Invio di un fisioterapista Clausole campione

Invio di un fisioterapista. Qualora l’Assicurato, al momento delle dimissione da una struttura sanitaria in cui sia stato ricoverato a seguito di Infortunio, richieda, in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione, l’assistenza di un fisioterapista, la Centrale Operativa provvede a reperire e ad inviare il relativo personale, tenendone il costo a carico di Credemassicurazioni fino alla concorrenza di € 500 per Sinistro.
Invio di un fisioterapista. Se mentre usi il Veicolo hai un incidente, ti infortuni e durante il periodo di convalescenza hai bisogno di un fisioterapista, telefona alla Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa manderà un fisioterapista nel luogo in cui abiti. Europ Assistance paga al posto tuo l’onorario del fisioterapista fino ad un massimo di Euro 250,00 per Sinistro. Attenzione!
Invio di un fisioterapista. Se l’Assicurato, a seguito di una malattia o di un infortunio, indipendentemente da ricovero e/o intervento chirurgico, dovesse avere necessità di effettuare cicli di trattamenti fisioterapici anche a domicilio, la Centrale Operativa predisporrà l’effettuazione degli stessi. Il costo dei trattamenti fisioterapici è a carico dell’Assicurato che dovrà versare il corrispettivo direttamente al fisioterapista. Il servizio non comporta costi per l’Assicurato da telefono fisso.
Invio di un fisioterapista. La Prestazione è attiva solo nel Territorio Italiano. Qualora l’Assicurato necessiti, nei 90 (novanta) giorni successivi alle dimissioni dall’Istituto di cura, di un fisioterapista, la Struttura Organizzativa provvederà al suo reperimento e lo invierà presso la Residenza dell’Assicurato. L’invio di un fisioterapista potrà essere richiesto tutti i giorni 24 ore su 24; il servizio verrà fornito dalle ore 9:00 alle 18:00. La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di: - € 250,00 per Sinistro qualora sia stata scelta la Forma Base; - € 350,00 per Sinistro qualora sia stata scelta la Forma Top, con il limite di 2 (due) Sinistri per Periodo assicurativo. Qualora le Prestazioni: • Diagnostica a domicilio • Ecografie a domicilio • Invio di un medico a domicilio non possano essere effettuate presso il Domicilio o la Residenza dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà ad individuare un accompagnatore, ed eventualmente organizzare anche un servizio di taxi, per consentire all’Assicurato di recarsi dal proprio Domicilio o Residenza, in strutture sanitarie dove effettuare controlli, esami, trattamenti e cure. L’invio di un accompagnatore e/o di un mezzo di trasporto per diagnostica e Cure mediche potrà essere richiesto nei 90 (novanta) giorni successivi alle dimissioni dall’Istituto di cura, tutti i giorni 24 ore su 24; il servizio verrà fornito dalle ore 9:00 alle 18:00. La Compagnia terrà a proprio carico i costi dell’accompagnatore fino ad un massimo di 4 h per Sinistro ed eventualmente fino ad un massimo di € 100,00 per Sinistro per il servizio di taxi (andata/ritorno), con il limite di 2 (due) Sinistri per Periodo assicurativo. Qualora l’Assicurato desideri, nei 90 (novanta) giorni successivi alle dimissioni dall’Istituto di cura, ottenere un secondo parere medico sulle terapie proposte, sulla Malattia e/o sugli esiti dell’Infortunio, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una consulenza video con il proprio medico di struttura, che potrà eventualmente coordinare, qualora se ne ravvisino i presupposti, un servizio di second opinion con uno specialista del settore. Il collegamento video avviene tramite piattaforma web tra l’Assicurato e il medico specialista affinché quest’ultimo possa fornire un parere su risultati di esami effettuati, terapie prescritte o seguite o concluse, approfondimenti rispetto ad un’opinione medica precedentemente ricevuta. La Prestazione potrà essere richiesta tutti i gio...
Invio di un fisioterapista. La Centrale Operativa provvede a reperire e ad inviare un fisioterapista presso la residenza dell’Assicurato, tenendone il costo a carico di Reale Mutua fino alla concorrenza di € 500 per sinistro, qualora l’Assicurato: • al momento delle dimissioni da una struttura sanitaria in cui sia stato ricoverato per un periodo non inferiore a 3 giorni, a seguito di infortunio verificatosi durante l’utilizzo della bicicletta richieda, in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione, l’assistenza di un fisioterapista presso la propria residenza;
Invio di un fisioterapista. Qualora l’assicurato, a seguito di infortunio per Incidente avvenuto durante l’uso della bicicletta, abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio (in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx) nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’assicurato un fisioterapista. In caso di sinistro l’assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa il certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, attestante la diagnosi per la quale viene richiesto l’intervento del fisioterapista. L’onorario del fisioterapista rimane a carico di TUA fino ad un massimo di 500 euro per sinistro.
Invio di un fisioterapista. Art. A.8
Invio di un fisioterapista. Qualora l’Assicurato, al momento delle dimissioni da una struttura sanitaria in cui sia stato ricoverato, richieda, in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione, l’assistenza di un fisioterapista, la Centrale Operativa provvede a reperire e ad inviare il relativo personale presso la residenza, tenendone il costo a carico dell’Impresa fino ad un importo massimo di Qualora l’Assicurato, necessiti di una permanenza a letto per almeno 3 giorni, certificata dal medico curante, e sia nell’impossibilità d’occuparsi dei figli minori con lui conviventi e nessun altro familiare possa prendersene cura, la Centrale Operativa provvede a reperire una baby sitter e ad inviarla presso la residenza dell’Assicurato per occuparsi dei minori. La presta- zione opera fino ad un massimo di 12 ore per sinistro. Il massimale previsto dalla presente prestazione integra quello previsto dalla prestazione “Invio di una collaboratrice domestica”, presente nelle garanzie di cui al punto 4.5 e 4.6 , eventualmente acquistate dall’Assicurato. In alternativa la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare, residente ad oltre 50 Km dal Comune in cui risiede l’Assicurato, un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe economica) o treno (prima classe), per raggiungere ed accudire il minore presso la residenza dell’Assicurato, tenendone il costo a carico dell’Impresa.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.