Indennizzo. L'indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per caso di Disoccupazione, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% a titolo di rimborso spese indirette. L'Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Mutuo e per la durata delle stesso massimale mensile di euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 90 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni di Disoccupazione. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di 12 indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di Disoccupazione è l’Assicurato , il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicurato.
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Sources: Insurance Contract
Indennizzo. L'indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in Irregolare funzionamento dei servizi base alla Copertura È forfettario di 10,00€ Gestione risposta dei reclami 1,00€ per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 60,00€ per anno fino ad un massimo di 300,00€ Omesso o errato inserimento dei dati relativi all’utenza negli elenchi telefonici 30,00€ per ciascun anno di disservizio fino ad un massimo di 300,00€ Nel caso di Disoccupazioneindennizzo automatico ai sensi dell’art. 3 Allegato A della Delibera 347/18/CONS, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una se la somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% da corrispondere a titolo d’indennizzo è superiore all’importo della prima fattura utile, la parte in eccesso, quando superiore a euro 100, è corrisposta da WINDTRE e WINDTRE BUSINESS su richiesta del Cliente mediante assegno o bonifico bancario, alle coordinate fornite dall’intestatario, entro il termine di rimborso spese indirettetrenta giorni dall’emissione di tale fattura. L'Indennizzo non può eccederePer le utenze con traffico prepagato, per ogni mese di durata la corresponsione dell’indennizzo avviene mediante accredito del Sinistro corrispettivo, con contestuale avviso al Cliente dell’avvenuto accredito, anche tramite SMS o e-mail, entro sessanta giorni dalla segnalazione del disservizio o dalla risoluzione dello stesso, se successiva. Il corrispettivo accreditato è considerato credito trasferibile e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Mutuo e per la durata delle stesso massimale mensile di euro 2.000,00monetizzabile. In caso di Sinistrocessazione del rapporto contrattuale, il primo Indennizzoavvenuta prima della emissione della fattura contenente l’indennizzo erogato ai sensi del comma 1, pari ad una rata mensileovvero su espressa richiesta del Cliente se la somma da indennizzare è superiore a euro 100, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo la corresponsione dell’indennizzo avviene a mezzo assegno o bonifico bancario, alle coordinate fornite dall’intestatario, entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla cessazione del rapporto contrattuale o dalla richiesta di carenza pari a 90 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni di Disoccupazioneliquidazione da parte del Cliente. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di 12 indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il In caso di Disoccupazione è l’Assicurato ritardo imputabile a WINDTRE e WINDTRE BUSINESS nell’attivazione del servizio Base ovvero in caso di indebita sospensione o cessazione amministrativa del Servizio, saranno riconosciuti automaticamente, in fattura o in credito telefonico, al Cliente segnalante, gli indennizzi previsti dalla Delibera 347/18/CONS, nella misura di 7,5 euro al giorno. I predetti indennizzi automatici sono aumentati di un terzo nel caso di servizio Internet su banda ultra-larga e del doppio in caso di disservizio su utenze business, oggetto di contratto per adesione. In caso di ritardi del servizio di portabilità del numero il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto Cliente avrà diritto, a seguito degli accertamenti del Servizio di assistenza Clienti, ad un indennizzo nei casi e nella misura prevista dalla Società per ridurre enormativa vigente (Delibera AGCom n. 147/11/o estinguere il debito residuo del Contratto CIR, 86/21/CIR e ss.mm.ii.). Tab. 2. - Indennizzi previsti nel caso di Mutuo dovuto dall’Assicurato.mancato rispetto degli impegni presi da WINDTRE e WINDTRE BUSINESS con riguardo al servizio fisso. PARAMETRO
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Sources: Carta Dei Servizi
Indennizzo. L'indennizzo che 1. Il partner contrattuale viene indennizzato per ogni chiusura direttamente dall'UFAG. Decide lui stesso la Società è obbligata a quota di indennizzo da corrispondere all'agricoltore.
2. Ogni chiusura viene rimborsata in base alla Copertura a una modalità d'indennizzo specifica per caso l'AC-DC e l'AC- IAA. A partire dal 31 ottobre su ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ è possibile consultare le modalità d'indennizzo applicabili al prossimo anno di Disoccupazionerilevazione. Le modifiche alle modalità per l’AC-IAA giusta l’articolo 3 capoverso 3 lettera d vanno comunicate un anno prima.
3. Il calcolo dell'indennizzo deve tener conto dell'importo totale disponibile per l'AC-DC e l'AC-IAA. L'indennizzo per azienda dipende dal numero di aziende che partecipano all'AC-DC e all'AC-IAA e può venir calcolato tenendo conto dei seguenti criteri:
a. Forfait di base
b. Dispendio del partner contrattuale e dell'agricoltore per la rilevazione dei dati per una chiusura (▇.▇▇. numero di dati inseriti; strato cui appartiene l'azienda; numero di rami di produzione per cui sono stati forniti dati, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, ecc.)
c. Eventuale regolazione del campione per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale rispettare il piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% a titolo di rimborso spese indiretteselezione
d. Continuità della fornitura dei dati
e. Assicurazione della qualità dei dati
▇. L'Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Mutuo e ▇▇▇▇▇ necessari per la durata delle stesso massimale mensile rilevazione e la trasmissione dei dati
g. Dispendio per il reperimento
4. A maggio dell'anno della chiusura il partner contrattuale può richiedere all'UFAG il versamento di euro 2.000,00un acconto del 40 per cento dell'indennizzo previsto. Il saldo sarà pagato prima della fine dell'anno. Se l'acconto supera l'indennizzo finale, il partner contrattuale è tenuto a restituire la differenza all'UFAG.
5. Le chiusure non sufficientemente plausibili non vengono indennizzate. In tal caso il partner contrattuale va informato. Questi può inoltrare una versione corretta a condizione che sia rispettato l'ultimo termine utile per l’inoltro (prima settimana di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad agosto).
6. È fatta salva una rata mensile, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari riduzione dei versamenti che l'UFAG è tenuto a 90 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari fare in conformità a 60 giorni di Disoccupazione. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di 12 indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di Disoccupazione è l’Assicurato , il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/quanto convenuto su decisione del Consiglio federale o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’AssicuratoParlamento.
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Sources: Contratto Per La Trasmissione Di Dati Economici Ed Ecologici
Indennizzo. L'indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere L’Assicuratore rimborsa, in base alla Copertura ai massimali indicati nella tabella degli indennizzi con relative franchigie, le penali d’annullamento addebitate da Yelloh! Village. Le penali d’annullamento addebitate sono rimborsate in base ai massimali per caso di Disoccupazione, nei limiti persona e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% a titolo di rimborso spese indirettesinistro indicati nella tabella degli indennizzi con relative franchigie. L'Indennizzo L’indennizzo versato dall’Assicuratore non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Mutuo e per la durata delle stesso massimale mensile di euro 2.000,00. In caso di Sinistrocomunque eccedere le penali addebitate all’Assicurato da Yelloh ! Village, il primo Indennizzogiorno in cui viene informato dell’annullamento a causa del sinistro coperto dalla polizza. Le Spese amministrative sono interamente rimborsate se fanno parte dell’importo assicurato dichiarato all’atto della sottoscrizione del polizza. Se l’Assicurato annulla la Locazione a causa di un sinistro coperto dalla polizza, pari ad una rata mensilel’Assicuratore rimborsa le spese di supplemento “camera singola” dell’accompagnatore assicurato che ha prenotato la stessa Locazione, sarà liquidato solo a concorrenza delle penali d’annullamento che gli sarebbero state addebitate se sia trascorso il periodo avesse annullato la prenotazione. Se l’Assicurato decide di carenza pari modificare le date della Locazione, invece di annullarla, a 90 giorni e il Periodo causa della sopravvenienza di uno dei sinistri coperti dalla polizza, l’Assicuratore rimborsa le penali di modifica della prenotazione, a concorrenza delle penali d’annullamento che gli sarebbero state addebitate se avesse annullato la prenotazione. Dall’indennizzo versato viene defalcata la Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni di Disoccupazione. Gli per assicurato (o per pratica relativamente alle locazioni o alle crociere marittime) indicata nella tabella degli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di 12 indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di Disoccupazione è l’Assicurato , il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicuratocon relative franchigie.
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Sources: Assicurazione
Indennizzo. L'indennizzo L’Indennizzo che la Società l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di DisoccupazioneInvalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste in un importo pari al debito residuo: • nel pagamentocaso di Infortunio, per ogni mese di durata alla data del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di una somma pari Malattia, alla rata mensiledata della diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia, comprensiva così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Contratto di capitale Finanziamento, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse e spese accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% . Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di rimborso spese indirette. L'Indennizzo non può eccedereInabilità Temporanea Totale, per ogni mese di durata nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e in la data della relazione al Contratto medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Mutuo e Euro 80.000,00 per la durata delle stesso massimale mensile di euro 2.000,00Assicurato, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di Sinistroestinzione parziale del Finanziamento, il primo Indennizzomodifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, pari ad una rata mensilela Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di carenza pari a 90 giorni e il Periodo ammortamento del Finanziamento. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni di DisoccupazioneAssicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Il numero massimo di pagamenti mensili 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che la Società è obbligata ad effettuare è di 12 indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di Disoccupazione è l’Assicurato , il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicuratoprecede.
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Sources: Insurance Agreement
Indennizzo. L'indennizzo L'Indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Disoccupazione, Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro Sinistro, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale e di ed interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante all’Ente Erogante del Mutuo secondo l'originale piano di ammortamento del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% a titolo di rimborso spese indirette. L'Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante all’Ente Erogante del Mutuo e per la durata delle stesso dello stesso, il massimale mensile di euro Euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 90 60 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 7 giorni consecutivi di DisoccupazioneRicovero Ospedaliero . Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di DisoccupazioneRicovero Ospedaliero. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di 12 indennizzi Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di Disoccupazione è l’Assicurato , il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicurato.di
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Sources: Insurance Contract
Indennizzo. L'indennizzo L’Indennizzo che la Società l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Disoccupazione, Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale e di ed interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% a titolo Finanziamento. L’Indennizzo di rimborso spese indirette. L'Indennizzo cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato a tutti i Contratti che siano pendenti tra l'Assicurato l’Assicurato e l’ente erogante la Contraente alla data del Mutuo Sinistro e per la durata delle stesso dello stesso, il massimale mensile di euro 2.000,00Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di Sinistroestinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. I sinistri verificatisi nei primi 30 giorni successivi alla Data di Decorrenza della Copertura non saranno indennizzati (Periodo di Carenza). Per ogni sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 90 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 5 giorni consecutivi di DisoccupazioneRicovero Ospedaliero. Gli indennizzi Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di DisoccupazioneRicovero Ospedaliero. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società l’Impresa di Assicurazione è obbligata ad effettuare è di 12 indennizzi Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 24 Indennizzi mensili per l'intera l’intera durata della copertura assicurativa. Si conviene La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di Disoccupazione è l’Assicurato , il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicuratoprecede.
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Sources: Insurance Agreement
Indennizzo. L'indennizzo che Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia la Società è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per caso di Disoccupazione, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata corrisponderà un Indennizzo pari ad una rata del Sinistro di una somma pari alla rata mensilePrestito Personale, comprensiva di capitale e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale quale risulta dal piano di ammortamento definito dal Contratto finanziario del Prestito Personale originario o ridefinito a seguito dell’utilizzo delle Opzioni del Prestito oppure a seguito di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata estinzione parziale del 15% a titolo di Prestito Personale con rimborso spese indirettedel Premio. L'Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Mutuo e per la durata delle stesso massimale mensile di euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Un ulteriore Indennizzo, pari ad una rata mensileal precedente, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 90 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni di Disoccupazione. Gli indennizzi successivi saranno liquidati corrisposto per ogni ulteriore ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Il numero massimo Qualora l’Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di pagamenti mensili che Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società è obbligata ad effettuare è Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di 12 indennizzi mensili per ciascun questo, come continuazione del Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativainiziale, qualora persista la Disoccupazione. Si conviene precisa che Beneficiario dell'Indennizzo per il ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. In caso di Disoccupazione è continuazione di un Sinistro per Perdita di Impiego Involontaria successivamente all’esercizio dell’Opzione di Ricarica, sarà corrisposto un Indennizzo calcolato sulla base del piano di ammortamento precedente l’utilizzo dell’opzione. Qualora, ai sensi del precedente Art. 1.11.1 lett. b.2), l’Assicurato decida di non modificare l’Assicurazione esistente, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società l’Indennizzo di rata per ridurre e/o estinguere il debito residuo Perdita di Impiego sarà calcolato sulla base del Contratto piano di Mutuo dovuto dall’Assicurato.ammortamento del Prestito Personale in essere precedentemente all’attivazione dell’opzione. CPI PRESTITI DIPENDENTI PRIVATI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 02/2020 Mod. BU2769/07
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Sources: Insurance Agreement
Indennizzo. L'indennizzo L'Indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in base alla Copertura copertura per il caso di Disoccupazione, Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale e di interessi, ed interessi dovuta dall'Assicurato all’’ente all’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale l'originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% a titolo di rimborso spese indirette. L'Indennizzo L’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Mutuo e per la durata delle stesso Sinistro, il massimale mensile di euro Euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensilemensile , sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 90 60 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni consecutivi di Disoccupazioneinabilità Temporanea Totale. Gli indennizzi Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazioneinabilità Temporanea Totale. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi del presente articolo è di 12 indennizzi Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di Disoccupazione inabilità Temporanea Totale è l’Assicurato l’Assicurato, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicurato.
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Sources: Insurance Contract
Indennizzo. L'indennizzo A titolo esemplificativo, consideriamo un Assicurato che scelga l’opzione “Pranzi & Cene”, selezioni come Periodo di Copertura tutti i giorni compresi fra il 10 ed il 17 agosto e che disponga di 20 coperti privi di qualsiasi protezione dalle precipitazioni piovose. Assumiamo inoltre che l’Assicurato si aspetti di realizzare un fatturato medio per singolo Pasto assicurato pari a 30 euro per ognuno dei 20 coperti durante il Periodo di Copertura, e che scelga di assicurare il massimo assicurabile, ovvero il 70% dei ricavi. Ipotizzando, per semplicità, che la Società è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per caso di Disoccupazione, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamentopolizza non preveda alcuna Franchigia, per ogni mese Sinistro l’Assicurato sopporterà una Perdita unitaria pari al prodotto fra il numero di durata del Sinistro coperti privi di una somma pari alla rata mensilequalsiasi protezione dalle precipitazioni piovose ed il fatturato medio atteso da ciascuno di questi coperti. Nel caso in cui, comprensiva di capitale e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% a titolo di rimborso spese indirette. L'Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Mutuo e per la durata delle stesso massimale mensile di euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 90 giorni e durante il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi Copertura, si verifichino Sinistri in occasione di due pranzi e una cena, ovvero in tre Pasti assicurati, l’Indennizzo unitario sarà pari a 60 giorni 20*30*70%=420 euro e l’Indennizzo sarà pari a 20*30*70%*3=1.260 euro, come riportato nella tabella esemplificativa di Disoccupazioneseguito. Gli indennizzi successivi saranno liquidati La Compagnia riconosce in favore dell’Assicurato l’Indennizzo, ovvero una quota delle Perdite unitarie al netto della Franchigia. La Perdita unitaria sarà calcolata dalla Compagnia a partire dalle informazioni fornite dall’Assicurato in fase di quotazione, ovvero dal numero di coperti privi di qualsiasi protezione dalle precipitazioni piovose dei quali l’Assicurato dispone e dal fatturato medio atteso dallo stesso per ogni ulteriore periodo ciascuno di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di 12 indennizzi mensili questi coperti e per ciascun Sinistro Pasto assicurato. In fase di quotazione, l’Assicurato può scegliere di assicurare una quota della Perdita unitaria, che costituirà l’Indennizzo unitario, trattenendo la quota restante del rischio (per ulteriori dettagli si veda l’art. 2.7 – Criteri di determinazione del valore assicurato). 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 agosto 2022 16 (pranzi e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di Disoccupazione è l’Assicurato , il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicurato.cene) 20 30 euro 600 euro 70% 420 euro 3 1.260 euro
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Indennizzo. L'indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per caso Dopo l’eventuale periodo di DisoccupazioneCarenza sopraindicato, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di l’Impresa corrisponderà all’Assicurato una somma pari alla al Debito Residuo in linea capitale ed interessi al UBI Ass. 1285 Ed. 02/04/2012 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ – tel. 02.49980.1 - fax ▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇ Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154 n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62). momento del Sinistro, al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro in virtù delle altre Coperture Assicurative previste dalla Polizza. La somma verrà aumentata della quota interessi della sola rata mensile, comprensiva di capitale e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% immediatamente successiva a titolo di rimborso spese indirette. L'Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata quella della data del Sinistro stesso. Nel caso siano assicurate più Persone Designate con riferimento al medesimo Finanziamento, l’Indennizzo previsto per ciascuna Persona Designata è proporzionale al numero delle persone stesse. Qualora si sia verificato il trasferimento del Finanziamento (ad esempio, nei casi di Surroga), ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata contrattuale e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato cessazione delle singole posizioni assicurative e l’ente erogante del Mutuo e l’Assicurato abbia optato per la durata delle stesso massimale mensile di euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 90 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni di Disoccupazione. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di 12 indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di Disoccupazione è l’Assicurato , il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo prosecuzione del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicuratoassicurazione, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato un Indennizzo mediante accredito sul conto corrente indicato ai sensi dell’Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole posizioni assicurative pari al Debito Residuo al momento del Sinistro riferito all’originario piano di ammortamento.
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Indennizzo. L'indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per caso di Disoccupazione, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensilemensile assicurata e risultante dalla scheda di polizza. Se la Perdita d'Impiego fosse derivante da fallimento comprovato dell’azienda da cui dipende l’Assicurato, comprensiva di capitale e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15la rata mensile assicurata sarà indennizzata con un importo aggiuntivo pari al 10% a titolo di rimborso spese indirettedella stessa. L'Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Mutuo e per la durata delle stesso massimale mensile di euro 2.000,00ed. 2020.02 In caso di Sinistro▇▇▇▇▇▇▇▇, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 90 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni di Disoccupazione. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, è l'importo della rata mensile indicata nella scheda di 12 indennizzi mensili polizza con il massimo indennizzo pari al numero di volte previste nel Piano Assicurativo secondo la fascia di età della decorrenza della polizza per ciascun Sinistro sinistro e con il massimo di 36 Indennizzi mensili 1 volta per l'intera polizze di durata della copertura assicurativa3 anni e 2 volte per polizze di durata 5 anni. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso ▇▇▇.▇.▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇ TC Pagina 20 di Disoccupazione è l’Assicurato , il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicurato.24
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Indennizzo. L'indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per caso il Caso di DisoccupazioneInvalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste la Società corrisponde: - un indennizzo all’Assicurato pari all’importo della Caparra confirmatoria versata al proprietario dell’immobile ed indicata nella scheda di Certificato di polizza con il massimo di €. 20.000,00 (ventimila euro) e il minimo di €.5.000 (cinquemila); - un ulteriore indennizzo all’Assicurato, pari all’importo della Commissione di Intermediazione Immobiliare versata all’Agente Immobiliare ed indicata nella scheda di Certificato di polizza con il massimo di €. 20.000,00 (ventimila) e il minimo di €.5.000 (cinquemila)). Altrimenti, in caso di mancato versamento della Commissione di Intermediazione Immobiliare da parte dell’Assicurato, l’Agente Immobiliare, che ha trattato ed emesso il Preliminare di Acquisto, riceve direttamente dalla Società, a seguito di delega irrevocabile di pagamento di cui al successivo Art. 24 (concessa dal Contraente/ Assicurato alla Società all’atto della sottoscrizione della Assicurazione), un indennizzo pari alla Commissione di Intermediazione Immobiliare pattuita il massimo di €. 20.000,00 (ventimila euro) e il minimo di €.5.000 (cinquemila).Per data del sinistro si intende: - nel pagamentocaso di Infortunio, per ogni mese di durata alla data del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% a titolo di rimborso spese indirette. L'Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Mutuo e per la durata delle stesso massimale mensile di euro 2.000,00. In ha generato l'Invalidità Permanente Totale da Infortunio - nel caso di Sinistro▇▇▇▇▇▇▇▇, il primo Indennizzoalla data della denuncia della Malattia che ha determinato l'Invalidità Permanente Totale da Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nel limite del massimale assicurato, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo relativamente al contratto di carenza pari a 90 giorni e il Periodo Preliminare di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni di Disoccupazione. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di 12 indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativaAcquisto stipulato dall'Assicurato. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di Disoccupazione Invalidità Totale Permanente è l’Assicurato l’Assicurato, il quale utilizzerà l'Indennizzo l’Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicuratorecuperare la Caparra confirmatoria versata al Proprietario dell’Immobile che intendeva acquistare.
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Sources: Contratto Di Assicurazione
Indennizzo. L'indennizzo La Compagnia riconosce in favore dell’Assicurato l’Indennizzo, ovvero una quota delle Perdite per pasto al netto della Franchigia. La Perdita per pasto sarà calcolata dalla Compagnia a partire dalle informazioni fornite dall’Assicurato in fase di quotazione, ovvero dal numero di coperti privi di qualsiasi protezione dalle precipitazioni piovose dei quali l’Assicurato dispone e dal fatturato medio atteso dallo stesso per ciascuno di questi coperti e per ciascun Pasto assicurato, con la possibilità di differenziare tra Pasti assicurati. In fase di quotazione, l’Assicurato può scegliere di assicurare una quota della Perdita per pasto, che costituirà l’Indennizzo per pasto, trattenendo la quota restante del rischio (per ulteriori dettagli si veda l’art. 2.6 – Criteri di determinazione del valore assicurato). A titolo esemplificativo, consideriamo un Assicurato che scelga l’opzione “Pranzi & Cene”, selezioni come Periodo di Copertura tutti i giorni compresi fra il 10 ed il 17 agosto e che disponga di 20 coperti privi di qualsiasi protezione dalle precipitazioni piovose. Assumiamo inoltre che l’Assicurato si aspetti di realizzare un fatturato medio per coperto per singolo Pasto assicurato pari a 20 euro per i Pranzi e pari a 40 euro per le Cene durante il Periodo di Copertura, e che scelga di assicurare il massimo assicurabile, ovvero il 70% dei ricavi. Ipotizzando, per semplicità, che la Società è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per caso di Disoccupazione, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamentopolizza non preveda alcuna Franchigia, per ogni mese Sinistro l’Assicurato sopporterà una Perdita per pasto pari al prodotto fra il numero di durata coperti privi di qualsiasi protezione dalle precipitazioni piovose ed il fatturato medio per coperto del Sinistro di una somma pari alla rata mensilePasto assicurato. Nel caso in cui, comprensiva di capitale e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% a titolo di rimborso spese indirette. L'Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Mutuo e per la durata delle stesso massimale mensile di euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 90 giorni e durante il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi Copertura, si verifichino Sinistri in occasione di due pranzi e una cena, ovvero in tre Pasti assicurati, l’Indennizzo per pasto sarà pari a 60 giorni 20*20*70%=280 euro per i Pranzi e pari a 20*40*70%=560 per le Cene, mentre l’Indennizzo sarà pari a 280 * 2 + 560 =1.120 euro, come riportato nella tabella esemplificativa di Disoccupazioneseguito. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di 12 indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di Disoccupazione è l’Assicurato 10, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicurato.11, 12, 13, 14, 15, 16,17 agosto 2022 8 pranzi 8 cene 20 a pranzo 20 a cena 20 euro (pranzo) 40 euro (cena) 400 euro (pranzo) 800 euro (cena) 70% pranzo 70% cena 280 euro (pranzo) 560 euro (cena) 2 pranzo 1 cena 1.120 euro REVO ParametricXDehors Ristorazione
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Indennizzo. L'indennizzo che Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia la Società è obbligata a corrispondere corrisponderà un Indennizzo pari ad una rata mensile del Mutuo (o pro-quota mensile della rata con periodicità diversa da quella mensile e/o quota parte della rata in base alla Copertura per caso di Disoccupazione, nei limiti e alle condizioni cointestazione del Mutuo o in caso di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensilecopertura parziale), comprensiva di capitale e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% a titolo di rimborso spese indirette. L'Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Mutuo e per la durata delle stesso massimale mensile di euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Un ulteriore Indennizzo, pari ad una rata mensileal precedente, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 90 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni di Disoccupazione. Gli indennizzi successivi saranno liquidati corrisposto per ogni ulteriore ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Il numero massimo L’ammontare della rata mensile da indennizzare - per l’intera durata del Sinistro - sarà quella risultante dal piano di pagamenti mensili che ammortamento del Mutuo alla Data del Sinistro (come definita al precedente Art.3.5). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 1.4.2 lett. b) in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo con rimborso del Premio. In caso di rata mensile del Mutuo con periodicità diversa da quella mensile, ai fini dell’Indennizzo sarà calcolata la Società è obbligata ad effettuare è di 12 indennizzi mensili rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, per ciascun Assicurato l’importo di rata mensile da indennizzare sarà rideterminato nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell’importo di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesione. Qualora l’Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativainiziale, qualora persista la Disoccupazione. Si conviene precisa che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di Disoccupazione è l’Assicurato , il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicurato.ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. CPI Mutui Dipendenti Privati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02
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Sources: Insurance Agreement
Indennizzo. L'indennizzo che Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia la Società è obbligata a corrispondere corrisponderà un Indennizzo pari ad una rata mensile del Mutuo (o pro-quota mensile della rata con periodicità diversa da quella mensile e/o quota parte della rata in base alla Copertura per caso di Disoccupazione, nei limiti e alle condizioni cointestazione del Mutuo o in caso di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensilecopertura parziale), comprensiva di capitale e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% a titolo di rimborso spese indirette. L'Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Mutuo e per la durata delle stesso massimale mensile di euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Un ulteriore Indennizzo, pari ad una rata mensileal precedente, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 90 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni di Disoccupazione. Gli indennizzi successivi saranno liquidati corrisposto per ogni ulteriore ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Il numero massimo L’ammontare della rata mensile da indennizzare - per l’intera durata del Sinistro - sarà quella risultante dal piano di pagamenti mensili che ammortamento del Mutuo alla Data del Sinistro (come definita al precedente Art.3.5). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 1.4.2 lett. b) in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo con rimborso del Premio. In caso di rata mensile del Mutuo con periodicità diversa da quella mensile, ai fini dell’Indennizzo sarà calcolata la Società è obbligata ad effettuare è di 12 indennizzi mensili rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, per ciascun Assicurato l’importo di rata mensile da indennizzare sarà rideterminato nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell’importo di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesione. Qualora l’Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativainiziale, qualora persista la Disoccupazione. Si conviene precisa che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di Disoccupazione è l’Assicurato , il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicurato.ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. CPI Mutui Dipendenti Privati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 11/2019 - Mod. Bu2723/06
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Sources: Insurance Agreement
Indennizzo. L'indennizzo L’Indennizzo che la Società l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Disoccupazione, Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale e di ed interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% a titolo di rimborso spese indiretteFinanziamento. L'Indennizzo L’Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato a tutti i Contratti che siano pendenti tra l'Assicurato l’Assicurato e l’ente erogante la Contraente alla data del Mutuo Sinistro e per la durata delle stesso dello stesso, il massimale mensile di euro 2.000,00Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. I sinistri verificatisi nei primi 30 giorni successivi alla Data di Decorrenza della Copertura non saranno indennizzati (Periodo di Carenza). Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo siano trascorsi 30 giorni consecutivi di carenza pari a 90 giorni e il Inabilità Temporanea Totale dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni di Disoccupazionegiorni. Gli indennizzi Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di DisoccupazioneInabilità Temporanea Totale. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società l’Impresa di Assicurazione è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti commi del presente articolo è di 12 indennizzi Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 24 Indennizzi mensili per l'intera l’intera durata della copertura assicurativa. Si conviene La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di Disoccupazione è l’Assicurato , il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicuratoprecede.
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Sources: Insurance Agreement
Indennizzo. L'indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per caso Dopo il periodo di DisoccupazioneFranchigia Assoluta sopra indicato, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamentol’Impresa corrisponderà, per ogni mese rata in scadenza nel periodo del Ricovero Ospedaliero, un'Indennità Mensile Qualora l'Assicurato, a seguito della dimissione da un Istituto di durata Cura, subisca, prima che siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta dimissione, un nuovo Ricovero Ospedaliero a seguito del medesimo Infortunio o della medesima Malattia, la Copertura Assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di Franchigia Assoluta. Qualora il nuovo Sinistro di una somma pari alla rata mensilesia dovuto a causa diversa dalla precedente, comprensiva di capitale e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% a titolo di rimborso spese indirette. L'Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Mutuo e per la durata delle stesso massimale mensile di euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se sia trascorso verrà applicato il periodo di carenza pari a 90 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni di DisoccupazioneAssoluta. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di 12 indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il Nel caso di Disoccupazione è l’Assicurato in cui si sia verificato l’Accollo, il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento ai sensi del precedente Art. 5 – Durata copertura e cessazione delle singole Coperture Assicurative e gli Assicurati abbiano optato per ridurre e/o estinguere il debito residuo la prosecuzione del Contratto di Mutuo dovuto dall’AssicuratoAssicurazione, l’Indennità Mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità determinate in vigenza del Finanziamento.
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Sources: Contratto Di Assicurazione