Common use of INVALIDITA' PERMANENTE Clause in Contracts

INVALIDITA' PERMANENTE. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente indicata nella “Scheda di polizza” del presente contratto, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. L’indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue: ▪ se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni; ▪ se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l’operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

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INVALIDITA' PERMANENTE. Se l'infortunio l’infortunio ha per conseguenza un'invalidità un’invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro 2 due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo un'indennità e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per invalidità permanente indicata nella “Scheda di polizza” l'invalidità permanente, come segue: • la valutazione del presente contratto, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali grado di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni. La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di Nel caso in cui l'Assicurato subisca un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. L’indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato infortunio ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto ciò anche nella valutazione del grado di invalidità preesistentepermanente. Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue: se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni; se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanentepermanente totale. Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l’operabilità In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o meno dell'erniasuperiore al 65%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la decisione sarà rimessa al Collegio ArbitraleSocietà paga l’importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Nei casi In caso di sinistro l’indennizzo verrà calcolato applicando alla percentuale di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.accertata una franchigia fissa ed assoluta pari al 3% (tre percento)

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Samples: comune.acquiterme.al.it

INVALIDITA' PERMANENTE. Se l'infortunio l’infortunio ha per conseguenza un'invalidità un’invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro 2 due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per a tale titolo un'indennità una indennità, calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta indicata per ciascuna categoria nella “Scheda scheda della Sezione 6 La valutazione del grado di polizza” del presente contratto, secondo la tabella Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella annessa al T.U. sull'assicurazione sull’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 del 30.06.1965 n.1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista all’applicazione delle franchigie relative previste dalla legge Per gli Assicurati xxxxxxxLegge, si conviene con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella invalidità permanente totale. La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa. Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. L’indennità L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nel In caso di ernia valutazione dell’Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in garanzia, l'indennità è stabilita come segue: ▪ se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporaneamisura determinata, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporaneapaga l’importo liquidato od offerto ai beneficiari, fino ad un massimo o in difetto di trenta giorni; ▪ se l'ernia non risulta operabiledesignazione degli stessi, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l’operabilità successione testamentaria o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professionelegittima.

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Samples: Capitolato Di Polizza Infortuni Cumulativa

INVALIDITA' PERMANENTE. Se l'infortunio l 'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa questa, anche se successiva alia scadenza del contralto, si verifica entro 2 due anni dal giorno nel quale l'infortunio è e avvenuto, la Società liquiderà l'impresa liquida per tale titolo un'indennità calcolata titolo, l'indennità calcolandola sulla somma assicurata secondo le percentuali previste dalla Tabella per invalidità permanente indicata nella “Scheda di polizza” 1'Industria allegata al Regolamento per l'esecuzione del presente contratto, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 30/6/1965 n. 1124 e successive modifiche, con 1124. L'impresa rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa relative prevista dalla legge Legge stessa in caso d'infortunio. Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità d'invalidità Permanente previste dalla citata della precitata tabella per l'arto superiore destro, destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. Nel caso in cui l’Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e fosse che questi erano gli unici perfettamente integri, o tali che fossero usati come "destri", si terra conto di cio anche nella valutazione del grado d'invalidità permanente, fermo restando il disposto dell'art. 27 - Criteri d'indennizzabilità - delle Norme che regolano l'Assicurazione. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo organa o di un arto, viene a1to e considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta trattasi di minorazione, le percentuali vengono della tabella sopraindicata sono ridotte in proporzione della funzionalità funzionalita perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o ph) organi· od arti, l'indennità viene è stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%% (centopercento). L’indennità L'indennità per la perdita funzionale ed o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità d'invalidità permanente non specificati, specificati nella Tabella D.P.R. 30/06/1965 n.1124 l'indennità è e stabilita tenendo conto canto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati della misura nella quale è e per sempre diminuita la capacità capacita generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratiminorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità d'invalidità preesistente. Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa L'impresa in garanziaoccasione d'arenamento, l'indennità è stabilita come segue: ▪ se l'ernia è operabile naufragio, atterraggio forzato e il contratto prevede il caso di inabilità temporaneasimili eventi, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni; ▪ se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso d'Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di invalidità permanentecui sopra non siano causa diretta dell’infortunio ma, in conseguenza della zona del clima, o d'altre situazioni concomitanti (per esempio: perdita d'orientamento), l'Assicurato si trovi in condizi6ni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti. Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l’operabilità o meno dell'erniaSe e dichiarato, la decisione trascorso un anno dall'infortunio, lo state di "coma irreversibile" sarà rimessa al Collegio Arbitrale. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, liquidato ai beneficiari previsti in polizza il 100% della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professionesomma assicurata.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Rimborso Spese Mediche Infortuni

INVALIDITA' PERMANENTE. Se l'infortunio l’infortunio ha per conseguenza un'invalidità un’invalidità permanente dell’Assicurato e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro 2 due anni dal giorno nel quale l'infortunio l’evento è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo un'indennità e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per invalidità permanente indicata nella “Scheda l'invalidità permanente, come segue. La valutazione del grado di polizza” Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del presente contratto, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 30.06.1965 n.1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge Per gli Assicurati xxxxxxxrinuncia, si conviene in caso di infortunio, alle franchigie relative stabilite, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella invalidità permanente totale. La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa. Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. L’indennità Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Qualora preesista una "non funzionalità totale di un organo od un arto" e le conseguenze dell'infortunio comportino, a causa di tale preesistente menomazione, una invalidità permanente "bilaterale" viene liquidata una indennità pari al: - 100% della totale invalidità nel caso di perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale dell'organo o arto sano; - doppio del grado di invalidità accertata (con il massimo del 100%) nel caso di perdita parziale dell’uso funzionale dell’organo o arto sano. L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono di diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue: ▪ se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni; ▪ se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l’operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale. Nei casi di invalidità permanente non specificatidi grado pari o superiore al 75% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato. Per i casi in cui l'infortunio comporti una invalidità permanente di grado prevedibilmente superiore al 20% (ventipercento) e sia certamente indennizzabile, l'indennità è stabilita tenendo contola Società porrà a disposizione dell'assicurato, con riguardo alle percentuali dei casi elencatia titolo di acconto, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato un importo pari ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professioneterzo dell'indennità corrispondente all'indennizzo valutato al momento, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro. II pagamento di tale anticipazione da parte della Società avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione medica da cui risulta l'entità presunta dell'invalidità. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l’importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni

INVALIDITA' PERMANENTE. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente indicata nella “Scheda di polizza” del presente contrattopermanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge legge. Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. L’indennità L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue: ▪ se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni; ▪ se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l’operabilità l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

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Samples: Assicurazione

INVALIDITA' PERMANENTE. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro 2 due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente indicata nella “Scheda di polizza” del presente contrattopermanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 n.1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge legge. Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. L’indennità L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue: ▪ se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni; ▪ se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l’operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Relativamente al capitale di invalidità permanente verranno applicate le seguenti franchigie: - fino a € 77.468,54 non si corrisponde alcun indennizzo, se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti delle norme non superi il 3%, qualora il il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. - sul capitale eccedente € 77.468,54 e fino a € 154.937,07 non si corrisponde alcun indennizzo, se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti delle norme non superi il 5%, qualora il il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5%, l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.

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Samples: www.comunedibaunei.it

INVALIDITA' PERMANENTE. Se l'infortunio l’infortunio ha per conseguenza un'invalidità un’invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro 2 due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo un'indennità e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per invalidità permanente indicata nella “Scheda l'invalidità permanente, come segue: la valutazione del grado di polizza” Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del presente contratto30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e nonché alle successive modificheeventuali modificazioni ed integrazioni, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella invalidità permanente totale. La Società prende atto che, se l'Assicurato risulta mancino, il grado di invalidità per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. L’indennità L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue: - se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni; - se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l’operabilità l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio ArbitraleArbitrale di cui al successivo art. 4. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l’importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Per i casi in cui l'infortunio indennizzabile a termini di polizza comporti una invalidità permanente di grado prevedibilmente superiore al 20% (ventipercento), la Società porrà a disposizione dell'Assicurato, a titolo di acconto, un importo pari ad un terzo dell'indennità corrispondente all'indennizzo valutato al momento, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro. Il pagamento di tale anticipazione da parte della Società avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione medica da cui risulta l'entità presunta dell'invalidità permanente.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni Cumulativa

INVALIDITA' PERMANENTE. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro 2 due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente indicata nella “Scheda di polizza” del presente contrattopermanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge legge. Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione l'ad- dizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. L’indennità L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue: - se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni; - se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l’operabilità l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio ArbitraleArbitrale di cui al successivo art. 29. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente indipen- dentemente dalla sua professione. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

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Samples: Contratto Di Il Documento Che Prova L'assicurazione; Assicurazione