Indennità mezzi di locomozione Clausole campione

Indennità mezzi di locomozione. La ditta corrisponderà al lavoratore che usa il proprio mezzo per servizio, una indennità mensile da concordarsi fra le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali competenti.
Indennità mezzi di locomozione. L’impresa corrisponderà al lavoratore, che usa il proprio mezzo per servizio, una indennità mensile da concordarsi fra le parti. Al lavoratore che sia comandato per l’esecuzione del lavoro, a spostarsi da un posto all’altro, competerà il rimborso a piè di lista delle spese sostenute, qualora detto spostamento non avvenga con mezzi di trasporto messi a disposizione dall’impresa.
Indennità mezzi di locomozione. Spetta, nella misura mensile da concordarsi territorialmente, ai lavoratori che usino il proprio mezzo di trasporto per servizio. Al lavoratore comandato a spostarsi da un posto all'altro, se lo spostamento non avviene con mezzi di trasporto aziendali, spetta il rimborso a piè di lista delle spese sostenute.