L’apprendistato Clausole campione

L’apprendistato. Da tutte le recenti modifiche anche il contratto di apprendistato, nelle sue varie espressioni (almeno tre tipologie), è messo in seria difficoltà. Com’è noto tale contratto, dopo aver raggiunto un illusorio12 assestamento con il t.u. 167/2011 è stato oggetto di significative modifiche ad opera della l. 92/2012 e del d.l. 28 giugno 2013 n. 76 conv. con l. 9 agosto 2013 n. 99: modifiche che non ne hanno in alcun modo rilanciato l’utilizza- zione. Ovvio che anche la riforma ▇▇▇▇▇▇▇, nel momento in cui ha ancor più liberalizzato il contratto a termine, se ne dovesse preoccupare. Però anche il d.l. 34/2014, pure con le sensibili correzioni apportate in sede di conversione dalla l. 78/2014, ha totalmente sbagliato la mira, in quanto ha considerato la formazione, cui dovrebbe essere precipuamente finalizzato il contratto, come un onere per l’impresa anziché una risorsa. Il che, in una logica di breve periodo, è persino vero, ma finisce per rendere inutile affiancare contratti a termine liberalizzati e apprendistati dal ridotto con- tenuto formativo (salvo qualche disperato tentativo di animare quelli stret- 12 V. D’ONGHIA, L’ennesimo (inutile) intervento del legislatore sul contratto di apprendistato, in RGL, 2014, I, p. 745. tamente intrecciati a percorsi di istruzione alta o “bassa”). Ora l’introdu- zione del Catuc rischia di aggravare ancor più la situazione, in quanto l’apprendistato dovrà risultare non solo più appetibile di un contratto a termine liberalizzato ma anche di un contratto a tempo indeterminato più facilmente estinguibile e fornito di formidabili incentivi13. Solo un’im- presa davvero interessata a formare in modo specifico il giovane lavoratore per professionalità elevate può conservare un qualche interesse all’appren- distato, che, per quanto semplificato e a costi ridotti, porta con sé una serie di aggravi tanto nei contenuti quanto nello svolgimento: il piano forma- tivo (pure reso sintetico e indicato per relationem), la necessità di far svolgere la formazione extra-aziendale (almeno nelle Regioni virtuose che ne co- municano le modalità entro 45 giorni), controlli, obblighi di trasformarne una quota (anche se ridimensionata e prevista per legge solo nelle imprese con più di 50 dipendenti) in contratti a tempo indeterminato. Inoltre la circolare INPS 2015/17 rischia di assestare il colpo finale in quanto precisa che gli incentivi previsti dalla legge di stabilità 2015 non potranno essere utilizzati per le nuove assunzioni se in precedenza ...
L’apprendistato. La nuova legge si pone l’obiettivo di semplificare le disposizioni in ma- teria di contratto di apprendistato che si applicheranno ai rapporti di lavoro costituiti a partire dalla data di entrata in vigore della nuova nor- mativa, cioè dal 21 marzo 2014. Le nuove misure, quindi, non ri- guardano i contratti già in essere.
L’apprendistato. L’ART. 2 DEL TESTO UNICO RINVIA PER LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO
L’apprendistato. Il ▇.▇▇▇. n. 81/2015 riguardante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni” (quarto decreto attuativo del Jobs Act) interviene sul contratto di apprendistato, già oggetto di una profonda revisione nel 2014, attraverso il D.L. n. 34/2014 (c.d. decreto Poletti). Al di là delle condivisibili affermazioni di principio sulla funzione del contratto di apprendistato nell’integrazione formazione lavoro, non si rilevano miglioramenti nella norma, ma al contrario qualche ulteriore arretramento:  il vincolo della stabilizzazione di una quota degli apprendisti assunti in precedenza per poter nuovamente utilizzare il contratto di apprendistato (già pesantemente ridimensionato dal decreto ▇▇▇▇▇▇▇) viene limitato ad un solo tipo di apprendistato;  viene ancora ridotta la retribuzione per le ore di formazione (apprendistato di 1° e 3° tipo);  per una delle tipologie di apprendistato si stabilisce che il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi costituisce giustificato motivo di licenziamento;  si ridimensiona il ruolo delle parti sociali; nel contempo si rileva che la disciplina generale continua ad essere affidata, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, ai contratti nazionali, senza che si assista, come in altri casi, al tentativo di sovvertire i livelli della contrattazione. Ancora una volta per rendere appetibile da parte dei datori di lavoro una tipologia contrattuale poco utilizzata1 si sceglie la strada della compressione delle tutele e dei diritti dei lavoratori, anziché quella degli investimenti, negati già in partenza dal decreto, che ripetutamente esclude la possibilità di “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. 1 Dati relativi alle assunzioni in provincia di Alessandria: confronto 1° semestre 2014 - 1° semestre ▇▇▇▇ Tempi indeterminati 4.430 6.209 Apprendistato 752 586 Tempi determinati 16.470 17.746 La flessione dell’apprendistato in valori assoluti e relativi è da mettere in relazione alla “concorrenza” da parte di altre forme contrattuali, tra cui le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2015 per cui è previsto lo sgravio contributivo.. SCHEDA N. 5 L’APPRENDISTATO L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Nell’apprendistato, allo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione che costituisce la caratteristica di ogni contratto di lavoro, si aggiunge l’obbligo formativ...
L’apprendistato. L'apprendistato è un rapporto di lavoro speciale, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario per acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera lavorativa. L'età minima per essere assunti come apprendisti è 16 anni purché si sia adempiuto all'obbligo scolastico. L'età massima è invece di 24 anni (28 anni per i portatori di handicap). L'apprendistato è permesso in tutti i settori lavorativi compreso quello agricolo. Durata La durata varia a seconda dei settori e dei CCNL, non può essere inferiore a 18 mesi e superiore ai 4 anni. Possono essere prestati periodi di apprendistato presso più datori di lavoro.
L’apprendistato. L'apprendistato è un tipo di contratto a causa mista destinato ai giovani che per la prima volta si rivolgono al mercato del lavoro e le sue finalità sono essenzialmente a carattere formativo. La sua origine risale al Medioevo, quando era usato come mezzo di insegnamento delle arti e dei mestieri. La legge del 1955, n. 25, definisce l'apprendistato come "uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato a impartire o far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per divenire lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima". La specialità del rapporto sta dunque nel fatto che il datore di lavoro ha sia l'obbligo retributivo, sia l'obbligo di impartire l'insegnamento professionale, mentre l'apprendista presta la sua opera non solo a vantaggio del datore di lavoro, ma anche a vantaggio proprio allo scopo di formarsi; l'apprendista ha sia un obbligo sia un diritto di lavorare. Proprio per questa duplice valenza, l'apprendistato è diventato un istituto largamente diffuso nei Paesi dell'Unione Europea, ma anche molto discusso in ragione dell'utilizzo distorto che se ne fa, legato più ai vantaggi di natura fiscale e alle agevolazioni contributive che ai reali vantaggi formativi dell'istituto. L'apprendistato interessa generalmente giovani dai 16 ai 24 anni che hanno adempiuto l'obbligo scolastico, e deve avere una durata minima di 18 mesi e massima di 4 anni (con un aumento di 2 anni nel caso di portatori di handicap): nella maggior parte dei casi dura dai due ai quattro anni. Al termine l'apprendista acquisisce lo status di lavoratore qualificato. La remunerazione varia tra il 25% e il 90% della remunerazione di un lavoratore adulto.
L’apprendistato. Assunzione (ACCORDO PRECEDENTE) 1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Reg. Cee n. 2081/93; qualora l'apprendista sia portatore di handicap, tali limiti di età sono elevati di due anni.

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  • Apprendistato L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. E’ disciplinato dagli artt. 41-47 del D.lgs. n. 81/2015, dal D.M. 12 ottobre 2015 che definisce gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi, nonché dalla normativa regionale vigente. Si articola nelle seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. E’ stipulato in forma scritta e contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari. Ha una durata minima non inferiore a 6 mesi. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. ▇▇▇▇▇▇ comunque essere rispettati i seguenti principi: - i lavoratori percepiranno per il primo e il secondo anno il 90% della retribuzione spettante in applicazione del CCNL ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto. Al terzo anno i suddetti lavoratori percepiranno il 100% della citata retribuzione. - presenza di un tutore o referente aziendale; - possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; - possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; - registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino; - possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 24 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 40% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di 1 apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei detti limiti sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. A. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

  • Durata dell'apprendistato Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: II 48 III 48 IV 48 V 36 VI 24 Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l’impiego di cui al Decreto legislativo n. 469/97, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa. In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato, che è rimessa alle Regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti Bilaterali Territoriali ed all’Osservatorio Nazionale.

  • Doveri dell'apprendista L’apprendista deve: a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti; b) prestare la sua opera con la massima diligenza; c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale; d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge. L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

  • Apprendistato professionalizzante 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL. 2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione. 4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire. 5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione. 6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22. 7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL. 8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:

  • Corrispettivo contrattuale Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro non è dovuto da parte di Roma Capitale al contraente alcun corrispettivo. Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro l’aggiudicatario si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi ­ comprensivi dei conseguenti oneri ­ ogni qual volta richiesti da Roma Capitale. Il corrispettivo contrattuale dovuto da Roma Capitale all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per il periodo di 36 mesi (1096 gg.) e per i periodi presuntivamente sopra indicati, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo. L’importo totale del servizio è di € xxxxx al netto dell’I.V.A. (se dovuta). L’importo massimo del corrispettivo è stabilito in € xxx (euro), oltre IVA se e quanto dovuta distinto in: a) quota fissa mensile € xxxx oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%; b) quota variabile pro die pro capite € xxxx oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%. Per la gestione dei “SERVIZI INTEGRATIVI AI PERCORSI DI AUTONOMIA” il costo complessivo del servizio oggetto del presente Capitolato descrittivo e prestazionale è determinato in € 513.000,00, per la somma destinata all’attivazione dei servizi. Le spese sostenute relative al “fondo per l’avvio dei progetti di autonomia” saranno rimborsate a rendicontazione fino al raggiungimento dell’importo definito dalla procedura. L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L’esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l’importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o costi diversi dalla quota pro­die/pro­capite posta a base del presente accordo quadro medesimo. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo la quota pro­die/pro­capite a base di gara e in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.