Insorgenza del caso assicurativo. La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente: a. dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e per i procedimenti penali; b. trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi assicurati. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale. – per il recupero di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento; – per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
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Insorgenza del caso assicurativo. La garanzia è prestata 1. Ai fini della presente Assicurazione, per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente:
a. dalle ore 24 insorgenza del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e per i procedimenti penali;
b. trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi assicurati. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre Caso assicurativo si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale. – per il recupero di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento; – per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo il Promittente Xxxxxxxxx abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità dell’Assicurazione.
3. La garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità dell’Assicurazione che siano stati denunciati alla Net Insurance S.p.A. o ad Arag, nei modi e nei termini dell’Art. 22, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell’Assicurazione stessa.
4. Si considerano a tutti gli effetti come Unico Caso assicurativo: - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. Mod. NET/0045/1 - Ed. 09.2015 In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
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