La gestione del contenzioso Clausole campione

La gestione del contenzioso. Il consolidamento giurisprudenziale delle prassi adottate dalla SISAC ha un’importanza strategica per la Struttura in quanto favorisce l’assolvimento del compito di rappresentante negoziale delle amministrazioni, consentendo di riscontrare presso l’Autorità Giudiziaria le interpretazioni elaborate. Anche nel corso dell’anno in esame, la Struttura ha dato seguito alla formulazione di varie memorie all’Avvocatura dello Stato ed alle istituzioni interessate (Ministeri, Conferenza Stato-Regioni, Conferenza delle Regioni) ottenendo ancora una volta puntuali positivi riscontri giurisprudenziali dell’attività condotta. In proposito è opportuno ricordare che la SISAC non è stata mai soccombente nei giudizi instaurati a livello nazionale ad opera di singoli o soggetti sindacali. In questi anni, la Struttura ha fatto ricorso molto limitatamente ad incarichi esterni professionali di assistenza legale (il caso più recente attiene un ricorso giunto a sentenza - favorevole - nel corso del 2012 - condotta antisindacale – Tribunale di Roma – art. 21 medicina generale e nel 2017 una procedura di costituzione in giudizio per un ricorso intentato e poi ritirato dalla organizzazione sindacale UIL Fpl). In tutti i casi è stato il Responsabile della Segreteria Tecnica a relazionare alle Avvocature interessate sulle specifiche questioni, garantendo economicità di gestione ed un servizio pienamente rispondente alle necessità di difesa in giudizio dell’Ente. Nel corso del 2018 però, come già riportato nella precedente relazione, la SISAC è stata chiamata in giudizio dinanzi a tre differenti giurisdizioni (TAR Lazio, Giudice del Lavoro, e Tribunale Civile) ad opera del sindacato SMI a seguito di una diatriba interna al sindacato stesso che ha imposto un intervento cautelativo da parte della Struttura a tutela delle Amministrazioni rappresentate e degli stessi iscritti al sindacato. In relazione a tali fatti il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro ha già esitato un proprio provvedimento sul ricorso per condotta antisindacale. Il Tribunale adito dal sindacato ricorrente (SMI), con ordinanza dell’8 novembre 2018, ha respinto integralmente le doglianze del ricorrente, giudicando insussistenti sia il comportamento ascritto a SISAC, sia qualsivoglia forma di danno in capo al sindacato, condannandolo peraltro al pagamento delle spese di giudizio della controparte. Il sindacato però ha proposto successivamente ricorso contro l’ordinanza del giudice di prima istanza e il Trib...
La gestione del contenzioso. Il processo di gestione di un contenzioso, inizialmente segue le classiche politiche di gestione previste dall’istituto ma, in ipotesi che il contenzioso veda l’intervento di giudici per risolverlo, si deve obbligatoriamente prevedere un diverso approccio di perizia. In particolare è necessario procedere ad una perizia dei dati informatici e biometrici delle firme in contenzioso. Per questo motivo Xyzmo mette a disposizione un software che permette il confronto dei dati biometrici e informatici della firma nonché la visione delle modalità di generazione della firma a mezzo di una ricostruzione utilizzando i parametri memorizzati. Ovviamente per poter effettuare questo controllo è indispensabile poter accedere ai dati crittografati della firma. In sintesi il processo prevede:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).