Indicatore sintetico dei costi Clausole campione

Indicatore sintetico dei costi. Comparti Anni di permanenza 2 anni 5 anni 10 anni 35 anni Garantito 1,289% 0,723% 0,507% 0,342% Bilanciato 1,137% 0,570% 0,354% 0,188% Dinamico 1,145% 0,578% 0,361% 0,196% E’ importante prestare attenzione all’indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000). Per consentirti di comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto di FONCER è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare. L’onerosità di FONCER è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l’ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento. Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni. Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (xxx.xxxxx.xx). Allegato alle “Informazioni chiave per l’aderente” del fondo pensione FONCER Il presente Allegato è parte integrante delle ‘Informazioni chiave per l’aderente di FONCER e indica la fonte istitutiva del fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione.
Indicatore sintetico dei costi. I costi gravanti sui contributi e quelli prelevati dalla Gestione interna Separata riducono l’ammontare delle prestazioni. Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dalla COVIP “l’indicatore sintetico dei costi”. 2 anni 5 anni 10 anni 35 anni Gestione Separata Posta Pensione 2,42% 1,65% 1,30% 1,00% N.B.: L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento ad un Aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500,00 Euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% (per maggiori informazioni si rinvia alla sezione “Caratteristiche della forma pensionistica complementare”). (*) L’indicatore include il costo per la garanzia di rendimento.
Indicatore sintetico dei costi. Comparti Anni di permanenza 2 anni 5 anni 10 anni 35 anni Garantito 1,289% 0,723% 0,507% 0,342% Bilanciato 1,134% 0,567% 0,351% 0,186% Dinamico 1,176% 0,609% 0,393% 0,227% E’ importante prestare attenzione all’indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000). Per consentirti di comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto di FONCER è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare. L’onerosità di FONCER è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l’ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento. Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni. Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (xxx.xxxxx.xx). Allegato alle “Informazioni chiave per l’aderente” del fondo pensione FONCER Il presente Allegato è parte integrante delle ‘Informazioni chiave per l’aderente di FONCER e indica la fonte istitutiva del fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione.
Indicatore sintetico dei costi. Indicatore sintetico dei costi Anni di permanenza Comparto: ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.
Indicatore sintetico dei costi. Adesioni in forma individuale Comparti 2 anni Anni 5 anni di permanenza 10 anni 35 anni - Linea Garantita Etica 1,37% 0,81% 0,71% 0,67% - Linea Prudenziale Etica 1,37% 0,81% 0,71% 0,67% - Linea Bilanciata Etica 1,37% 0,81% 0,71% 0,67% - Linea Sviluppo Etica 1,37% 0,81% 0,71% 0,67% Profili di investimento programmato - Equilibrio 1,37% 0,81% 0,71% 0,67% - Evoluzione 1,37% 0,81% 0,71% 0,67% Adesioni su base collettiva o Convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti Comparti 2 anni Anni di permanenza 5 anni 10 anni 35 anni - Linea Garantita Etica 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% - Linea Prudenziale Etica 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% - Linea Bilanciata Etica 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% - Linea Sviluppo Etica 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% Profili di investimento programmato - Equilibrio 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% - Evoluzione 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500,00 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% (v. la sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’). ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.
Indicatore sintetico dei costi. Età e sesso dell’Aderente al momento dell’adesione: qualsiasi Fondo Interno PreviNext Balanced 2,36% 1,93% 1,73% 1,57% di cui, per la garanzia accessoria obbligatoria 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% Fondo Interno PreviNext Dynamic 2,45% 2,02% 1,82% 1,66% di cui, per la garanzia accessoria obbligatoria 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% Gestione Separata PreviNext Futuro Sicuro 1,92% 1,49% 1,29% 1,13% di cui, per la garanzia accessoria obbligatoria 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% L’“indicatore sintetico dei costi” è volto a fornire una rappresentazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, esprimendo l’incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale dell’iscritto. Rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione maturata, stimato facendo riferimento a un Aderente–tipo che versa un contributo annuo di 2.500,00 Euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Si rinvia per maggiori informazioni alla Sezione “Caratteristiche della forma pensionistica complementare”.
Indicatore sintetico dei costi. Comparti Anni di permanenza 2 anni 5 anni 10 anni 35 anni Scheda ‘I destinatari e i contributi’ (in vigore dal 21/06/2022)
Indicatore sintetico dei costi. Comparto assicurativo Anni di permanenza 2 anni 5 anni 10 anni 35 anni I costi nella fase di erogazione

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Le parti, impegnandosi a mantenere costante il confronto sull'andamento occupazionale nei settori interessati, si incontreranno entro il 31 dicembre 2009 per monitorare gli effetti delle misure individuate nel presente accordo, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli ad una loro piena ed efficace attuazione. Il presente Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi costituisce parte integrante del c.c.n.l. 18 luglio 2008, che si intende integralmente confermato e recepito. Nella stesura del suddetto c.c.n.l. 18 luglio 2008 in calce agli articoli lavoro domenicale e apprendistato verrà annessa la seguente: "Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 23 giugno 2009, di cui al "Patto per il lavoro" e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l'intera vigenza contrattuale. Le parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il 24 luglio per addivenire alla stesura definitiva del Testo unico contrattuale.". La crisi che interessa l'intero sistema economico coinvolge il sistema delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, facendo paventare ripercussioni dirette sui livelli occupazionali, anche a causa delle caratteristiche "labour intensive" dei settori, connotati da una forte presenza di manodopera prevalentemente femminile, chiamata a svolgere importanti funzioni di servizio agli utenti consumatori. In particolare, è fondamentale evitare un fenomeno depressivo dovuto alla perdita di numerosi posti di lavoro con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi. E' per questo motivo che le parti stanno seguendo con attenzione il percorso intrapreso dal Governo in materia di ammortizzatori sociali, favorendo la permanenza dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi, attraverso il potenziamento degli strumenti di sostegno alle sospensioni dei rapporti di lavoro, con il coinvolgimento degli Enti bilaterali quali attori deputati a sviluppare un volano di risorse aggiuntive a quelle pubbliche. Le parti manifestano, tuttavia, l'esigenza che l'avvio nel breve termine delle misure delineate dal recente "decreto anticrisi" tenga nella debita considerazione l'entità dello sforzo organizzativo e delle risorse finanziarie, a disposizione: - nei nostri settori il sistema degli Enti bilaterali evidenzia una significativa articolazione nazionale e territoriale, ma anche una eterogeneità per numero e tipologia di iscritti, risorse, possibili destinatari, che si rifletterà sulla distribuzione degli oneri e dei benefici; - i destinatari delle nuove disposizioni previste dall'art. 19 della legge n. 2/2009 non rappresentano la totalità degli iscritti agli Enti bilaterali nel terziario, in quanto una componente significativa già versa all'INPS i contributi assicurativi destinati ai fondi per la C.i.g.s. e la mobilità; - il sostegno al reddito non è ancora stato inserito dalle parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale del terziario (distribuzione e servizi) tra gli scopi degli Enti bilaterali ad esclusione di alcune realtà locali; - per realizzare gli interventi previsti dal decreto anticrisi, è necessario modificare l'attuale destinazione di spesa dei contributi degli Enti bilaterali, con conseguenze da verificare anche in termini di riorganizzazione dei singoli enti e del relativo personale, nonché di gestione amministrativa; - sulle quote destinate alla bilateralità, così come ad importanti istituti del "welfare" contrattuale, gravano ancora i contributi di solidarietà INPS (10%) che andrebbero definitivamente eliminati per incentivare settori che, più di altri, concorrono in via sussidiaria al sostegno del "welfare" pubblico e che rischiano di continuare a sostenere costi di "solidarietà sulla solidarietà". Per tali motivi le parti: - ritengono indispensabile introdurre il nuovo meccanismo in modo graduale attraverso un primo momento di sperimentazione di durata biennale, nei territori e settori che dichiarino la propria disponibilità, nell'ambito delle risorse a tale scopo destinate e con modalità coerenti ai diversi regimi che si delineeranno tra i possibili destinatari delle nuove disposizioni da un lato, e gli iscritti che operano nel regime "assicurativo" INPS dall'altro; - richiedono che in ogni caso sia comunque garantito - anche senza l'integrazione degli Enti bilaterali - il mantenimento degli impegni di risorse pubbliche ed il trattamento attualmente previsto; - sollecitano l'estensione del contributo previsto dall'art. 5 della legge n. 236/1993 alle aziende che, occupando meno di 16 dipendenti, non possono attivare procedure di mobilità, con un iter semplificato; - chiedono maggiore semplificazione e snellimento delle procedure per le istanze di Cassa integrazione in deroga, soprattutto ove siano interessate all'utilizzo dello strumento imprese localizzate in più regioni; - chiedono che venga ripristinata l'indennità di disoccupazione per le sospensioni temporanee; - chiedono che le somme versate dalle imprese e dai lavoratori alla bilateralità, così come le prestazioni erogate dagli enti ai lavoratori, in considerazione delle finalità sociali perseguite, debbano essere escluse dall'imponibile fiscale e contributivo; - evidenziano la necessità che venga ribadito il rispetto delle norme di legge (art. 10 della legge n. 30/2003) che stabiliscono l'applicazione integrale dei contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - concordano sulla necessità di un incontro con il Ministro del lavoro. Qualificati Quadri 250,00 1.339,34 180,76 540,37 2.060,47 I 225,20 1.206,49 - 537,52 1.744,01 II 194,80 1.043,60 - 532,54 1.576,14 III 166,50 892,00 - 527,90 1.419,90 IV 144,00 771,46 - 524,22 1.295,68 V 130,10 696,98 - 521,94 1.218,92 VI 116,80 625,75 - 519,76 1.145,51 VII 100,00 535,73 5,16 517,51 1.058,40 Operatori di vendita

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.