Rappresentante per la sicurezza. Le procedure di cui agli artt. 37 e 39 si applicano alle informazioni al rappresentante per la sicurezza e alle consultazioni dello stesso previste dall'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.
Rappresentante per la sicurezza. Premessa
Rappresentante per la sicurezza. Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente comma : "Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2004 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi." Il tredicesimo comma è sostituito dal seguente comma : "In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.626/94 e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, alla formazione del Rappresentante della sicurezza e dei lavoratori provvede durante l'orario di lavoro l'impresa o l'organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori"
Rappresentante per la sicurezza. Premessa In tutte le Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro inter- no tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Rappresentante per la sicurezza. Al punto 9, sostituire gli importi “lire 10.000” e “lire 8.000” rispettivamente con gli importi “€ 6,00” e “€ 4,00” . Il punto 15 è sostituito dal seguente: “In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.626/94 alla formazione del Rappresentante della sicurezza, eletto secondo quanto previsto al precedente punto 13, e dei lavoratori che l’hanno eletto provvede, durante l’orario di lavoro, l’impresa o l’organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori addetti a nuove lavorazioni o in presenza di nuovi macchinari ed impianti tecnologici“.
Rappresentante per la sicurezza. Protocollo RLST
Rappresentante per la sicurezza. In ciascuna circoscrizione vengono istituiti rappresentanti territoriali per la sicurezza, riconosciuti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
Rappresentante per la sicurezza. Allegato 15
Rappresentante per la sicurezza. (1) Al fine di garantire un'adeguata partecipazione del personale alla gestione della sicurezza e alla tutela della salute del personale sul luogo di lavoro vengono disciplinati del contratto di comparto, nel rispetto della normativa della Comunità Europea e della normativa vigente per gli enti di cui all'art. 1:
a) il numero dei rappresentanti per la sicurezza dell'ambito dei singoli enti nonché le modalità di elezione o di designazione degli stessi per una durata da tre a cinque anni;
b) gli strumenti per l'espletamento da parte dei rappresentanti per la sicurezza delle funzioni previste dalla normativa vigente nonché il tempo di lavoro retribuito per l'espletamento delle funzioni medesime;
c) l'adeguata formazione dei rappresentanti per la sicurezza;
d) il monitoraggio sugli infortuni sul lavoro con relative statistiche;
e) la consultazione e informazione dei rappresentanti della sicurezza nei casi previsti della normativa vigente.
Rappresentante per la sicurezza. 1. La figura del rappresentante per la sicurezza è disciplinata dall’art. 47 del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed aggiornamenti), in base al quale detta figura è eletta o designata in tutte le aziende o unità produttive.
2. Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro