Common use of Indennizzo Clause in Contracts

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste in un importo pari al debito residuo del Contratto Conto Revolving e/o Carta di Credito: • nel caso di Infortunio, alla data di accadimento dell’infortunio che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della competente diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia. Per il Conto Revolving il debito residuo corrisponde al saldo del Conto Revolving; per le Carte di Credito il debito residuo corrisponde al saldo della Carta di Credito alla data del Sinistro. Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie –. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Assicurato dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente PolizzaCopertura, consiste in un importo è pari al debito residuo del Contratto Conto Revolving e/o Carta di Creditoresiduo: • nel caso di Infortunio, alla data di accadimento dell’infortunio del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della competente diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia. Per il Conto Revolving il debito residuo corrisponde al saldo , così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Conto Revolving; per le Carte Contratto di Credito il debito residuo corrisponde al saldo della Carta di Credito alla data del Sinistro. Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi in linea capitale - Finanziamento al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie –accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale PermanentePermanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale PermanentePermanente da Infortunio o Malattia. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Assicurato dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste in un importo pari al debito residuo del Contratto Conto Revolving e/o Carta di Creditoresiduo: • nel caso di Infortunio, alla data di accadimento dell’infortunio del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della competente diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia. Per il Conto Revolving il debito residuo corrisponde al saldo , così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Conto Revolving; per le Carte Contratto di Credito il debito residuo corrisponde al saldo della Carta di Credito alla Finanziamento, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data del Sinistro. Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse e spese accessorie –accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Assicurato dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Indennizzo. L’Indennizzo L'indennizzo che l’Impresa di Assicurazione la Società è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso Caso di Invalidità Permanente Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste in un importo pari al debito residuo del Contratto Conto Revolving e/o Carta Mutuo sino alla scadenza del Piano di Credito: • ammortamento diminuito delle eventuali rate scadute e non pagate a tale data degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse e spese accessorie - nel caso di Infortunio, alla data di accadimento dell’infortunio dei Sinistro che ha generato l’Invalidità l'Invalidità Permanente Totale Permanente da Infortunio, - nel caso di Malattia, alla data della competente diagnosi denuncia della Malattia che ha determinato l’Invalidità l'Invalidità Permanente Totale Permanente da Malattia. Per il Conto Revolving il debito residuo corrisponde al saldo del Conto Revolving; per le Carte di Credito il debito residuo corrisponde al saldo della Carta di Credito alla data del Sinistro. Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie –. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di dl Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanentedi riconoscimento dell’Invalidità Permanente Totale, saranno detratti dall’importo dall'importo dovuto per l’Invalidità l'invalidità Permanente Totale. L’Indennizzo sarà pagato nel limite del massimale assicurato, relativamente al contratto di Mutuo stipulato dall'Assicurato aumentato del 15% della prima annualità del Debito Residuo che si andrà ad indennizzare a titolo di rimborso spese indirette. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di Invalidità Totale Permanente. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Assicurato dall’Impresa Permanente è l’Assicurato, il quale utilizzerà l’Indennizzo ricevuto dalla Società per estinguere o ridurre il debito residuo all’Ente erogante il Mutuo del Contratto di Assicurazione come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeMutuo dovuto dall'Assicurato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base Franchigia, alla Copertura per il caso scadenza di Invalidità Totale Permanente tale Periodo di Franchigia la Società corrisponderà un Indennizzo pari ad una rata mensile del Mutuo (o pro-quota mensile della rata con periodicità diversa da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste in un importo pari al debito residuo del Contratto Conto Revolving quella mensile e/o Carta quota parte della rata in caso di Creditocointestazione del Mutuo o in caso di copertura parziale), comprensiva di capitale e interessi. Un ulteriore Indennizzo, pari al precedente, sarà corrisposto per ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. L’ammontare della rata mensile da indennizzare - per l’intera durata del Sinistro - sarà quella risultante dal piano di ammortamento del Mutuo alla Data del Sinistro (come definita al precedente Art.3.5). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 1.4.2 lett. b) in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo con rimborso del Premio. In caso di rata mensile del Mutuo con periodicità diversa da quella mensile, ai fini dell’Indennizzo sarà calcolata la rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, per ciascun Assicurato l’importo di rata mensile da indennizzare sarà rideterminato nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell’importo di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesione. Qualora l’Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. CPI Mutui Dipendenti Privati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02 • Sordità completa di un orecchio • Sordità completa bilaterale • Perdita totale della facoltà visiva di un occhio • Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi • Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi • Stenosi nasale assoluta unilaterale • Stenosi nasale assoluta bilaterale • Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace • Perdita di un rene con integrità del rene superstite • Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica • Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio • Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola • Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola • Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore • Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio • Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano • Perdita di tutte le dita della mano • Perdita del pollice e del primo metacarpo • Perdita totale del pollice • Perdita totale dell’indice • Perdita totale del medio • Perdita totale dell’anulare • Perdita totale del mignolo • Perdita della falange ungueale del pollice • Perdita della falange ungueale dell’indice • Perdita della falange ungueale del medio • Perdita della falange ungueale dell’anulare • Perdita della falange ungueale del mignolo • Perdita delle due ultime falangi dell’indice • Perdita delle due ultime falangi del medio • Perdita delle due ultime falangi dell’anulare • Perdita delle due ultime falangi del mignolo • Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione • Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi • Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione • Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea: • nel Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione • Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole • Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio articolato • Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto • Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato • Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato • Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede • Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso • Perdita dell’alluce corrispondente metatarso • Perdita totale del solo alluce • Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il • Anchilosi completa rettilinea del ginocchio • Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto • Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 15% 60% 35% 100% 40% 8% 18% 11% 30% 25% 15% 50% 5% 40% 40% 30% 85% 75% 80% 70% 75% 65% 70% 60% 65% 55% 35% 30% 28% 23% 15% 12% 13% 8% 15% 12% 12% 7% 5% 6% 3% 11% 5% 9% 8% 6% 30% 8% 25% 35% 30% 45% 40% 25% 20% 55% 50% 40% 35% 45% 40% 55% 50% 35% 30% 18% 15% 22% 18% 25% 22% 35% 45% 30% 80% 70% 65% 55% 50% 30% 16% 7% 3% 35% 20% 11% Ri = ((PPUi-1* (N-K)/N * Debito_Residuo/CEi-1) + (Hi-1*(N-K)/N)) * Cap_Estinto/Debito_Residuo dove: Ri: Importo da Rimborsare al tempo i PPUi-1: Premio unico anticipato puro (premio totale al netto imposte - Costi) al tempo i-1. Tale premio coincide inizialmente col premio anticipato puro. In caso di Infortunioestinzione parziale con rimborso del premio, alla data viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di accadimento dell’infortunio che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della competente diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia. Per il Conto Revolving il debito residuo corrisponde al saldo calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: PPUi = PPUi-1 * (1 - Cap_estinto i/ Debito_Residuo i) N: Durata del Conto Revolving; per le Carte di Credito il debito residuo corrisponde al saldo della Carta di Credito alla data del Sinistro. Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi Finanziamento espressa in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie –. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Assicurato dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeinteri.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione la Compagnia è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste in un importo pari al debito residuo del Contratto Conto Revolving e/o Carta di Creditoresiduo: • nel caso di Infortunio, alla data di accadimento dell’infortunio del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della competente diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia. Per il Conto Revolving il debito residuo corrisponde al saldo , così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Conto Revolving; per le Carte Contratto di Credito il debito residuo corrisponde al saldo della Carta di Credito alla Finanziamento, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data del Sinistro. Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse e spese accessorie –accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione dalla Compagnia fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia all’Assicurato dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base Franchigia, alla Copertura per il caso scadenza di Invalidità Totale Permanente tale Periodo di Franchigia la Società corrisponderà un Indennizzo pari ad una rata mensile del Mutuo (o pro-quota mensile della rata con periodicità diversa da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste in un importo pari al debito residuo del Contratto Conto Revolving quella mensile e/o Carta quota parte della rata in caso di Creditocointestazione del Mutuo o in caso di copertura parziale), comprensiva di capitale e interessi. Un ulteriore Indennizzo, pari al precedente, sarà corrisposto per ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. L’ammontare della rata mensile da indennizzare - per l’intera durata del Sinistro - sarà quella risultante dal piano di ammortamento del Mutuo alla Data del Sinistro (come definita al precedente Art.3.5). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 1.4.2 lett. b) in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo con rimborso del Premio. In caso di rata mensile del Mutuo con periodicità diversa da quella mensile, ai fini dell’Indennizzo sarà calcolata la rata mensile equivalente. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, per ciascun Assicurato l’importo di rata mensile da indennizzare sarà rideterminato nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell’importo di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesione. Qualora l’Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. CPI Mutui Dipendenti Privati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 11/2019 - Mod. Bu2723/06 • Sordità completa di un orecchio • Sordità completa bilaterale • Perdita totale della facoltà visiva di un occhio • Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi • Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi • Stenosi nasale assoluta unilaterale • Stenosi nasale assoluta bilaterale • Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace • Perdita di un rene con integrità del rene superstite • Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica • Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio • Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola • Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola • Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore • Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio • Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano • Perdita di tutte le dita della mano • Perdita del pollice e del primo metacarpo • Perdita totale del pollice • Perdita totale dell’indice • Perdita totale del medio • Perdita totale dell’anulare • Perdita totale del mignolo • Perdita della falange ungueale del pollice • Perdita della falange ungueale dell’indice • Perdita della falange ungueale del medio • Perdita della falange ungueale dell’anulare • Perdita della falange ungueale del mignolo • Perdita delle due ultime falangi dell’indice • Perdita delle due ultime falangi del medio • Perdita delle due ultime falangi dell’anulare • Perdita delle due ultime falangi del mignolo • Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione • Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi • Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione • Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea: • nel Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione • Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole • Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio articolato • Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto • Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato • Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato • Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede • Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso • Perdita dell’alluce corrispondente metatarso • Perdita totale del solo alluce • Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il • Anchilosi completa rettilinea del ginocchio • Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto • Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 50% 40% 85% 80% 75% 70% 65% 35% 28% 15% 15% 7% 11% 30% 35% 45% 25% 55% 40% 45% 55% 35% 18% 22% 25% 35% 15% 60% 35% 100% 40% 8% 18% 11% 30% 25% 15% 5% 12% 8% 12% 5% 3% 5% 8% 6% 8% 45% 80% 70% 65% 55% 50% 30% 16% 7% 3% 35% 20% 11% 40% 30% 75% 70% 65% 60% 55% 30% 23% 13% 12% 6% 9% 25% 30% 40% 20% 50% 35% 40% 50% 30% 15% 18% 22% 30% CPI Mutui Dipendenti Privati ALLEGATO 1 Ed. 11/2019 - Mod. Bu2723/06 Ri = ((PPUi-1* (N-K)/N * Debito_Residuo/CEi-1) + (Hi-1*(N-K)/N)) * Cap_Estinto/Debito_Residuo dove: Ri: Importo da Rimborsare al tempo i PPUi-1: Premio unico anticipato puro (premio totale al netto imposte - Costi) al tempo i-1. Tale premio coincide inizialmente col premio anticipato puro. In caso di Infortunioestinzione parziale con rimborso del premio, alla data viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di accadimento dell’infortunio che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della competente diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia. Per il Conto Revolving il debito residuo corrisponde al saldo calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: PPUi = PPUi-1 * (1 - Cap_estinto i/ Debito_Residuo i) N: Durata del Conto Revolving; per le Carte di Credito il debito residuo corrisponde al saldo della Carta di Credito alla data del Sinistro. Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi Finanziamento espressa in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie –. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Assicurato dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeinteri.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection

Indennizzo. L’Indennizzo Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia la Società corrisponderà un Indennizzo pari ad una rata del Prestito Personale, comprensiva di capitale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento finanziario del Prestito Personale originario o ridefinito a seguito dell’utilizzo delle Opzioni del Prestito oppure a seguito di estinzione parziale del Prestito Personale con rimborso del Premio. Un ulteriore Indennizzo, pari al precedente, sarà corrisposto per ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Qualora l’Assicurato, che l’Impresa sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Assicurazione è obbligata Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. In caso di Invalidità Totale Permanente continuazione di un Sinistro per Perdita di Impiego Involontaria successivamente all’esercizio dell’Opzione di Ricarica, sarà corrisposto un Indennizzo calcolato sulla base del piano di ammortamento precedente l’utilizzo dell’opzione. Qualora, ai sensi del precedente Art. 1.11.1 lett. b.2), l’Assicurato decida di non modificare l’Assicurazione esistente, l’Indennizzo di rata per Perdita di Impiego sarà calcolato sulla base del piano di ammortamento del Prestito Personale in essere precedentemente all’attivazione dell’opzione. CPI PRESTITI DIPENDENTI PRIVATI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 02/2020 Mod. BU2769/07 • Sordità completa di un orecchio • Sordità completa bilaterale • Perdita totale della facoltà visiva di un occhio • Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi • Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi • Stenosi nasale assoluta unilaterale • Stenosi nasale assoluta bilaterale • Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace • Perdita di un rene con integrità del rene superstite • Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica • Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio • Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola • Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola • Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore • Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio • Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano • Perdita di tutte le dita della mano • Perdita del pollice e del primo metacarpo • Perdita totale del pollice • Perdita totale dell’indice • Perdita totale del medio • Perdita totale dell’anulare • Perdita totale del mignolo • Perdita della falange ungueale del pollice • Perdita della falange ungueale dell’indice • Perdita della falange ungueale del medio • Perdita della falange ungueale dell’anulare • Perdita della falange ungueale del mignolo • Perdita delle due ultime falangi dell’indice • Perdita delle due ultime falangi del medio • Perdita delle due ultime falangi dell’anulare • Perdita delle due ultime falangi del mignolo • Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da Infortunio permettere i movimenti in pronosupinazione • Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste quasi • Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in un importo pari al debito residuo del Contratto Conto Revolving e/estensione completa o Carta di Creditoquasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione • Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea: • nel Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione • Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole • Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio articolato • Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto • Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato • Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato • Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede • Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso • Perdita dell’alluce corrispondente metatarso • Perdita totale del solo alluce • Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il • Anchilosi completa rettilinea del ginocchio • Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto • Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 15% 60% 35% 100% 40% 8% 18% 11% 30% 25% 15% 50% 5% 40% 40% 30% 85% 75% 80% 70% 75% 65% 70% 60% 65% 55% 35% 30% 28% 23% 15% 12% 13% 8% 15% 12% 12% 7% 5% 6% 3% 11% 5% 9% 8% 6% 30% 8% 25% 35% 30% 45% 40% 25% 20% 55% 50% 40% 35% 45% 40% 55% 50% 35% 30% 18% 15% 22% 18% 25% 22% 35% 45% 30% 80% 70% 65% 55% 50% 30% 16% 7% 3% 35% 20% 11% CPI PRESTITI DIPENDENTI PRIVATI ALLEGATO 1 Ed. 02/2020 Mod. BU2769/07 Ri = ((PPUi-1* (N-K)/N * Debito_Residuo/CEi-1) + (Hi-1*(N-K)/N)) * Cap_Estinto/Debito_Residuo dove: Ri: Importo da Rimborsare al tempo i PPUi-1: Premio unico anticipato puro (premio totale al netto imposte - Costi) al tempo i-1. Tale premio coincide inizialmente col premio anticipato puro. In caso di Infortunioestinzione parziale con rimborso del premio, alla data viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di accadimento dell’infortunio che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della competente diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia. Per il Conto Revolving il debito residuo corrisponde al saldo calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: PPUi = PPUi-1 * (1 - Cap_estinto i/ Debito_Residuo i) N: Durata del Conto Revolving; per le Carte di Credito il debito residuo corrisponde al saldo della Carta di Credito alla data del Sinistro. Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi Finanziamento espressa in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie –. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Assicurato dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeinteri.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection

Indennizzo. L’Indennizzo L'indennizzo che l’Impresa di Assicurazione la Società è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso Caso di Invalidità Permanente Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste in un importo pari al debito residuo n.24 rate ciascuna delle quali comprensiva di capitale ed interessi dovuta dall'Assicurato all’ente erogante del Mutuo secondo l'originale piano di ammortamento definito dal Contratto Conto Revolving e/di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili, se restanti alla fine dell'estinzione del mutuo o Carta comunque il numero restante di Credito: • rate col massimo di 24 mensilità per sinistro e durata della polizza. - nel caso di Infortunio, alla data di accadimento dell’infortunio dei Sinistro che ha generato l’Invalidità l'Invalidità Permanente Totale Permanente da Infortunio, - nel caso di Malattia, alla data della competente diagnosi denuncia della Malattia che ha determinato l’Invalidità l'Invalidità Permanente Totale Permanente da Malattia. Per il Conto Revolving il debito residuo corrisponde al saldo del Conto Revolving; per le Carte di Credito il debito residuo corrisponde al saldo della Carta di Credito alla data del Sinistro. Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie –. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di dl Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanentedi riconoscimento dell’Invalidità Permanente Totale, saranno detratti dall’importo dall'importo dovuto per l’Invalidità l'invalidità Permanente Totale. L’Indennizzo sarà pagato nel limite dei massimali indicati all’Art.6 delle presenti condizioni generali.. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di Invalidità Totale Permanente. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Assicurato dall’Impresa Permanente è l’Assicurato, il quale utilizzerà l’Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre o estinguere il debito residuo all’Ente erogante il Mutuo del Contratto di Assicurazione come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeMutuo dovuto dall'Assicurato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste in un importo pari al debito residuo del Contratto Conto Revolving e/o Carta di Credito: • nel caso di Infortunio, alla data di accadimento dell’infortunio che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della competente diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia. Per il Conto Revolving il debito residuo corrisponde al saldo del Conto Revolving; per le Carte di Credito il debito residuo corrisponde al saldo della Carta di Credito alla data del Sinistro. Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie –. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 5.000,00 per Sinistro e per Assicurato per il Conto Revolving e/o le Carte di Credito, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Assicurato dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi)

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste in un importo pari al debito residuo del Contratto Conto Revolving e/o Carta di Creditoresiduo: • nel caso di Infortunio, alla data di accadimento dell’infortunio del Sinistro che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio, • nel caso di Malattia, alla data della competente diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia. Per il Conto Revolving il debito residuo corrisponde al saldo , così come calcolato dalla Contraente in base alle condizioni del Conto Revolving; per le Carte Contratto di Credito il debito residuo corrisponde al saldo della Carta di Credito alla Finanziamento, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data del Sinistro. Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse e spese accessorie –accessorie. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 80.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Assicurato dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa