Common use of Informazione e consultazione in sede aziendale Clause in Contracts

Informazione e consultazione in sede aziendale. Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associazione territoriale di competenza, su richiesta delle stesse, in- formazioni su: – ai piu` significativi indicatori di bilancio – alle scelte e alle previsioni dell’attivita` produttiva, ai pro- grammi che comportino, anche all’estero, nuovi insediamenti indu- striali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti e le prevedibili impli- cazioni degli investimenti predetti sull’occupazione; – alle normali operazioni di istituzione, chiusura, sposta- mento, ampliamento o riduzione di cantiere poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di la- voro acquisito nell’ambito della loro tipica attivita`; Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizza- zioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associa- zione territoriale di competenza, nel corso di un apposito incontro, in- formazioni sulle decisioni che siano suscettibili di comportare rile- vanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di la- voro con riferimento a: – le sostanziali modifiche del sistema produttivo che inve- stano in modo determinante le tecnologie adottate o l’organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull’occupazione o che abbiano rilevanti conse- guenze sulle condizioni prestative; le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti modifiche dell’organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che attengono al normale miglioramento dei risultati della attivita` imprenditoriale; – le operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attivita` produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull’occupazione. Le Parti si danno atto che le procedure previste dalla Legge n. 223 del 1991, dalla Legge n. 428 del 1990 nonche´ dal D.P.R. n. 218 del 2000, assorbono e sostituiscono le procedure di informa- zione e consultazione in materia. Su richiesta scritta delle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati sti- pulanti, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui alle lettere che precedono, il datore di lavoro e` tenuto ad av- viare un esame congiunto nel livello pertinente di direzione e rappre- sentanza in funzione dell’argomento trattato. I rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro dara` risposta motivata. La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni dalla data fissata per il primo incontro. I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle in- formazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione puo` auto- rizzare i rappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni ri- servate, nei limiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch’essi vincolati dall’obbligo di riservatezza. Eventuali conte- stazioni circa la qualificazione di riservatezza delle informazioni da parte della direzione aziendale sono demandate alla Commissione di conciliazione di seguito definita. Le Parti convengono che entro il 31 dicembre 2008 si procedera` alla costituzione della Commissione di conciliazione che sara` compo- sta da 7 membri di cui 6 designati dalle organizzazioni sindacali sti- pulanti e dalla Federmeccanica e Assistal ed 1 di comune accordo. I componenti la Commissione definiranno le modalita` operative per un corretto funzionamento della commissione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, alla Commissione e` demandato il compito di risolvere le controversie relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali dal datore di lavoro. La Commissione dovra` esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte dei soggetti interes- sati. Inoltre procedera` a definire quanto rinviato dal D. Lgs. 6 feb- braio 2007 n. 25 in ordine alla concreta determinazione delle esi- genze tecniche, organizzative e produttive per l’individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficolta` al funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno e che escludono l’obbligo per il da- tore di lavoro a procedere a consultazioni o a comunicare informa- zioni. La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acqui- site, avra` inoltre il compito di individuare le modalita` riguardanti l’autorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consu- lenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vinco- lati da un obbligo di riservatezza che saranno recepite dal C.c.n.l.. Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disci- plina di cui al D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. Nel caso di eventuali accordi aziendali in materia, le parti si in- contreranno per verificare ed eventualmente armonizzare gli accordi esistenti. Le Direzioni delle unita` produttive che occupano piu` di 150 di- pendenti, inoltre, forniranno annualmente alle Rappresentanze sinda- cali unitarie e, tramite l’Associazione imprenditoriale di competenza, alle Organizzazioni territoriali dei sindacati stipulanti, nel corso di un apposito incontro, informazioni su: – i livelli occupazionali suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro e previsioni sulle dinamiche occupazionali anche in relazione all’andamento della domanda e dei conseguenti carichi di lavoro; – i criteri di localizzazione e le prevedibili implicazioni sulle condizioni ambientali ed ecologiche dei programmi che comportino, anche all’estero, nuovi insediamenti industriali o rilevanti amplia- menti di quelli esistenti; – gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l’eliminazione delle «barriere architettoniche»; – le iniziative realizzate e/o l’attuazione dei progetti finaliz- zati alla tutela ed al miglioramento dell’ambiente interno ed esterno; – i temi attinenti la formazione professionale; in particolare la Direzione aziendale fornira` indicazioni preventive sulle politiche for- mative prescelte con riferimento alle diverse figure professionali inte- ressate, nonche´ dati consuntivi riguardanti le tipologie dei corsi, il nu- mero complessivo dei dipendenti coinvolti e delle giornate di forma- zione dell’anno precedente; – gli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabili- mento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessita` collegate alle nor- mali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attivita` azien- dale, ivi comprese quelle delle aziende di installazione e di montag- gio nell’ambito della loro peculiare attivita`; – le caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonche´ la articolazione per tipologie dell’attivita` decentrata e la sua localizzazione indicata per grandi aree. Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente tali caratteristiche, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l’osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro; – i rilevanti processi di esternalizzazione comportanti conse- guenze sui livelli occupazionali o sulle modalita` di effettuazione della prestazione. I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle in- formazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali in materia. Dichiarazione a verbale Le parti, sulla scorta dell’esperienza maturata, valuteranno l’op- portunita` di individuare uno schema di informativa standard da utiliz- zare in sede aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti

Informazione e consultazione in sede aziendale. Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associazione territoriale di competenzacompeten- za, su richiesta delle stesse, in- formazioni informazioni su: – ai piu` più significativi indicatori di bilancio – alle scelte e alle previsioni dell’attivita` dell’attività produttiva, ai pro- grammi programmi che comportino, anche all’estero, nuovi insediamenti indu- striali industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti e le prevedibili impli- cazioni implicazioni degli investimenti inve- stimenti predetti sull’occupazione; – alle normali operazioni di istituzione, chiusura, sposta- mento, ampliamento o riduzione di cantiere poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di la- voro acquisito nell’ambito della loro tipica attivita`; Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizza- zioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associa- zione territoriale di competenza, nel corso di un apposito incontro, in- formazioni sulle decisioni che siano suscettibili di comportare rile- vanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di la- voro con riferimento a: – le sostanziali modifiche del sistema produttivo che inve- stano in modo determinante le tecnologie adottate o l’organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull’occupazione o che abbiano rilevanti conse- guenze sulle condizioni prestative; le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti modifiche dell’organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che attengono al normale miglioramento dei risultati della attivita` imprenditoriale; – le operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attivita` produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull’occupazione. Le Parti si danno atto che le procedure previste dalla Legge n. 223 del 1991, dalla Legge n. 428 del 1990 nonche´ dal D.P.R. n. 218 del 2000, assorbono e sostituiscono le procedure di informa- zione e consultazione in materia. Su richiesta scritta delle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati sti- pulanti, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui alle lettere che precedono, il datore di lavoro e` tenuto ad av- viare un esame congiunto nel livello pertinente di direzione e rappre- sentanza in funzione dell’argomento trattato. I rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro dara` risposta motivata. La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni dalla data fissata per il primo incontro. I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle in- formazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione puo` auto- rizzare i rappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni ri- servate, nei limiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch’essi vincolati dall’obbligo di riservatezza. Eventuali conte- stazioni circa la qualificazione di riservatezza delle informazioni da parte della direzione aziendale sono demandate alla Commissione di conciliazione di seguito definita. Le Parti convengono che entro il 31 dicembre 2008 si procedera` alla costituzione della Commissione di conciliazione che sara` compo- sta da 7 membri di cui 6 designati dalle organizzazioni sindacali sti- pulanti e dalla Federmeccanica e Assistal ed 1 di comune accordo. I componenti la Commissione definiranno le modalita` operative per un corretto funzionamento della commissione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, alla Commissione e` demandato il compito di risolvere le controversie relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali dal datore di lavoro. La Commissione dovra` esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte dei soggetti interes- sati. Inoltre procedera` a definire quanto rinviato dal D. Lgs. 6 feb- braio 2007 n. 25 in ordine alla concreta determinazione delle esi- genze tecniche, organizzative e produttive per l’individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficolta` al funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno e che escludono l’obbligo per il da- tore di lavoro a procedere a consultazioni o a comunicare informa- zioni. La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acqui- site, avra` inoltre il compito di individuare le modalita` riguardanti l’autorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consu- lenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vinco- lati da un obbligo di riservatezza che saranno recepite dal C.c.n.l.. Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disci- plina di cui al D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. Nel caso di eventuali accordi aziendali in materia, le parti si in- contreranno per verificare ed eventualmente armonizzare gli accordi esistenti. Le Direzioni delle unita` produttive che occupano piu` di 150 di- pendenti, inoltre, forniranno annualmente alle Rappresentanze sinda- cali unitarie e, tramite l’Associazione imprenditoriale di competenza, alle Organizzazioni territoriali dei sindacati stipulanti, nel corso di un apposito incontro, informazioni su: – i livelli occupazionali suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro e previsioni sulle dinamiche occupazionali anche in relazione all’andamento della domanda e dei conseguenti carichi di lavoro; – i criteri di localizzazione e le prevedibili implicazioni sulle condizioni ambientali ed ecologiche dei programmi che comportino, anche all’esteroall’este- ro, nuovi insediamenti industriali o rilevanti amplia- menti ampliamenti di quelli esistentiesi- stenti; – gli interventi posti alle normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, amplia- mento o riduzione di cantiere poste in essere per favorire il superamento e l’eliminazione delle «barriere architettoniche»; – le iniziative realizzate e/o l’attuazione dei progetti finaliz- zati alla tutela ed al miglioramento dell’ambiente interno ed esterno; – i temi attinenti la formazione professionale; in particolare la Direzione aziendale fornira` indicazioni preventive sulle politiche for- mative prescelte con riferimento alle diverse figure professionali inte- ressate, nonche´ dati consuntivi riguardanti le tipologie dei corsi, il nu- mero complessivo dei dipendenti coinvolti e delle giornate di forma- zione dell’anno precedente; – gli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabili- mento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessita` collegate alle nor- mali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attivita` azien- dale, ivi comprese quelle delle dalle aziende di installazione installa- zione e di montag- gio montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell’ambito della loro peculiare attivita`tipica attività; – le caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonche´ nonché la articolazione per tipologie dell’attivita` dell’at- tività decentrata e la sua localizzazione indicata per grandi aree. Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente tali caratteristiche, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l’osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro; – gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l’eliminazione delle “barriere architettoniche”; – le iniziative realizzate e/o l’attuazione dei progetti finalizzati alla tutela ed al miglioramento dell’ambiente interno ed esterno; – i temi attinenti la formazione professionale; in particolare la Direzione aziendale fornirà indicazioni preventive sulle politiche formative pre- scelte con riferimento alle diverse figure professionali interessate, non- ché dati consuntivi riguardanti le tipologie dei corsi, il numero complessivo dei dipendenti coinvolti e delle giornate di formazione dell’anno precedente anche relativamente all’attuazione del diritto sog- gettivo. Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associazione territoriale di competenza, nel corso di un apposito incontro, informazioni sulle decisioni che siano suscettibili di com- portare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di la- voro con riferimento a: – le sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo de- terminante le tecnologie adottate o l’organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull’occu- pazione o che abbiano rilevanti conseguenze sulle condizioni prestative; le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti modifiche dell’or- ganizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che attengono al normale miglioramento dei risultati dell’attività imprenditoriale; – le operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull’occupazione. – i rilevanti processi di esternalizzazione comportanti conse- guenze conseguenze sui livelli occupazionali o sulle modalita` modalità di effettuazione della prestazione. – gli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rien- trino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attività aziendale, ivi comprese quelle delle aziende di in- stallazione e di montaggio nell’ambito della loro peculiare attività. Le Parti si danno atto che le procedure previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428 nonché dal D.P.R. n. 218 del 2000, as- sorbono e sostituiscono le procedure di informazione e consultazione in materia. Su richiesta scritta delle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui alle lettere che precedono, il datore di lavoro è tenuto ad avviare un esame congiunto nel livello pertinente di direzione e rappresentanza in funzione dell’argomento trattato. I rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro darà risposta motivata. La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni dalla data fissata per il primo incontro. stipulanti e dalla Federmeccanica e Assistal ed 1 di comune accordo. I componenti la Commissione definiranno le modalità operative per un cor- retto funzionamento della commissione. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, alla Commissione è demandato il compito di risolvere le controversie relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali dal datore di lavoro. La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte dei soggetti interessati. Inoltre procederà a definire quanto rinviato dal D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25 in ordine alla concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e pro- duttive per l’individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli diffi- coltà al funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno e che escludono l’obbligo per il datore di lavoro a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni. La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acquisite, avrà inoltre il compito di individuare le modalità riguardanti l’autorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavora- tori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza che saranno recepite dal CCNL. Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disciplina di cui al D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. Nel caso di eventuali accordi aziendali in materia, le parti si incontreranno per verificare ed eventualmente armonizzare gli accordi esistenti. Sono fatti salvi gli eventuali accordi in materia I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle in- formazioni informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali in materia. Dichiarazione a verbale Le parti, sulla scorta dell’esperienza maturata, valuteranno l’op- portunita` di individuare uno schema di informativa standard da utiliz- zare in sede aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 5 Febbraio 2021 Per I Lavoratori Addetti All’industria Metalmeccanica Privata E Alla Installazione Di Impianti

Informazione e consultazione in sede aziendale. Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associazione territoriale di competenza, su richiesta delle stesse, in- formazioni informazioni su: – ai piu` più significativi indicatori di bilancio – alle scelte e alle previsioni dell’attivita` dell’attività produttiva, ai pro- grammi che comportino, anche all’estero, nuovi insediamenti indu- striali insediamen- ti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti e le prevedibili impli- cazioni implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione; – alle normali operazioni di istituzione, chiusura, sposta- mentospostamento, ampliamento o riduzione di cantiere poste in essere dalle aziende a- ziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di la- voro lavoro acquisito nell’ambito della loro tipica attivita`attività; Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizza- zioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associa- zione l’Associazione territoriale di competenza, nel corso di un apposito incontro, in- formazioni informazioni sulle decisioni che siano suscettibili di comportare rile- vanti com- portare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di la- voro lavoro con riferimento a: – le sostanziali modifiche del sistema produttivo che inve- stano investano in modo determinante le tecnologie adottate o l’organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano in- fluiscano complessivamente sull’occupazione o che abbiano rilevanti conse- guenze ri- levanti conseguenze sulle condizioni prestative; le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti modifiche dell’organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che attengono al normale miglioramento dei risultati della attivita` attività imprenditoriale; – le operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attivita` produttiva dell’attività produtti- va in atto qualora esse influiscano complessivamente sull’occupazione. Le Parti si danno atto che le procedure previste dalla Legge n. 223 del legge 23 luglio 1991, n. 223, dalla Legge legge 29 dicembre 1990, n. 428 del 1990 nonche´ nonché dal D.P.R. n. 218 del 2000, assorbono e sostituiscono le procedure di informa- zione informazione e consultazione in materia. Su richiesta scritta delle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati sti- pulantistipulanti, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni informazio- ni di cui alle lettere che precedono, il datore di lavoro e` è tenuto ad av- viare avviare un esame congiunto nel livello pertinente di direzione e rappre- sentanza rap- presentanza in funzione dell’argomento trattato. I rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro dara` darà risposta motivata. La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni gior- ni dalla data fissata per il primo incontro. I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle in- formazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione puo` può auto- rizzare i rappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni ri- servateriservate, nei limiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch’essi vincolati dall’obbligo di riservatezza. Eventuali conte- stazioni contestazioni circa la qualificazione di riservatezza delle informazioni informazio- ni da parte della direzione aziendale sono demandate alla Commissione Commis- sione di conciliazione di seguito definita. Le Parti convengono che entro il 31 dicembre 2008 si procedera` procederanno alla costituzione della Commissione di conciliazione che sara` compo- sta sarà composta da 7 membri di cui 6 designati dalle organizzazioni sindacali sti- pulanti stipulanti e dalla Federmeccanica e Assistal ed 1 di comune accordo. I componenti la Commissione definiranno le modalita` modalità operative per un corretto funzionamento della commissione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. dall’articolo 5, del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, alla Commissione e` è demandato il compito di risolvere le controversie relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate quali- ficate come tali dal datore di lavoro. La Commissione dovra` dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte dei soggetti interes- satiinteressati. Inoltre procedera` procederà a definire quanto rinviato dal D. Lgs. 6 feb- braio febbraio 2007 n. 25 in ordine alla concreta determinazione delle esi- genze tecnicheesigenze tecni- che, organizzative e produttive per l’individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficolta` difficoltà al funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno e che escludono l’obbligo per il da- tore datore di lavoro a procedere a consultazioni o a comunicare informa- zioniinformazioni. La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acqui- siteacquisi- te, avra` avrà inoltre il compito di individuare le modalita` modalità riguardanti l’autorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consu- lenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vinco- lati da un obbligo di riservatezza che saranno recepite dal C.c.n.l.. Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disci- plina di cui al D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. Nel caso di eventuali accordi aziendali in materia, le parti si in- contreranno per verificare ed eventualmente armonizzare gli accordi esistenti. Le Direzioni delle unita` unità produttive che occupano piu` più di 150 di- pendenti, inoltre, forniranno annualmente alle Rappresentanze sinda- cali unitarie e, tramite l’Associazione imprenditoriale di competenza, alle Organizzazioni territoriali dei sindacati stipulanti, nel corso di un apposito incontro, informazioni su: – i livelli occupazionali suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro la- voro e previsioni sulle dinamiche occupazionali anche in relazione rela- zione all’andamento della domanda e dei conseguenti carichi di lavoro; – i criteri di localizzazione e le prevedibili implicazioni sulle condizioni ambientali ed ecologiche dei programmi che comportinocom- portino, anche all’estero, nuovi insediamenti industriali o rilevanti amplia- menti rile- vanti ampliamenti di quelli esistenti; – gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l’eliminazione delle «barriere architettoniche»; – le iniziative realizzate e/o l’attuazione dei progetti finaliz- zati finalizzati alla tutela ed al miglioramento dell’ambiente interno ed esternoester- no; – i temi attinenti la formazione professionale; in particolare la Direzione aziendale fornira` fornirà indicazioni preventive sulle politiche for- mative politi- che formative prescelte con riferimento alle diverse figure professionali inte- ressatepro- fessionali interessate, nonche´ nonché dati consuntivi riguardanti le tipologie ti- pologie dei corsi, il nu- mero numero complessivo dei dipendenti coinvolti coin- volti e delle giornate di forma- zione formazione dell’anno precedente; – gli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabili- mento stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessita` necessità collegate alle nor- mali normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attivita` azien- daledell’attività aziendale, ivi comprese quelle delle aziende di installazione in- stallazione e di montag- gio montaggio nell’ambito della loro peculiare attivita`at- tività; – le caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonche´ nonché la articolazione per tipologie dell’attivita` dell’attività decentrata e la sua localizzazione indicata indica- ta per grandi aree. Nei contratti relativi al decentramento produttivo pro- duttivo avente tali caratteristiche, le aziende committenti chiederanno chie- deranno alle aziende esecutrici di dichiarare l’osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono apparten- gono e di quelle relative alla tutela del lavoro; – i rilevanti processi di esternalizzazione comportanti conse- guenze sui livelli occupazionali o sulle modalita` modalità di effettuazione effettuazio- ne della prestazione. I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle in- formazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali in materia. Dichiarazione a verbale Le parti, sulla scorta dell’esperienza maturata, valuteranno l’op- portunita` di individuare uno schema di informativa standard da utiliz- zare in sede aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti All’industria Metalmec Canica Privata E Alla Installazione Di Impianti