Infrastruttura software Clausole campione

Infrastruttura software. Viene chiesto all’affidatario di dichiarare nella propria oGI, e successivamente nel pGI, l’infrastruttura software disponibile per la prestazione richiesta. In particolare, si riporta a solo titolo di esempio la Tabella 3, in cui sono indicati alcuni dei dati di interesse. L’Affidatario è tenuto ad utilizzare i software, dotati di regolare contratti di licenza d’uso. Qualsiasi aggiornamento o cambiamento di versioni del software da parte dell’Affidatario dovrà essere concordato ed autorizzato preventivamente con la Stazione Appaltante. Ambito Attività Software Versione/ Anno Compatibilità con formati aperti Progettazione Analisi e calcolo Es. IFC, xml, txt Modellazione delle opere di progetto ed esistenti Modellazione degli imbasamenti delle opere di progetto Es. IFC, xml, txt Modellazione della superficie batimetrica Es. IFC, xml, txt Computo … Editing 2D Integrazioni di dettaglio grafico degli elaborati di progetto Es. Dxf, xml, txt … Model & Code Checking Aggregazione modelli UNI-EN-ISO 16739 (ifc) Es. IFC, xml, txt Controllo interferenze Controllo incoerenze … La scelta della strumentazione software dovrà tener conto delle specificità dell’opera in oggetto, delle specifiche competenze del team che si occuperà della gestione informativa e dell’assunzione di avvalersi di un numero limitato di piattaforme software differenti in modo da favorire l’interoperabilità e la collaborazione tra gli attori coinvolti nel processo. L’Affidatario specificherà nella oGI ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.
Infrastruttura software. I software utilizzati dall'appaltatore del servizio sono basati su piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. I dati utili al perseguimento delle priorità strategiche ed obiettivi di progetto sono connessi a modelli multidimensionali. Il concorrente utilizza i software, dotati di regolare contratti di licenza d’uso, proposti nella oGI che in caso di aggiudicazione consoliderà nel pGI. Qualsiasi aggiornamento o cambiamento di versioni del software da parte dell'appaltatore del servizio è concordato ed autorizzato preventivamente con la Committenza.
Infrastruttura software. La SA non vincola in alcun modo l’Affidatario all’utilizzo di software specifici. Tutti i software utilizzati dall’Affidatario dovranno garantire l’esportazione dei contenuti informativi mediante formati aperti ed interoperabili. Il concorrente dovrà indicare nella oGI, in forma tabellare come da esempio sub Tabella 2 - Infrastruttura software, ogni elemento necessario a identificare la dotazione software che sarà utilizzata per l’espletamento della prestazione, indicando la relativa disciplina e ambito. L’Affidatario è tenuto ad utilizzare i software, dotati di regolare licenza d’uso, proposti nella oGI e consolidati nel pGI. Qualsiasi cambiamento rispetto alle dichiarazioni rese nell’oGI di software e/o aggiornamento di versione del software da parte dell'Affidatario dovrà preliminarmente essere concordato ed autorizzato dalla SA.
Infrastruttura software. All’interno dell’oGI, che il fornitore redigerà in risposta al presente documento, dovrà essere riportata la dotazione software di cui dispone lo stesso per le attività necessarie alla realizzazione dell’oggetto dell’Appalto congruentemente a quanto indicato nella Tabella 5 per le opere civili. Nel pGI sarà necessario dettagliare, per ogni modello specialistico, i software e la versione che verranno utilizzati. Si precisa che la versione di Xxxxx dovrà essere la 2022 in lingua italiana. Viene di seguito riportata la tabella contenente le informazioni da fornire alla stazione appaltante, per i modelli disciplinari individuati al par. 3.1, e si chiede pertanto di sviluppare la seguente tabella di esempio per tutte le Opere di competenza.
Infrastruttura software. Al crescere della complessità dell’Architettura di sistema, già di per sé complessa in una società di Ingegneria, diviene imprescindibile l’attività di presidio sugli standard software in uso proprio al fine di assicurare l’omogeneità delle versioni utilizzate e la compatibilità. Il presente RTP espone di seguito una tabella riepilogativa dell’infrastruttura software, di cui si è dotata per sviluppare la progettazione in ambiente BIM, sia per quanto riguarda la modellazione e rappresentazione grafica, sia per la gestione informativa. I software a disposizione sono dotati di regolare contratti di licenza d’uso, in relazione a quanto indicato nel punto 2.1.1 del CI, e i sistemi utilizzati sono per lo più basati su piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto *.ifc. In alcuni casi è stato necessario utilizzare software non conformi ai protocolli di scambio BIM, in merito si riportano le specifiche relative all’utilizzo e a formati utilizzati per condividere le informazioni tra i vari software a disposizione dell’affidatario. DISCIPLINA ATTIVITÀ SOFTWARE VERSIONE Definizione dello stato di fatto Modello digitale del terreno Autodesk Civil 3D Autodesk ReCap Digicorp CivilDesign 2020 2020 R.12 Progettazione architettonica Modellazione BIM Autodesk Revit 2020 Verifica del modello BIM Autodesk Revit 2020 Progettazione dell’infrastruttura Modellazione BIM Autodesk Civil 3D Digicorp CivilDesign 2020 R.12 Calcolo e verifiche normative Autodesk Civil 3D Digicorp CivilDesign 2020 R.12 Verifica del modello BIM Autodesk Navisworks Nemetschek Solibri 2020 2020 Progettazione strutturale Modellazione Revit Structure Graphisoft ArchiCAD Tekla Structure 2020 23 2020 Calcolo Midas GEN Max – Muri di sostegno Paratie Plus 2020 15 2020 Verifica del modello BIM Revit Structure Graphisoft ArchiCAD Tekla Structure 2020 23 2020 Progettazione impianti Modellazione BIM Autodesk Revit 2020 Calcolo Verifica del modello BIM Autodesk Revit 2020 Coordinamento Modellazione BIM Autodesk Infraworks 2020 Verifica interna del modello BIM del sito (site model) Autodesk Navisworks Nemetschek Solibri 2020 2020 Creazione di modelli federati attraverso l’aggregazione delle singole discipline Autodesk Navisworks Nemetschek Solibri 2020 2020 Verifica delle Interferenze interdisciplinari Autodesk Navisworks Nemetschek Solibri 2020 2020 Project management Programmazione delle fa...
Infrastruttura software. La Stazione Appaltante chiede all’Affidatario che venga dichiarata nella propria oGI la tipologia software attualmente in suo possesso e che intende mettere a disposizione per l’esecuzione dellaprestazione richiesta nella gara. Il Prestatore del servizio deve dichiarare nell’OdGI e nel successivo pGI l’infrastruttura software che metterà a disposizione durante lo svolgimento della progettazione. L’infrastruttura offerta deve essere funzionale al soddisfacimento dei requisiti di tipo gestionale evidenziati nella specifica sezione di questo documento. L’infrastruttura software offerta dovrà garantire la generazione di documenti digitali nei formati aperti indicati nella tabella di seguito riportata. Altresì il Prestatore del servizio sarà tenuto alla messa a disposizione della Stazione Appaltante dei formati aperti e degli eventuali formati proprietari generati dai software indicati. L’Affidatario è tenuto ad utilizzare i software, dotati di regolare contratti di licenza d’uso, proposti nella oGI che in caso di aggiudicazione confermerà nel pGI. Qualsiasi aggiornamento o cambiamento di versioni del software da parte dell’Affidatario dovrà essere concordato ed autorizzato preventivamente con la Stazione Appaltante. Al fine di una più efficiente ed efficace lettura e comparazione delle informazioni, la Stazione Appaltante fornisce nel seguito una tabella esemplificativa dei dati di suo interesse; tale tabella può essere integrata a cura dell’Affidatario.

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  • Software Salvo accordi diversi tra le parti, al committente è concesso un diritto d’usufrutto non esclusivo per l’uso regolamentare dei software compresi nelle forniture e nelle prestazioni. Il committente non è autorizzato a copiare (fatta eccezione per l’archiviazione, la ricerca di errori o la sostituzione di supporti di dati difettosi) o a elaborare il software a disposizione. In particolare il committente non è autorizzato senza previa conferma scritta da parte del fornitore a disassemblare, scomporre, decifrare o sviluppare inversamente il software in uso. In caso di violazione, il fornitore può revocare il diritto all’uso del software. Per quanto riguarda i software di terzi si applicano le condizioni del relativo produttore che in caso di violazione può avanzare delle pretese in aggiunta a quelle del fornitore.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1 Il Tesoriere assumerà l’attivazione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici e garantirà l’utilizzo della piattaforma SIOPE+, infrastruttura informatica gestita dalla Banca d’Italia, in attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, per l’intermediazione di tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti dell’Ente, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OPI (standard emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID). Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e custodire, secondo le disposizioni tecniche informatiche vigenti e loro aggiornamenti: a) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento; b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi; c) le reversali di incasso e i mandati di pagamento; d) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; e) i verbali di verifica di cassa; f) eventuali altre evidenze previste dalla legge. 2 Il Tesoriere dovrà inoltre:‌ - inviare quotidianamente, attraverso piattaforma informatica SIOPE+, all’Ente copia del giornale di cassa con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità speciali fruttifera e infruttifera; l’Ente comunicherà per iscritto al Tesoriere eventuali discordanze entro 10 giorni, trascorsi i quali il Tesoriere resterà sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o tardiva segnalazione; - ritornare periodicamente, e comunque alla fine dell’esercizio, con modalità telematiche; all’Ente i mandati estinti e le reversali incassate;‌ - registrare il carico e scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione dei terzi; - intervenire alla stipulazione dei contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza. 3 Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa, attraverso piattaforma informatica SIOPE+.‌

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • DESTINATARI DEL SERVIZIO Possono accedere al centro diurno le persone con disabilità dai 16 ai 65 anni (salvo diverse determinazioni straordinarie in sede di UVMD) in possesso della certificazione di Handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 art 1, comma 3 e art. 10, commi 1 e 3. L’Ente è tenuto ad accogliere la persona con disabilità per la quale il Distretto Socio Sanitario ha autorizzato l’inserimento attraverso l’UVMD convocata secondo quanto previsto dal regolamento sulla presa in carico (Allegato n. 2).

  • PROGRAMMA OBIETTIVI FORMATIVI

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.