Industrie boschive e forestali. Qualora per cause di forza maggiore, indipendenti cioè dalla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, si dovesse addivenire alla sospensione della lavorazione, l'operaio lavorante ad economia, per il periodo di tempo superiore a mezz'ora, non ha diritto a compenso alcuno.
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Industrie boschive e forestali. Qualora per cause di forza maggiore, indipendenti cioè cioe` dalla volontà volonta` del datore di lavoro e del lavoratore, si dovesse addivenire alla sospensione della lavorazione, l'operaio lavorante ad economia, per il periodo di tempo superiore a mezz'ora, non ha diritto a compenso alcuno.
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Industrie boschive e forestali. Qualora per cause di forza maggiore, indipendenti cioè dalla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, si dovesse addivenire alla sospensione della lavorazione, l'operaio l’operaio lavorante ad economia, per il periodo di tempo superiore a mezz'oramezz’ora, non ha diritto a compenso alcuno.
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