Pagamento della retribuzione Clausole campione

Pagamento della retribuzione. Il pagamento della retribuzione sarà effettuato all'atto della riconsegna del lavoro e secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.
Pagamento della retribuzione. Il lavoratore può anche essere remunerato, in tutto o in parte con provvigioni, con compartecipazione agli utili nonché con premi di produzione; in tali casi sarà garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente al lavoratore non potrà essere comunque inferiore alla dodicesima parte dell’ammontare globale degli elementi retributivi corrisposti di fatto o comunque spettanti all’impiegato nel corso dell’anno. Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese e comunque non oltre 10 giorni da tale data. Al lavoratore deve essere consegnata, all’atto del pagamento, una busta paga o un prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge. Nel caso che l’azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, il lavoratore ha facoltà di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione della indennità di mancato preavviso, come in caso di licenziamento. In caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, l’azienda deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.
Pagamento della retribuzione. 5.1. Le somme corrisposte al calciatore per i titoli di cui all’art. 4 sono comprensive, ove non diversamente previsto nel Contratto o nelle Altre Scritture, di ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare al calciatore in forza di legge o di Contratto. E’ fatta salva esclusivamente l’indennità di fine carriera di cui infra sub art. 20.
Pagamento della retribuzione. Il pagamento della retribuzione sarà effettuato, presso il domicilio del debitore, il giorno 27 di ogni mese relativamente al mese stesso; esso sarà accompagnato da distinta, che resterà in possesso del lavoratore con la chiara indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione e delle relative trattenute.
Pagamento della retribuzione. 1. I minimi di stipendio fissati dal presente contratto sono stabiliti per mese solare. Il pagamento della retribuzione sarà effettuato mensilmente in via posticipata, con accredito su conto corrente, accompagnato da distinta o foglio paga - che resterà in possesso del lavoratore - con la chiara indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione stessa e delle relative trattenute.
Pagamento della retribuzione. La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione liquidabile mensilmente. Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento decorrono di pieno diritto gli interessi legali aumentati del 5% con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennità di licenziamento e di mancato preavviso. Nel caso di contestazione sulla retribuzione e sugli altri elementi retributivi della medesima al lavoratore deve essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi trattenuta per risarcimento di danni non deve mai superare il 10% della retribuzione, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Pagamento della retribuzione. Il pagamento della retribuzione viene effettuato il giorno 27 di ogni mese, ovvero il primo giorno lavorativo ad esso precedente in caso di sua coincidenza con un giorno non lavorativo, e sarà accompagnato da cedolino stipendio contenente l’indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione e le relative trattenute. Lo stipendio del mese di dicembre viene erogato entro il 22 del mese stesso.
Pagamento della retribuzione. Il 1°e il 2°comma dell’art. 95 del C.C.N.L. 24 giugno 2008 sono sostituiti dai seguenti:
Pagamento della retribuzione. Il pagamento della mensilità viene eseguito entro il giorno 15 del mese successivo, mediante accredito su conto corrente bancario con valuta fissa per il dipendente beneficiario. La busta paga degli operai e degli impiegati è sempre liquidata per intero, anche in caso di malattia o infortunio, assenze per le quali, in alcuni casi, è previsto un parziale rimborso da parte degli Enti assistenziali INPS e INAIL. Non è previsto l'acconto sullo stipendio. La tredicesima mensilità viene erogata entro il 20 dicembre mentre, la quattordicesima mensilità viene erogata entro il 15 luglio. Il T.F.R. viene, di xxxxx, pagato al lavoratore dimissionario il mese successivo a quello del licenziamento. I documenti consegnati ai dipendenti sono la busta paga o cedolino ed il Modello.
Pagamento della retribuzione. 1. Il pagamento della retribuzione verrà effettuato mensilmente in via posticipata, con accredito su conto corrente, accompagnato da distinta o foglio di paga - che resterà in possesso del lavoratore - con la chiara indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione stessa e delle relative trattenute.