INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 9.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o “factum principis” o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione. 9.2. In ogni caso, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Comune e all’A.S.L. 9.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività. 9.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del Servizio.
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Samples: Service Concession Agreement, Bando Di Gara
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 9.11. L’erogazione Tutti i servizi previsti nel presente capitolato speciale hanno ad ogni effetto carattere di interesse pubblico nei riguardi dell’igiene, e non potranno pertanto essere sospesi o abbandonati, anche parzialmente, nelle varie fasi. Per gli stessi motivi l’appaltatore è tenuto anche in caso di risoluzione, recesso, sospensione o qualsivoglia cessazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o “factum principis” o per necessità tecniche contratto a garantire il servizio fino al subentro del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazionenuovo appaltatore.
9.22. In ogni casoQualora si verifichi abbandono o sospensione, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Comune e all’A.S.L.
9.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione anche parziale, del Servizioservizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
9.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da provvede all’esecuzione d’ufficio, ponendo a carico dell’impresa appaltatrice ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del Servizioonere derivante, senza pregiudizio per l’applicazione delle penalità previste nel presente capitolato speciale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 9.1. L’erogazione L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o “factum principis” principis o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
9.2. In ogni caso, l’interruzione l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Comune agli organi comunali e all’A.S.L.all'ASL territorialmente competente.
9.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
9.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione dall'interruzione o sospensione del Servizio.
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Samples: Concessione a Terzi Del Servizio Di Gestione Della Nuova Farmacia Comunale
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 9.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o “factum principis” principis o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
9.2. In ogni caso, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Comune agli organi comunali e all’A.S.L.all’ULSS territorialmente competente.
9.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
9.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del Servizio.
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Samples: Concessione Di Gestione
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 9.11. L’erogazione del Servizio non potrà essere sospesa o interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o “factum principis” o per necessità tecniche del Serviziotecniche, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica farmaceutica, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
9.22. In ogni caso, l’interruzione o la sospensione o l’interruzione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Comune agli organi comunali e all’A.S.L.all’Azienda sanitaria locale competente per territorio.
9.33. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
9.44. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione dalla sospensione o sospensione interruzione del Servizio.
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Samples: Contract for the Concession of the Municipal Pharmacy and Its Permanent Branch