caso di morte. In caso di morte del lavoratore, l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed e agli affini entro il 2° grado. In mancanza delle persone indicate al 1° comma 1 e salve diverse disposizioni testamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 cod. civ. C.C.. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13ª 13a mensilità o le frazioni di essa ed e ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento. In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valuterà per le anzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il t.f.r. dovuto a termine contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori già conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno.
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Indennità in caso di morte. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli artt. 49, 50 e 51 devono corrispondersi agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge fatta deduzione di quanto essi perc episcono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa. Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 62 del presente contratto. La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità. Raccomandazione a verbale. In caso di morte del lavoratore, l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado. In mancanza delle persone indicate al 1° comma e salve diverse disposizioni testamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 cod. civ. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13ª mensilità o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento. In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valuterà lavor o valuterà, per le anzianità inferiori ai a 5 anni, l'opportunità di integrare d'integrare il t.f.r. dovuto TFR dovuta a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o dei figli minori già conviventi a carico dell'operaio del lavoratore defunto ed e in condizioni di particolare bisognobiso gno.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Indennità in caso di morte. In caso di morte del lavoratore, l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado. In mancanza delle persone indicate al 1° primo comma e salve diverse disposizioni testamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 del cod. civ. .. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13ª 13a mensilità o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento. In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valuterà per le anzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il t.f.r. T.F.R. dovuto a termine contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori già conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno.
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Indennità in caso di morte. In caso di morte del lavoratore, l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° 3º grado ed agli affini entro il 2° 2º grado. In mancanza delle persone indicate al 1° 1º comma e salve diverse disposizioni testamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 del cod. civ. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13ª mensilità o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento. Raccomandazione a verbale In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valuterà per le anzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il t.f.r. dovuto a termine contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori già conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno.
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