Rappresentante per la sicurezza Clausole campione

Rappresentante per la sicurezza. 1. Le procedure di cui agli artt. 37 e 39 si applicano alle informazioni al rappresentante per la sicurezza e alle consultazioni dello stesso previste dall'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.
Rappresentante per la sicurezza. Premessa
Rappresentante per la sicurezza. Premessa In tutte le Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro inter- no tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Rappresentante per la sicurezza. Art. 107
Rappresentante per la sicurezza. Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente comma : "Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2004 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi." Il tredicesimo comma è sostituito dal seguente comma : "In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.626/94 e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, alla formazione del Rappresentante della sicurezza e dei lavoratori provvede durante l'orario di lavoro l'impresa o l'organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori"
Rappresentante per la sicurezza. Al punto 9, sostituire gli importi “lire 10.000” e “lire 8.000” rispettivamente con gli importi “€ 6,00” e “€ 4,00” . Il punto 15 è sostituito dal seguente: “In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.626/94 alla formazione del Rappresentante della sicurezza, eletto secondo quanto previsto al precedente punto 13, e dei lavoratori che l’hanno eletto provvede, durante l’orario di lavoro, l’impresa o l’organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori addetti a nuove lavorazioni o in presenza di nuovi macchinari ed impianti tecnologici“.
Rappresentante per la sicurezza. (omissis)………….
Rappresentante per la sicurezza. 1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. 2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, cosi` come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento. 3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. 4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive. 7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all’art. 22, comma 7.
Rappresentante per la sicurezza. Nelle aziende è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali o tra i lavoratori. È comunque demandato alla contrattazione territoriale il compito di de- finire forme diverse, anche a carattere interaziendale, di individuazione del rappresentante territoriale alla sicurezza.
Rappresentante per la sicurezza. In applicazione del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, e considerato quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 27 ottobre 1995 stipulato tra CONFAPI e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL, UIL, si disciplina: