Insufficienza renale Clausole campione

Insufficienza renale. L’insufficienza renale totale ed irreversibile di entrambi i reni. È necessaria prova che l’assicurato si sottopone a emodialisi renale continua e la dialisi deve essere ritenuta necessaria da un nefrologo. Non è coperta l’insufficienza renale acuta reversibile che richiede soltanto dialisi temporanea, inoltre non è coperta l’insufficienza renale monolaterale
Insufficienza renale. Malattia renale irreversibile in dialisi cronica.
Insufficienza renale malattia renale terminale, dovuta a qualsiasi causa o cause, con l’Assicurato sottopo- sto a dialisi peritoneale o emodialisi regolare o già sottoposto a trapianto renale.
Insufficienza renale. 7. trapianto di organo
Insufficienza renale. Insufficienza renale terminale, dovuta ad insufficienza rena- le cronica irreversibile di entrambi i reni. E’ necessaria prova che l’Assicurato si sottopone a emodialisi regolare o si è già sottoposto a trapianto renale.
Insufficienza renale. Alterato stato cronico ed irreversibile della funzionalità di entrambi i reni, che necessiti di dialisi extra-corpo- rea continua, certificata da specialista. È da ritenersi escluso ogni evento acuto che produca alterazioni renali temporanee e reversibili e per le quali sia stata effettuata terapia emodialitica.
Insufficienza renale. Malattia renale irreversibile in dialisi croni- ca. Malattie che comportino la necessità di tra- pianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. È necessaria la certificazione dell'inserimento in lista di attesa presso un centro qualificato. Verificatasi una delle malattie gravi indicate al precedente Art. 4, il Contraente, l'Assicurato od altra persona in loro vece deve, entro 90 giorni da quando ne sia venu- to a conoscenza, fame denuncia alla Società, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della stessa, e deve inol- tre fornire a questa, sempre a mezzo di lette- ra raccomandata, una relazione medica e la documentazione sanitaria comprovante la diagnosi. A richiesta della Società, il Contraente, o l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione accessoria, sono obbligati: — a rendere con verità ed esattezza qualsia- si dichiarazione richiesta dalla Società atta ad accertare l'indennizzabilità della malattia grave: — a fornire ogni ulteriore documentazione che la Società ritenesse opportuno richie- dere per l'accertamento. La Società si riserva inoltre il pieno ed incondi- zionato diritto di accertare le condizioni di salu- te dell'Assicurato con medici di sua fiducia. La Società si impegna ad accertare l'inden- nizzabilità della malattia grave entro 30 gior- ni dal ricevimento di tutta la documentazio- ne richiesta ed a liquidare il capitale assicu- rato per detto evento entro i successivi 30 giorni. Il decesso dell'Assicurato, dovuto alla malat- tia grave indicata nella denuncia, che inter- venga prima che la Società abbia accertato l'indennizzabilità della malattia stessa, equi- vale ad avvenuto riconoscimento delPinden- nizzabilità della malattia grave e comporta la liquidazione agli eventi diritto del capitale assicurato per tale evento, mentre l'eventua- le somma ulteriormente pagabile per l'evento di morte viene corrisposta ai Beneficiari a tal fine designati. Qualora il decesso dell'Assicurato, intervenu- to come sopra prima dell'accertamento dell'indennizzabilità, sia dovuto a causa diversa dalla malattia grave indicata nella denuncia, le prestazioni dovute per il caso di morte vengono corrisposte ai Beneficiari designati, mentre nessuna somma è dovuta per la garanzia di malattia grave.
Insufficienza renale. Alterato stato cronico e irreversibile della funzionalità renale, che sia sottoposto a trattamento dialitico (emodialisi e dialisi perito- neale12) extracorporeo continuo o di trapianto renale o di entrambe le situazioni, in successione. Deve essere soddisfatta la seguente condizione: il trattamento dialitico deve essere attestato da un me- dico specialista nefrologo appartenente alla struttura presso il qua- le è eseguito il trattamento. È esclusa l'insufficienza renale in stadio di compensazione13. Il sinistro è indennizzabile una volta iniziata la dialisi o effettuato il trapianto del rene.
Insufficienza renale. Malattia renale irreversibile in dialisi cronica Xxxxxxxx che comportino la necessità di trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. È necessaria la certificazione dell'inserimento in lista di attesa presso un centro qualificato
Insufficienza renale. La disfunzione permanente di entrambi i reni (insufficien- za renale terminale) che richiede la dialisi permanente o il trapianto di reni. L’insufficienza o l’asportazione di un rene o l’insufficienza renale compensata non rappresentano Malattia a termini di Contratto. Il diritto alla Prestazione assicurativa insorge dopo l’ese- cuzione del trapianto renale o dopo 3 mesi dall’inizio di un trattamento di dialisi permanente. Trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, polmone, fegato, pancreas, rene o midollo osseo nell’ Assicurato (in quanto ricevente dell’organo). Si considera trapian- to di cuore anche l’impianto di un cuore artificiale. La necessità di procedere al trapianto deve essere diagnosticata in una clinica specializzata o struttura ospedaliera nel territorio della Repubblica Italiana. L’e- ventuale esecuzione dell’intervento chirurgico all’este- ro deve essere discussa e autorizzata precedentemen- te dalla Compagnia. Qualora tale condizione non venga rispettata, la Compagnia non è tenuto a eseguire la prestazione. Il diritto alla Prestazione assicurativa insorge dopo l’esecuzione dell’intervento per il trapianto d’organo. Malattia demielinizzante del sistema nervoso centrale con tipiche disfunzioni neurologiche irreversibili (multifo- cali o monofocali), con tipici agenti patogeni, rilevati da tecnica diagnostica idonea (tomografia computerizzata, tomografia a emissione di positroni e risonanza ma- gnetica), con reperto tipico del liquor (liquido di cervello e midollo spinale) e almeno due recidive. Per recidiva si intende un fenomeni inatteso di nuovi o precoci sintomi o il rispettivo peggioramento dei sintomi in essere. L’evento assicurativo si verifica quando la Malattia è stata diagnosticata in modo inequivocabile da un ente neurologico specializzato e la minorazione perdura ininterrottamente per almeno tre mesi. Il primo fenomeno acuto della Malattia ed i fenomeni di una diagnosi neurologica non inequivocabile non sono considerati evento assicurativo. Il diritto alla Prestazione assicurativa insorge con la diagnosi confermata da una clinica neurologica o da un medico specialista, vale a dire un neurologo. (Paraplegia – Paralisi completa di entrambe le estremità e tetraplegia – paralisi di tutte le quattro estremità). Paralisi completa e persistente di entrambe le gambe o entrambe le mani o di entrambe le gambe e le mani con danno permanente al midollo spinale. Tale condizio- ne deve permanere per almeno tre mesi. Paralisi di una estremità,...