Common use of Indennizzo Clause in Contracts

Indennizzo. 1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 6, punti 1.1 e 1.2): 1.1 se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 6, 1.1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro (danno a valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stesso. 1.1.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente. 1.1.4 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente, il limite massimo del rimborso è il valore venale. 1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’art. 6, 1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore venale. 1.3 Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 6, 1.3.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 2. Per merci e provviste (art.6, punto 1.3) 2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore. 3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.6, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 4. Per supporti dati e simili (art.6, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale. 5. Per veicoli e altri beni mobili (art.6, punti 1.6, 1.7 e 2.1) 5.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso. 6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.

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Indennizzo. 1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 67, punti 1.1 e 1.2): 1.1 se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 67, 1.1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito rimborsato il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro dell’evento dannoso (danno a per il valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stessodel sinistro. 1.1.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannosodel sinistro, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente. 1.1.4 Se, immediatamente prima dell’evento dannosodel sinistro, il bene interessato la cosa interessata dallo stesso si era svalutato svalutata in modo permanente, il limite massimo del rimborso risarcimento è il valore venaledi mercato. In particolare, un edificio è svalutato in modo permanente se è destinato alla demolizione o se non più utilizzabile in generale o per le sue finalità aziendali. Segnatamente, i beni d’uso e gli impianti aziendali sono svalutati in modo permanente se definitivamente dismessi, ovvero se non più utilizzabili in generale o per i loro fini aziendali. 1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’art. 67, 1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito rimborsato il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore venaledi mercato. 1.3 Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 67, 1.3.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito rimborsato il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 2. Per merci e provviste (art.6art.7, punto 1.3) 2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito rimborsato il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistrodello stesso. 2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannosodel sinistro, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore. 3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.6art.7, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 4. Per supporti dati e simili (art.6art.7, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale. 5. Per veicoli e altri beni mobili (art.6art.7, punti 1.6, 1.7 e 2.1) 5.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito rimborsato il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso. 6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.

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Indennizzo. 1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 67, punti 1.1 e 1.2): 1.1 se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 6, 1.1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.1.2 1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro dell’evento dannoso (danno a per il valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stessodel sinistro. 1.1.3 1.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannosodel sinistro, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente. 1.1.4 1.4 Se, immediatamente prima dell’evento dannosodel sinistro, il bene interessato la cosa interessata dallo stesso si era svalutato svalutata in modo permanente, il limite massimo del rimborso risarcimento è il valore venale. 1.2 Se di mercato. Il valore di mercato è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’art. 6, 1.2.1 in il prezzo di vendita ottenibile, al quale, nel caso di distruzione o perdita viene risarcito edifici, non concorre il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistrofondo. In particolare, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era un edificio è svalutato in modo permanente (punto 1.1.4)se è destinato alla demolizione o se non più utilizzabile in generale o per le sue finalità aziendali. Segnatamente, il limite massimo del rimborso è il valore venale. 1.3 Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 6, 1.3.1 i beni d’uso e gli impianti aziendali sono svalutati in caso di distruzione modo permanente se definitivamente dismessi, ovvero se non più utilizzabili in generale o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistroper i loro fini aziendali. 2. Per merci e provviste (art.6art.7, punto 1.3) 2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistrodello stesso. 2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannosodel sinistro, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore. 3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.6art.7, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 4. Per supporti dati e simili (art.6art.7, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale. 5. Per veicoli e altri beni mobili (art.6art.7, punti 1.6, 1.7 e 2.12) 5.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso. 6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.

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Indennizzo. 1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 67, punti 1.1 e 1.2): 1.1 se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 67, 1.1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito rimborsato il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro dell’evento dannoso (danno a per il valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stessodel sinistro. 1.1.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannosodel sinistro, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente. 1.1.4 Se, immediatamente prima dell’evento dannosodel sinistro, il bene interessato la cosa interessata dallo stesso si era svalutato svalutata in modo permanente, il limite massimo del rimborso risarcimento è il valore venaledi mercato. 1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’art. 67, 1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito rimborsato il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore venaledi mercato. 1.3 Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 67, 1.3.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito rimborsato il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 2. Per merci e provviste (art.6art.7, punto 1.3) 2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito rimborsato il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistrodello stesso. 2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannosodel sinistro, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore. 3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.6art.7, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 4. Per supporti dati e simili (art.6art.7, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale. 5. Per veicoli e altri beni mobili (art.6art.7, punti 1.6, 1.7 e 2.1) 5.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito rimborsato il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso. 6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.

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Indennizzo. 1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 67, punti 1.1 e 1.2): 1.1 se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 6, 1.1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.1.2 1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro dell’evento dannoso (danno a per il valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stessodel sinistro. 1.1.3 1.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannosodel sinistro, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente. Il valore corrente è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo, in funzione delle condizioni della cosa, segnatamente della sua età e del suo deterioramento. 1.1.4 1.4 Se, immediatamente prima dell’evento dannosodel sinistro, il bene interessato la cosa interessata dallo stesso si era svalutato svalutata in modo permanente, il limite massimo del rimborso risarcimento è il valore venale. 1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’artdi mercato. 6, 1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore venale. 1.3 Se è convenuta l’assicurazione del Il valore di mercato ai sensi dell’art. 6, 1.3.1 in è il prezzo di vendita ottenibile, al quale, nel caso di distruzione o perdita viene risarcito edifici, non concorre il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistrofondo. 2. Per merci e provviste (art.6art.7, punto 1.3) 2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistrodello stesso. 2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannosodel sinistro, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore. 3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.6art.7, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 4. Per supporti dati e simili (art.6art.7, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale. 5. Per veicoli e altri beni mobili (art.6art.7, punti 1.6, 1.7 e 2.12) 5.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso. 6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.

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Indennizzo. 1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 67, punti 1.1 e 1.2): 1.1 se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 67, 1.1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito rimborsato il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro dell’evento dannoso (danno a per il valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stessodel sinistro. 1.1.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannosodel sinistro, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente. 1.1.4 Se, immediatamente prima dell’evento dannosodel sinistro, il bene interessato la cosa interessata dallo stesso si era svalutato svalutata in modo permanente, il limite massimo del rimborso risarcimento è il valore venaledi mercato. 1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’art. 67, 1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito rimborsato il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore venaledi mercato. 1.3 Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 67, 1.3.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito rimborsato il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 2. Per merci e provviste (art.6, punto 1.3) 2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore. 3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.6, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 4. Per supporti dati e simili (art.6, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale. 5. Per veicoli e altri beni mobili (art.6, punti 1.6, 1.7 e 2.1) 5.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso. 6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.

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Indennizzo. 130.1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso fabbricati e gli impianti aziendali il contenuto di abitazioni (artarticolo 29.1.) 30.1.1. 6, punti 1.1 e 1.2): 1.1 se Se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 6, 1.1.1 dell’articolo 29: - in caso di distruzione vengono risarcite le spese necessarie per ricostruire o perdita riacquistare le cose assicurate dello stesso genere con le stesse caratteristiche di qualità che avevano al momento del sinistro, - in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese necessarie per riparare le cose assicurate, se inferiori a quelle necessarie per la ricostuzione o il riacquisto. In deroga a quanto sopra si intende convenuto che i fabbricati oggetto di manutenzione e utilizzati come pure il contenuto di abitazioni utilizzate hanno un valore allo stato d’uso non inferiore al 40% e quindi in caso di sinistro viene indennizzato l’intero valore a nuovo. 30.1.2. Se è convenuta l’assicurazione del valore allo stato d’uso ai sensi dell’articolo 29: - in caso di distruzione vengono risarcite le spese necessarie per ricostruire o riacquistare le cose assicurate, decurtate di un importo in funzione dello stato d’uso, dell’età e del degrado del bene - in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese necessarie per riparare le cose assicurate, se inferiori a quelle necessarie per la ricostruzione o il riacquisto, decurtate di un importo in funzione dello stato d’uso, dell’età e del degrado del bene 30.1.3. Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’articolo 29: - viene risarcito il prezzo di vendita delle cose assicurate che sarebbe stato realizzabile nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro. In caso di un fabbricato il valore del terreno non viene preso in considerazione. 30.2. Per denaro e valori assimilabili come pure titoli di credito (articolo 29.2.) viene rimborsato il loro valore nominale, immediatamente prima del sinistro. 30.3. Per supporti dati e simili (articolo 29.3.) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove queste sono necessarie e compiutie effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale. 30.4. Per altri beni mobili (articolo 29.4.) 30.4.1. in caso di distruzione viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano di mercato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro (danno a valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stesso. 1.1.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente. 1.1.4 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente, il limite massimo del rimborso è il valore venale. 1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’art30.4.2. 6, 1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore venale. 1.3 Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 6, 1.3.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 2. Per merci e provviste (art.6, punto 1.3) 2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore. 3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.6, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 4. Per supporti dati e simili (art.6, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale. 5. Per veicoli e altri beni mobili (art.6, punti 1.6, 1.7 e 2.1) 5.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato mercato immediatamente prima dello stesso. 630.5. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse. 30.6. In ogni caso l'importo dell’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

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Indennizzo. 126.1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 6, punti 1.1 e 1.2): 1.1 se Se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 6, 1.1.1 dell’articolo 25, - in caso di distruzione vengono risarcite le spese necessarie per ricostruire o perdita riacquistare le cose assicurate dello stesso genere con le stesse caratteristiche di qualità che avevano al momento del sinistro, - in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese necessarie per riparare le cose assicurate, se inferiori a quelle necessarie per la ricostuzione o il riacquisto. In deroga a quanto sopra si intende convenuto che i fabbricati oggetto di manutenzione e utilizzati hanno un valore allo stato d’uso non inferiore al 40% e quindi in caso di sinistro viene indennizzato l’intero valore a nuovo. 26.2. Se è convenuta l’assicurazione del valore allo stato d’uso ai sensi dell’articolo 25, - in caso di distruzione vengono risarcite le spese necessarie per ricostruire o riacquistare le cose assicurate, decurtate di un importo in funzione dello stato d’uso, dell’età e del degrado del bene - in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese necessarie per riparare le cose assicurate, se inferiori a quelle necessarie per la ricostuzione o il riacquisto, decurtate di un importo in funzione dello stato d’uso, dell’età e del degrado del bene 26.3. Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’articolo 25, - viene risarcito il prezzo di vendita delle cose assicurate che sarebbe stato realizzabile nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro. In caso di un fabbricato il valore del terreno non viene preso in considerazione. 26.4. Per altri beni mobili 26.4.1. in caso di distruzione viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano di mercato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro (danno a valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stesso. 1.1.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente. 1.1.4 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente, il limite massimo del rimborso è il valore venale. 1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’art26.4.2. 6, 1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore venale. 1.3 Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 6, 1.3.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 2. Per merci e provviste (art.6, punto 1.3) 2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore. 3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.6, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 4. Per supporti dati e simili (art.6, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale. 5. Per veicoli e altri beni mobili (art.6, punti 1.6, 1.7 e 2.1) 5.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato mercato immediatamente prima dello stesso. 626.5. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse. 26.6. In ogni caso l'importo dell’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Indennizzo. 1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 67, punti 1.1 e 1.2): 1.1 se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 6, 1.1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.1.2 1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro dell’evento dannoso (danno a per il valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stessodel sinistro. 1.1.3 1.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannosodel sinistro, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente. Il valore corrente è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo, in funzione delle condizioni della cosa, segnatamente della sua età e del suo deterioramento. 1.1.4 1.4 Se, immediatamente prima dell’evento dannosodel sinistro, il bene interessato la cosa interessata dallo stesso si era svalutato svalutata in modo permanente, il limite massimo del rimborso risarcimento è il valore venale. 1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’artdi mercato. 6, 1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore venale. 1.3 Se è convenuta l’assicurazione del Il valore di mercato ai sensi dell’art. 6, 1.3.1 in è il prezzo di vendita ottenibile, al quale, nel caso di distruzione o perdita viene risarcito edifici, non concorre il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistrofondo. 2. Per merci e provviste (art.6art.7, punto 1.3) 2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistrodello stesso. 2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannosodel sinistro, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore. 3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.6art.7, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 4. Per supporti dati e simili (art.6art.7, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale. 5. Per veicoli e altri beni mobili (art.6art.7, punti 1.6, 1.7 e 2.12) 5.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso. 6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.

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Samples: Assicurazione Per Esercizi Alberghieri