METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Requisiti minimi che il concorrente deve possedere Se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia A) requisiti di ordine generale: inesistenza delle condizioni di esclusione prescritte dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i.; B) requisiti di idoneità professionale: 1. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le attività oggetto del presente appalto; 2. le società cooperative ed i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro devono possedere l’iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico; C) requisiti di ordine speciale: previsti dalla L.R. 09.08.2002, n. 14, dal D.P.R. 25.01.2000, n. 34, dall’art. 40 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i., in particolare: • Possesso dell’attestato SOA (Società organismi di attestazione), in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche: Descrizione Categ. Class. Fino all’importo di Parte di opera Edifici civili e industriali OG1 I € 258.228,00 Prevalente Per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi ordinari di concorrenti, per i GEIE, di tipo orizzontale (realizzazione lavori della stessa categoria), i requisiti di ordine speciale (qualificazione) richiesti per i concorrenti singoli devono essere posseduti dal mandatario/capofila o da un consorziato nelle misure minime del 40%; la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti o dagli altri consorziati ciascuno nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, fermo restando che nel complesso si deve possedere il 100% dei requisiti prescritti. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi ordinari di concorrenti, per i GEIE, di tipo verticale (realizzazione lavori di categoria prevalente e di categorie scorporate), i requisiti di ordine speciale (qualificazione), sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario/capofila nella categoria prevalente e per il relativo importo; mentre per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da soggetti mandanti devono essere posseduti dal soggetto mandatario con riferimento alla categoria prevalente. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento alla categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Se concorrente estero Qualora il concorrente sia stabilito in altri Stati aderenti alla U.E. nonché nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. Pertanto occorre produrre appropriata documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
Operazioni di gara 1. La prima seduta pubblica ha luogo presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio Centrale unica di committenza, sede di Udine, xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxx, il giorno 17/02/2016, ore 10.00, alla presenza del Seggio di gara. 2. Possono partecipare attivamente i legali rappresentanti degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 3. Eventuali modifiche di giorno, orario o luogo sono comunicate via pec, fino al giorno antecedente la suddetta data. 4. Le successive sedute pubbliche, che possono essere calendarizzate per singolo lotto, hanno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato agli operatori economici a mezzo PEC almeno 24 ore prima della data fissata. 5. I lotti sono valutati e aggiudicati anche separatamente. 6. Nel corso della prima seduta il Seggio di gara procede alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, della loro integrità, della tempestività dell’arrivo degli stessi e procede alla loro numerazione progressiva in base all’ordine di arrivo in protocollo; il Seggio di gara procede, quindi, all’apertura dei plichi e alla verifica, per ciascun plico, della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, nonché alla verifica della presenza delle buste B e C. 7. Al termine della verifica dei documenti contenuti nella busta “A - Documentazione amministrativa” e constatata la regolarità degli stessi e la corrispondenza con quanto richiesto all’articolo 00 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx procede all’esclusione degli operatori economici che risultino privi di uno o più dei requisiti richiesti, ovvero in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a disporre il soccorso istruttorio, sospendendo a tal fine la seduta. 8. Nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio, il Seggio di gara procederà, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del Codice dei contratti a sorteggiare un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 9. Ai sensi dell’articolo 13, comma 4 della legge 180/2011, la verifica del possesso dei requisiti speciali non viene effettuata nei confronti degli operatori economici sorteggiati qualificabili “micro, piccole e medie imprese” secondo i criteri definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Pertanto, se il concorrente sorteggiato è qualificabile quale “micro, piccola o media impresa” (PMI), il Seggio di gara non procederà nei suoi confronti alla verifica dei requisiti di ordine speciale richiesti. In tal caso, non viene effettuato alcun ulteriore sorteggio e la Stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti di ordine speciale dichiarati dal concorrente sorteggiato solo qualora questo risulti poi aggiudicatario. 10. Nel caso di partecipazione di concorrenti costituiti da più operatori economici, essi sono esonerati dalla verifica ex art. 48, comma 1 del Codice dei contratti solo qualora tutti i loro componenti siano qualificabili quali “micro, piccole o medie imprese”. Nel caso in cui essi siano costituiti solo in parte da componenti qualificabili quali “micro, piccole o medie imprese”, esclusivamente quest’ultime sono esonerate dalla verifica ex art. 48, comma 1 del Codice dei contratti. 11. Al fine di comprovare il requisito di cui all’articolo 12, comma 1, lettera g) del presente disciplinare, i concorrenti sorteggiati devono produrre nel sistema AVCPASS copia dell’avvenuto pagamento del bollo e dell’assicurazione di responsabilità civile relativi alla targa prova posseduta. 12. All’esito di tali verifiche, il Presidente del Seggio di gara, in seduta pubblica, provvede ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti speciali dichiarati e a disporre la comunicazione di quanto avvenuto alla Stazione appaltante perché provveda ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’ANAC per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11 del Codice dei contratti. 13. La CUC, nel procedimento di verifica dei requisiti minimi di capacità tecnico-organizzativa, assicura la massima valorizzazione del principio del contraddittorio ma nel rispetto dei termini perentori stabiliti dall’articolo 48 del Codice dei contratti. Pertanto qualora la CUC richieda chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati e il concorrente non sia in grado di fornirli entro il termine perentorio assegnatole, il differimento del termine di cui all’articolo 48 del Codice dei contratti può avvenire solo in virtù di una specifica richiesta del concorrente in cui devono venire esplicitate le ragioni oggettive che non consentono il rispetto del suddetto termine. 14. Il Seggio di gara procede, quindi, nella medesima seduta pubblica, all’apertura della busta “B - offerta tecnica” al solo fine di verificare l’effettiva presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 15. Il Seggio di gara procede quindi, in seduta riservata, per ciascun lotto, all’analisi e alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella busta B di ciascun offerente e all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri e le modalità descritte all’articolo 23. 16. Successivamente, in seduta pubblica, il Seggio di gara comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse. 17. In seduta pubblica, il Seggio di gara procede all’apertura delle buste “C - offerte economiche”, dando lettura delle offerte economiche ivi contenute. 18. All’esito della valutazione delle offerte economiche, il Seggio di gara procede all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara, ottenuta sommando i punteggi relativi all’offerta tecnica e a quella economica, e ne dà lettura. 19. Qualora i punti relativi all’offerta economica e la somma dei punti relativi all’offerta tecnica siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’articolo 86, comma 2 del Codice dei contratti, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo, il Seggio di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell’articolo 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 87, comma 1 del Codice. La CUC esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. 20. Ai fini dell’individuazione delle offerte anormalmente basse, il Seggio di gara prende in considerazione il punteggio attribuito alle offerte tecniche dei concorrenti prima della riparametrazione e non il punteggio finale riparametrato. 21. All’esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara espone, se del caso, gli esiti delle operazioni di verifica dell’anomalia dichiarando l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate nel loro complesso inaffidabili o, nel caso in cui sia stata accertata la congruità delle offerte medesime, le dichiara non anomale, redige la graduatoria definitiva e dispone l’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente la cui offerta ha ottenuto il punteggio complessivo più alto.
Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.
Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Obblighi di riservatezza 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. 3. L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. 5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.