CPI MUTUI PRIVATI
CNP UniCredit Vita S.p.A.
Società facente parte del gruppo CNP Assurances S.A.
Incontra Assicurazioni S.p.A.
In partnership con UniCredit
CPI MUTUI PRIVATI
A PREMIO UNICO ANTICIPATO AD ADESIONE FACOLTATIVA
PER LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI
Ed. 06/2021
Il presente set informativo contiene:
• DIP Vita - Documento Informativo Precontrattuale del Contratto di assicurazione vita
• DIP Danni - Documento Informativo Precontrattuale del Contratto di assicurazione danni
• DIP aggiuntivo Multirischi - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi
PER LA COMPONENTE VITA (offerta da CNP UniCredit Vita S.p.A.):
• Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
• Informative per il trattamento dei dati personali
• Modulo di Adesione - FAC-SIMILE
PER LA COMPONENTE DANNI (offerta da Incontra Assicurazioni S.p.A.):
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario
(redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
• Facsimile del Modulo di adesione
• INFORMATIVA PRIVACY
• Riferimenti normativi - Articoli di Legge
Il presente SET INFORMATIVO deve essere consegnato all’Aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo
CNP UniCredit Vita S.p.A. - Società soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A. Sede Legale: Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XXXXXX)
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provv. IVASS n° 580 del 26/5/97 pubblicato sulla G.U. n° 126 del 2/6/97 - Capitale sociale Euro 381.698.529 i.v.
Registro delle Imprese di Milano e C. Fiscale 07084500011 - P. IVA 13362170154 Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00129
Tel. +39 02 9118.4212 - Fax +39 02 9118.4061 - xxxx_xxxxxxx@xxx.xx - xxx.xxxxxxx.xx
Sede legale: X.xx xx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx tel. x00 00 00000000 Fax x00 00 00000000 - Capitale sociale i.v. Euro 5.200.000,00
Registro delle Imprese di Milano, C.F. 02381450101 - P.IVA 03740811207
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 22/3/84 pubblicato sulla G.U.
n. 105 del 14/4/84 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00059 e facente parte del
Cara/o Cliente,
per consentirti una lettura facilitata del Set Informativo, desideriamo anticiparti qui alcune pre- cisazioni.
Di che prodotto CPI (Credit Protection Insurance) Mutui Privati è una copertura assicurativa si tratta? FACOLTATIVA per la protezione di un mutuo stipulato da un lavoratore dipendente pri- vato. Significa che, per la durata del mutuo (e comunque non oltre 40 anni) e in cambio
del pagamento di una somma (“premio”), le Compagnie Vita e Xxxxx assicurano la persona che stipula il mutuo, tutelando sé stesso e i suoi cari dalle conseguenze eco- nomiche che alcuni eventi legati alla vita potrebbero avere, considerando il debito contratto con la Banca.
Cosa garantisce? In caso di Decesso e di Invalidità Totale Permanente (ITP): il pagamento ai Beneficiari dell’importo pari al restante debito (“debito residuo”).
In caso di Perdita d’Impiego: il pagamento di un importo pari alle rate non pagate del mutuo (con un massimale di 9 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili complessive in caso di più Sinistri).
Quali documenti Per la sottoscrizione del Contratto è fondamentale che il Questionario Medico o il Rapporto
sanitari di Visita Medica venga compilato correttamente e in maniera completa.
sono necessari? In caso contrario la Compagnia può avvalersi della facoltà di non pagare le somme assi- curate in caso di sinistro.
Ti anticipiamo che sono inoltre previste delle esclusioni, cioè quelle situazioni che se dovessero generare il sinistro non comporterebbero la liquidazione del Capitale.
La Grafica Nel testo delle Condizioni di Assicurazione troverai evidenziati alcuni contenuti che necessitano di particolare attenzione, mentre quelli più complessi sono accompagnati da esempi e box esplicativi.
A tal proposito è bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale e pertanto è bene porre sempre la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono. Comprendiamo infatti che non sempre la precisione normativa coincide con la facilità di lettura: noi desideriamo darti entrambe le chiavi di lettura.
Condividiamo Nuovi Progetti, siamo qui per Proteggerti.
CNP UniCredit Vita S.p.A. Incontra Assicurazioni S.p.A.
CONTATTI UTILI
CNP UniCredit Vita S.p.A
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ASSICURAZIONE CREDITOR PROTECTION
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita)
Compagnia: CNP UniCredit Vita S.p.A.
Prodotto: CPI Mutui Privati a Premio Unico anticipato ad adesione facoltativa per Lavoratori Dipendenti Privati
Data di realizzazione del DIP Vita: 26 giugno 2020 Il presente DIP Vita è l’ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È un’assicurazione Collettiva ad adesione facoltativa di puro rischio dedicata alle persone fisiche, titolari di un Mutuo in fase di erogazione da parte di UniCredit S.p.A., che assicura dai rischi derivanti dall’eventuale suo Decesso. L’adesione a questa Assicurazione è subordinata all’adesione alla collegata Polizza Collettiva Ramo Danni commercializzata da Incontra Assicurazioni S.p.A., avente per oggetto una copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Malattia e Perdita d’Impiego.
Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni? |
Il Contratto fornisce una copertura assicurativa in caso di Decesso dell’Assicurato. A seguito del Decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, coincidente con la durata del Mutuo erogato da UniCredit, ai beneficiari indicati in polizza è prevista la liquidazione della seguente prestazione: 🗸 prestazione in caso di Decesso dell’Assicurato pari all’intero ammontare del Debito Residuo del Mutuo in essere alla data del sinistro. Il capitale assicurato non può essere superiore a 520.000,00 euro. |
Che cosa NON è assicurato? |
Il presente Contratto, essendo relativo alla sola componente Vita, non offre coperture in caso di: 🗴 invalidità 🗴 malattia grave 🗴 perdita di autosufficienza 🗴 inabilità di lunga durata a meno che le stesse non causino il Decesso dell’Assicurato. Non è prevista dunque alcuna prestazione se l’Assicurato è in vita alla scadenza del Contratto e in questo caso il versamento effettuato (detto Premio) resta acquisito dalla Compagnia. |
Ci sono limiti di copertura? |
Sì, sono presenti esclusioni e la garanzia è prestata nei limiti del capitale per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo Multirischi. |
Dove vale la copertura? |
Il Contratto è operante senza alcun limite territoriale. |
Che obblighi ho? |
L’Assicurato deve tempestivamente comunicare alla Compagnia eventuali variazioni dei propri indirizzi di riferimento. Qualora nel corso della durata contrattuale si trasferisca in modo definitivo in uno Stato diverso dall'Italia, il Contratto si risolve e la Compagnia rimborsa il rateo di premio non goduto. In caso di Decesso dell’Assicurato, i Beneficiari designati dovranno presentare la seguente documentazione per richiedere il pagamento della prestazione: • certificato di morte dell’Assicurato; |
• certificato medico attestante la causa del Decesso; • copia della Cartella Clinica (in caso di Decesso ospedaliero); • certificazione del Debito Residuo risultante dal piano di ammortamento alla data del sinistro e copia del piano di ammortamento stesso; • copia del verbale emesso dall’Autorità Giudiziaria intervenuta a seguito dell’incidente (in caso di morte violenta o accidentale); • Scheda di Adeguata Verifica (SAV) compilata e sottoscritta da ciascun Beneficiario; • dichiarazione sostitutiva dell’Atto notorio (autenticata e rilasciata dal Beneficiario nominato o erede Beneficiario); • verbale di pubblicazione del testamento olografo o Verbale di registrazione del testamento pubblico (da presentare in caso di esistenza di testamento) unitamente alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; • copia del Documento d'Identità in corso di validità e Codice Fiscale del Beneficiario. La Compagnia esegue i pagamenti della Prestazione in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa comprovante il Decesso. |
Quando e come devo pagare? |
Il Premio è corrisposto in forma unica e anticipata ed è finanziato; su autorizzazione dell’Assicurato il Premio viene trattenuto da UniCredit S.p.A. direttamente dall’importo del Mutuo erogato, con conseguente incremento del predetto importo e della corrispondente rata, e versato alla Compagnia. Il Premio, comprensivo dell’importo che verrà trattenuto dalla Banca a titolo di remunerazione per l’intermediazione svolta, è determinato in base al Tasso di premio, alla durata e all’ammontare del Mutuo richiesto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? |
La Copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo, a condizione che l’Assicurato: • abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e versato il relativo premio unico; • abbia compilato il Questionario Medico o, per importo richiesto maggiore a 300.000,00 € o età superiore a 65 anni, abbia fornito il Rapporto Visita Medica e gli eventuali esami medici richiesti, finalizzati ad accertare le sue condizioni di salute per la conseguente valutazione del rischio da parte della Compagnia. La durata della copertura assicurativa, fermo restando un limite massimo di 40 anni, coincide con la durata originaria del Mutuo. La copertura assicurativa termina prima della scadenza in caso di liquidazione del capitale assicurato a seguito di Decesso o di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell’Assicurato (quest’ultima corrisposta da Incontra Assicurazioni S.p.A. in virtù della Polizza Danni), estinzione totale anticipata o surroga del Mutuo, accollo del Mutuo da parte di terzi o esercizio del diritto di recesso. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal Contratto o risolvere il Contratto? |
Dopo la conclusione del Contratto, in caso di ripensamento, l'Assicurato può esercitare il diritto di Recesso dal Contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI ☑ NO |
La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto né di riduzione. |
Assicurazione Creditor Protection
Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo danni - DIP Danni
Compagnia: Incontra Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Creditor Protection abbinabile ai mutui erogati da UniCredit S.p.A
(per Dipendenti Privati)
Incontra Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02381450101 - P.IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al
n. 1.00059 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con
D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È una polizza collettiva ad adesione facoltativa di ramo danni dedicata alle persone fisiche che hanno sottoscritto con UniCredit S.p.A. un mutuo ipotecario (come intestatari o co-intestatari) e che sono Lavoratori Dipendenti Privati. La polizza copre il rischio di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia e Perdita d’Impiego Involontaria.
Che cosa è assicurato?
Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, di grado pari o superiore al 60% - In caso di Sinistro, la Compagnia riconosce un Indennizzo pari al Capitale Residuo del Mutuo (con un massimale di € 520.000,00).
Perdita d’Impiego Involontaria a seguito di giustificato motivo oggettivo, che generi lo stato di Disoccupazione - In caso di Sinistro, la Compagnia riconosce un importo pari alla Rata mensile del Mutuo (con un massimo di 9 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili complessive in caso di più Sinistri), per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione.
In caso di mutuo co-intestato, è possibile assicurare tutti i co-intestatari in base a una delle seguenti opzioni:
• Opzione intera: Per ciascun Assicurato, Premio ed eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono calcolati sull’intero valore del Mutuo;
• Opzione pro-quota: Per ciascun Assicurato, Premio ed eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono calcolati pro-quota sul numero complessivo di Assicurati;
• Opzione parziale: Per ciascun Assicurato, ove l’importo Richiesto del Mutuo sia > € 200.000,00, in alternativa alle precedenti opzioni, Premio ed eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono calcolati in base alla percentuale di copertura assicurativa prescelta da ciascun Assicurato,
compresa tra 50% e 100%.
Che cosa non è assicurato?
Non sono coperti dall’assicurazione contro il rischio di Perdita d’Impiego Involontaria:
I licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; le perdite del posto di lavoro per volontà dell’Assicurato; i casi di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o edilizia
Non sono assicurabili le persone che:
alla data di adesione alla polizza non siano Lavoratori Dipendenti Privati e non siano residenti in Italia;
alla data di erogazione del Mutuo siano di età inferiore a 18 anni o maggiore di 70 anni e, alla data di scadenza del Mutuo, abbiano compiuto 75 anni;
abbiano stipulato un Mutuo di Durata superiore a 40 anni; Non sono inoltre assicurabili i Lavoratori Dipendenti Privati:
assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, di
collaborazione, di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente, di lavoro domestico, stipulato all’estero (se non regolato dalla legge italiana), assunti da imprese familiari.
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni garanzia Invalidità
le malattie e gli stati patologici dell’Assicurato verificatesi o insorti prima della data di decorrenza dell’Assicurazione, Pratica di alcuni sport estremi, etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni; parto,
gravidanza, aborto.
Principali esclusioni garanzia Perdita d’Impiego l’Assicurato non ha lavorato come Lavoratore Dipendente Privato consecutivamente per i 12 mesi precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro; l’Assicurato non si è iscritto
in Italia nell’elenco anagrafico con lo status di disoccupato; i licenziamenti avvenuti durante il periodo di prova; i licenziamenti per superamento del periodo di comporto.
Altre limitazioni garanzia Invalidità
per essere indennizzabile, l’invalidità deve essere riconosciuta all’Assicurato entro 24 mesi dalla data in cui si è verificato l’Infortunio che l’ha provocata o entro 12 mesi dalla data di diagnosi della Malattia che l’ha provocata.
Altre limitazioni garanzia Perdita d’Impiego Involontaria
il primo Indennizzo è corrisposto decorsi 60 giorni consecutivi di Disoccupazione (Periodo di Franchigia).
L’adesione alla polizza è subordinata all’adesione congiunta alla collegata polizza collettiva di ramo vita facoltativa commercializzata da CNP UniCredit Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia Decesso.
Dove vale la copertura?
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato mantenga la residenza in Italia.
Che obblighi ho?
• All’inizio del contratto: In sede di sottoscrizione del contratto l’Assicurato deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle esigenze assicurative e dell’adeguatezza, il Questionario Medico e il Modulo di Adesione e deve sottoporre alla Compagnia il Rapporto di Visita Medica e gli eventuali esami medici nei casi previsti dalla Polizza. L’Assicurato ha l’obbligo di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul suo stato di salute. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o
l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza.
• Nel corso della durata del contratto: se l’Assicurato cambia attività lavorativa, perdendo lo status di Lavoratore Dipendente Privato, dovrà comunicare alla Compagnia, per il tramite del Contraente, tale circostanza, chiedendo la cessazione del contratto con conseguente rimborso del premio pagato e non goduto. Nel caso l’Assicurato non comunichi il cambiamento di status lavorativo, la garanzia Perdita d’Impiego Xxxxxxxxxxxx non sarà più operante, salvo che egli riacquisti lo status di Lavoratore
Dipendente Xxxxxxx; la garanzia Invalidità Permanente Totale rimarrà comunque operante per tutta la durata dell’assicurazione.
• In caso di presentazione di una richiesta di Sinistro: l’Assicurato è tenuto a denunciare eventuali sinistri nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia.
Quando e come devo pagare?
Il premio complessivo è indicato nel Modulo di Adesione e viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell’Assicurazione.
Il premio viene trattenuto dall’importo erogato con il Mutuo e versato dal Contraente alla Società in nome e per conto dell’Assicurato.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
• Per la garanzia Invalidità Permanente Totale, la copertura decorre dalle ore 24:00 della data di erogazione del Mutuo e termina alle ore 24:00 della data in cui termina il Mutuo.
• Per la garanzia Perdita d’Impiego Involontaria: la copertura decorre dalle ore 24:00 della data di erogazione del Mutuo e ha durata pari a quella del mutuo, con un massimo di 120 mesi. Allo scadere dei 120 mesi, tale garanzia potrà essere prorogata
- a condizioni che terranno conto di variabili tariffarie e normative in vigore alla scadenza della garanzia - per ulteriori sessanta mesi e così successivamente fino e, comunque, non oltre la data di scadenza del Mutuo;
• La copertura per tutte le garanzie cessa prima della sua naturale scadenza in caso di anticipata estinzione totale, surroga o accollo del Mutuo (salvo che l’Assicurato decida di mantenere in vigore la copertura), decesso dell’Assicurato, pagamento dell’Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente Totale.
Come posso disdire la polizza?
L’Assicurato può:
a) recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza;
b) recedere annualmente, a partire dalla prima ricorrenza annua dalla data di decorrenza della polizza, con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità;
c) scegliere di cessare la copertura, in caso di anticipata estinzione totale del Mutuo, di surroga o accollo del Mutuo.
L’Assicurato può disdire il contratto utilizzando un apposito modulo reperibile presso la sua filiale di riferimento, o inviando una raccomandata a.r. alla filiale medesima ovvero in modalità elettronica con la modalità resa disponibile dal Contraente.
ASSICURAZIONE CREDITOR PROTECTION
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Compagnie: CNP UniCredit Vita S.p.A. - Incontra Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: CPI Mutui Privati a Premio Unico anticipato ad adesione facoltativa per Lavoratori Dipendenti Privati
data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Multirischi: 25 giugno 2021 Il presente DIP Aggiuntivo Multirischi pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale delle Compagnie.
L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto. Le garanzie assicurative sono sottoscritte e prestate dalle Compagnie di Assicurazione:
Ramo Vita
CNP UniCredit Vita S.p.A., Impresa di Assicurazione di diritto italiano, è una società di capitali soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A. e presta la Copertura Assicurativa VITA prevista dalla presente Polizza Collettiva relativamente al Decesso dell’Assicurato. CNP UniCredit Vita S.p.A., ha Sede Legale e Direzione Generale in Xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx) ed è iscritta al Reg. Imprese della Camera di Commercio di Milano al n. MI-1610852, Codice Fiscale n. 07084500011 Recapito telefonico: 800.335.335 Sito internet: xxx.xxxxxxx.xx - Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxx.xx e indirizzo PEC xxxx_xxxxxxx@xxx.xx CNP UniCredit Vita S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nei Rami Vita e nei Rami Danni Infortuni e Malattia con provvedimento ISVAP n. 580 del 26/5/97, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 02/06/1997 e con successivo provvedimento ISVAP n. 2004 del 27/12/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 03/01/2002 ed è iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n.1.00129. |
Si riporta di seguito il patrimonio netto di CNP UniCredit Vita S.p.A. al 31/12/2020 e la relativa suddivisione tra capitale sociale e totale delle riserve patrimoniali. In base all’ultimo bilancio d’esercizio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di CNP Vita è pari a 784,72 milioni di euro; il capitale sociale ammonta a 381,70 milioni di euro e le riserve patrimoniali a 126,61 milioni di euro. A fine 2020 il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) è pari a 448,72 milioni di euro e il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) a 201,92 milioni di euro. L’importo ammissibile dei Fondi Propri a copertura è pari a 897,71 milioni di euro, totalmente classificabili in Tier I. Questi dati determinano un Solvency Ratio (SR) del 200,06%. La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (c.d. SFCR) è reperibile sul sito della Compagnia al link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxxxx_xx.xxxx |
Xxxx Xxxxx
Incontra Assicurazioni S.p.A., avente Sede Legale in X.xx xx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 02381450101 - Partita I.V.A. 03740811207. Recapiti: e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, telefono x0000 00000000, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Incontra Assicurazioni è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 22/03/1984 pubblicato sulla G.U. n. 105 del 14/04/1984. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00059 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046. |
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2020, il patrimonio netto della Compagnia è pari ad € 41,05 milioni con capitale sociale pari ad € 5,20 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 20,92 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR), disponibile |
sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle Imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2020 è pari ad € 33,15 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 14,92 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri pari ad € 89,44 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2020 pari a 2,70 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. |
Al Contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato Quali sono le prestazioni? |
Xxxx Xxxx (COPERTURA FORNITA DA CNP UNICREDIT VITA S.P.A.): non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. Xxxx Xxxxx (COPERTURA FORNITA DA INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A.): non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO |
Non previste. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
Non previste. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ramo Vita (COPERTURA FORNITA DA CNP UNICREDIT VITA S.P.A.): non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. Xxxx Xxxxx: (COPERTURA FORNITA DA INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A.): non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ramo Vita (copertura assicurativa fornita da CNP UNICREDIT VITA S.P.A.) ! Il Capitale assicurato non viene liquidato ai beneficiari designati qualora il Decesso dell’Assicurato sia causato da: • dolo del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario; • partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari; • contaminazione biologica e/o chimica; • partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; • partecipazione attiva dell’Assicurato a risse, tranne per il caso di legittima difesa; • trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato; • seguiti e conseguenze di Infortuni limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Medico, già verificatisi prima della data di adesione alla Polizza collettiva; malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Medico che dovessero risultare già diagnosticati prima della data di adesione alla Polizza collettiva; malattie sottaciute per le quali siano state effettuate negli ultimi due anni cure farmacologiche, per oltre 30 giorni; • seguiti e conseguenze di Infortuni limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Rapporto Visita Medica, già verificatisi e malattie sottaciute che dovessero risultare già diagnosticate alla data di sottoscrizione del Rapporto Visita Medica; • suicidio, se avviene nei primi ventiquattro mesi dalla decorrenza della garanzia. Xxxx Xxxxx (coperture assicurative fornite da INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A.) ! Esclusioni Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia (in aggiunta a quelle già elencate nel DIP Danni): • atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato; • partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove; • guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; • partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; |
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari; • guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo; • trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione; • Malattie tropicali; • pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forma, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere. ! Esclusioni garanzia Perdita Impiego Involontaria (in aggiunta a quelle già elencate nel DIP Danni) Sono esclusi dall’Assicurazione i casi di Perdita d’Impiego Involontaria se: • l’Assicurato sia assunto con contratto di lavoro a tempo determinato; • l’Assicurato sia assunto con contratto di lavoro (anche se a tempo indeterminato) rientrante in una delle seguenti categorie: contratto di collaborazione, di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente, di lavoro domestico, stipulato all’estero (se non regolato dalla legge italiana); • l’Assicurato sia assunto da imprese familiari; • alla data di decorrenza dell’Assicurazione, l’Assicurato era a conoscenza della prossima Perdita d’Impiego, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; • la Perdita d’Impiego è conseguenza di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, o di licenziamento disciplinare, o è conseguenza di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a fronte di una vertenza derivante dalle precedenti contestazioni (giusta causa, giustificato motivo soggettivo, disciplinare); • la Perdita d’Impiego è conseguenza di pensionamento o prepensionamento; • l’Assicurato svolge la propria normale attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana; • l’Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà; • l’Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria o Edilizia, anche in deroga. Periodo di Riqualificazione garanzia Perdita Impiego Involontaria. È possibile denunciare più Sinistri per Perdita d’Impiego Involontaria nel corso della durata dell’Assicurazione. I Sinistri successivi sono però indennizzabili a condizione che sia trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 180 giorni. Nel caso in cui l’Assicurato dovesse decedere successivamente all’avvenuta liquidazione dell’indennizzo riconosciuto da parte di INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A. con riguardo alla copertura INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO, NULLA SARÀ DOVUTO DA CNP UNICREDIT VITA S.P.A. ai Beneficiari, in quanto il Contratto s’intende risolto nel momento è avvenuta l’erogazione della prestazione prevista dalla Polizza Danni. Qualora l’Assicurato dovesse decedere successivamente alla richiesta di apertura del sinistro per INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE, INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A. proseguirà con la valutazione del sinistro aperto e, qualora liquidabile, sarà riconosciuta ai Beneficiari l’indennità. Resta inteso che in caso di pagamento della prestazione da parte di INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A. il Contratto relativo alla copertura assicurativa Decesso s’intende risolto e NULLA sarà dovuto a fronte dell’evento morte da CNP UNICREDIT VITA S.P.A. ai Beneficiari. In caso di mancato indennizzo dell’INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE, CNP UNICREDIT VITA provvederà a valutare e, se indennizzabile, liquidare il sinistro solo a titolo di copertura per la garanzia legata al Decesso. Si precisa infine che le garanzie Decesso, INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE non sono cumulabili tra loro. |
Che obblighi ho? Quali obblighi hanno le Imprese? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Ramo Vita (Copertura fornita da CNP UniCredit Vita S.p.A.): in caso di Decesso dell’Assicurato gli aventi causa possono rivolgersi al Contraente (la Banca) o inviare la richiesta direttamente a CNP UniCredit Vita S.p.A. mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo, xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, ovvero a mezzo PEC all’indirizzo xxxx_xxxxxxx@xxx.xx o contattare il servizio clienti al numero verde 800.129.027 attivo da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00. |
Ai fini della corretta valutazione del sinistro, la Compagnia CNP UniCredit Vita S.p.A. richiede ai beneficiari designati la consegna di tutti i documenti di seguito elencati: • certificato di morte dell’Assicurato; • certificato medico attestante la causa del Decesso; • copia della Cartella Clinica (in caso di Decesso ospedaliero); • certificazione del debito residuo risultante dal piano di ammortamento alla data del sinistro e copia del piano di ammortamento stesso; • copia del verbale emesso dall’Autorità Giudiziaria intervenuta a seguito dell’incidente (in caso di morte violenta o accidentale); • Scheda di Adeguata Verifica (SAV) compilata e sottoscritta da ciascun Beneficiario; • copia della Visura camerale aggiornata con le modifiche derivanti dall’evento denunciato (se Beneficiario persona giuridica); • copia del Documento d’Identità in corso di validità e del Codice Fiscale del legale rappresentante (se Beneficiario persona giuridica); • dichiarazione sostitutiva dell’Atto notorio (autenticata e rilasciata dal Beneficiario nominato o erede Beneficiario); • verbale di pubblicazione del testamento olografo o Verbale di registrazione del testamento pubblico (da presentare in caso di esistenza di testamento) unitamente alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; • copia del Documento d’Identità in corso di validità e Codice Fiscale del Beneficiario. Il modulo di liquidazione che CNP Unicredit Vita mette a disposizione sul sito xxx.xxxxxxx.xx, cliccando su “Sei Beneficiario di una Polizza?” non è vincolante (la richiesta, infatti, può essere effettuata anche in carta libera): tuttavia si consiglia di utilizzarlo per agevolare e velocizzare le operazioni di liquidazione. Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa; di conseguenza eventuali richieste incomplete possono comportare un allungamento nei tempi complessivi di liquidazione. Xxxx Xxxxx (Coperture fornita da INCONTRA ASSICURAZIONI S.p.A.): in caso di sinistro gli aventi causa possono rivolgersi al Contraente (la Banca) oppure darne comunicazione scritta alla Società, nel più breve tempo possibile. La Società ha incaricato la società AXA France IARD della ricezione e gestione Sinistri. Le denunce di sinistro vanno inviate con una delle seguenti modalità: via Posta a INCONTRA XXX.XX SPA presso AXA France IARD - ufficio sinistri - X.xx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; via fax. 00-00000000; xxx x xxxx xxx.xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx allegata la seguente documentazione: • Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia: copia di un documento di identità dell’Assicurato; certificazione dell’Invalidità Permanente e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) o da un medico legale; • Perdita d’Impiego Involontaria: copia di un documento di identità dell’Assicurato; copia della scheda professionale; copia della lettera di licenziamento; copia di un documento comprovante l’iscrizione all’elenco anagrafico con lo status di disoccupato. | |
Prescrizione: Ramo Vita: secondo la normativa vigente si possono richiedere le prestazioni assicurative entro 10 (dieci) anni dal giorno in cui si è verificato l’Evento che dà diritto all’erogazione della somma dovuta ai Beneficiari designati (Decesso dell’Assicurato), fatte salve specifiche disposizioni di legge. Una volta decorso tale termine, la Compagnia ha l’obbligo di legge di devolvere tale somma al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori di vittime di frodi finanziarie per cui non si potranno più ottenere le prestazioni. Xxxx Xxxxx: i diritti derivanti dal presente contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Liquidazione della prestazione: Ramo Vita: CNP UniCredit Vita S.p.A., qualora il sinistro denunciato risulti indennizzabile, provvederà a corrispondere al Beneficiario le somme dovute entro un periodo massimo di trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, qualora il sinistro denunciato risulti indennizzabile. |
Xxxx Xxxxx: Incontra Assicurazioni S.p.A., qualora il sinistro denunciato risulti indennizzabile, provvede al pagamento dell’Indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’Indennizzo. | |
Gestione da parte di altre imprese Ramo Vita: Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre Compagnie diverse da CNP UniCredit Vita S.p.A. Xxxx Xxxxx: La Società ha incaricato la società AXA France IARD delle ricezione e gestione Sinistri. | |
Assistenza diretta/in convenzione non sono previste prestazioni fornite direttamente da enti/strutture convenzionate con le Compagnie. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Per esercitare correttamente l’attività assicurativa, CNP UniCredit Vita S.p.A. e Incontra Assicurazioni S.p.A., devono essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per poter conoscere e valutare i rischi assicurati. Conseguentemente in fase di sottoscrizione dell'Assicurazione l’Assicurato deve rendere dichiarazioni esatte, complete e veritiere in riscontro a quanto richiesto nel Contratto assicurativo. Diversamente, dichiarazioni inesatte o reticenti (ovverosia anche solo parzialmente omissive) rese dall’Assicurato possono comportare la perdita totale o parziale del diritto ad ottenere la prestazione prevista nel Contratto di Assicurazione (ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile agli Artt. 1892, 1893). Nello specifico: 1. nel caso in cui l’Assicurato renda dichiarazioni inesatte o reticenti con dolo (ovverosia essendo consapevole della falsità/incompletezza di quanto dichiarato) o colpa grave (ovvero omettendo la benché minima attenzione nella descrizione del proprio stato di salute) e il Sinistro (vale a dire il Decesso dell’Assicurato o un altro Evento idoneo a generare la liquidazione del Sinistro, ad es. invalidità) si verifica prima che l’inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Società, quest’ultima avrà diritto a trattenere i premi versati e non sarà tenuta a pagare alcuna prestazione assicurativa; 2. nel caso in cui l’Assicurato renda dichiarazioni inesatte o reticenti senza dolo o colpa grave e il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Società interessata (Incontra Assicurazioni S.p.A. per eventi legati al ramo danni più sopra elencati, CNP UniCredit Vita S.p.A. a fronte del Decesso), quest’ultima avrà diritto a trattenere i Premi versati e la prestazione assicurata sarà ridotta proporzionalmente al diverso livello di rischio accertato. Le Società, in relazione alle coperture che rispettivamente forniscono, si riservano comunque la possibilità di non pagare alcuna prestazione assicurativa (trattenendo i premi versati) nei casi in cui l’effettiva condizione di salute dell’Assicurato, se conosciuta, non avrebbe consentito l'assicurabilità dello stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | RAMI VITA: Il premio relativo alla copertura Decesso non prevede imposte. Non è prevista la possibilità di frazionamento del premio. XXXX XXXXX: I premi relativi alle coperture Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia , e Xxxxxxx d'Impiego Involontaria sono comprensivi di imposte. Non è prevista la possibilità di frazionamento del premio. |
Xxxxxxxx | Xxxx Xxxx: L’Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto nei seguenti casi: • Recesso • Estinzione totale o parziale/Accollo/Surroga del Mutuo Xxxx Xxxxx: L’Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto nei seguenti casi: • Recesso • Estinzione totale o parziale/Accollo/Surroga del Mutuo • Cambiamento attività lavorativa con perdita di Status di lavoratore Dipendente Privato • Decesso Assicurato |
Sconti | Non sono previsti sconti nè da parte di CNP UniCredit Vita S.p.A. nè da parte di Incontra |
Assicurazioni S.p.A. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Ramo Vita: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. Xxxx Xxxxx: Durante l'eventuale Periodo di Preammortamento sarà operante soltanto la garanzia Invalidità permanente Totale di grado pari o superiore al 60%. La garanzia Perdita di Impiego Xxxxxxxxxxxx non sarà operante ma per tale garanzia decorrerà comunque il relativo Periodo di Carenza. |
Sospensione | Non è contrattualmente prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non è prevista revoca dell’adesione al presente Contratto. |
Recesso | Ramo Vita: L’Assicurato, può recedere dal Contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa, recandosi presso la filiale della Banca ove è stato sottoscritto il Modulo di Adesione e compilando l’apposito modulo oppure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso la filiale stessa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione. Qualora fosse già stato pagato il Premio assicurativo, CNP UniCredit Vita S.p.A. provvederà al suo rimborso a favore dell’Assicurato per il tramite della Banca nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di Recesso. Il Premio rimborsato andrà a ridurre di pari importo il debito residuo dell’Assicurato in relazione al Mutuo. Xxxx Xxxxx: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non è prevista la facoltà dell’Aderente di risolvere l'Assicurazione sospendendo il pagamento dei premi. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Si tratta di Polizza collettiva ad adesione facoltativa stipulata da Unicredit S.p.A, in qualità di Contraente, in nome e per conto dei propri clienti, e dedicata a persone fisiche, appartenenti alla categoria professionale “Lavoratore Dipendente Privato”. È rivolta a tutti coloro che intendono assicurare ai loro cari un sostegno economico per far fronte agli impegni finanziari legati al mutuo in caso di eventi imprevisti quali l’eventuale loro Decesso, la sopraggiunta Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia o la Perdita d’Impiego Involontaria. Il soggetto Assicurato, alla data di stipula del Mutuo, deve avere un’età compresa tra 18 anni compiuti e 70 anni non compiuti, e non avere già compiuto 75 anni alla data di scadenza. |
Quali costi devo sostenere? |
• Il presente Contratto non è soggetto ad alcuna spesa di emissione. I Costi complessivi trattenuti dalle rispettive Compagnie, a titolo di spesa di acquisizione, costi amministrativi e di gestione del Contratto di Assicurazione, già inclusi nei tassi di premio e comprensivi della quota retrocessa all’Intermediario: per la Polizza Ramo Vita sono pari al 29,70% del premio (su tale premio non sono previste imposte); per la Polizza Xxxx Xxxxx sono pari al 28,40% del premio imponibile (al netto delle imposte di legge). Qualora l’Assicurato debba sottoporsi a visita medica, fornendo alle Compagnie il Rapporto Visita Medica richiesto, per certificare l’effettivo stato di salute, il costo di tali accertamenti sanitari potrà variare in considerazione della struttura Sanitaria prescelta dall’Assicurato stesso e sarà interamente a carico dell’Assicurato che sottoscrive le Polizze. In ogni caso l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con costi a proprio carico. • Costi di Intermediazione L’importo percepito dall’intermediario a titolo di provvigione relativamente: alla Polizza Ramo Vita è pari al 28,00% del premio; alla Polizza Xxxx Xxxxx è pari al 25,50% del premio imponibile. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐SI ☑NO |
Valori di riscatto e riduzione | - |
Richiesta di informazioni | - |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Ramo Vita: Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei processi liquidativi, relativi alla sola Copertura per Decesso, devono essere inoltrati per iscritto esclusivamente a CNP UniCredit Vita S.p.A., Funzione Reclami, Xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 - Xxxxxx, fax 00 00000000, e-mail xxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xx Ramo Danni: eventuali reclami, relativamente alla componente Danni del prodotto, la gestione del rapporto contrattuale o il comportamento della Società, devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Fax: 00.00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e codice fiscale (o partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata A.R. oppure in via telematica all’indirizzo riportato sul suo sito internet. Ove tali reclami dovessero pervenire alle Società, le stesse lo trasmetteranno tempestivamente all’Intermediario affinché provveda a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello della o delle Società in relazione al contratto o ai servizi assicurativi verranno trattati dalle Società e dall’Intermediario per la parte di rispettiva competenza e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet delle Società, xxx.xxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, l’Unità Gestione Richieste e Reclami di CNP UniCredit Vita e/o la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai, in base a chi è stato indirizzato il reclamo, devono fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni. |
All'IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, l’esponente potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Fax: 06.42.133.206 Posta elettronica certificata: xxxxx@xxx.xxxxx.xx (info su xxxxx.xx) I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla rispettiva Società interessata e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, QUALI: | |
Mediazione | La mediazione è un istituto che si avvale dell’intervento di un Soggetto terzo imparziale (Mediatore), dotato di specifiche competenze ed incaricato di assistere delle Parti (assistite dai propri Avvocati) in contrapposizione al fine di aiutarle a trovare un accordo bonario. Ai sensi di legge, qualora si intenda ricorrere all’Autorità Giudiziaria per dibattere su controversie in ambito assicurativo, risulta obbligatorio azionare un preventivo tentativo |
di mediazione interpellando uno degli Organismi di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx; (L. 9/8/2013, n. 98). | |
Negoziazione assistita | La negoziazione assistita consiste in un accordo facoltativo attraverso il quale le Parti, (assistite dai propri Avvocati) si impegnano di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Ramo Vita: Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET: • direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; • all’IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante. Xxxx Xxxxx: Garanzia Invalidità Permanente Totale: in caso di disaccordo sulla natura dell’Infortunio o della Malattia che abbiano determinato l’IPT, ciascuna delle Parti può proporre la nomina di uno o più Arbitri. |
REGIME FISCALE | |
REGIME FISCALE DEI PREMI - Ramo Vita | |
I premi versati relativi alla sola componente vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi per assicurazioni aventi per oggetto il Rischio di Decesso danno diritto annualmente a una detrazione dall’Imposta sul Reddito delle persone fisiche dichiarato dall’Assicurato nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente. | |
Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. Si specifica che, prevedendo il pagamento di un premio unico anticipato, il presente Contratto consente la detrazione fiscale del premio solo per l’anno in cui è stato effettuato il pagamento. | |
REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE Le somme corrisposte relativamente alle prestazioni assicurate dal presente Contratto sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE Come da disposizioni vigenti alla data di redazione del presente Dip aggiuntivo Multirischi, le somme liquidate dalla Compagnia in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta sono esenti da IRPEF e da imposta sulle successioni. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO Ai sensi dell’Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’Assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del Decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all’Imposta sulle Successioni. Per una corretta e univoca designazione del Beneficiario, si consiglia all’Assicurato di indicare - nel Modulo di Adesione oppure nel momento in cui decidesse di modificare la designazione - il codice fiscale, il nome e il cognome, anche al fine di velocizzare l’eventuale iter liquidativo di sinistro. liquidate dalla Compagnia in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta sono esenti da IRPEF e da imposta sulle successioni. |
REGIME FISCALE DEI PREMI - Ramo danni Imposta sul Premio: 2,5% su entrambe le garanzie | |
Detrazione fiscale del Premio a fini Irpef: Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di IP non inferiore al 5% o di non autosufficienza, l’Assicurato ha diritto a una detrazione dell’imposta sul reddito dichiarato a fini Irpef. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, LE
COMPAGNIE HANNO L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL
PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE
ALLE COMPAGNIE LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA.
LA COMPAGNIA VITA CNP UNICREDIT VITA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA
GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE
DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE
RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE NELLA PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI
INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA
PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI
PER QUESTO CONTRATTO LE IMPRESE DISPONGONO DI UN’AREA INTERNET RISERVATA
CPI MUTUI PRIVATI A PREMIO UNICO ANTICIPATO AD ADESIONE FACOLTATIVA
PER LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI
- COMPONENTE VITA Ed. 06/2020
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte sulla base delle Linee Guida "Contratti Semplici e Chiari"
INDICE
GLOSSARIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PRESTAZIONE ASSICURATA 1
Art. 2 - PERSONE ASSICURABILI E AMMISSIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA 2
CHE OBBLIGHI HO?
Art. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 2
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Art. 4 - DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 4
Art. 5 - DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO 5
Art. 6 - RIMBORSO RATEI DI PREMIO PAGATI E NON GODUTI 6
CHE COSA NON È ASSICURATO?
Art. 7 - ESCLUSIONI 7
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Art. 8 - PREMIO 7
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
Art. 9 - COSTI GRAVANTI SUL PREMIO 8
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 10 - LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO 8
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 11 - BENEFICIARIO 9
Art. 12 - DENUNCIA DI SINISTRO 9
Art. 13 - LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO 10
ALTRE NORME
Art. 14 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ASSICURATO 10
Art. 15 - LEGGE APPLICABILE E LINGUA DI CONTRATTO 10
Art. 16 - COMUNICAZIONI 11
Art. 17 - ESTENSIONE TERRITORIALE 11
Art. 18 - CESSAZIONE DEI DIRITTI 11
Art. 19 - NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ 11
Art. 20 - GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE 11
ALLEGATO 1 Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata parziale del Mutuo
ALLEGATO 2 Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata totale del Mutuo
CPI MUTUI PRIVATI LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI - Ed. 06/2021 Mod. BU3340/02 Indice - Pagina 1 di 1
GLOSSARIO
• Assicurato: Il soggetto sulla cui vita è stipulato il Contratto di assicurazione con la Compagnia e cioè la persona fisica intestataria o cointestataria di un Finanziamento erogato dal Contraente che ha aderito alla Copertura Assicurativa sottoscrivendo l'apposito Modulo di Adesione, e per la quale sia stato corrisposto il relativo Premio.
• Assicurazione: Il Contratto attraverso il quale la Compagnia, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a riconoscere al Beneficiario designato un capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
• Banca: UniCredit S.p.A., che nel presente Contratto coincide con il Contraente.
• Beneficiario: Persona Fisica o Giuridica designata a ricevere la prestazione al verificarsi dell’evento assicurato.
• Capitale assicurato: Corrisponde inizialmente all’importo del Finanziamento erogato dal Contraente e successivamente decresce coincidendo in ogni momento al Debito Residuo del Finanziamento stesso.
• Compagnia: CNP UniCredit Vita S.p.A., impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 580 del 26/5/97 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2/6/97, con sede in Xxx
X. Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
• Contraente: UniCredit S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 0 - Xxxxx X - 00000 Xxxxxx, che stipula il Contratto di Assicurazione con la Compagnia per conto degli Assicurati, quali clienti delle filiali di UniCredit S.p.A. con esclusione delle filiali contraddistinte UniCredit Private Banking.
• Contratto: Accordo con il quale l'Assicurato, a fronte del pagamento del Premio, e la Compagnia stabiliscono obblighi e impegni al verificarsi dell'evento assicurato.
• Copertura Assicurativa: Garanzia assicurativa generata dal versamento del Premi.
• Debito residuo: La quota capitale di un finanziamento che, in un dato momento, risulta ancora da rimborsare alla Banca che lo ha concesso. Il debito residuo non include la quota degli interessi, ma fa riferimento al solo capitale prestato.
• DIP aggiuntivo Multirischi: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo redatto nel caso di Contratti in cui a prodotti assicurativi Vita sono abbinate garanzie relative ai xxxx Xxxxx.
• DIP Vita: Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi che contiene le principali informazioni per consentire al Contraente di valutare il prodotto e di compararlo con gli altri prodotti aventi caratteristiche analoghe.
• Firma autografa: Sottoscrizione che un soggetto appone di suo pugno su un documento.
• Firma digitale: Sottoscrizione in formato elettronico, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Elettronica Qualificata rilasciato tramite l'Intermediario dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dall'Intermediario stesso.
• Importo erogato: Ammontare del Finanziamento riconosciuto dal Contraente. Se previsto, è pari all’importo richiesto più i premi relativi alle polizze Vita e Xxxxx collegate. Coincide con il Capitale assicurato.
• Importo richiesto: Ammontare del Finanziamento richiesto al Contraente.
• Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
• Intermediario: Il soggetto che colloca il presente Contratto cioè UniCredit S.p.A..
• Invalidità Totale Permanente: La perdita totale, permanente e definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato purché proficua e remunerabile. La prestazione è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%.
• IVASS (ex ISVAP): Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Il 1° gennaio 2013 l’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP.
• Malattia: L’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
• Modulo di Adesione: Il documento, sottoscritto dall'Assicurato, mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione e indica i Beneficiari.
• Mutuo: Il Contratto stipulato tra il Contraente e l’Assicurato con il quale il Contraente concede in prestito all’Assicurato una somma predeterminata, che dovrà essere restituita dall’Assicurato al Creditore secondo un piano di ammortamento predeterminato.
• Polizza: Documento comprovante l'esistenza di un Contratto di assicurazione. Nello specifico la presente si configura in forma Collettiva, in quanto un singolo Contraente (UniCredit S.p.A.) stipula nell'interesse di più Assicurati (i propri clienti).
• Polizza Collettiva: Il documento che prova l’Assicurazione stipulata dal Contraente nell’interesse degli Assicurati.
• Premio: Il corrispettivo dovuto alla Compagnia dall'Aderente all'Assicurazione, per il tramite del Contraente, a fronte della Prestazione assicurativa.
• Questionario Medico: Il modulo costituito da domande sullo stato di salute dell'Assicurato.
• Rapporto di Visita Medica: Il modulo relativo allo stato di salute dell'Assicurato che deve essere compilato da un medico iscritto all’Albo dei Medici in Italia.
• Recesso: Il diritto dell’Assicurato di sciogliersi dal Contratto entro il termine di sessanta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del Contratto stesso, ai sensi dell’Art. 177 del D. Lgs. n. 209/05.
• Referente Terzo: Persona fisica o giuridica, diversa dal Beneficiario caso morte, che l'Assicurato ha la facoltà di indicare, per personali esigenze di riservatezza, nel Modulo di Adesione e alla quale la Compagnia potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
• Rischio: La probabilità che si verifichi il Sinistro.
• Set Informativo: Insieme dei documenti predisposti, consegnati all’Assicurato, prima della sottoscrizione del Contratto, e pubblicati nel sito della Compagnia. Il Set Informativo è costituito dai seguenti documenti: DIP Vita, DIP aggiuntivo Multirischi, Condizioni di Assicurazione e Glossario Polizza Vita, Condizioni di Assicurazione e Glossario Polizza Danni, Informativa sulla Privacy Polizza Vita, Informativa sulla Privacy Polizza Danni, Facsimile Modulo di Adesione Polizza Vita e Fac-simile Modulo di Adesione Polizza Danni.
• Sinistro: Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
• Soggetto distributore o intermediario: Sportello bancario di UniCredit S.p.A. presso cui è stato stipulato il Contratto.
• Valuta di denominazione: Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro.
Data di aggiornamento: Giugno 2020
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza
Collettiva:
il
documento che comprova l’Assicurazione stipulata dal Contraente nell’interesse degli Assicurati.
Contraente: UniCredit S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 0 - Xxxxx X - 00000 Xxxxxx, che stipula il Contratto di Assicurazione con la Compagnia per conto degli Assicurati, quali clienti delle filiali di UniCredit S.p.A. con esclusione delle filiali contraddistinte UniCredit Private Banking.
Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario: Persona Fisica o Giuridica designata a rice- vere il Capitale assicurato al verificarsi del sinistro.
Debito residuo: la quota capitale di un finanziamento che, in un dato momento, risulta ancora da rimborsare alla Banca che lo ha concesso. Il Debito Residuo non include la quota degli interessi.
I RIQUADRI ESPLICATIVI O ESEMPLIFICATIVI AFFIANCO AGLI ARTICOLI HANNO LA FUNZIONE DI AGEVOLARE LA COMPRENSIONE DELLE CONDIZIONI.
Le presenti Condizioni di Assicurazione regolano il Contratto di adesione alla Polizza Collettiva (nel seguito per semplicità la “Polizza”) accessoria al mutuo (nel seguito per semplicità il “Mutuo”) che l’Assicurato ha stipulato con il Contraente , UniCredit
S.p.A. (nel seguito per semplicità la “Banca”). Tale Contratto è volto a disciplinare i rapporti tra il Contraente (di seguito la “Banca”), la Compagnia e l’Assicurato.
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI? Art. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PRESTAZIONE ASSICURATA
CNP UniCredit Vita S.p.A. si impegna a garantire ai Beneficiari designati un capitale in caso di:
• Decesso, altresì chiamato sinistro, dell’Assicurato avvenuto per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura assicurativa, senza limiti territoriali.
Il pagamento della prestazione, pari al Debito Residuo del Mutuo in essere alla data del sinistro, avviene in unica soluzione da parte della Compagnia, salve le limitazioni previste al successivo Art. 7 “ESCLUSIONI” e i limiti di indennizzo previsti all’Art. 10 “LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO”.
Si precisa che, unitamente alla copertura “Decesso”, il pacchetto assicurativo completo, offerto all’Assicurato, prevede ulteriori prestazioni, garantite invece da Incontra Assicurazioni S.p.A., in caso di:
• Invalidità Totale Permanente (ITP) da Malattia o Infortunio dell'Assicurato;
• Perdita d'Impiego Involontaria dell'Assicurato.
La Prestazione assicurata relativa al Decesso non è cumulabile con eventuali indennizzi per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia corrisposti all’Assicurato in virtù della Polizza Danni stipulata dalla Banca con Incontra Assicurazioni S.p.A.
Premio: il corrispettivo che il Contraente deve pagare alla Compagnia per ottenere la copertura assicurativa.
Capitale
corrisponde
assicurato:
inizialmente
all'Importo del Finanziamento erogato dal Contraente e successivamente decresce coincidendo in ogni momento al Debito Residuo del Finanziamento stesso.
Esempio
La Compagnia Danni liquida all’Assicurato il Debito Residuo del Mutuo, a seguito di una condizione di Invalidità Totale Permanente (ITP) dell’Assicurato accertata al 60%.
Se l’Assicurato dovesse decedere successivamente alla liquidazione dell’ITP, CNP UniCredit Vita NON riconoscerà alcuna prestazione ai Beneficiari designati, in quanto la liquidazione a seguito di ITP comporta anche la cessazione del Contratto Vita.
La Prestazione assicurata per successivo decesso dell’Assicurato verrebbe invece liquidata da CNP UniCredit Vita ai Beneficiari designati qualora la precedente richiesta di liquidazione per Invalidità Totale Permanente fosse stata rifiutata dalla Compagnia Danni.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del Contratto non è prevista alcuna prestazione e il premio versato resterà acquisito dalla Compagnia. La Prestazione assicurata per ciascun Assicurato è variabile nel tempo; corrisponde inizialmente all’intero Importo del Mutuo erogato all’Assicurato (Capitale Assicurato iniziale) e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al Debito Residuo del Mutuo.
Ai fini della determinazione del Debito Residuo del Mutuo si assume che tutte le rate
previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del sinistro, siano state regolarmente corrisposte. Si precisa che, nel caso in cui l'Importo del Mutuo erogato all’Assicurato fosse superiore alla somma di Euro 520.000,00 prevista come limite massimo per ogni singolo Assicurato, la Compagnia liquiderà un importo calcolato applicando al Debito Residuo in essere alla data del sinistro il rapporto esistente tra tale limite massimo e l'Importo erogato, comprensivo dei premi relativi alle coperture assicurative vita e danni collegate allo stesso.
Il Capitale assicurato iniziale di riferimento per la determinazione del limite massimo assicurabile è da considerarsi quello cumulato in essere alla data di adesione al Contratto, derivante da tutte le eventuali ulteriori coperture in essere del singolo soggetto Assicurato con la Compagnia, sommato all’importo del Mutuo richiesto dall’Assicurato per la presente Polizza.
Art. 2 PERSONE ASSICURABILI E AMMISSIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA
Modulo di Adesione: il documento, sottoscritto dall’Assicurato, mediante il quale aderisce
all’Assicurazione e indica i Beneficiari.
Persone assicurabili
È assicurabile ciascuna persona fisica che:
a. abbia stipulato un Mutuo con il Contraente di durata originaria non superiore a 40 anni (480 mesi), la cui scadenza sia prevista non oltre il compimento del 75° anno di età dell'Assicurato;
b. abbia un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 70 non compiuti alla data di stipula del Mutuo;
c. abbia la residenza in Italia. Qualora l’indirizzo di residenza dell’Assicurato differisca da quello di domicilio abituale quest’ultimo dovrà comunque essere in Italia. Qualora nel corso della durata contrattuale l’Assicurato si trasferisca in modo definitivo in uno Stato diverso dall'Italia, il Contratto si risolve a seguito della ricezione della segnalazione di trasferimento. L’Assicurato deve comunicare direttamente alla Compagnia eventuali variazioni dei propri indirizzi di riferimento;
d. abbia sottoscritto il Modulo di Adesione alla Copertura Assicurativa;
e. abbia adempiuto alle Formalità di Ammissione previste nell'Art. 3.
In caso di più cointestatari Assicurati, per ciascun Assicurato la Copertura assicurativa sarà operante in base a una delle seguenti opzioni:
• Opzione A) - assicurazione intera: per ciascun Assicurato il premio e l'eventuale prestazione assicurata in caso di sinistro vengono calcolati per intero.
• Opzione B) - assicurazione pro quota: per ciascun Assicurato il premio e l'eventuale Prestazione assicurata in caso di sinistro vengono calcolati in pro quota dividendo i rispettivi importi interi per il numero complessivo di cointestatari Assicurati. Si precisa che l’adesione a tale opzione vincola tutti i cointestatari del Mutuo a effettuare la medesima scelta.
• Opzione C) - assicurazione parziale: per ciascun Assicurato, qualora l’importo richiesto del Mutuo sia maggiore di € 200.000,00, in alternativa alle opzioni di cui ai punti precedenti, il premio e la Prestazione assicurata in caso di sinistro vengono calcolati in base a una percentuale, a scelta dell’Assicurato, compresa tra il 50% e il 100%.
CHE OBBLIGHI HO?
Questionario per valutare la coerenza delle richieste ed esigenze assicurative : questionario obbligatorio per legge che indaga le esigenze e la propensione al rischio dell’aderente. Viene acquisito in fase precontrattuale per valutare la coerenza al profilo del Contratto offerto.
Art. 3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
• Formalità di Ammissione alla Copertura assicurativa
1. Questionario per valutare la coerenza delle richieste ed esigenze assicurative e Modulo di Adesione
Valutata preventivamente la coerenza della Polizza proposta rispetto alle richieste ed esigenze dell’Assicurato, è ammesso alla Copertura assicurativa la persona fisica che abbia sottoscritto il Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l’Assicurato e per la Banca).
La sottoscrizione del Modulo di Adesione comporta l’obbligo da parte dell’Assicurato della contestuale adesione alla Polizza Danni stipulata dalla Banca
con Incontra Assicurazioni S.p.A. avente per oggetto le garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio/Malattia e Perdita d'Impiego Involontaria dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà inoltre fornire i dati necessari per l’adeguata verifica
antiriciclaggio.
2. Dichiarazioni sanitarie
Antiriciclaggio: normativa che prevede che le Compagnie di assicurazione debbano effettuare l'attività di "adeguata verifica" dei propri Clienti, che consiste in:
• identificare il Cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti;
•
identificare titolare
l'eventuale
effettivo
e
verificarne l'identità;
• ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
• svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
Una volta valutata la coerenza della Polizza proposta rispetto alle richieste ed esigenze assicurative, l’Assicurato dovrà, in funzione dell’Importo richiesto e dell’età alla data di decorrenza della Copertura assicurativa, così come indicato nella TABELLA ASSUNTIVA di seguito riportata, procedere a:
• compilare il Questionario Medico (A);
• fornire eventuale Rapporto Visita Medica (B) ed eventuali esami medici secondo le indicazioni fornite dalla Compagnia.
Nel caso in cui l'Assicurato sia intestatario o cointestatario di più finanziamenti, l'importo richiesto da considerare ai fini della Tabella Assuntiva sarà pari alla somma di tutti i singoli importi relativi all'Assicurato stesso.
Importo richiesto | Età compresa tra 18 e 65 anni compiuti | Età compresa tra 66 anni compiuti e 70 anni non compiuti |
Fino a € 300.000,00 | Modalità (A) Questionario Medico | Modalità (B) Rapporto Visita Medica |
Oltre € 300.000,00 Fino a € 520.000,00 | Modalità (B) Rapporto Visita Medica | Modalità (B) Rapporto Visita Medica |
Le spese relative derivanti dal Rapporto di Visita Medica, dagli esami obbligatori a esso collegati e da eventuali accertamenti medici richiesti successivamente alla presentazione del Rapporto di Visita medica sono a totale carico dell'Assicurato.
In ogni caso l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con costi a proprio carico. L’eventuale documentazione aggiuntiva al Questionario Medico (nel caso le dichiarazioni nello stesso rilasciate da parte dell’Assicurato comportassero la necessità di ulteriori valutazioni da parte della Compagnia), il Rapporto Visita Medica e la relativa documentazione a supporto comprensiva degli eventuali esami medici, vengono inviati in busta chiusa a:
CNP UniCredit Vita - Ufficio Assunzioni
Xxx X. Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx (per il tramite della Banca).
La Compagnia si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione sanitaria, di decidere circa l’accettazione o il rifiuto dell’ammissione alla Copertura assicurativa.
Il rifiuto o la conferma di accettazione del Rischio verranno comunicati dalla Compagnia all’Assicurato, e alla Banca per conoscenza.
Nel caso di più Assicurati relativi allo stesso Xxxxx, la mancata accettazione da parte della Compagnia dell’ammissione alla Copertura assicurativa soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l’efficacia dell’Assicurazione per i rimanenti altri Assicurati.
Le informazioni inerenti allo stato di salute devono corrispondere a verità, esattezza e completezza.
Qualora tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la data di stipula del Mutuo intervengano nuovi fattori inerenti allo stato di salute dell’Assicurato, l’Assicurato stesso deve darne sollecita comunicazione alla Compagnia prima della stipula, per il tramite della Banca, al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste.
Per ciascun Assicurato, e sempre che la Compagnia abbia dato accettazione all’ammissione in copertura, la garanzia è da ritenersi operante nel caso in cui la stipula del Mutuo avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di
Adesione e della presentazione della documentazione sanitaria richiesta. Nel caso la stipula del Mutuo avvenga successivamente al termine sopraindicato, l’Assicurato è tenuto a ripetere nuovamente le formalità di ammissione di cui sopra, anche se non sono intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione assicurata, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti lo stato di salute, che richieste dalla Compagnia all’atto dell’adesione all’Assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Art. 4 DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
• Decorrenza della Copertura assicurativa
L’adesione al Contratto si perfeziona con la sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell’Assicurato.
Ferma restando la possibilità di sottoscrivere con firma autografa su supporto cartaceo - presso i locali di UniCredit S.p.A. - la documentazione afferente alla polizza, UniCredit S.p.A. offre alla propria clientela il Servizio di Banca Multicanale, nonché il Servizio UniCredit Digital Mail Box, che consentono, nei relativi ambienti protetti accessibili via Internet, la sottoscrizione di atti e documenti anche in formato elettronico, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Elettronica Qualificata rilasciato tramite la Banca dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dalla Banca stessa.
CNP UniCredit Vita S.p.A. riconosce che la documentazione relativa alla polizza di cui è emittente - ove tale documentazione sia resa disponibile in formato elettronico per la sottoscrizione - possa essere sottoscritta nei citati ambienti protetti con Firma Elettronica Qualificata, riconoscendo piena efficacia alla stessa.
Per ciascun Assicurato la Copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo, fermo restando che:
- sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione;
- sia stato compilato e consegnato il Questionario Medico e questo sia stato valutato positivamente e accettato preventivamente dalla Compagnia;
ovvero
- l’Assicurato si sia sottoposto a visita medica il cui esito (Rapporto Visita Medica) sia stato valutato positivamente e accettato preventivamente dalla Compagnia;
e sempreché
- sia stato pagato il relativo Premio.
Successivamente alla decorrenza della Copertura assicurativa, la Banca invierà all’Assicurato specifica comunicazione nella quale vengono indicate le coperture assicurative sottoscritte e la facoltà, in capo allo stesso Assicurato, di recedere dalla Polizza ed ottenere il rimborso del Premio versato ovvero la corrispondente riduzione della rata del finanziamento, indicando i relativi importi.
• Durata della Copertura assicurativa
Per ciascun Assicurato la durata della Copertura assicurativa, espressa in mesi interi, nel limite massimo di 40 anni (480 mesi), coincide con la durata originaria del Mutuo, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento fino a un massimo di 24 mesi.
La durata del Mutuo è comunicata alla Compagnia dalla Banca.
• Cessazione della Copertura assicurativa
Fermo restando quanto stabilito al punto precedente, la Copertura assicurativa cessa alla scadenza del Contratto di Mutuo secondo i termini originariamente convenuti.
Surroga: è una procedura semplificata per trasferire il proprio mutuo da una Banca a un'altra e usufruire agevolmente delle migliori condizioni disponibili, se offerte in quel momento dal mercato.
Accollo: il subentrare ad un altro mutuatario nel rimborso del finanziamento per l’acquisto di un bene, nel momento in cui il passaggio di proprietà avvenga prima che il debito con la Banca sia stato estinto.
Estinzione anticipata: azione che permette di rimborsare alla Banca la totalità o parte dell’importo finanziato prima della naturale scadenza contrattuale.
La Copertura Assicurativa cessa comunque, anche prima della scadenza sopra indicata dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica anche uno dei seguenti eventi:
x. xxxxxxxxxx totale anticipata o surroga del Mutuo;
b. liquidazione del Capitale assicurato da parte della Compagnia a seguito di Decesso dell’Assicurato;
c. liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia corrisposto da Incontra Assicurazioni S.p.A. in virtù della Polizza Danni, collegata al medesimo Mutuo di cui al presente Contratto, stipulata dalla Banca con Incontra Assicurazioni S.p.A.;
d. accollo del Mutuo da parte di terzi, come previsto dall’Art. 1273 del Codice Civile;
e. esercizio del diritto di Recesso, come disciplinato al successivo Art. 5 "DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO";
f. trasferimento definitivo dell’Assicurato in uno stato presso il quale la Compagnia non è autorizzata a prestare la propria attività (ovvero in uno stato diverso dall’Italia);
g. ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del Contratto.
Relativamente agli eventi a. e d. sopra indicati, la Copertura assicurativa non cessa, continuando a produrre i propri effetti, qualora, come previsto e indicato nel successivo Art. 6 “RIMBORSO RATEI DI PREMIO PAGATI E NON GODUTI”, l’Assicurato, in alternativa al rimborso dei ratei di Premio pagati e non goduti, decida di chiedere alla Compagnia di mantenere la Copertura Assicurativa fino alla scadenza contrattuale, a favore degli eventuali nuovi Beneficiario designati dall’Assicurato.
In nessun caso la Compagnia sarà obbligata a corrispondere alcuna Prestazione assicurata - come definita all’Art. 1 “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PRESTAZIONE ASSICURATA” - per Sinistri che si verifichino oltre il termine di durata della Copertura assicurativa.
Art. 5 DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO
L’Assicurato può recedere dal presente Contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa, recandosi presso la filiale della Banca dove è stato sottoscritto il Modulo di Adesione e compilando l’apposito modulo oppure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso la filiale stessa, ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione. La Banca darà quindi informazione del Recesso alla Compagnia secondo le modalità con la stessa concordate.
Qualora fosse già stato pagato il Premio assicurativo, la Compagnia provvederà al suo rimborso a favore dell’Assicurato per il tramite della Banca nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di Recesso. Il Premio rimborsato andrà a ridurre di pari importo il Debito Residuo dell’Assicurato in relazione al Mutuo.
In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, il Recesso dal Contratto di Assicurazione da parte di uno degli stessi non pregiudicherà la prosecuzione del Contratto di Assicurazione a favore degli altri Assicurati.
Il diritto di Recesso esercitato da parte dell’Assicurato:
• in relazione alle coperture assicurative DANNI, collegate al medesimo Mutuo, effettuato entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle coperture assicurative, determina la cessazione della presente copertura assicurativa ed il rimborso del Premio pagato da parte della Compagnia all’Assicurato secondo le modalità indicate nel presente articolo.
• in relazione alla presente copertura assicurativa, fa cessare anche le coperture assicurative DANNI collegate al medesimo Mutuo, al quale segue il rimborso all’Assicurato del competente Premio pagato.
Art. 6 RIMBORSO RATEI DI PREMIO PAGATI E NON GODUTI
• Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata parziale del Mutuo
In caso di estinzione anticipata parziale del Mutuola Compagnia:
○ provvede alla quantificazione e al rimborso della quota parte di Premio anticipato, in virtù della riduzione del Capitale assicurato per effetto dell’estinzione parziale;
○ riduce proporzionalmente le prestazioni assicurative della misura corrispondente alla quota estinta di Debito Residuo.
L'importo del rimborso si determina applicando la formulazione riportata nell’allegato 1.
L’importo verrà corrisposto dalla Compagnia, entro 30 giorni e per il tramite della Banca, che lo imputerà a credito dell’Assicurato.
• Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata totale del Mutuo
In caso di surroga, accollo o estinzione anticipata totale del Mutuo rispetto ai termini originariamente convenuti, che non sia dovuta a liquidazione del sinistro per Decesso dell’Assicurato, da parte di CNP UniCredit Vita S.p.A., o per Invalidità Totale Permanente da parte di Incontra Assicurazioni S.p.A. in virtù della Polizza Danni sottoscritta dall’Assicurato contestualmente alla presente, la Compagnia provvede alla quantificazione e al rimborso della quota parte di Premio, corrispondente al periodo di Assicurazione che non verrà goduto.
L'importo del rimborso si determina applicando la formulazione riportata nell’allegato 2.
L’importo verrà corrisposto dalla Compagnia, entro 30 giorni e per il tramite della Banca, che lo imputerà a credito dell’Assicurato.
• Mantenimento delle prestazioni in essere al momento dell’estinzione anticipata parziale o totale del Mutuo
In alternativa alla cessazione della Copertura assicurativa o alla riduzione proporzionale delle prestazioni assicurate con relativa restituzione della quota di premio pagato e non goduto corrispondente, l’Assicurato può richiedere - senza restituzione di alcuna quota di premio - il mantenimento delle prestazioni in essere al momento dell’estinzione anticipata, parziale o totale, del Mutuo, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. L’Assicurato potrà formalizzare la richiesta di mantenimento delle prestazioni in essere al momento dell’estinzione anticipata recandosi presso la filiale della Banca dove è stato sottoscritto il Modulo di Adesione e compilando l’apposito modulo oppure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso la filiale stessa, ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione.
La Banca trasferirà l’informazione alla Compagnia secondo le modalità con la stessa concordate.
L'eventuale scelta dell'Aderente di rinuncia alla restituzione del rateo di premio non goduto e di mantenimento della copertura iniziale deve considerarsi irreversibile.
Si desidera precisare che in assenza di differente formale disposizione da parte dell’Assicurato, la Compagnia procede automaticamente al rimborso del rateo di Premio pagato e non goduto e conseguentemente con la cessazione della Copertura assicurativa come previsto all’Art. 4 al punto “Cessazione della Copertura assicurativa” o, in presenza di estinzione parziale, alla riduzione proporzionale delle prestazioni assicurate.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
Art. 7 ESCLUSIONI
La prestazione assicurata in caso di Decesso dell’Assicurato di cui all’Art. 1 “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PRESTAZIONE ASSICURATA” è garantita
qualunque possa essere la causa del Decesso, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso intervenuti successivamente alla stipulazione del Contratto, salvo nei casi in cui il Decesso sia causato da:
• Dolo del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario;
• Partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
• Contaminazione biologica e/o chimica;
• Partecipazione attiva a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
• Partecipazione attiva a risse, tranne per il caso di legittima difesa;
• Trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
• Atti volontari di autolesionismo o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
• Seguiti e conseguenze di Infortuni, limitatamente alle coperture assicurative assunte con Questionario Medico già verificatisi prima della data di adesione alla Polizza; malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Medico che dovessero risultare già diagnosticati prima della data di adesione alla Polizza; malattie sottaciute per le quali siano state effettuate negli ultimi cinque anni cure farmacologiche, approfondimenti dia-gnostici, ricoveri, interventi chirurgici;
• Seguiti e conseguenze di Infortuni, limitatamente alle coperture assicurative assunte con Rapporto di Visita Medica già verificatisi e malattie sottaciute che dovessero risultare già diagnosticate alla data di sottoscrizione del Rapporto di Visita Medica;
• Suicidio, se avviene nei primi ventiquattro mesi dalla decorrenza della Copertura assicurativa.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Art. 8 PREMIO
Il Premio, corrisposto in forma unica e anticipata dall'Assicurato, è finanziato e viene trattenuto direttamente dall’importo del Mutuo erogato, con conseguente incremento del predetto importo e della corrispondente rata e versato tramite UniCredit S.p.A. alla Compagnia.
La determinazione del Premio dipende dal Tasso di premio, dalla durata della Copertura assicurativa espressa in mesi e dall’Importo del Mututo richiesto dall’Assicurato, come da formula a seguito indicata:
P = T x IR x N
Dove:
T = tasso mensile finito pari a 0,02018%
IR = Importo del Mutuo richiesto dall’Assicurato N = numero di mesi interi di durata contrattuale.
Esempio
Relativamente alle Coperture assicurative Vita, se stipuliamo una Polizza che assicura un Mutuo di Euro 100.000,00 (IR) per 10 anni, ovvero 120 mesi (N), in base al tasso mensile (T), il Premio da corrispondere sarà di Euro 2.421,60.
Nel caso in cui l’importo del Mutuo richiesto dall’Assicurato fosse superiore al limite di
Euro 520.000,00, l'Importo da considerare per il calcolo del Premio per ciascun Assicurato sarà pari a tale limite.
In caso di surroga, accollo o anticipata estinzione totale o parziale del Mutuo rispetto ai termini originariamente convenuti, la Compagnia restituisce all’Assicurato, che decida di non mantenere la Copertura assicurativa invariata rispetto all’evento stesso, la parte del Premio pagato e non goduto:
• relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (in caso di anticipata estinzione totale del Mutuo)
oppure
• in virtù della riduzione del Capitale assicurato (in caso di anticipata estinzione parziale del Mutuo) come previsto al precedente Art. 6 “RIMBORSO RATEI DI PREMIO PAGATI E NON GODUTI”.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
Art. 9 COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
Sul Premio Unico gravano costi di acquisizione e costi di gestione; si precisa che tali costi costituiscono parte del Premio Unico corrisposto dall’Assicurato.
I costi complessivi (acquisizione e gestione) sono pari al prodotto tra il Premio unico, corrisposto dall’Assicurato, e la percentuale indicata nella tabella sottostante:
29,70%
% COSTI COMPLESSIVI
Esempio
Relativamente alle Coperture assicurative Vita, pagando un Premio unico di Euro 2.421,60 per una Polizza che assicura per 10 anni un Mutuo di Euro 100.000, dobbiamo tener conto dei costi complessivi che ammontano a Euro 719,22.
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 10 LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO
Il Capitale Assicurato massimo iniziale, per ciascun Assicurato, non potrà mai eccedere la somma di 520.000,00 Euro, importo massimo del Mutuo richiesto dall'Assicurato considerato ai fini della determinazione della copertura assicurativa e i premi delle Coperture Assicurative Vita e Danni collegate allo stesso.
Per ciascun sinistro la prestazione assicurata, per ogni singolo Assicurato, non potrà superare l’importo del Capitale Assicurato massimo iniziale come sopra definito. Si ricorda che il Capitale Assicurato di riferimento per la determinazione del limite massimo assicurabile è da considerarsi quello cumulato in essere alla data di adesione al Contratto, derivante da tutte le eventuali ulteriori coperture in essere del singolo soggetto Assicurato con la Compagnia, sommato all’importo del Mutuo richiesto dall’Assicurato per la presente Polizza. In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di 520.000,00 Euro anche considerando il pagamento di ulteriori indennizzi legati ad altre coperture assicurative in essere con la Compagnia in capo all’Assicurato. In ogni caso la prestazione assicurata non potrà cumularsi con l’eventuale indennizzo corrisposto da parte di Incontra Assicurazioni S.p.A., in virtù della Polizza Danni avente per oggetto le coperture assicurative in caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell’Assicurato.
ATTENZIONE: Indica
esattezza i dati
con dei
Beneficiari, fornendoci nome, cognome/ Xxxxxxx sociale, Xxxxxx Xxxxxxx/Partita IVA, residenza, indirizzo mail e numero di telefono, così da consentirci di contattarli nel caso di decesso dell'Assicurato.
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 11 BENEFICIARIO
Salvo diversa designazione effettuata dallo stesso nel Modulo di Adesione, i Beneficiari della prestazione caso morte sono gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi dell’Assicurato.
La designazione può essere modificata in qualsiasi momento mediante richiesta scritta dell’Assicurato alla Compagnia oppure mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal Codice Civile.
La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata, ai sensi dell’Art. 1921 del Codice Civile, nei seguenti casi:
Referente Terzo: persona fisica o giuridica, diversa dal Beneficiario caso morte, che l'Assicurato ha la facoltà di indicare, per personali esigenze di riservatezza, nel Modulo di Adesione e alla quale la Compagnia potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
• dopo che l'Assicurato e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
• dopo la morte dell'Assicurato;
• dopo che, verificatosi l’evento che fa sorgere l’obbligo della Compagnia di eseguire la prestazione assicurata, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
L'Assicurato ha la facoltà di indicare nel Modulo di Adesione un soggetto (referente terzo), diverso dal Beneficiario caso morte, al quale la Compagnia potrà fare riferimento per rintracciare il Beneficiario in caso di Decesso dell’Assicurato. Il Beneficiario non potrà peraltro configurarsi, nè in fase di sottoscrizione, nè quale conseguenza di successiva modifica, nell’Intermediario del presente Contratto.
Art. 12 DENUNCIA DI XXXXXXXX
S.A.V. (Scheda di Adeguata Verifica): modulo che la Compagnia sottopone al Contraente per raccogliere le informazioni necessarie al fine di assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Dove si trova:
Dove trovare la Scheda di Adeguata Verifica? Te lo spieghiamo noi.
- Accedi
al
sito
xxx.xxxxxxx.xx;
- Clicca sulla sezione “Vuoi sapere se sei Beneficiario per sinistro o per scadenza?”;
- Seleziona “Richiedi la liquidazione della polizza per sinistro o per scadenza”;
- Al punto 4 “Richiesta di liquidazione”, seleziona il modulo adeguato al tuo prodotto e al suo interno troverai la Scheda di Adeguata Verifica
In caso di sinistro gli aventi causa possono rivolgersi alla Banca o inviare la richiesta direttamente alla Compagnia:
• Mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: CNP UniCredit Vita S.p.A. Xxx X. Xxxxxxxx x. 00, 00000 - Xxxxxx
oppure
• contattare il servizio clienti al numero verde 800.129.027,
attivo da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Alla denuncia di Decesso devono essere allegati i seguenti documenti:
• certificato di morte dell’Assicurato;
• certificato del medico che ha constatato il Decesso e ne ha indicato le cause;
• copia della cartella clinica se il Decesso è avvenuto in ospedale;
• certificazione del Debito Residuo risultante dal piano di ammortamento alla data del sinistro e copia del piano di ammortamento stesso;
• copia del verbale emesso dalle Autorità intervenute a seguito dell’incidente, in caso di morte violenta o accidentale;
• S.A.V. (Scheda di Adeguata Verifica) compilata e sottoscritta da ciascun Beneficiario (come da modelli allegati al modulo di liquidazione fornito dalla Filiale UniCredit S.p.A. o scaricabile dal sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx)
• copia della Visura camerale aggiornata con le modifiche derivanti dall’evento denunciato;
• copia del Documento d’Identità in corso di validità e del Codice Fiscale del legale rappresentante;
• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AUTENTICATA E RILASCIATA DAL BENEFICIARIO NOMINATO O EREDE BENEFICIARIO con l'elenco degli eredi, la loro età, capacità giuridica, e la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati, e se l'Assicurato è deceduto lasciando testamento (se Beneficiario persona fisica (nominato o eredi);
• VERBALE DI PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO o VERBALE DI REGISTRAZIONE DEL TESTAMENTO PUBBLICO (da presentare in caso di esistenza di testamento) unitamente alla DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' che dovrà indicarne gli estremi identificativi e che il TESTAMENTO L'ULTIMO, VALIDO E MAI IMPUGNATO (se Beneficiario persona fisica (nominato o eredi);
• copia del Documento d'Identità in corso di validità e Codice Fiscale del Beneficiario.
A seguito della verifica della documentazione sopra indicata, la Compagnia si riserva di richiedere eventuale integrazione di documenti, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti strettamente necessario acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie ovvero al fine di dare adempimento a specifiche disposizioni normative.
In caso di particolari difficoltà nel reperire la documentazione sanitaria necessaria per la richiesta di liquidazione, l’avente diritto può conferire mandato alla Compagnia stessa affinché, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, si attivi per il suo recupero.
Per ricevere informazioni al riguardo l’avente diritto può contattare la Compagnia tramite la sezione Contatti sulla Home page del sito della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx
In ogni caso Compagnia e Beneficiario collaborano in buona fede e nel rispetto del principio di vicinanza della prova per il buon fine del processo liquidativo.
Il modulo di liquidazione che la Compagnia mette a disposizione sul sito xxx.xxxxxxx.xx, cliccando su “Sei Beneficiario di una Polizza?” non è vincolante (la richiesta, infatti, può essere effettuata anche in carta libera), benché si consigli di utilizzarlo per agevolare e velocizzare le operazioni di liquidazione.
Art. 13 LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
La Compagnia esegue i pagamenti delle Prestazioni assicurate in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa richiesta comprovante il Decesso.
Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento. In ogni caso la Compagnia richiederà al Beneficiario del Contratto la produzione della sola documentazione strettamente necessaria ai fini dell’istruttoria propedeutica alla liquidazione della prestazione. Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi causa.
Set Informativo: insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati al Contraente, prima della sottoscrizione del Contratto, e pubblicati nel sito della Compagnia.
Dip Vita: il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Vita diversi dai d’investimento
fornisce le
diverse da
prodotti assicurativi informazioni,
quelle
pubblicitarie, necessarie affinché il Contraente possa acquisire una conoscenza base del Contratto assicurativo.
ALTRE NORME
Art. 14 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ASSICURATO
La Banca, in quanto distributore della Polizza, è tenuta a consegnare all'Assicurato, per conto della Compagnia e prima della sottoscrizione, copia del Modulo di Adesione, il Set Informativo, contenente Dip Vita, Dip Danni, Dip aggiuntivo Multirischio, Condizioni di Assicurazione Vita e Danni, comprensive dei rispettivi Glossari e Informativa Privacy.
Una copia del Modulo di Adesione e del Consenso al trattamento dei dati personali, entrambe sottoscritte dall’Assicurato, dovranno rimanere in possesso della Banca che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Compagnia qualora ne faccia richiesta.
Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulle e quindi inoperanti le garanzie di cui al Modulo di Adesione.
Art. 15 LEGGE APPLICABILE E LINGUA DI CONTRATTO
Al Contratto si applica la legge italiana.
Quella italiana è la lingua che dovrà essere impiegata per ogni atto, documento o comunicazione relativa a, o connessa con, la conclusione o l’esecuzione del Contratto.
Art. 16 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alla Compagnia con riferimento al presente Contratto dovranno essere fatte per iscritto. Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate al domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
Art. 17 ESTENSIONE TERRITORIALE
La Copertura assicurativa ha validità in tutti i Paesi del Mondo.
Art. 18 CESSAZIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal presente Contratto di Assicurazione.
Art. 19 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell’Art. 1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx.
Art. 20 GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
Per le controversie inerenti il presente Contratto la competenza territoriale è esclusivamente quella del Foro del luogo di residenza o di domicilio o della sede dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.
Data di aggiornamento: Giugno 2020
ALLEGATO 1
Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata parziale del Mutuo
In caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo la Compagnia:
• provvede alla quantificazione e al rimborso della quota parte di Premio anticipato, in virtù della riduzione del Capitale assicurato per effetto dell’estinzione parziale;
• riduce proporzionalmente le prestazioni assicurative della misura corrispondente alla quota estinta di Debito Residuo.
L'importo del rimborso si determina applicando la seguente formulazione:
R= [ PPU x (N - K) x DR(k) + H x (N - K) ] x Cest
N
CE
N
DR(k)
Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Mutuo, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del Premio e riduzioni proporzionali della prestazione assicurativa, l’importo del premio (PPU), il Capitale erogato (CE) e i costi complessivi (H) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionati secondo la seguente formulazione:
• PPU (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) = PPU¹*(1-Cest/DR)
• CE (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) = CE*(P1/P0)
• H (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) = H¹*(1- Cest/DR)
¹ I valori di PPU e H da utilizzare nella formula sono sempre quelli derivanti dall’ultima riproporzione effettuata, conseguenza dell’ultima estinzione parziale gestita
Dove:
• R = importo da rimborsare
• P = premio unico anticipato
• H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) eventualmente riproporzionati per effetto di precedenti estinzioni parziali per i quali si è proceduto ad un rimborso della quota parte di premio non goduto.
• PPU = Premio unico anticipato puro (P (al netto delle imposte) - H) eventualmente riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali.
• DRk = Debito Residuo Assicurato al momento dell’estinzione anticipata (pari al Capitale assicurato in quel momento in essere).
• Cest= Importo dell'estinzione parziale versato dall'Assicurato
• CE = Capitale erogato, riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali
• N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi
• K = mesi interi trascorsi dalla data di decorrenza alla data di estinzione anticipata. Per la determinazione di K si considereranno le seguenti variabili: il mese di entrata è conteggiato sempre come mese intero (1) indipendentemente dal giorno in cui avviene, il mese di estinzione anticipata non viene considerato (0)
• P1 = P*(1-Cest/DR) = premio netto riproporzionato a seguito dell’eventuale precedente estinzione parziale per la quale è stata restituita la quota parte di premio pagata e non goduta
• P0 = Premio netto pagato al momento della sottoscrizione.
Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx anticipata parziale senza estinzione parziale precedente
Durata del finanziamento | 120 | 120 |
Capitale assicurato iniziale | 100.000,00 euro | 100.000,00 euro |
Premio unico anticipato | 2.421,60 euro | 2.421,60 euro |
Premio puro anticipato | 1.702,38 euro | 1.702,38 euro |
Costi complessivi sul Premio unico anticipato | 719,22 euro | 719,22 euro |
Durata del periodo di garanzia goduto | 24 | 96 |
Debito Residuo | 81.552,04 euro | 21.614,72 euro |
Importo dell'estinzione anticipata parziale versato | 20.000,00 euro | 10.000,00 euro |
Importo da rimborsare | 413,49 euro | 100,60 euro |
Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx anticipata parziale con estinzione anticipata parziale con rimborso antecedente
Durata del finanziamento | 120 | 120 |
Capitale assicurato iniziale | 100.000,00 euro | 100.000,00 euro |
Premio unico anticipato | 2.421,60 euro | 2.421,60 euro |
Premio puro anticipato | 1.702,38 euro | 1.702,38 euro |
Costi complessivi sul Premio unico anticipato | 719,22 euro | 719,22 euro |
Periodo goduto alla prima estinzione parziale | 12 | 12 |
Importo dell'estinzione anticipata parziale versato | 10.000,00 euro | 10.000,00 euro |
Capitale assicurato prima dell'estinzione parziale | 90.867,35 euro | 90.867,35 euro |
Capitale assicurato successivo a estinzione parziale | 80.867,35 euro | 80.867,35 euro |
Premio puro anticipato riproporzionato | 1.515,03 euro | 1.515,03 euro |
Costi complessivi riproporzionati | 640,07 euro | 640,07 euro |
Capitale iniziale riproporzionato | 88.994,95 euro | 88.994,95 euro |
Durata del periodo di garanzia goduto | 36 | 60 |
Debito residuo | 64.121,24 euro | 46.698,59 euro |
Importo dell'estinzione anticipata parziale versato | 20.000,00 euro | 10.000,00 euro |
Importo da rimborsare | 378,08 euro | 153,65 euro |
Tale importo verrà corrisposto dalla Compagnia all'Assicurato, entro 30 giorni, per il tramite della Banca.
ALLEGATO 2
Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata totale del Mutuo
In caso di surroga, accollo o estinzione anticipata totale del Mutuo rispetto ai termini originariamente convenuti, che non sia dovuta a liquidazione del sinistro per Decesso dell’Assicurato, da parte di CNP UniCredit Vita S.p.A., o per Invalidità Totale Permanente da parte di Incontra Assicurazioni S.p.A. in virtù della Polizza Danni sottoscritta dall’Assicurato contestualmente alla presente, la Compagnia:
• provvede alla quantificazione e al rimborso della quota parte di Premio, corrispondente al periodo di Assicurazione che non verrà goduto.
L'importo del rimborso si determina applicando la seguente formulazione:
R= [ PPU x (N - K) x DR(k) + H x (N - K) ]
N
CE
N
Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Mutuo, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del Premio e riduzioni proporzionali della prestazione assicurativa, l’importo del premio (PPU), il Capitale erogato (CE) e i costi complessivi (H) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionati secondo la seguente formulazione:
• PPU (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) = PPU¹*(1-Cest/DR)
• CE (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) = CE*(P1/P0)
• H (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) = H¹*(1- Cest/DR)
¹ I valori di PPU e H da utilizzare nella formula sono sempre quelli derivanti dall’ultima riproporzione effettuata, conseguenza dell’ultima estinzione parziale gestita
Dove:
• R = importo da rimborsare
• P = premio unico anticipato
• H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) eventualmente riproporzionati per effetto di precedenti estinzioni parziali per i quali si è proceduto ad un rimborso della quota parte di premio non goduto.
• PPU = Premio unico anticipato puro (P (al netto delle imposte) - H) eventualmente riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali.
• DRk = Debito Residuo Assicurato al momento dell’estinzione anticipata, surroga o accollo (pari al Capitale assicurato in quel momento in essere).
• CE = Capitale erogato, riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali
• N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi
• K = mesi interi trascorsi dalla data di decorrenza alla data di estinzione anticipata. Per la determinazione di K si considereranno le seguenti variabili: il mese di entrata è conteggiato sempre come mese intero (1) indipendentemente dal giorno in cui avviene, il mese di estinzione anticipata non viene considerato (0)
• P1 = P*(1-Cest/DR) = premio netto riproporzionato a seguito dell’eventuale precedente estinzione parziale per la quale è stata restituita la quota parte di premio pagata e non goduta
• P0 = Premio netto pagato al momento della sottoscrizione.
Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx anticipata totale senza estinzione parziale precedente
Durata del finanziamento | 120 | 120 |
Capitale assicurato iniziale | 100.000,00 euro | 100.000,00 euro |
Premio unico anticipato | 2.421,60 euro | 2.421,60 euro |
Premio puro anticipato | 1.702,38 euro | 1.702,38 euro |
Costi complessivi sul Premio unico anticipato | 719,22 euro | 719,22 euro |
Durata del periodo di garanzia goduto | 24 | 96 |
Debito Residuo | 81.552,04 euro | 21.614,72 euro |
Importo da rimborsare | 1.686,04 euro | 217,44 euro |
Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx anticipata totale con estinzione anticipata parziale con rimborso antecedente
Durata del finanziamento | 120 | 120 |
Capitale assicurato iniziale | 100.000,00 euro | 100.000,00 euro |
Premio unico anticipato | 2.421,60 euro | 2.421,60 euro |
Premio puro anticipato | 1.702,38 euro | 1.702,38 euro |
Costi complessivi sul Premio unico anticipato | 719,22 euro | 719,22 euro |
Periodo goduto alla prima estinzione parziale | 12 | 12 |
Importo dell'estinzione anticipata parziale versato | 10.000,00 euro | 10.000,00 euro |
Capitale assicurato prima dell'estinzione parziale | 90.867,35 euro | 90.867,35 euro |
Capitale assicurato successivo a estinzione parziale | 80.867,35 euro | 80.867,35 euro |
Premio puro anticipato riproporzionato | 1.515,03 euro | 1.515,03 euro |
Costi complessivi riproporzionati | 640,07 euro | 640,07 euro |
Capitale iniziale riproporzionato | 88.994,95 euro | 88.994,95 euro |
Durata del periodo di garanzia goduto | 36 | 60 |
Debito residuo | 64.121,24 euro | 46.698,59 euro |
Importo da rimborsare | 1.212,16 euro | 717,53 euro |
Tale importo verrà corrisposto dalla Compagnia all'Assicurato, entro 30 giorni, per il tramite della Banca.
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat- tamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito indicato come “Regolamento”) e CNP UNI- CREDIT Vita S.p.A. - partita IVA n. 13362170154 con sede legale in Milano, Via Cornalia n. 30 - in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito indicata come “CNP Vita” o “Titolare”), intende informarLa circa il trattamento dei Suoi dati.
1. DEFINIZIONI
Si riporta il significato di alcuni termini utilizzati nella presente Informativa al fine di agevolarne la comprensione:
a) Trattamento: s’intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi au- tomatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizza- zione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’in- terconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
b) Dato Personale: è tale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interes- sato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubica- zione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
CNP Vita tratta i seguenti Dati Personali: nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, cellu- lare, codice fiscale, estremi di documenti di identificazione in corso di validità, IBAN, indirizzo, cittadinanza, resi- denza fiscale (FATCA e CRS), professione.
c) Dati Giudiziari: sono i Dati Personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza. CNP Vita tratta questa tipologia di dati esclusivamente in conformità alle previsioni di cui all’art. 2-octies, D.Lgs. 101/2018, e in relazione a sinistri o ad eventi attinenti alla vita umana, nonché la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa nonché per l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finan- ziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
d) Titolare: CNP Vita che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell’Interessato.
e) Responsabile: è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Per- sonali per conto del Titolare.
f) Interessato: il contraente e l’assicurato, qualora diverso dal contraente, a cui si riferiscono i Dati Personali.
g) Data Protection Officer (DPO): il soggetto designato dal Titolare quale responsabile della protezione dei dati.
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI.
I dati che possono essere raccolti e trattati da CNP Vita per le finalità di seguito meglio dettagliate sono Dati Personali e Dati Giudiziari nei limiti di cui alle finalità sotto indicate. I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato al mo- mento della sottoscrizione del contratto ovvero presso soggetti terzi e/o presso le banche dati che il Titolare consulta per adempiere agli obblighi di legge a cui è sottoposto.
CNP Vita non tratta dati che non siano strettamente necessari alle finalità di cui sotto.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE DI LEGITTIMAZIONE
I Dati Personali sono trattati per le seguenti finalità:
A) Trattamento dei Dati Personali per “finalità assicurative” (c.d. “finalità assicurativa”)
Ai fini dell’esecuzione del contratto assicurativo sottoscritto dall’interessato con CNP Vita, quest’ultima tratta i Dati Personali per: la predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; la raccolta dei premi; la liquidazione dei sinistri, il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; la riassicurazione; la coassicurazione; l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali.
Il mancato conferimento dei Dati comporta l’impossibilità per CNP Vita di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi oggetto del contratto.
Base di legittimazione: per questo tipo di trattamenti è l’esecuzione del contratto assicurativo di cui l’Interessato è parte.
B) Trattamento dei Dati Personali per finalità di antifrode, di controllo interno e di rilevamento della qualità del servi- zio
Nel contesto della finalità assicurativa, CNP Vita tratta i Dati Personali anche per: la prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; la gestione e l’esecuzione delle attività di controllo interno; attività sta- tistiche; rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sulle attività svolte da CNP Vita, eseguita direttamente oppure attraverso l’attività di società specializzate mediante interviste personali, telefo- niche, questionari, ecc..
Ai sensi dell’art. 82, Regolamento Ivass 40/2018, resta in ogni caso salva la possibilità per CNP Vita di utilizzare i Dati Personali dell’interessato nella commercializzazione di un contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo assicu- rativo per il quale il contraente Interessato abbia già fornito i propri recapiti.
Base di legittimazione: per questo tipo di trattamenti è il legittimo interesse di CNP Vita al fine di prevenire eventuali frodi; effettuare l’attività di controllo interno, nonché per rilevare il grado di soddisfazione della clientela.
C) Trattamento dei Dati Personali per adempiere a obblighi legali ai quali il Titolare è soggetto
I Dati Personali e i Dati Giudiziari, sono trattati per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla nor- mativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa, per esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo.
Base di legittimazione: per questo tipo di trattamenti è il rispetto di obblighi di legge.
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, sono conservati dal Titolare per tutta la durata del rapporto contrattuale, per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti nonché per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale.
In particolare, i Xxxx sono conservati per un periodo temporale di anni 10 decorrente dall’ultima registrazione colle- gata al rapporto contrattuale di cui lei è parte.
CNP Vita provvederà alla conservazione dei dati da Lei forniti - nel caso di richiesta di preventivo cui non sia seguita la conclusione del contratto di assicurazione definitivo - per il tempo strettamente necessario.
I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o so- spensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
6. EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI PERSONALI
La gestione e la conservazione dei Dati Personali e dei Dati Giudiziari, avviene su archivi cartacei e su server del Ti- tolare e/o di società terze nominate quali Responsabili esterni del trattamento. I server sui quali sono archiviati i Dati di cui sopra sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea. Dati Personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione degli archivi e dei server in Italia e/o nell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il tra- sferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, ac- cordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
All’interno di CNP Vita, i soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati Personali e i Xxxx Xxxxxxxxxx, sono i dipen- denti, le strutture interne o i collaboratori esterni che svolgono per conto di CNP Vita medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.
In relazione alle finalità di cui al punto 3) lett. (A), (B) e (C) anche soggetti esterni a CNP Vita– oltre a quelli individuate per legge e/o regolamento - potranno venire a conoscenza dei Dati Personali, e dei Dati Giudiziari, affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni, quali per esempio: soggetti facenti parte del gruppo facente capo a CNP Assurances S.A. (“Gruppo CNP Assurance”) o della “catena assicurativa” (per esempio: riassicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione, banche, SIM, SGR, legali, periti, medici); soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi; società appartenenti al Gruppo CNP Assurances o al gruppo facente capo a Unicredit S.p.A., o comun- que da essi controllate o agli stessi collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico di CNP Vita; soggetti facenti parte del Gruppo CNP Assurances con riferimento alle attività connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifi- che); soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; soggetti che prestano attività di assistenza alla clien- tela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CNP anche nell’interesse della clientela, fra cui il responsabile dei piani individuali pensionistici; società di recupero crediti; amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento d'obblighi normativi; Autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l'espletamento degli obblighi di legge.
I soggetti, anche facenti parte di Stati membri dell’UE, appartenenti alle categorie di soggetti ai quali CNP Vita può comunicare i dati tratteranno tali Dati Personali e i Dati Giudiziari, in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati da CNP Vita quali “Responsabili” esterni dei trattamenti di loro specifica competenza.
I nominativi dei soggetti che potranno venire a conoscenza dei Dati Personali e i Dati Giudiziari, in qualità di “Re- sponsabili del trattamento” e dei soggetti che operano in qualità di “Contitolari” a cui gli stessi potranno essere co- municati, sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso CNP Vita (da richiedersi al DPO, ai recapiti presenti al punto 10).
CNP Vita non diffonde i Dati Personali.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Oltre al diritto di accesso concernente la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma che sia in corso un tratta- mento dei propri Dati Personali, l’Interessato gode dei diritti riconosciutigli agli artt. 16-21 del Regolamento e preci- samente:
a) ottenere dal Titolare la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, ovvero l'integrazione dei Dati Personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
b) ottenere dal Titolare senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano, quando:
• i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
• l’Interessato revoca il consenso al Trattamento dei Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il Trattamento dei medesimi;
• l’Interessato si è opposto al Trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento;
• i Dati Personali sono stati trattati illecitamente;
• i Dati Personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare;
c) ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei Dati Personali quando:
• l’Interessato contesta l'esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare detta circostanza;
• il Trattamento è illecito e l’Interessato opponendosi alla cancellazione dei dati, chiede solamente che ne sia limitato l'utilizzo;
• benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i Dati Personali sono necessari per l'ac- certamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
• l’Interessato si è opposto al Trattamento per il periodo necessario alla valutazione della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai Suoi.
d) ricevere dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali da che lo riguardano se: (i) il Trattamento si basa sul consenso o su un contratto; (ii) il Trattamento è effettuato con mezzi automatizzati. In tal caso l’Interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei Dati Personali da un Titolare all'altro, se tecnicamente fattibile;
e) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano.
9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i diritti di cui al punto 9, l’Interessato potrà contattare il Data Protection Officer, nominato dal Titolare, con una delle seguenti modalità:
• inviando una raccomandata A/R all’attenzione del Data Protection Officer presso CNP Vita S.p.A., Xxx Xxxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxx;
• inviando una e-mail all’indirizzo PEC: xxxxxxx_xxxxxxx@xxx.xx. Si precisa che la casella è abilitata a ricevere ed inoltrare e-mail anche ad indirizzi non PEC nonché a ricevere/inviare documenti informatici di dimensioni non su- periori a 10 MB, redatti utilizzando formati "statici", senza macro e/o contenuti eseguibili, quali, ad es., PDF/A, OF- FICE (Word, Excel), ZIP, RAR.
Il termine per la risposta all’Interessato è di trenta giorni, prorogabile di altri due mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all’interessato entro il termine di trenta giorni.
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si riserva il dritto di chiedere un contributo in caso di ri- chieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante Privacy.
Il Titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l’Interessato, e quest’ultimo ha il dovere di for- nirle, secondo modalità idonee.
10. RECLAMO AL GARANTE PRIVACY
L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/.
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 PER BENEFICIARI DELLE POLIZZE COLLETTIVE
La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 (di seguito indicato come “Regolamento” o “GDPR”) e CNP Vita S.p.A. – partita IVA n. 13362170154 con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00 – in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito indicata come “CNP Vita” o “Titolare”), intende informarLa circa il trattamento dei Suoi dati.
1. DEFINIZIONI
Si riporta il significato di alcuni termini utilizzati nella presente Informativa al fine di agevolarne la comprensione:
a) Trattamento: s’intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi au- tomatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizza- zione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’in- terconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
b) Dato Personale: è tale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interes- sato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale.
CNP Vita, in adempimento degli oneri previsti dall’art. 11, lett. a), co. 4, Reg. IVASS 41/2018 nonché dalle ulteriori indicazioni fornite dall’Autorità di Xxxxxxxxx, tratta i seguenti Dati Personali del Beneficiario: nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, recapito telefonico, codice fiscale/partita iva, indirizzo, cittadinanza. Titolare: CNP Vita che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell’Interessato.
c) Responsabile: è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Per- sonali per conto del Titolare.
d) Interessato: il Beneficiario della polizza a cui si riferiscono i Dati Personali.
e) Data Protection Officer (DPO): il soggetto designato dal Titolare quale responsabile della protezione dei dati.
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati che possono essere raccolti e trattati da CNP Vita per le finalità di seguito meglio dettagliate sono i Dati Per- sonali forniti a CNP Vita dall'Aderente di una polizza vita.
CNP Vita non tratta dati che non siano strettamente necessari alle finalità di cui sotto.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E CONFERIMENTO DEI DATI
I Dati Personali sono trattati in adempimento alle finalità di cui all’art. 11 Reg. IVASS 41/2018 e della normativa a vario titolo applicabile al Titolare nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative al contratto assicurativo sottoscritto dall'aderente che ha indicato l’Interessato come beneficiario della polizza da lui sottoscritta e che sono trattati dal Titolare al fine di liquidare la polizza in caso di verificarsi dell’evento dedotto in polizza.
Base giuridica: esecuzione del contratto assicurativo e adempimento di obblighi di legge. Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità per la Società di procedere alla liquidazione della polizza qualora si verifichi l’evento dedotto in polizza.
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali sono conservati dal Titolare per tutta la durata del rapporto contrattuale esistente tra il Titolare e l'aderente, oltre all'ulteriore periodo normativamente previsto per ottemperare ad obblighi di legge e regolamentari e salvo che un ulteriore trattamento sia necessario per esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, o per evadere richieste da parte di Autorità.
6. EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI PERSONALI
La gestione e la conservazione dei Dati Personali, avviene su archivi cartacei e su server del Titolare e/o di società terze nominate quali Responsabili esterni del trattamento. I server sui quali sono archiviati i Dati Personali di cui sopra sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea. Dati Personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione degli archivi e dei server in Italia e/o nell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
All’interno di CNP Vita, i soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati Personali, sono i dipendenti, le strutture interne o i collaboratori esterni che svolgono per conto di CNP Vita medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.
In relazione alle finalità, anche soggetti esterni a CNP Vita– oltre a quelli individuate per legge e/o regolamento – potranno venire a conoscenza dei Dati Personali affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni, quali per esempio: soggetti facenti parte del gruppo facente capo a CNP Assurances S.A. (“Gruppo CNP Assurance”) o della “catena assicurativa” (per esempio: riassicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione, banche, SIM, SGR, legali, periti, medici); soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi; società appartenenti al Gruppo CNP Assurances o al gruppo facente capo a Unicredit S.p.A., o comunque da essi controllate o agli stessi collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico di CNP Vita; soggetti facenti parte del Gruppo CNP Assurances con riferimento alle attività connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche); soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CNP anche nell’interesse della clientela, fra cui il responsabile dei piani individuali pensionistici; società di recupero crediti; amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento d'obblighi normativi; Autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l'espletamento degli obblighi di legge.
I soggetti, anche facenti parte di Stati membri dell’UE, appartenenti alle categorie di soggetti ai quali CNP Vita può comunicare i dati tratteranno tali Dati Personali, in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati da CNP Vita quali “Responsabili” esterni dei trattamenti di loro specifica competenza.
CNP Vita non diffonde i Dati Personali.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Oltre al diritto di accesso concernente la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma che sia in corso un tratta- mento dei propri Dati, l’Interessato gode dei diritti riconosciutigli agli artt. 16-21 del Regolamento e precisamente:
a) ottenere dal Titolare la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, ovvero l'integrazione dei Dati Personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
b) ottenere dal Titolare senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano, quando:
• i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
• l’Interessato revoca il consenso al Trattamento dei Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il Trattamento dei medesimi;
• l’Interessato si è opposto al Trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trat- tamento;
• i Dati Personali sono stati trattati illecitamente;
• i Dati Personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare;
c) ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei Dati Personali quando:
• l’Interessato contesta l'esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare detta cir- costanza;
• il Trattamento è illecito e l’Interessato opponendosi alla cancellazione dei dati, chiede solamente che ne sia limitato l'utilizzo;
• benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i Dati Personali sono necessari per l'accer- tamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
• l’Interessato si è opposto al Trattamento per il periodo necessario alla valutazione della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai Suoi.
d) ricevere dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali da che lo riguardano se: (i) il Trattamento si basa sul consenso o su un Contratto; (ii) il Trattamento è effettuato con mezzi automatizzati. In tal caso l’Interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei Dati Personali da un Titolare all'altro, se tecnicamente fattibile;
e) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano.
Restano fermi i diritti degli interessati e le finalità del trattamento previsti dal citato Regolamento Europeo 2016/679, l’informativa completa è consultabile sul nostro sito xxx.xxxxxxx.xx.
9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i diritti di cui al punto 8 , l’Interessato potrà contattare il Data Protection Officer, nominato dal Titolare, con una delle seguenti modalità:
• inviando una raccomandata A/R all’attenzione del Data Protection Officer presso CNP Vita S.p.A., Xxx Xxxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxx;
• inviando una e-mail all’indirizzo PEC: xxxxxxx_xxxxxxx@xxx.xx. Si precisa che la casella è abilitata a ricevere ed inoltrare e-mail anche ad indirizzi non PEC nonché a ricevere/inviare documenti informatici di dimensioni non su- periori a 10 MB, redatti utilizzando formati "statici", senza macro e/o contenuti eseguibili, quali, ad es., PDF/A, OF- FICE (Word, Excel), ZIP, RAR.
Il termine per la risposta all’Interessato è di trenta giorni, prorogabile di altri due mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all’interessato entro il termine di trenta giorni.
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si riserva il dritto di chiedere un contributo in caso di ri- chieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante Privacy.
Il Titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l’Interessato, e quest’ultimo ha il dovere di for- nirle, secondo modalità idonee.
10. RECLAMO AL GARANTE PRIVACY
L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/.
INFORMATIVA EX ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 PER I REFERENTI TERZI DELLE POLIZZE COLLETTIVE
La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 (di seguito indicato come “Regolamento” o “GDPR”) e CNP Vita S.p.A. – partita IVA n. 13362170154 con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00 – in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito indicata come “CNP Vita” o “Titolare”), intende informarLa circa il trattamento dei Suoi dati.
1. DEFINIZIONI
Si riporta il significato di alcuni termini utilizzati nella presente Informativa al fine di agevolarne la comprensione:
a) Trattamento: s’intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi au- tomatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizza- zione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’in- terconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
b) Dato Personale: è tale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interes- sato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubica- zione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
CNP Vita, in adempimento degli oneri previsti dall’art. 11, co. 4, lett. c), Reg. IVASS 41/2018 nonché dalle ulteriori
indicazioni fornite dall’Autorità di Xxxxxxxxx,, tratta i seguenti Dati Personali del Referente Terzo: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, recapito telefonico, codice fiscale, indirizzo, cittadinanza.
c) Titolare: è CNP Vita che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell’Interessato.
d) Responsabile: è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Per- sonali per conto del Titolare.
e) Interessato: il Referente Terzo indicato dal Contraente della polizza e a cui si riferiscono i Dati Personali.
f) Data Protection Officer (DPO): il soggetto designato dal Titolare quale responsabile della protezione dei dati.
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati che possono essere raccolti e trattati da CNP Vita per le finalità di seguito meglio dettagliate sono i Dati Personali forniti a CNP Vita dall'aderente di una polizza vita.
CNP Vita non tratta Dati Personali che non siano strettamente necessari alle finalità di cui sotto.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E CONFERIMENTO DEI DATI
I Dati Personali sono trattati in adempimento alle finalità di cui all’art. 11, co. 4, lett. c, Reg. IVASS 41/2018 nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative al contratto assicurativo sottoscritto dall'aderente, che ha volontariamente indicato l’Interessato come referente terzo della polizza da lui sottoscritta, al fine di agevolare il Titolare nella individuazione del beneficiario ai fini della liquidazione della polizza.
Base giuridica: esecuzione del contratto assicurativo e adempimento di obblighi di legge.
Il trattamento dei Dati Personali per le finalità sopra descritte è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto al trattamento potrà ostacolare il Titolare della identificazione e nella ricerca del beneficiario ai fini della liquidazione della polizza.
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali sono conservati dal Titolare per tutta la durata del rapporto contrattuale esistente tra il Titolare e l'aderente, oltre all'ulteriore periodo normativamente previsto per ottemperare agli obblighi di legge e regolamentari e salvo che un ulteriore trattamento sia necessario per esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, o per evadere richieste da parte di Autorità.
6. EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI PERSONALI
La gestione e la conservazione dei Dati Personali avviene su archivi cartacei e su server del Titolare e/o di società terze nominate quali Responsabili esterni del trattamento. I server sui quali sono archiviati i Dati Personali di cui sopra sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea. Dati Personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione degli archivi e dei server in Italia e/o nell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
All’interno di CNP Vita, i soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati Personali sono i dipendenti, le strutture interne o i collaboratori esterni che svolgono per conto di CNP Vita medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.
In relazione alle finalità, anche soggetti esterni a CNP Vita– oltre a quelli individuate per legge e/o regolamento – potranno venire a conoscenza dei Dati Personali affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni, quali per esempio: soggetti facenti parte del gruppo facente capo a CNP Assurances S.A. (“Gruppo CNP Assurance”) o della “catena assicurativa” (per esempio: riassicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione, banche, SIM, SGR, legali, periti, medici); soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi; società appartenenti al Gruppo CNP Assurances o al gruppo facente capo a Unicredit S.p.A., o comunque da essi controllate o agli stessi collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico di CNP Vita; soggetti facenti parte del Gruppo CNP Assurances con riferimento alle attività connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche); soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CNP anche nell’interesse della clientela, fra cui il responsabile dei piani individuali pensionistici; società di recupero crediti; amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento d'obblighi normativi; Autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l'espletamento degli obblighi di legge.
I soggetti, anche facenti parte di Stati membri dell’UE, appartenenti alle categorie di soggetti ai quali CNP Vita può comunicare i dati tratteranno tali Dati Personali, in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati da CNP Vita quali “Responsabili” esterni dei trattamenti di loro specifica competenza.
CNP Vita non diffonde i Dati Personali.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Oltre al diritto di accesso concernente la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma che sia in corso un tratta- mento dei propri Dati, l’Interessato gode dei diritti riconosciutigli agli artt. 16-21 del Regolamento e precisamente:
a) ottenere dal Titolare la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, ovvero l'integrazione dei Dati Personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
b) ottenere dal Titolare senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano, quando:
• i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
• l’Interessato revoca il consenso al Trattamento dei Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il Trattamento dei medesimi;
• l’Interessato si è opposto al Trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trat- tamento;
• i Dati Personali sono stati trattati illecitamente;
• i Dati Personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare;
c) ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei Dati Personali quando:
• l’Interessato contesta l'esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare detta cir- costanza;
• il Trattamento è illecito e l’Interessato opponendosi alla cancellazione dei dati, chiede solamente che ne sia limitato l'utilizzo;
• benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i Dati Personali sono necessari per l'accer- tamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
• l’Interessato si è opposto al Trattamento per il periodo necessario alla valutazione della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai Suoi.
d) ricevere dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali da che lo riguardano se: (i) il Trattamento si basa sul consenso o su un Contratto; (ii) il Trattamento è effettuato con mezzi automatizzati. In tal caso l’Interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei Dati Personali da un Titolare all'altro, se tecnicamente fattibile;
e) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano.
Restano fermi i diritti degli interessati e le finalità del trattamento previsti dal citato Regolamento Europeo 2016/679, l’informativa completa è consultabile sul nostro sito xxx.xxxxxxx.xx.
9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i diritti di cui al punto 8 , l’Interessato potrà contattare il Data Protection Officer, nominato dal Titolare, con una delle seguenti modalità:
• inviando una raccomandata A/R all’attenzione del Data Protection Officer presso CNP Vita S.p.A., Xxx Xxxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxx;
• inviando una e-mail all’indirizzo PEC: xxxxxxx_xxxxxxx@xxx.xx. Si precisa che la casella è abilitata a ricevere ed inoltrare e-mail anche ad indirizzi non PEC nonché a ricevere/inviare documenti informatici di dimensioni non su- periori a 10 MB, redatti utilizzando formati "statici", senza macro e/o contenuti eseguibili, quali, ad es., PDF/A, OF- FICE (Word, Excel), ZIP, RAR.
Il termine per la risposta all’Interessato è di trenta giorni, prorogabile di altri due mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all’interessato entro il termine di trenta giorni.
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si riserva il dritto di chiedere un contributo in caso di ri- chieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante Privacy.
Il Titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l’Interessato, e quest’ultimo ha il dovere di for- nirle, secondo modalità idonee.
10. RECLAMO AL GARANTE PRIVACY
L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/.
CNP UniCredit Vita S.p.A. - Società soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A. - Sede Legale: Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XXXXXX) - Impresa autorizzata all’eser- cizio delle assicurazioni con provv. IVASS n° 580 del 26/5/97 pubblicato sulla G.U. n° 126 del 2/6/97 - Capitale sociale Euro 381.698.528,64 i.v. - Registro delle Imprese di Milano e
C. Fiscale 07084500011 P. IVA 13362170154 - Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00129 - Tel. +39 02 9118.4212 - Fax +39 02 9118.4061 - xxxx_xxxxxxx@xxx.xx - xxx.xxxxxxx.xx
MODULO DI ADESIONE
COPERTURA ASSICURATIVA CREDITOR PROTECTION MUTUI PRIVATI
FAC-SIMILE
AD ADESIONE FACOLTATIVA
Dati Mutuo Domanda di Mutuo n° | ||
Cognome | Dati Assicurato Nome | Codice Fiscale |
Dati Copertura Assicurativa Durata del Mutuo in mesi Importo richiesto del Mutuo: Euro Percentuale Quota di Copertura Assicurativa % | ||
Euro | Premio unico anticipato | |
Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) Euro | ||
Provvigioni percepite dall’Intermediario 28,00% del premio pari a Euro |
DICHIARAZIONE DI ADESIONE
IO SOTTOSCRITTO ASSICURATO DICHIARO che, in caso di accoglimento della domanda di Mutuo N° (la cui validità è pari a 180 giorni dalla data di sottoscrizione della stessa), intendo aderire alla Copertura Assicurativa per morte a fronte di apposita Polizza che UniCredit S.p.A. ha stipulato con CNP UniCredit Vita S.p.A. e autorizzo il Con- traente a finanziare l’importo del Premio, con conseguente incremento dell’importo erogato e della corrispondente rata.
Luogo e data
Firma Assicurato
PRESO ATTO CHE:
A) UNICREDIT S.p.A. per conto dei propri clienti ha stipulato con CNP UniCredit Vita S.p.A. la Polizza Collettiva Vita contraddistinta dal codice convenzione n. 910818 avente per oggetto una copertura Assicurativa temporanea per il caso morte a capitale de- crescente a premio unico (di seguito la “Polizza”) e con Incontra Assicurazioni S.p.A. due Polizze Collettive Danni (concernenti coperture assicurative danni diverse secondo la tipologia di attività lavorativa svolta dall’Assicurato).
Tali Polizze Collettive sono riservate ai sottoscrittori di un contratto di Mutuo con la Banca medesima e l’adesione alle stesse è fa- coltativa.
L’adesione alla Polizza comporta la contestuale adesione, da parte dell’Assicurato, anche ad una delle due Polizze Collettive Danni (sulla base della tipologia di attività lavorativa svolta dall’Assicurato) in quanto le due componenti Vita e Xxxxx risultano inscindibili.
B) a condizione che:
FAC-SIMILE
a) sia stato sottoscritto il presente Modulo di Adesione;
b) sia stato compilato e consegnato il Questionario Medico, oppure il Rapporto Visita Medica (ove previsto), e questi siano stati valutati positivamente ed accettati preventivamente dalla Compagnia;
c) sia stato versato il relativo Premio;
la copertura assicurativa della Polizza Vita decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Mutuo;
C) il capitale massimo assicurabile è pari a Euro 520.000,00 e che il relativo premio sarà pertanto calcolato sulla base di tale limite massimo. Nel caso in cui l'importo erogato fosse superiore alla somma di Euro 520.000,00 prevista come limite massimo di capitale assicurabile per ogni singolo Assicurato, la Compagnia liquiderà un importo calcolato applicando al capitale residuo in essere alla data del sinistro il rapporto esistente tra tale limite massimo e l'importo erogato.
D) ferma restando la possibilità di sottoscrivere con firma autografa su supporto cartaceo - presso i locali di UniCredit S.p.A. - la do- cumentazione afferente alla polizza, UniCredit S.p.A. offre alla propria clientela il Servizio di Banca Multicanale, nonché il Servizio UniCredit Digital Mail Box, che consentono, nei relativi ambienti protetti accessibili via Internet, la sottoscrizione di atti e documenti anche in formato elettronico, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Elettronica Qualificata rilasciato tramite la Banca dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dalla Banca stessa.
E) CNP UniCredit Vita S.p.A. riconosce che la documentazione relativa alla polizza di cui è emittente - ove tale documentazione sia resa disponibile in formato elettronico per la sottoscrizione - possa essere sottoscritta nei citati ambienti protetti con Firma Elettro- nica Qualificata, riconoscendo piena efficacia alla stessa.
MI IMPEGNO al pagamento presso UniCredit S.p.A. del premio assicurativo a favore di CNP UniCredit Vita S.p.A., calcolato in base all'importo richiesto, fermo restando i limiti di capitale massimo assicurabile di cui al precedente punto C) e alla durata del Mutuo indicati nella Domanda di Mutuo. A tal fine, AUTORIZZO UniCredit S.p.A. a trattenere l'ammontare del Premio direttamente dall'importo del Finanziamento, con relativo incremento del predetto importo e della corrispondente rata.
AUTORIZZO UniCredit S.p.A. a trasmettere a CNP UniCredit Vita S.p.A. le informazioni, contenute nel Contratto di Mutuo, necessarie per l'esecuzione dei contratti di assicurazione di cui alla Polizza;
Luogo e data
Firma Assicurato
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO
AVVERTENZA: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato possono compromettere il diritto alla prestazione.
Al fine della suddetta Polizza DICHIARO espressamente:
1) di prestare il mio libero ed espresso consenso alla conclusione del Contratto, anche ai fini dell’Art. 1919 del Codice Civile;
2) di essere consapevole che, per essere ammesso alla copertura assicurativa di cui alla Polizza dovrò, in relazione alla mia età e all'importo richiesto per Assicurato, sottopormi alla modalità assuntiva prevista dalle Condizioni Contrattuali (Questionario Medico o Rapporto Visita Medica);
FAC-SIMILE
3) di essere consapevole che il Contratto assicurativo prevede limitazioni, conseguenza di specifiche esclusioni della copertura as- sicurativa, che possono dar luogo al mancato pagamento dell’indennizzo;
4) di essere consapevole che le informazioni inerenti allo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la data di stipula del Mutuo intervengano nuovi fattori inerenti il mio stato di salute, dovrò darne sollecita comunicazione alla Compagnia per il tramite di UniCredit S.p.A. prima della stipula al fine di esple- tare nuovamente le formalità di ammissione previste;
5) di essere consapevole che anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, fermo restando il rispetto della modalità assuntiva prevista, potrò chiedere di essere sottoposto a visita medica - con costi a mio carico - per certificare il mio effettivo stato di salute.
Luogo e data
Firma Assicurato ____ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ____ __
DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE
L’Assicurato dichiara inoltre:
1) di essere consapevole che potrà recedere dalla presente Copertura Assicurativa nei termini e con le modalità disciplinate all’Art. 5 “Diritto di Recesso dell’Aderente/Assicurato” delle Condizioni Contrattuali;
2) di prendere atto che, ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007), è obbligato a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Compagnia di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. In caso contrario, la Compagnia dovrà astenersi dall’instaurare il rapporto e sarà tenuta alla restituzione del premio, secondo le modalità previste dalla legge;
3) di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni Contrattuali, consegnatemi unitamente al presente Modulo di Adesione, e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341 (Condizioni generali di Contratto), 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari) - i seguenti articoli e norme: Art. 1 (Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione assicurata), Art. 2 (Persone assicurabili e ammissione alla Copertura Assicurativa); Art. 3 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio); Art. 4 (Decorrenza, durata e cessazione della Copertura Assicurativa); Art. 7 (Esclusioni); Art. 12 (Denuncia di sinistro); Art. 18 (Cessione dei diritti); prendo atto che le Condizioni Contrattuali sono anche disponibili presso la sede di UniCredit S.p.A..
Luogo e data
Firma Assicurato
DICHIARAZIONE
• L’Assicurato dichiara di aver ricevuto, in tempo utile prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, il Set Informativo
– redatto ai sensi del Regolamento ISVASS n°41 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e/o integrazioni – composto dal Docu- mento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativo (DIP Vita), dal Do- cumento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi), dalle Condizioni Contrattuali comprensive di Glossario, dal Fac-Simile del Modulo di Adesione e dall'Informativa sulla privacy. Prende atto inoltre che il testo integrale della Convenzione che disciplina la Polizza Collettiva è depositato e a sua disposizione presso la sede del Contraente (la Banca).
FAC-SIMILE
• L’Assicurato dichiara di aver ricevuto preventivamente una dettagliata illustrazione di tutta la documentazione sopra citata e di averla accuratamente visionata prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione.
Luogo e data
Firma Assicurato
Trattamento dei dati personali
L’interessato (Assicurato), dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'Art. 13 del Regolamento UE 679/2016, contenuta nella documentazione d'offerta relativa al prodotto assicurativo sottoscritto, per le finalità indicate al punto 3 lett. (A) Trattamento dei Dati Personali per “finalità assicurative” e (B) “Trattamento dei Dati Personali per adempiere a obblighi legali ai quali il Titolare è soggetto” dell'Informativa, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima individuati.
Prende atto che il mancato conferimento di tali dati comporta l’impossibilità di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi oggetto del Contratto.
Luogo e data
Firma Assicurato
L’Assicurato, in caso di individuazione nominativa del Beneficiario e/o del Referente Terzo, si impegna per conto della Compagnia a consegnare a quest’ultimi l’informativa privacy di cui all’Art. 14 del Regolamento UE 679/2016 a loro dedicata e messa a disposi- zione.
Luogo e data
Firma Assicurato
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI
DESIGNO, quali Beneficiari della Prestazione Assicurata in base alla presente Polizza:
A) � i seguenti soggetti:
1 - BENEFICIARIO NOMINATIVO:
FAC-SIMILE
Cognome/Ragione Sociale: Nome:
Cod. Fiscale/Partita Iva
Indirizzo (Via/Corso/Piazza,n°civico):
CAP: Città: PV:
E-mail: Telefono fisso/cellulare:
ESCLUDO l’invio di comunicazioni al Beneficiario sopra indicato durante la durata del Contratto Si � No �
REFERENTE TERZO (OPZIONALE):
INDICO, per personali esigenze di riservatezza, il seguente soggetto - al quale la Compagnia potrà fare riferimento in caso di Decesso dell’Assicurato:
Cognome/Ragione Sociale: Nome:
Cod. Fiscale/Partita Iva
Indirizzo (Via/Corso/Piazza,n°civico):
CAP: Città: PV:
E-mail: Telefono fisso/cellulare:
2-ALTRO BENEFICIARIO NOMINATIVO:
Cognome/Ragione Sociale: Nome:
Cod. Fiscale/Partita Iva
Indirizzo (Via/Corso/Piazza,n°civico):
CAP: Città: PV:
E-mail: Telefono fisso/cellulare:
ESCLUDO l’invio di comunicazioni al Beneficiario sopra indicato durante la durata del Contratto Si � No �
REFERENTE TERZO (OPZIONALE):
INDICO, per personali esigenze di riservatezza, il seguente soggetto - al quale la Compagnia potrà fare riferimento in caso di Decesso dell’Assicurato:
Cognome/Ragione Sociale: Nome:
Cod. Fiscale/Partita Iva
Indirizzo (Via/Corso/Piazza,n°civico):
FAC-SIMILE
CAP: Città: PV:
E-mail: Telefono fisso/cellulare:
B) � gli Eredi legittimi o testamentari.
AVVERTENZE
- in caso di mancata compilazione della sezione dedicata ai dati dei Beneficiari, la Compagnia potrà incontrare, al Decesso del- l’Assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari;
- la modifica o revoca di questi ultimi deve essere comunicata alla Compagnia.
REFERENTE TERZO (OPZIONALE):
INDICO, per personali esigenze di riservatezza, il seguente soggetto - al quale la Compagnia potrà fare riferimento in caso di Decesso dell’Assicurato:
Cognome/Ragione Sociale: Nome:
Cod. Fiscale/Partita Iva
Indirizzo (Via/Corso/Piazza,n°civico):
CAP: Città: PV:
E-mail: Telefono fisso/cellulare:
Firma Assicurato ____ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ____ __
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
Modello 11805 - Ed. 06/2020
documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.
ASSICURAZIONE CREDITOR PROTECTION
abbinabile ai mutui erogati da UniCredit Spa per Dipendenti privati
COMPONENTE DANNI
INDICE
PAGINE
GLOSSARIO
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
2. SEZIONE INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA
3. SEZIONE PERDITA DI IMPIEGO INVOLONTARIA
4. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Allegato 1
Allegato 2
1 di 22
4 di 22
10 di 22
12 di 22
15 di 22
18 di 22
19 di 22
CPI Mutui Dipendenti Privati INDICE Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02
GLOSSARIO
I termini impiegati nel presente Set Informativo hanno, anche ai fini della delimitazione del rischio assicurato, il seguente significato:
Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Nel presente contratto è la persona fisica, intestataria o co-intestataria del Mutuo erogato dal Contraente, che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva e che sia Lavoratore Dipendente Privato;
Si specifica inoltre che non sono assicurabili i Lavoratori Dipendenti Privati assunti:
a) con contratto di lavoro a tempo determinato;
b) con contratto di lavoro domestico (anche se a tempo indeterminato);
c) con contratto di lavoro (anche se a tempo indeterminato) rientrante in una delle seguenti cate- gorie: contratto di collaborazione, di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente, stipulato all’estero (se non regolato dalla legge italiana);
d) da imprese familiari;
Assicurazione
il contratto di assicurazione;
Capitale Residuo
il debito residuo in linea capitale a carico dell’Assicurato relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario del Mutuo stesso. Il tutto al netto di eventuali rate insolute e di eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.
Contraente
UniCredit S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, 0 - Xxxxx X - 00000 Xxxxxx, che stipula la Polizza Collettiva con la Società per conto degli Assicurati;
Data di scadenza del Mutuo
la data di scadenza dell’ultima rata del Mutuo, così come prevista dal piano di ammortamento originario;
Disoccupazione
lo stato dell’Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente Privato, qualora egli:
a) abbia cessato la sua normale attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Xxxxxxx e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno; e
b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro;
Durata del Mutuo
la durata, espressa in mesi interi (approssimando all’intero superiore), del periodo di tempo intercorrente tra la data di stipula e la Data di scadenza del Mutuo, compreso eventuale periodo di preammortamento;
Importo Erogato del Mutuo
l’importo del Mutuo erogato dal Contraente all’Assicurato;
Importo Richiesto del Mutuo
l’importo del Mutuo richiesto dall’Assicurato al Contraente;
Indennizzo
la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Infortunio
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
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CPI Mutui Dipendenti Privati GLOSSARIO Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02
Sono considerati Infortunio anche:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l’annegamento;
d) l’assideramento o il congelamento;
e) i colpi di sole o di calore;
f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le xxxxx.
Intermediario
UniCredit S.p.A., Contraente della presente Polizza Collettiva;
Invalidità Permanente Totale (da Infortunio o Malattia)
la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile, di grado pari o superiore al 60%, della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta dall’Assicurato;
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
Lavoratore Dipendente Privato
la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un altro soggetto privato, in base ad un contratto di lavoro dipendente regolato dalla legge italiana, a tempo indeterminato, che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali. Si specifica che non rientrano nella definizione di Lavoratore Dipendente Privato i soggetti che siano assunti:
a) con contratto di lavoro a tempo determinato;
b) con contratto di lavoro domestico (anche se a tempo indeterminato);
c) con contratto di lavoro (anche se a tempo indeterminato) rientrante in una delle seguenti cate- gorie: contratto di collaborazione, di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente, stipulato all’estero (se non regolato dalla legge italiana);
d) da imprese familiari.
Malattia
l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio;
Modulo di Adesione
il modulo sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce alla Polizza Collettiva;
Mutuo
il contratto stipulato tra il Contraente e l’Assicurato, con il quale il Contraente concede in prestito all’Assicurato una somma predeterminata, che dovrà essere restituita dall’Assicurato al Contraente secondo un piano di ammortamento predeterminato;
Perdita d’Impiego Involontaria
la perdita da parte dell’Assicurato del suo stato di Lavoratore Dipendente Privato a seguito di “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi la cessazione del contratto di lavoro e lo stato di Disoccupazione;
Periodo di Carenza
il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell’Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante.
Periodo di Franchigia
il periodo di tempo per il quale deve protrarsi lo stato di Disoccupazione dell’Assicurato affinché lo stesso abbia diritto al primo Indennizzo per il caso di Perdita d’Impiego Involontaria;
Periodo di Preammortamento
il periodo di tempo iniziale del Mutuo durante il quale le rate sono formate per intero da interessi passivi senza alcuna quota relativa al capitale;
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CPI Mutui Dipendenti Privati GLOSSARIO Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02
Periodo di Riqualificazione
il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione, liquidabile ai sensi della Polizza Collettiva, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua normale attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Perdita d’Impiego Involontaria;
Polizza Collettiva
il documento che prova l’Assicurazione stipulata dal Contraente nell’interesse degli Assicurati;
Premio
con riferimento a ciascun assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva, la somma dovuta alla Società in relazione all’Assicurazione;
Questionario Medico
il modulo contenente domande sullo stato di salute dell’assicurando atto alla valutazione di assumibilità del rischio;
Rapporto di Visita Medica
il modulo che deve essere compilato dall’assicurando e da un medico con domande sullo stato di salute dell’assicurando atto alla valutazione di assumibilità del rischio;
Sinistro
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
Società
l’Impresa di assicurazione Incontra Assicurazioni S.p.A. con sede in Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx , 00- 00000 Xxxxxx.
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CPI Mutui Dipendenti Privati GLOSSARIO Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Quando comincia la copertura e quando finisce
Art. 1.1 - Decorrenza dell’Assicurazione
Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Mutuo, a condizione che l’Assicurato, in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità:
a) abbia sottoscritto il Modulo di Adesione
b) abbia compilato e sottoscritto il Questionario Medico e questo sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente dall’Impresa; ovvero si sia sottoposto a visita medica il cui Rapporto Visita Medica sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente dall’Impresa,
c) abbia pagato il Premio.
Durante l’eventuale Periodo di Preammortamento sarà operante soltanto la garanzia Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60%. La garanzia Perdita d’Impiego Involontaria non sarà operante ma per tale garanzia decorrerà comunque il relativo Periodo di Carenza.
Art. 1.2 - Durata e cessazione dell’Assicurazione
1.2.1 Per ciascun Assicurato l’Assicurazione ha durata:
a) in riferimento alla garanzia Invalidità Permanente Totale, pari alla durata originaria del Mutuo (incluso l’eventuale Periodo di Preammortamento, con un massimo di 40 anni);
b) in riferimento alla garanzia Perdita d’Impiego Involontaria , pari alla durata originaria del Mutuo, con un massimo di 120 mesi (incluso l’eventuale Periodo di Preammortamento). Allo scadere dei 120 (centoventi) mesi, tale garanzia potrà essere prorogata - a condizioni che terranno conto delle variabili tariffarie e normative in vigore alla scadenza di seguito indicate: tasso di occupazione, frequenza dei sinistri, variazioni della normativa legislativa e regolamentare (inclusa quella fiscale) impattante la Polizza Collettiva, durata media di mercato dello stato di disoccupazione, costi amministrativi della Società - per ulteriori sessanta mesi e così successivamente fino e, comunque, non oltre la Data di scadenza del Mutuo. Ai fini della proroga di tale copertura, la Società, direttamente o per il tramite del Contraente, comunicherà all’Assicurato, almeno 90 giorni prima della scadenza decennale e delle eventuali successive scadenze quinquennali, le modalità per l’eventuale estensione della stessa e per il pagamento dei premi relativi alle proroghe.
1.2.2 L’Assicurazione cessa comunque, anche prima della scadenza sopra indicata, dalle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a) liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Permanente Totale;
b) decesso dell’Assicurato. In tal caso la Società provvederà al rimborso (agli eredi) del premio pagato e non goduto, per il tramite del Contraente, salva l’ipotesi di estinzione anticipata del Mutuo ( di cui al successivo punto d);
c) anticipata estinzione totale, surroga o accollo del Mutuo, fatta salva la diversa richiesta da parte dell’Assicurato, come prevista nel successivo Art. 1.4 ;
d) anticipata estinzione del Mutuo dovuta alla liquidazione nei confronti dell’Assicurato di un Indennizzo derivante dall’altra copertura assicurativa (per il caso morte) intermediata dal Contraente ed emessa da altra compagnia assicurativa (CNP UniCredit Vita S.p.A.);
e) esercizio del diritto di recesso, come previsto dall’Art. 1.3 ;
f) comunicazione da parte dell’Assicurato di variazione dell’attività lavorativa a seguito di perdita dello status di Lavoratore Dipendente Privato, come previsto dall’Art. 1.8.
Art. 1.3 - Diritto di recesso dell’Assicurato
1.3.1 Diritto di recesso Iniziale dell’Assicurato
L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Il recesso deve essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale di riferimento, oppure dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla filiale medesima ovvero in modalità elettronica con la modalità resa disponibile dal Contraente. Il Contraente ne darà quindi comunicazione alla Società. Qualora il Premio sia stato già corrisposto, la Società provvederà al suo rimborso (al lordo delle imposte se non ancora versate all’erario dalla
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CPI Mutui Dipendenti Privati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02
Società stessa) per il tramite del Contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. La Società provvederà al rimborso del Premio al Contraente, il quale, a sua volta, rimborserà il Premio all’Assicurato mediante la corrispondente riduzione della rata del Mutuo.
Nel caso di recesso entro i primi 60 giorni:
a) l’esercizio del diritto di recesso, da parte dell’Assicurato, alla presente Polizza Collettiva comporta il recesso anche dalla Polizza Collettiva denominata “Contratto di Assicurazione temporanea per il caso morte a capitale decrescente a premio unico” intermediata dal Contraente ed emessa da altra compagnia assicurativa (CNP UniCredit Vita S.p.A.);
b) l’esercizio del diritto di recesso, da parte dell’Assicurato, alla Polizza Collettiva denominata “Contratto di Assicurazione temporanea per il caso morte a capitale decrescente a premio unico” intermediata dal Contraente ed emessa da altra compagnia assicurativa (CNP UniCredit Vita S.p.A.) comporta sempre il recesso anche dalla presente Polizza Collettiva.
1.3.2 Diritto di recesso Annuale dell’Assicurato
L’Assicurato ha altresì diritto di recedere anticipatamente dall’Assicurazione, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, senza oneri e con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso deve essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Mutuo, oppure dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla filiale medesima ovvero in modalità elettronica con la modalità resa disponibile dal Contraente. Il Contraente ne darà quindi comunicazione alla Società. In tal caso, l’Assicurato ha diritto al rimborso della quota parte di Premio imponibile corrispondente alle annualità di copertura non godute, applicando la formula di calcolo di cui al successivo Art. 1.4.3. La Società provvederà al rimborso del Premio al Contraente, il quale, a sua volta, rimborserà il Premio all’Assicurato mediante la corrispondente riduzione della rata del Mutuo.
In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, il diritto di recesso dall’Assicurazione spetta ad ogni Assicurato in riferimento alla propria Assicurazione e, se esercitato, non pregiudicherà la prosecuzione dell’Assicurazione a favore degli altri Assicurati.
Art. 1.4 - Estinzione anticipata totale o parziale / Xxxxxxx / Accollo del Mutuo - Diritti dell’Assicurato
1.4.1 - Estinzione anticipata totale, surroga, accollo del Mutuo
In caso di estinzione anticipata totale, accollo, surroga del Mutuo, l’Assicurato potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:
a) recedere dall’Assicurazione: in questo caso, tutte le coperture assicurative cessano alla data di estinzione, accollo o surroga del Mutuo e la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite della Contraente, la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge. Il premio da rimborsare sarà quantificato applicando la formula di calcolo riportata al successivo Art. 1.4.3;
b) non recedere dall’Assicurazione: in questo caso tutte le coperture assicurative rimarranno in vigore sino alla loro naturale scadenza, alle stesse condizioni.
L’Assicurato dovrà esercitare l’opzione di mantenimento delle coperture, di cui alla lettera b) sopra, compilando un apposito modulo di richiesta messo a disposizione dal Contraente che trasmetterà tale informazione alla Società. In assenza di richiesta di mantenimento si procederà in automatico a dare esecuzione all’opzione a) di cui sopra.
1.4.2 - Estinzione anticipata parziale del Mutuo
In caso di anticipata estinzione parziale del Mutuo:
a) la Società rimborserà all’Assicurato, entro 30 giorni e per il tramite del Contraente, la parte di Premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione anticipata parziale del Mutuo e la data di scadenza dell’Assicurazione, nella misura corrispondente alla quota estinta di Mutuo, applicando la formula di calcolo di cui al successivo Art. 1.4.3.
b) La Società ridurrà proporzionalmente le prestazioni dovute (cioè gli Indennizzi di Capitale Residuo e di rata) nella misura corrispondente alla quota estinta di Mutuo, e pertanto, in caso di Sinistro, il Capitale Residuo o la rata mensile indennizzati saranno quelli risultanti dal piano di ammortamento esistente alla data del Sinistro, come modificato a seguito della avvenuta estinzione parziale del Mutuo.
L’Assicurato potrà, in alternativa alla riduzione proporzionale delle prestazioni, richiedere espressamente
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alla Società di mantenere inalterata ed operativa l’Assicurazione alle medesime condizioni originarie, come se l’estinzione parziale del Mutuo non fosse mai avvenuta. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto alla Società tramite il Contraente contestualmente all’operazione di estinzione anticipata parziale del Mutuo. In caso di più Assicurati, tale diritto spetta a ciascuno di essi.
1.4.3 - Formula di rimborso del Premio pagato e non goduto
I rimborsi di Premio saranno effettuati applicando la formula di cui all’Allegato 2.
Quando e come devo pagare
Art. 1.5 - Pagamento del Premio
Il premio complessivo è indicato nel Modulo di Adesione e viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell’Assicurazione.
Il premio viene trattenuto dall’importo erogato con il Mutuo e versato dal Contraente alla Società in nome e per conto dell’Assicurato.
Art. 1.6 - Determinazione del Premio
Il Premio (P) di cui al precedente Art. 1.5 è determinato applicando la seguente formula:
P = T * N * IR * Pa
dove:
P Premio unico anticipato finito comprensivo di imposta (pari al 2,50%); T tasso mensile finito, comprensivo di imposta, pari a 0,01462%;
N Durata del Mutuo espressa in mesi interi IR Importo richiesto del Mutuo
Pa percentuale quota di copertura assicurativa
Nel caso in cui l’importo di Mutuo richiesto dovesse risultare superiore a € 520.000,00, il Premio dovrà essere calcolato su tale importo massimo. Qualora sia applicata una percentuale di quota assicurativa di un Importo Richiesto superiore a € 520.000,00, il Premio verrà calcolato sulla quota percentuale dell’Importo Richiesto, fermo il limite di €520.000,00.
Che obblighi ho
Art. 1.7 - Dichiarazioni inesatte e reticenti dell’Assicurato e di assunzione del rischio da parte della Società
1.7.1 Ai sensi degli artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) del Codice Civile, le inesattezze e le reticenze dell’Assicurato, rese con la compilazione del Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica, comportano la perdita del diritto al percepimento dell’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione alla data in cui la Società ne è venuta a conoscenza. In tal caso, la Società provvederà al rimborso del Premio non goduto al Contraente (dalla data di cessazione dell’Assicurazione sino alla data di originaria scadenza dell’Assicurazione), il quale, a sua volta, rimborserà il Premio all’Assicurato mediante la corrispondente riduzione della rata del Mutuo. Il calcolo dell’importo da rimborsare all’Assicurato sarà effettuato utilizzando la formula di cui all’Art.1.4.3. Qualora tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la data di stipula del Mutuo intervengano nuovi fattori inerenti allo stato di salute dell’Assicurato e al cambio di status lavorativo, l’Assicurato stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società prima della stipula del Mutuo, per il tramite del Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste (ferma la assicurabilità dei soli Lavoratori Dipendenti Privati). La Società richiederà altresì all’Assicurato, per il tramite del Contraente, di espletare nuovamente le formalità di ammissione qualora tra la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e la data di erogazione del Mutuo trascorrano più di 180 giorni.
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1.7.2 Ciascun Assicurato dovrà inoltre, alternativamente, in funzione dell’importo di Mutuo richiesto e dell’età alla data di stipula del Mutuo, così come indicato nella TABELLA ASSUNTIVA di seguito riportata, procedere a:
• compilare il Questionario Medico, oppure
• fornire il Rapporto di Visita Medica e gli eventuali esami medici secondo le indicazioni fornite dalla Società.
Nel caso in cui sussistano in capo all’Assicurando più adesioni alla presente Polizza Collettiva o ad altre Polizze Collettive dello stesso tipo stipulate fra il Contraente e la Società, l’Importo Richiesto del Mutuo da considerare ai fini dell’applicazione delle regole definite nella tabella che segue, sarà pari alla somma di tutti i singoli importi richiesti relativi all’assicurando stesso.
TABELLA ASSUNTIVA DEL RISCHIO | ||
Importi di Mutuo richiesto | Modalità assuntiva per soggetti di età compresa tra 18 a 65 anni compiuti | Modalità assuntiva per soggetti di età tra 66 a 70 anni non compiuti |
Fino a € 300.000,00 | Questionario Medico | Rapporto di Visita Medica |
Oltre € 300.000,00 Fino a € 520.000,00 | Rapporto di Visita Medica | Rapporto di Visita Medica |
Il Rapporto di Visita Medica è inoltre richiesto in caso di risposta “SI” alle domande 1 e/o 5 del Questionario Medico, indipendentemente da importo del Mutuo richiesto ed età, o in caso di rifiuto di compilazione del Questionario Medico.
1.7.3 La Società si riserva il diritto, una volta esaminate le risposte rese al Questionario Medico o al Rapporto di Visita Medica (nonché la documentazione sanitaria allegata), di decidere circa l’accettazione o il rifiuto dell’ammissione alla copertura assicurativa.
Il Rapporto di Visita Medica (unitamente alla documentazione sanitaria allegata) dovranno essere trasmessi a Incontra Assicurazioni S.p.a. c/o AXA France Iard - Ufficio Underwriting Medico - Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx. Il rifiuto o la conferma di accettazione del rischio verranno comunicati dalla Società all’Assicurato, ed al Contraente per conoscenza.
In ogni caso l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con costi a proprio carico.
Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Xxxxx e sia stata scelta l’Opzione B) - Assicurazione pro-quota di cui al successivo Art. 1.9, l’Importo Richiesto da considerare per ciascun Assicurato - ai fini della TABELLA ASSUNTIVA sopra indicata - sarà pari all’importo intero del Mutuo richiesto diviso per il numero di cointestatari assicurati.
Le spese relative alla redazione del Rapporto di Visita Medica, agli esami obbligatori ad esso collegati ed agli eventuali accertamenti medici richiesti successivamente alla presentazione del Rapporto di Visita Medica sono a totale carico dell’assicurando.
Art. 1.8 - Cambiamento di attività lavorativa dell’Assicurato
1.8.1 Se l’Assicurato, durante il periodo di validità dell’Assicurazione, cambia la propria attività lavorativa perdendo lo status di Lavoratore Dipendente Privato, la garanzia Perdita d’Impiego Involontaria non sarà più operante. L’Assicurato è comunque tenuto a comunicare tale circostanza al Contraente (fornendo prova del mutamento di status occupazionale) richiedendo la cessazione dell’Assicurazione. In tal caso, entrambe le garanzie della Polizza Collettiva cessano alle ore 24:00 della data di comunicazione del cambio di attività lavorativa, e la Società rimborserà la parte di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte di legge) dalla data della comunicazione alla data di originaria scadenza dell’Assicurazione, utilizzando la formula di cui al successivo Art. 1.4.3. La Società provvederà al rimborso al Contraente, il quale, a sua volta, rimborserà il Premio all’Assicurato mediante la corrispondente riduzione della rata del Mutuo. Se l’Assicurato omette di comunicare tale circostanza al Contraente, la garanzia Perdita d’Impiego Involontaria non sarà comunque più operante, salvo che l’Assicurato riacquisti lo status di Lavoratore Dipendente Privato.
1.8.2 Si precisa che, in riferimento alla garanzia Invalidità Permanente Totale, il cambiamento di attività lavorativa dell’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’Assicurazione, non pregiudica in caso di Sinistro, il diritto al pagamento dell’Indennizzo (salvo che l’Assicurato abbia richiesto la cessazione dell’Assicurazione ai sensi del precedente 1.8.1).
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Altre norme
Art.1.9 - Mutui cointestati - Pluralità di Assicurati
In caso di Mutuo co-intestato, è possibile assicurare tutti i co-intestatari del Mutuo, fermo restando che ogni cointestatario assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità e deve risultare indicato nel Modulo di Adesione.
In caso di uno o più cointestatari assicurati, per ciascun Assicurato l’Assicurazione sarà operante in base ad una delle seguenti opzioni:
• Opzione A): Assicurazione intera. Per ciascun Assicurato, il Premio e l’eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono calcolati sull’intero valore del Mutuo.
• Opzione B): Assicurazione pro-quota. Per ciascun Assicurato, il Premio e l’eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono calcolati pro-quota dividendo i rispettivi importi interi per il numero complessivo di Assicurati. Si precisa che l’adesione a tale opzione vincola tutti i contestatari del Mutuo ad effettuare la medesima scelta (es. due cointestatari, ciascuno assicurato al 50%).
Nel caso si verifichi la mancata accettazione da parte della Società dell’ammissione alla copertura assicurativa di uno o più dei cointestatari, per i rimanenti cointestatari Assicurati l’Assicurazione opererà come sopra specificato (percentuale di copertura assicurativa uguale per ciascun Assicurato e pari a 100% diviso per il numero di Assicurati).
• Opzione C): Assicurazione parziale. Per ciascun Assicurato, qualora l’importo Richiesto del Mutuo sia maggiore di € 200.000,00, in alternativa alle opzioni di cui alle lettere precedenti, il Premio e l’eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono calcolati in base alla percentuale di copertura assicurativa prescelta da ciascun Assicurato, compresa tra 50% e 100%.
Nel caso in cui ci siano più Assicurati cointestatari di un singolo Mutuo, ed anche se si verifica la mancata accettazione da parte dell’Impresa dell’ammissione alla copertura assicurativa di uno o più dei cointestatari, l’Assicurazione potrà operare come sopra specificato (percentuale di copertura assicurativa, a scelta dell’Assicurato, compresa tra 50% e 100%).
Art. 1.10 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva
L’Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell’Assicurato stesso, di un Modulo di Adesione:
- in formato cartaceo, redatto in duplice copia (rispettivamente per l’Assicurato e per il Contraente/ Compagnia);
- in formato elettronico, con la modalità resa disponibile dal Contraente.
La sottoscrizione del Modulo di Adesione alla presente Polizza Collettiva comporta la contestuale sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva denominata “Contratto di Assicurazione temporanea per il caso morte a capitale decrescente a premio unico” intermediata dal Contraente ed emessa da altra compagnia assicurativa (CNP UniCredit Vita S.p.A.). Ogni Modulo di Adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
a) dati anagrafici dell’Assicurato;
b) numero di domanda del Mutuo;
c) Importo Richiesto del Mutuo e relativa durata in mesi;
d) percentuale di quota assicurativa prescelta dell’Importo Richiesto del Mutuo indicata dall’Assicurato. Per i Mutui il cui Importo Richiesto sia inferiore o uguale a €200.000,00 detta percentuale coincide con il 100% dell’Importo Richiesto; per i Mutui il cui Importo Richiesto sia superiore a €200.000,00 l’Assicurato ha facoltà di indicare una percentuale minore, comunque non inferiore al 50% dell’importo richiesto;
e) premio unico anticipato finito, comprensivo di imposte;
f) costi sul Premio a carico dell’Assicurato, con indicazione delle provvigioni percepite dall’Intermediario.
Art. 1.11 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.12 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte del Contraente o dell’Assicurato, con riferimento alla presente Polizza Collettiva, dovranno essere fatte per iscritto.
Eventuali comunicazioni all’Assicurato da parte della Società saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
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Art. 1.13 - Altre assicurazioni e non cumulabilità degli Indennizzi Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dalla Società con la presente Polizza Collettiva possono cumularsi con altre coperture assicurative contratte dall’Assicurato per i medesimi rischi.
L’Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente Totale di cui alla presente Polizza Collettiva non può tuttavia mai cumularsi con l’Indennizzo liquidato per il rischio di morte dell’Assicurato in base ad altra polizza di Creditor Protection (abbinata allo stesso Xxxxx) emessa da altra compagnia.
Art. 1.14 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 1.15 - Cessione dei diritti
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Polizza Collettiva.
Art. 1.16 - Legislazione applicabile e foro competente
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, la Società e/o il Contraente e, dall’altra parte, l’Assicurato, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell’Assicurato.
Art. 1.17 - Prescrizione dei diritti
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, i diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Polizza Collettiva si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art. 1.18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge
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2. SEZIONE INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Cosa Assicura
Art. 2.1 - Garanzia Base
L’Assicurazione è operante per il seguente evento che colpisca l’Assicurato: INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA.
Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per “Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia” si intende la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile, di grado pari o superiore al 60%, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta dall’Assicurato.
La garanzia di cui sopra è prestata unitamente alla garanzia “Perdita di impiego involontaria” come parte di un unico inscindibile pacchetto assicurativo.
In caso di Sinistro la Società si obbliga a corrispondere all’Assicurato un Indennizzo pari al Capitale residuo del Mutuo , come previsto dalle condizioni contrattuali della singola specifica garanzia.
Cosa NON Assicura
Art.2.2- Persone NON assicurabili
Non è assicurabile ciascuna persona fisica che alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione:
a) Non sia Lavoratore Dipendente Privato;
b) Sia di età inferiore a 18 anni compiuti o superiore a 70 anni non compiuti alla data di stipula del Mutuo;
c) Sia intestatario o co intestatario di un Mutuo erogato dal Contraente di durata originaria superiore a 40 anni (incluso l’eventuale Periodo di Preammortamento);
d) Sia intestatario o co intestatario di un mutuo erogato dal Contraente la cui scadenza sia prevista oltre il compimento del 75° anno di età dell’Assicurato;
e) Non abbia compilato il Questionario Medico oppure non abbia fornito il Rapporto di Visita Medica secondo le formalità assuntive delle presenti Condizioni di Polizza;
f) Non sia residente in Italia.
Non sono inoltre assicurabili i Lavoratori Dipendenti Privati che siano assunti:
a) con contratto di lavoro a tempo determinato;
b) con contratto di lavoro domestico (anche se a tempo indeterminato);
c) con contratto di lavoro (anche se a tempo indeterminato) rientrante in una delle seguenti categorie: contratto di collaborazione, di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente, stipulato all’estero (se non regolato dalla legge italiana);
d) da imprese familiari.
Art. 2.3 - Esclusioni
L’assicurazione non opera e nessun indennizzo è dovuto in riferimento a tutte le malattie e gli stati patologici dell’Assicurato verificatesi o insorti prima della data di decorrenza dell’Assicurazione, qualora tali malattie e stati patologici pre-esistenti siano stati oggetto di inesatta o reticente dichiarazione nel Questionario Medico e nel Rapporto di Visita Medica.
Sono altresì esclusi dall’Assicurazione i casi di Invalidità Permanente Totale causata da:
a) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
b) partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
c) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; d) pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata
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di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
e) partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
f) etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
g) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari; h) guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
i) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
j) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
k) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione;
l) Malattie tropicali.
Come Assicura
Art.2.4 - Massimale e Limite di indennizzo
All’Indennizzo si applica il seguente massimale: massimo €520.000,00 di Capitale Residuo per Assicurato.
In caso di Mutuo erogato per un importo maggiore di €520.000,00 la Società assicurerà inizialmente sempre e comunque un importo massimo pari a € 520.000,00. In caso di sinistro per Invalidità Permanente Totale, la Società liquiderà un importo di Capitale Residuo quantificato applicando allo stesso una percentuale ottenuta dal rapporto tra €520.000,00 e l’importo di Mutuo erogato.
Art. 2.5 - Estensione territoriale
Le coperture valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico che esercita la professione in Italia.
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3. SEZIONE PERDITA DI IMPIEGO INVOLONTARIA
Cosa Assicura
Art. 3.1 - Garanzia Base
L’Assicurazione è operante per il seguente evento che colpisca l’Assicurato: Perdita di impiego involontaria.
Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per “Perdita d’Impiego Involontaria” si intende la perdita dello stato di Lavoratore Dipendente Privato a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi la cessazione del contratto di lavoro e lo stato di Disoccupazione. Non sono quindi coperti gli stati di messa in cassa integrazione (di qualunque tipologia: ordinaria, straordinaria, edilizia, in deroga, etc.). Per “Disoccupazione” si intende lo stato dell’Assicurato che:
a) abbia cessato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Xxxxxxx e non sia impe- gnato per una durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno; e
b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia e non rifiuti irragionevolmen- te eventuali offerte di lavoro.
In riferimento alla garanzia Perdita d’Impiego Involontaria, sono indennizzabili più sinistri per Perdita d’Impiego Involontaria nel corso della durata dell’Assicurazione, fermo restando quanto previsto all’Art. 3.7.
La garanzia di cui sopra è prestata unitamente alla garanzia “Invalidità permanente Totale da Infortunio o Malattia” come parte di un unico inscindibile pacchetto assicurativo.
In caso di Sinistro , la Società si obbliga a corrispondere all’Assicurato un Indennizzo pari ad una o piu’ rate del Mutuo , come previsto dalle condizioni contrattuali della singola specifica garanzia.
Cosa NON Assicura
Art. 3.2 - Persone NON assicurabili
Non è assicurabile ciascuna persona fisica che alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione:
a) Non sia Lavoratore Dipendente Privato;
b) Sia di età inferiore a 18 anni compiuti o superiore a 70 anni non compiuti alla data di stipula del Mutuo;
c) Sia intestatario o co intestatario di un Mutuo erogato dal Contraente di durata originaria supe- riore a 40 anni (incluso l’eventuale Periodo di Preammortamento);
d) Sia intestatario o co intestatario di un mutuo erogato dal Contraente la cui scadenza sia prevista oltre il compimento del 75° anno di età dell’Assicurato;
e) Non abbia compilato il Questionario Medico oppure non abbia fornito il Rapporto di Visita Me- dica secondo le formalità assuntive delle presenti Condizioni di Polizza;
f) Non sia residente in Italia.
Non sono inoltre assicurabili i Lavoratori Dipendenti Privati che siano assunti:
a) con contratto di lavoro a tempo determinato;
b) con contratto di lavoro domestico (anche se a tempo indeterminato);
c) con contratto di lavoro (anche se a tempo indeterminato) rientrante in una delle seguenti cate- gorie: contratto di collaborazione, di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente, stipulato all’estero (se non regolato dalla legge italiana);
d) da imprese familiari.
Art. 3.3 - Esclusioni
Fermo restando quanto previsto all’Art. 3.1 sull’oggetto del rischio assicurato, sono esclusi dall’Assicurazione i casi di Perdita d’Impiego Involontaria se:
a) l’Assicurato sia assunto con contratto di lavoro a tempo determinato;
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b) l’Assicurato sia assunto con contratto di lavoro (anche se a tempo indeterminato) rientrante in una delle seguenti categorie: contratto di collaborazione, di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente, di lavoro domestico, stipulato all’estero (se non rego- lato dalla legge italiana); l’Assicurato sia assunto da imprese familiari;
c) l’Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Ai fini della presente esclusione, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non vengono considerate;
d) alla data di decorrenza dell’Assicurazione, l’Assicurato era a conoscenza della prossima Perdita d’Xxxxxxx, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
e) la Perdita d’Impiego è conseguenza di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, o di licenziamento disciplinare, o è conseguenza di risoluzione consensuale del rap- porto di lavoro a fronte di una vertenza derivante dalle precedenti contestazioni (giusta causa, giustificato motivo soggettivo, disciplinare);
f) la Perdita d’Impiego è conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
g) l’Assicurato svolge la propria normale attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla leg- ge italiana;
h) l’Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà;
i) l’Assicurato non si è iscritto in Italia nell’elenco anagrafico con lo status di disoccupato;
j) l’Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria o Edilizia, anche in deroga;
k) l’Assicurato, al momento del Sinistro, non aveva concluso e superato il periodo di prova; l ) la perdita del posto di lavoro è conseguenza del superamento del periodo di comporto.
Come Assicura
Art. 3.4 - Massimale e limiti di Indennizzo
Per ciascun Assicurato non potranno essere indennizzate più di 9 rate mensili per ciascun Sinistro e più di 36 rate mensili complessivamente per più Sinistri accaduti durante tutta la durata dell’Assicurazione. L’Indennizzo non potrà superare l’importo di €3.000,00 per ciascuna rata mensile. Nel caso in cui l’Assicurato sia intestatario o cointestatario di più Mutui assicurati, il limite di €3.000,00 è da intendersi cumulativo per tutti i Mutui sottoscritti dall’Assicurato stesso.
In ogni caso, il diritto al percepimento dell’Indennizzo da parte dell’Assicurato cessa alla data di scadenza dell’Assicurazione, anche in caso di persistenza, oltre tale termine, dello stato di Disoccupazione. Pertanto:
a) qualora il Periodo di Franchigia scada dopo la scadenza dell’Assicurazione, nulla sarà più dovuto dalla Società;
b) qualora, dopo la scadenza dell’Assicurazione, perduri un Sinistro per Perdita d’Impiego involon- taria, nulla sarà più dovuto dalla Società.
Art 3.5 - Periodo di Franchigia 1
L’Indennizzo è soggetto ad un Periodo di Franchigia pari a 60 giorni. Pertanto, in caso di Xxxxxxxx, il primo Indennizzo (pari ad una rata) è corrisposto qualora la Disoccupazione perduri per almeno 60 giorni dopo la Data del Sinistro. Per “Data del Sinistro” si intende la data di effetto del licenziamento.
1 Esempio di applicazione franchigia
Se l’Assicurato viene licenziato per giustificato motivo oggettivo con effetto dal 1 marzo 2020, ed il 15 aprile 2020 inizia una nuova attività lavorativa, la compagnia non riconosce alcun Indennizzo in quanto l’Assicurato è stato disoccupato per soli 45 giorni.
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Art. 3.6 - Periodo di Carenza 2
L’Assicurazione non è operante durante il Periodo di Carenza iniziale di 90 giorni. Pertanto, fermo il Periodo di Franchigia, l’Indennizzo è corrisposto qualora la Data del Sinistro per Perdita d’Impiego Involontaria dell’Assicurato sia successiva al Periodo di Carenza. Per “Data del Sinistro” si intende la data di effetto del licenziamento.
Art. 3.7 - Denunce successive per Perdita d’Impiego Involontaria - Periodo di Riqualificazione 3 E’ possibile denunciare più Sinistri per Perdita d’Impiego Involontaria nel corso della durata dell’Assicurazione. I Sinistri successivi sono però indennizzabili a condizione che sia trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 180 giorni.
Pertanto, dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego Involontaria, o dopo la denuncia di un medesimo Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza pari a 60 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Perdita d’Impiego se dal termine del Sinistro precedente non sarà trascorso un Periodo di Riqualificazione di 180 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente Xxxxxxx ed abbia superato il periodo di prova.
2 Esempio di applicazione carenza
Se la decorrenza dell’assicurazione è il 5 gennaio 2020 e l’Assicurato viene licenziato per giustificato motivo oggettivo con effetto dal 1 marzo 2020, il sinistro non è indennizzabile in quanto si è verificato entro i primi 90 giorni dalla decorrenza.
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3 Esempio di applicazione periodo di riqualificazione
L’Assicurato viene licenziato per giustificato motivo oggettivo. Il Sinistro è indennizzabile ai sensi di polizza, e la compagnia, mese per mese, rimborsa le rate del mutuo per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata della disoccupazione. L’Assicurato resta disoccupato sino al 31 marzo 2020 (ultimo giorno di disoccupazione), e inizia un nuovo lavoro come dipendente privato il 15 aprile 2020. Se viene licenziato nuovamente in data 15 agosto 2020, questo nuovo sinistro non è indennizzabile in quanto tra il termine del sinistro precedente (31 marzo 2020) e la data del nuovo licenziamento (15 agosto 2020) sono trascorsi meno di 180 giorni.
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4. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Norme comuni a tutte le Sezioni
Art. 4.1 - Denuncia dei Sinistri
In caso di Sinistro, è necessario darne comunicazione scritta alla Società nel più breve tempo possibile. La Società ha incaricato la società AXA France IARD della ricezione e gestione delle denunce di Sinistro. Le denunce di Sinistro vanno inviate con una delle seguenti modalità:
Modalità di denuncia | Recapito |
Via Posta (anche raccomandata a.r.) | INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A. AXA France IARD - Ufficio Sinistri - Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx |
Via Fax | 00-00000000 |
Via E-mail |
La denuncia di Xxxxxxxx può essere effettuata utilizzando l’apposito modulo di denuncia di Sinistro debitamente compilato; tale modulo è disponibile presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Mutuo oppure può essere ottenuto contattando la Società al seguente recapito:
Servizio Clienti Telefonico - Numero verde 800 939 433 attivo dal lunedì al giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, ed il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (giorni festivi esclusi)
Telefonando a tale numero potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire.
La denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere inviata alla società allegando i seguenti documenti:
• Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia: copia di un documento di identità dell’As- sicurato; certificazione dell’Invalidità Permanente e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) o da un medico legale;
• Perdita d’Impiego Involontaria: copia di un documento di identità dell’Assicurato; copia della scheda professionale; copia della lettera di licenziamento; copia di un documento comprovan- te l’iscrizione all’elenco anagrafico con lo status di disoccupato.
In caso di Sinistro per Perdita d’Impiego Involontaria, una volta scaduto il Periodo di Franchigia, per ciascun periodo di successivi 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, gli Assicurati devono compilare ed inviare alla Società, allo stesso recapito sopra indicato, il modulo di continuazione del Sinistro; tale modulo è disponibile come sopra indicato e deve essere inviato alla Società entro 60 giorni dalla fine del periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro.
La Società si riserva il diritto di richiedere ulteriori prove documentali in ordine al Sinistro e al diritto al percepimento dell’Indennizzo. La Società (in caso di denuncia di Sinistro per Invalidità Permanente Totale) si riserva altresì il diritto di accertare l’Infortunio o la Malattia, anche mediante visita, con propri medici di fiducia; i costi di tale accertamento saranno a totale carico della Società medesima.
In caso di Sinistro per Invalidità Permanente Totale occorso fuori dai confini dell’Italia, la documentazione sanitaria allegata alla denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere tradotta in lingua italiana e comunque certificata da un medico che esercita la professione in Italia. Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti del medico e/o dell’Istituto di cura presso cui l’Assicurato ha ricevuto le cure all’estero.
Art. 4.2 - Pagamento dell’Indennizzo - Beneficiario
La Società provvede al pagamento dell’Indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’Indennizzo.
ll pagamento dell’Indennizzo verrà eseguito dalla Società nei confronti dell’Assicurato.
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Norme per la Sezione Invalidità Totale permanente da infortunio o Malattia
Art. 4.3 - Indennizzo
4.3.1 L’Indennizzo è pari all’importo del Capitale Residuo del Mutuo o quota parte dello stesso (in caso di cointestazione del mutuo o copertura parziale) quale risulta alla Data del Sinistro.
4.3.2 Ai fini del calcolo dell’Indennizzo:
a) per Capitale Residuo si intende il debito residuo in linea capitale a carico dell’Assicurato re- lativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario del Mutuo stesso; il tutto al netto di eventuali rate insolute e di eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse (eventualmente rideterminati nel corso della durata del Mutuo a seguito di estinzione parziale del Mutuo con rimborso del Premio);
b) per Data del Sinistro si intende:
i. Invalidità Permanente Totale da Infortunio: la data di accadimento dell’Infortunio;
ii. Invalidità Permanente Totale da Malattia: la data di presentazione della domanda di invalidità all’azienda sanitaria locale o altra autorità competente.
L’ammontare del Capitale Residuo da indennizzare sarà quello risultante dal piano di ammortamento del Mutuo alla Data del Sinistro (come definita al precedente Art. 4.3.2). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 1.4.2 lett. b) in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo con rimborso del Premio.
Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, per ciascun Assicurato l’importo di Capitale Residuo da indennizzare sarà rideterminato nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell’importo di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesione.
Art. 4.4 - Criteri di indennizzabilità dell’Infortunio e della Malattia Infortunio
L’Invalidità Permanente Totale deve essere riconosciuta all’Assicurato entro 24 mesi, anche successivamente alla scadenza dell’assicurazione, dalla data in cui si è verificato l’Infortunio che l’ha provocata.
Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” (D.P.R. 30-06-1965 n°1124) (Allegato 1).
Ai fini del calcolo del grado di invalidità permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado d’Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
In caso l’Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente”, il grado di Invalidità Permanente Totale è stabilito in riferimento ai valori della “Tabella” stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato per cause indipendenti dall’Infortunio denunciato prima dell’accertamento medico-legale disposto dalla Società, l’indennizzo per Invalidità Permanente potrà essere comunque liquidato in favore degli eredi qualora questi forniscano alla Società documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti corredata, se non ancora
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prodotta, da tutta la documentazione medica riguardante il caso, inclusa la cartella clinica nell’ipotesi di ricovero.
Malattia
L’invalidità Permanente Totale deve essere riconosciuta all’Assicurato entro 12 mesi dalla data in cui è stata diagnosticata la Malattia che l’ha provocata.
Ai fini del calcolo del grado di invalidità permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive della Malattia. Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.
Nel corso dell’Assicurazione le invalidità permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie.
In ogni caso il grado di invalidità permanente è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato per cause indipendenti dalla malattia denunciata prima dell’accertamento medico-legale disposto dalla Società, l’indennizzo per Invalidità Permanente potrà essere comunque liquidato in favore degli eredi qualora questi forniscano alla Società documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti corredata, se non ancora prodotta, da tutta la documentazione medica riguardante il caso, inclusa la cartella clinica nell’ipotesi di ricovero.
Art. 4.5 - Valutazione del danno - Ricorso all’arbitrato
La valutazione del danno è concordata direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo sulla natura dell’Infortunio e della Malattia che ha causato l’Invalidità, ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più Arbitri da nominare con apposito atto. In caso di disaccordo, ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto. In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l’arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro. Resta sin d’ora inteso che la città sede di svolgimento dell’arbitrato sarà quella ove ha sede l’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.
Norme per la Sezione Perdita di impiego Involontaria Art. 4.6 - Indennizzo
Qualora la Disoccupazione perduri oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia la Società corrisponderà un Indennizzo pari ad una rata mensile del Mutuo (o pro-quota mensile della rata con periodicità diversa da quella mensile e/o quota parte della rata in caso di cointestazione del Mutuo o in caso di copertura parziale), comprensiva di capitale e interessi. Un ulteriore Indennizzo, pari al precedente, sarà corrisposto per ciascun successivo periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione.
L’ammontare della rata mensile da indennizzare - per l’intera durata del Sinistro - sarà quella risultante dal piano di ammortamento del Mutuo alla Data del Sinistro (come definita al precedente Art.3.5). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 1.4.2 lett. b) in caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo con rimborso del Premio.
In caso di rata mensile del Mutuo con periodicità diversa da quella mensile, ai fini dell’Indennizzo sarà calcolata la rata mensile equivalente.
Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, per ciascun Assicurato l’importo di rata mensile da indennizzare sarà rideterminato nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell’importo di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesione. Qualora l’Assicurato, che sta ricevendo dalla Società il pagamento dell’Indennizzo per Perdita d’Impiego Involontaria, inizi un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente Privato con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi.
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Tabella INAIL delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente (D.P.R. 30/6/65 n°1124)
DESCRIZIONE | PERCENTUALI | ||
D. | - | S. | |
• Sordità completa di un orecchio • Sordità completa bilaterale • Perdita totale della facoltà visiva di un occhio • Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi • Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi • Stenosi nasale assoluta unilaterale • Stenosi nasale assoluta bilaterale • Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace • Perdita di un rene con integrità del rene superstite • Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica • Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio • Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola • Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola • Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore • Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio • Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano • Perdita di tutte le dita della mano • Perdita del pollice e del primo metacarpo • Perdita totale del pollice • Perdita totale dell’indice • Perdita totale del medio • Perdita totale dell’anulare • Perdita totale del mignolo • Perdita della falange ungueale del pollice • Perdita della falange ungueale dell’indice • Perdita della falange ungueale del medio • Perdita della falange ungueale dell’anulare • Perdita della falange ungueale del mignolo • Perdita delle due ultime falangi dell’indice • Perdita delle due ultime falangi del medio • Perdita delle due ultime falangi dell’anulare • Perdita delle due ultime falangi del mignolo • Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione • Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi • Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione • Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea: • Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione • Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole • Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio articolato • Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto • Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato • Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato • Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede • Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso • Perdita dell’alluce corrispondente metatarso • Perdita totale del solo alluce • Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il • Anchilosi completa rettilinea del ginocchio • Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto • Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 15% | ||
60% | |||
35% | |||
100% | |||
40% | |||
8% | |||
18% | |||
11% | |||
30% | |||
25% | |||
15% | |||
50% | 5% | 40% | |
40% | 30% | ||
85% | 75% | ||
80% | 70% | ||
75% | 65% | ||
70% | 60% | ||
65% | 55% | ||
35% | 30% | ||
28% | 23% | ||
15% | 12% | 13% | |
8% | |||
15% | 12% | 12% | |
7% | 5% | 6% | |
3% | |||
11% | 5% | 9% | |
8% | |||
6% | |||
30% | 8% | 25% | |
35% | 30% | ||
45% | 40% | ||
25% | 20% | ||
55% | 50% | ||
40% | 35% | ||
45% | 40% | ||
55% | 50% | ||
35% | 30% | ||
18% | 15% | ||
22% | 18% | ||
25% | 22% | ||
35% | 45% | 30% | |
80% | |||
70% | |||
65% | |||
55% | |||
50% | |||
30% | |||
16% | |||
7% | |||
3% | |||
35% | |||
20% | |||
11% |
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CPI Mutui Dipendenti Privati ALLEGATO 1 Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02
Formula di rimborso del Premio
Ri = ((PPUi-1* (N-K)/N * Debito_Residuo/CEi-1) + (Hi-1*(N-K)/N)) * Cap_Estinto/Debito_Residuo dove:
Ri: Importo da Rimborsare al tempo i
PPUi-1: Premio unico anticipato puro (premio totale al netto imposte - Costi) al tempo i-1. Tale premio coincide inizialmente col premio anticipato puro.
In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: PPUi = PPUi-1 * (1 - Cap_estinto i/ Debito_Residuo i)
N: Durata del Finanziamento espressa in mesi interi.
K: Durata del periodo di garanzia goduto, espressa in mesi interi. Per la determinazione di K il mese di entrata in copertura è conteggiato sempre come mese intero (1) indipendentemente dal giorno in cui avviene, il mese di estinzione anticipata non viene considerato (0) indipendentemente dal giorno in cui avviene l’estinzione anticipata
Debito_Residuo: Debito Residuo, in linea capitale, al momento dell’estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento
Hi-1: Costi gravanti sulla quota parte di premio al tempo i-1. Tale importo coincide inizialmente con i Xxxxx gravanti sul premio versato. In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, tale importo viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: Hi = Hi-1 * (1 - Cap_estinto i/ Debito_Residuo i)
CEi-1= Capitale erogato iniziale al tempo i-1. Tale Capitale coincide inizialmente con il Capitale erogato (assicurato) al momento dell’adesione. In caso di estinzione parziale con rimborso del premio, tale Capitale viene ogni volta aggiornato e verrà utilizzato come base di calcolo per effettuare una successiva estinzione totale o parziale con la seguente formula: CEi = CEi-1 * (1 - Cap_estinto i/ Debito_Residuo i)
Cap_Estinto: Quota Capitale versata a titolo di estinzione parziale
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CPI Mutui Dipendenti Privati ALLEGATO 2 Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02
ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO DA RIMBORSARE: es. 1 su ESTINZIONE TOTALE | ||
A | Durata assicurazione in mesi | 240 |
B | Capitale erogato del Finanziamento | 200.000,00 € |
C | Numero di mesi di assicurazione goduti | 180 |
D | Premio unico anticipato pagato (lordo imposte) | 7.017,60 € |
E | Premio unico anticipato pagato (netto imposte) | 6.846,44 € |
F | % Premio Puro | 71,6% |
G | % Costi | 28,4% |
H | Premio unico anticipato Puro (PPUi-1) = E * F | 4.902,05 € |
I | Costi Totali gravanti sul premio (Hi-1) = E * G | 1.94439 € |
J | CONTEGGIO: | |
K | Cap_estinto i è la quota Capitale versata a titolo di estinzione parziale | 140.000,00 € |
L | Debito_Residuo i è il Capitale Residuo quantificata al giorno prima che l’estinzione parziale abbia effetto | 140.000,00 € |
M | % Capitale Rimborsato rispetto al Debito prima di effettuare il Rimborso = Cap_ Estinto/Debito_Residuo | 100% |
Totale premio da rimborsare: Ri = ((PPUi-1* (N-K)/N * Debito_Residuo/CEi-1) + (Hi-1*(N-K)/N)) * Cap_Estinto/ Debito_Residuo | 1,343,96 € | |
N | Premio unico anticipato Puro aggiornato da utilizzare in caso di successiva estinzione Parziale o Totale: PPUi = PPUi-1 * (1 - Cap_estinto i/ Debito_Residuo i) | 0,00 € |
O | Costi gravanti sul premio aggiornati da utilizzare in caso di successiva estinzione Parziale o Totale: Hi = Hi-1 * (1 - Cap_estinto i/ Debito_Residuo i) | 0,00 € |
P | Capitale Erogato da utilizzare in caso di successiva estinzione Parziale o Totale: CE i = CE i-1 * (1 - Cap_estinto i/ Debito_Residuo i) | 0,00 € |
ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO DA RIMBORSARE: es. 2 su ESTINZIONE PARZIALE | ||
A | Durata assicurazione in mesi | 240 |
B | Importo erogato del Finanziamento | 200.000,00 € |
C | Numero di mesi di assicurazione goduti | 180 |
D | Premio unico anticipato pagato (lordo imposte) | 7.017,60 € |
E | Premio unico anticipato pagato (netto imposte) | 6.846,44 € |
F | % Premio Puro | 71,6% |
G | % Costi | 28,4% |
H | Premio unico anticipato Puro (PPUi-1) = E * F | 4.902,05 € |
I | Costi Totali gravanti sul premio (Hi-1) = E * G | 1.944,39 € |
J | CONTEGGIO: | |
K | Cap_estinto i è la quota Capitale versata a titolo di estinzione parziale | 70.000,00 € |
L | Debito_Residuo i è il Capitale Residuo quantificata al giorno prima che l’estinzione parziale abbia effetto | 140.000,00 € |
M | % Capitale Rimborsato rispetto al Debito prima di effettuare il Rimborso = Cap_ Estinto/Debito_Residuo | 50% |
Totale premio da rimborsare: Ri = ((PPUi-1* (N-K)/N * Debito_Residuo/CEi-1) + (Hi-1*(N-K)/N)) * Cap_Estinto/ Debito_Residuo | 671,98 € |
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CPI Mutui Dipendenti Privati ALLEGATO 2 Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02
FAC- SIMILE
MODULO DI ADESIONE
MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA CREDITOR PROTECTION N. 10162071 STIPULATA DA UNICREDIT S.P.A. PER CONTO DEI PROPRI CLIENTI INTESTATARI/COINTESTATARI DI UN MUTUO. COPERTURA AD ADESIONE FACOLTATIVA PER LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI |
Dati Mutuo Domanda di Mutuo N° |
Dati Assicurato Cognome Nome CodiceFiscale |
Dati datore di lavoro Cognome Nome o Ragione Sociale |
Dati copertura assicurativa Durata del Mutuo in mesi Importo richiesto del Mutuo: € Percentuale quota di CoperturaAssicurativa % |
Premio Unico Anticipato: € comprensivo di imposte nella misura del 2,5% |
Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione): € |
Provvigioni percepite dall’intermediario: % del premio imponibile pari a € |
PRESO ATTO CHE:
A) UNICREDIT S.p.A. per conto dei propri clienti ha stipulato con Incontra Assicurazioni S.p.A. la Polizza Collettiva Danni n° 10162071 (di seguito Polizza), concernente una copertura assicurativa per i casi di invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60% e Perdita d’Impiego Involontaria, e con CNP Unicredit Vita S.p.A. la Polizza Collettiva Vita avente per oggetto una copertura Assicurativa temporanea per il caso morte a capitale decrescente a premio unico.
Tali Polizze Collettive sono riservate ai sottoscrittori di un contratto di Mutuo con la Banca medesima e l’adesione alle stesse è facoltativa. L’adesione ad una delle due Polizze Collettive comporta la contestuale adesione, da parte del Cliente, anche all’altra Polizza Collettiva in quanto le due componenti Vita e Xxxxx risultano inscindibili al fine di assicurare la completa copertura del bisogno di protezione del Cliente.
B) le coperture assicurative decorrono - fatti salvi i Periodi di Carenza - dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo, a condizione che sia stato versato il relativo premio e:
- la copertura Invalidità Permanente Totale ha una durata pari alla durata del Mutuo;
- la copertura Perdita di Impiego Involontaria, ha durata pari a centoventi mesi. Allo scadere dei centoventi mesi tale garanzia potrà essere prorogata per ulteriori sessanta mesi e così successivamente fino, e comunque non oltre, la data di scadenza del Mutuo, in conformità alle previsioni dell’art. 1. 2.1 lett. b) delle Condizioni di Assicurazione.
CHIEDO di aderire alla Polizza in qualità di Assicurato dietro corresponsione del relativo Premio come previsto dall’Art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.
AUTORIZZO UNICREDIT S.p.A. a trasmettere a Incontra Assicurazioni S.p.A. le informazioni, contenute nel contratto di Xxxxx, necessarie per l’esecuzione del contratto di assicurazione di cui alla Polizza;
CONFERISCO MANDATO irrevocabile a UniCredit S.p.A. di effettuare in nome e per conto mio il pagamento del Premio a favore di Incontra Assicurazioni S.p.A. autorizzando la stessa UniCredit S.p.A. a trattenere l’ammontare del Premio direttamente dall’importo del Mutuo.
Firma Assicurato
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Luogo e data
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FAC- SIMILE
QUESTIONARIO MEDICO O RAPPORTO DI VISITA MEDICA
Ai fini dell’assunzione del rischio la Società richiede a ciascun Assicurato, in funzione dell’importo di Mutuo richiesto e dell’età alla data di stipula del Mutuo, così come indicato nella TABELLA ASSUNTIVA di cui all’Art. 1.7.2 delle Condizioni di Assicurazione, di
• compilare il Questionario Medico, oppure
• fornire il Rapporto Visita Medica e gli eventuali esami medici secondo le indicazioni fornite dalla Società.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Io sottoscritto ASSICURATO, informato del diritto di ricevere l’informativa precontrattuale della Polizza, nei limiti e con le modalità di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa, DICHIARO di aver ricevuto dal Contraente prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, copia integrale del set informativo comprensivo del Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo danni (DIP Danni), del Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi) e delle Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, nonché l’informativa privacy e il Fac-Simile del Modulo di Adesione ai sensi del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e/o integrazioni.
Io sottoscritto Assicurato dichiaro inoltre:
- di conoscere ed approvare le Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo;
- di essere consapevole del diritto di ricevere le credenziali personali per l’accesso alle aree riservate (secondo le modalità indicate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx);
Avvertenze:
- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto è tenuto a verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con costi a suo carico.
Firma Assicurato
Luogo e data
INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO
L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale del Contraente dove è stata sottoscritta la Polizza, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero in modalità elettronica con la modalità resa disponibile dal Contraente.
L’Assicurato può inoltre recedere annualmente dall’Assicurazione, senza oneri, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità con diritto alla restituzione delle annualità di Premio pagato e non goduto. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Mutuo, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero in modalità elettronica con la modalità resa disponibile dal Contraente.
INCONTRA ASSICURAZIONI S.p.A.
In partnership con UniCredit
Sede Legale: xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - tel. x00 00 00000000 fax x00 00 00000000 Capitale sociale i.v. Euro 5.200.000,00 - Registro delle Imprese di Milano, C.F. 02381450101
P. IVA 03740811207 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 22/3/84 pubblicato sulla G.U. n. 105 del 14/4/84.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione
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INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Cliente,
ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa, quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).
In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l’esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l’adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell’ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5).
Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicati come facoltativi, può risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all’area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.
A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto(6). I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi,
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i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(8) (si veda anche nota 4).
COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché, in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di richiedere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché di resvocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Incontra Assicurazioni S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), con sede in Corso di Porta Romana 19 – 00000 Xxxxxx (XX).
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Incontra Assicurazioni S.p.A., al recapito xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, a cui potrà scrivere, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8). Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Note
1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. XXXX) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie
- SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale., In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
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4) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e
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delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo è disponibile presso il Responsabile per la protezione dei dati.
5) Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti
7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol, cui possono essere comunicati i dati, sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx.
8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Incontra Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). In caso di trasferimento dei Suoi dati personali fuori dall’Unione Europea, saranno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla normativa europea, dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dai provvedimenti del Garante Privacy.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
ARTICOLI DI LEGGE
NORME CHE REGOLANO I CONTRATTI IN GENERALE
Accollo
1273 c.c.
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condi- zione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta.
1341 c.c.
Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di re- cedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contra- ente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
1342 c.c.
Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1891 c.c.
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adem- piere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adem- piuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato me- desimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipen- denza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
1892 c.c.
Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse co- nosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha co- nosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere eser- citare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pa- gare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reti- cenza.
1893 c.c. | Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, me- diante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dal- l’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. |
1894 c.c. | Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893. |
1899 c.c. | Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In que- sto caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente ar- ticolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. ss.). |
1923 c.c. | Diritti dei creditori e degli eredi Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle do- nazioni. |
NORME C | HE REGOLANO L’ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI |
1901 c.c. | Mancato pagamento del premio Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…) |
1913 c.c. | Avviso all’assicuratore in caso di sinistro L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta cono- scenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del con- tratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…) |
1915 c.c. | Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso (1913) o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (1932). |
1916 c.c. | Diritto di surrogazione dell’assicuratore L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, |
nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicu- rato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. | |
NORME I | N TEMA DI PRESCRIZIONE |
2952 c.c. | Prescrizione in materia di assicurazione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di as- sicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in 10 anni. |