Common use of INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI Clause in Contracts

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo al possesso di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 8.2, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), direttamente dal consorzio medesimo; • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché dell’organico medio annuo sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice D.Lgs. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera  Consorzi di commercio industriacooperative e di imprese artigiane I requisiti di ordine generale e idoneità professionale punti a1) e a2) devono essere posseduti in capo al Consorzio stesso. Qualora il Consorzio intenda affidare l’esecuzione dell’appalto a propri consorziati, artigianato deve dichiararlo in sede di gara, indicando i nominativi dei consorziati per i quali concorre; in tal caso i requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il Consorzio concorre. I requisiti di capacità economica e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di attestazione SOA devono essere posseduti dal Consorzio ai sensi dell’art. 47 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.  Consorzi stabili I requisiti di ordine generale e idoneità professionale punti a1) e a2) devono essere posseduti in capo al Consorzio stesso. Qualora il Consorzio intenda affidare l’esecuzione dell’appalto a propri consorziati, deve dichiararlo in sede di gara, indicando i nominativi dei consorziati per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve i quali concorre; in tal caso i requisiti devono essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo al possesso di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimoposseduti anche dai consorziati per i quali il Consorzio concorre. I requisiti di capacità economica e finanziaria e di cui capacità tecniche e professionali devono essere posseduti in capo al paragrafo 8.2Consorzio, che può spendere oltre i propri requisisti anche quelli delle consorziate esecutrici e mediante avvalimento quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono cumulativamente computati in capo al consorzio, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del Codice, devono D.Lgs. 50/2016. Il requisito di attestazione SOA deve essere posseduti: • per i consorzi posseduto dal Consorzio stesso ai sensi dell’art. 94 del DPR 207/2010. E’ fatto divieto di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), direttamente dal consorzio medesimo; • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) sub-appaltare in tutto o in parte l’esecuzione del Codice, dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché dell’organico medio annuo sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole impresecontratto oggetto della presente procedura se non limitatamente alle attività impiantistiche.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett8.2.1. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo al possesso di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 8.2.nanziaria nonché tecnica e pronessionale, ai sensi dell’art. 47 del CodiceXxxxxx, devono essere posseduti: per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b)) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può far ricorsospendere, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Per i consorzi Il possesso dei requisiti di idoneità pronessionale e di capacità economico-.nanziaria e tecniche e pronessionali dovrà essere dichiarato all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A (idoneità pronessionale) punti 1) e 2); lettera B (capacità economico .nanziaria) punti 2a); lettera C (capacità tecniche e pronessionali), punto 1b.), di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) all’articolo 12 del Codice, la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché dell’organico medio annuo sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole impresepresente Disciplinare.

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Samples: Disciplinare Di Gara Cig 78678009f2 Cpv: 80110000 8

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. all’articolo 45 comma 2, lett. lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo al possesso di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 8.2, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: • per i consorzi di cui all’art. all'articolo 45, comma 2, lett. lettere b) e c), direttamente dal del Codice - questi ultimi laddove non li eseguano con la propria struttura - eseguono i lavori tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Qualora nel caso di consorzio medesimo; • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del CodiceCodice non vengano indicate le consorziate si riterrà che il Consorzio parteciperà in proprio. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Per devono essere posseduti: - per i consorzi di cui all’art. all’articolo 45, comma 2, lett. 2 lettera b) e c) del Codice, la direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché dell’organico all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole impreseimprese consorziate; I consorzi eseguono le prestazioni con la propria struttura o tramite consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. Relativamente ai requisiti relativi alla categoria OG2, le consorziate esecutrici dovranno essere in possesso degli stessi, per la quota parte di esecuzione, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 146. Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l’esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in ragione di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’art. 146 che richiede “il possesso di requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento”.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a6 b 1) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo al possesso di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali all’esercizio dell’attività di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005 di cui al precedente punto 8.1 lett. b6 b 2) deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimoe dalle imprese consorziate indicate come esecutrici quale requisito soggettivo d’obbligo a pena di esclusione. I requisiti di Il requisito attestante la capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 8.2, ai precedente punto 6 c deve essere posseduto dai singoli consorziati. Il requisito attestante la capacità tecnica professionale di cui al precedente punto 6 d deve essere deve essere posseduto dai singoli consorziati. Ai sensi dell’art. 47 47, c. 2 del Codice, devono essere posseduti: • per i consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), direttamente dal consorzio medesimo; • per i consorzi di cui all’artagli art. 45, comma 2, lett. c) del Codice…eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, ferma la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché dell’organico medio annuo sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole impreseresponsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.”

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) Paragrafo “14.2 Requisiti di idoneità” deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese da tutte le consorziate eventualmente indicate come esecutrici. Il requisito relativo al possesso in sede di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimogara. I requisiti “Requisiti di capacità economica tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 8.2professionale”, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: • per a.per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b)) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; • per b.per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzioconsorzio o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate quali vengono computati cumulativamente ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La sussistenza in capo al consorzio. Per i ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) gara per l'affidamento di servizi e c) del Codice, la disponibilità delle attrezzature e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei mezzi d’opera nonché dell’organico medio annuo sono computati predetti requisiti in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole impreseai singoli consorziati.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 6) Requisiti generali, devono sussistere in capo a tutti i soggetti del raggruppamento. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo al possesso di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 8.2punto 7.2 lett. a), i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. b)) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) e 46, comma 1, lett. f del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate designate come esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice. Il requisito relativo ai lavori di efficientamento di cui al punto 7.4 lett. a) – attestazione SOA OS 30 o OG 11 per classifica adeguata, deve essere soddisfatto da ciascun partecipante al raggruppamento. E’ ammesso l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento. Anche nel caso di partecipazione in consorzio, che può far ricorsoi concorrenti sono tenuti ad individuare e designare nominalmente in sede di offerta il/i soggetto/i a cui verrà demandata la progettazione degli interventi di efficientamento e di riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti oggetto di concessione di cui al punto 7.5 lett. a) Non sarà ammessa alcuna modifica successiva alla composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio rispetto a quello risultante dall’impegno presentato in sede di gara (art. 48 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o, oltre ai propri requisitise già costituito, anche a quelli delle proprie consorziate quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Per i consorzi rispetto all’atto di costituzione) fatte salve le ipotesi di cui all’art. 4595, del D.Lgs. 159/2011 ed ai commi 17, 18 e 19, 19 bis e 19 ter dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Per i Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. 2 lettere b) e c) sono consentite modifiche nei limiti di cui all’art. 48 comma 7bis del Codice, la disponibilità delle attrezzature D.Lgs. 50/2016 e dei mezzi d’opera nonché dell’organico medio annuo sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole impreses.m.i. Si intendono richiamate le ulteriori disposizioni vigenti di legge.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 7.1 lett. ab) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo al possesso di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali di cui al punto 8.1 7.1 lett. bc), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) deve essere relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto direttamente dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal consorzio medesimoprofessionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 8.2nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), direttamente posseduti dal consorzio medesimo; • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può far ricorsospendere, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché dell’organico medio annuo sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. (VALIDE PER ENTRAMBI I LOTTI) I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. : Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese da tutte le consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo al possesso di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimoesecutrici del servizio. I requisiti di capacità economica idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui al paragrafo 8.2, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: • per i consorzi di cui all’art. all'articolo 45, comma 2, lett. lettere b) e c), direttamente devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal consorzio medesimo; • per i Xxxxxx. I consorzi stabili di cui all’art. agli articoli 45, comma 2, lettlettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. c) del Codice, dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate quali vengono computati cumulativamente La sussistenza in capo al consorzio. Per i ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di cui all’art. 45gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la disponibilità delle attrezzature e a seguito della verifica della effettiva esistenza dei mezzi d’opera nonché dell’organico medio annuo sono computati predetti requisiti in capo al ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio ancorché posseduti dalle singole impresestabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. all’articolo 45 comma 2, lett. lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. • il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1, lett.a) (iscrizione CCIA e/o Albi) deve essere posseduto dal consorzio se svolgerà in proprio i servizi di gestione della sosta a pagamento oppure, se viene individuato un consorziato per lo svolgimento dei servizi di gestione della sosta a pagamento, dal consorziato stesso; • il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1, lett.b) (iscrizione all’Albo dei soggetti che effettuano le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate), deve essere posseduto dal consorzio se svolgerà in proprio i servizi di gestione della sosta a pagamento oppure, se viene individuato un consorziato per lo svolgimento dei servizi di gestione della sosta a pagamento, dal consorziato stesso; • i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2. lett. a) (fatturato specifico) e b) (capitale sociale) e tecnico professionale di cui al punto 7.3, lett. a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e/o dalle imprese consorziate per le quali il consorzio partecipa; • i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 7.3, lett. c) (certificazioni ) dovranno essere soddisfatti dal consorzio e/o dalle imprese consorziate per le quali il consorzio partecipa e che svolgeranno i servizi di gestione della sosta a pagamento C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 Per i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) valgono le disposizioni di cui all’art. 47, comma 2 e 2-bis del Codice. Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.4 lett. a e b), in caso di soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, dovranno essere posseduti come segue: - Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate consorziato individuato come esecutriciesecutor della progettazione del sistema di videosorveglianza;. - Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti incaricati dell’esecuzione della progettazione del sistema di videosorveglianza. Con riferimento al possesso requisito di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali capacità tecnica previsto per la progettazione del sistema di videosorveglianza di cui al precedente punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 8.2, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), direttamente dal consorzio medesimo; • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 27.4, lett. c) del Codice), dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Per i consorzi caso di soggetti di cui all’art. 45, all’articolo 45 comma 2, lett. lettere b) e c) del Codice, detto requisito deve essere posseduto nei termini di cui all’art. 47 del Codice e comunque dal consorziato che realizzerà la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché dell’organico medio annuo sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole impreseprogettazione del sistema di videosorveglianza.

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