Lavoro a cottimo. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall’azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, all’operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 15% dei minimi tabellari vigenti. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 15%. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del detto minimo. Xxxx operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, l’indicazione del lavoro da eseguire ed il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Quando gli operai lavorano con tariffe già assestate il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Qualora siano intervenute modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l’assestamento. Quando l’operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell’utile di cottimo sempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause. I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le Parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tali controversie, come ad esempio, quelle relative: a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo; b) all’assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro; c) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi; d) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia, saranno esaminate in prima istanza tra la Direzione aziendale e la RSU anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell’operaio o della RSU
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro a cottimo. a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo in relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni ed ai sistemi in uso nei vari settori. Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo. Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o a flusso continuo, con prestazioni vincolate all’osservanza di un ritmo predeterminato che richieda un rendimento superiore a quello richiesto dal lavoro ad economia, l’operaio dovrà essere retribuito a cottimo, semprechè questo sistema sia praticabile. Qualora non sia possibile praticare tariffe di cottimo, l’azienda dovrà corrispondere agli operai, le cui prestazioni sono vincolate come sopra detto, una percentuale di maggiorazione del loro elemento retributivo nazionale del 4,13%. Nulla è dovuto nel caso che la linea assolva un servizio ausiliario automatizzato o comunque non si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.
b) Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall’azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, dovranno consentire all’operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di conseguire un utile di cottimo guadagno non inferiore al 15% dei minimi tabellari vigentiall’elemento retributivo nazionale stabilito per la sua categoria maggiorato del 4,13%. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli - essendovi più operai lavoranti a retribuiti in base alla medesima tariffa di cottimo nel medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia - detti operai abbiano realizzato un utile guadagno medio di cottimo non inferiore al suddetto 154,13%. .
c) Nel caso in cui per cause non dipendenti dalla sua capacità o volontà, un operaio lavorante lavorando a cottimo non riesca a conseguire raggiunga il guadagno minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontàdi cui al punto b), la retribuzione gli verrà sarà integrata fino al raggiungimento del detto minimo. Xxxx operai a raggiungerlo.
d) Prima dell’inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai lavoratori interessati dovrà essere comunicata per iscritto mediante affissione o per affissione, all’inizio del lavoro, l’indicazione con altro mezzo di comunicazione scritta:
1) le indicazioni del lavoro da eseguire ed eseguire;
2) il compenso unitario (tariffa tariffe di cottimo) corrispondente. Quando L’azienda comunicherà all’operaio gli operai lavorano con tariffe già assestate il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga indipendentemente dai paga, con riferimento ai risultati di ciascuna tariffa. Qualora siano intervenute modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le delle singole tariffe.
e) Le tariffe di cottimo nell’interesse dell’azienda come degli operai, divengono definitive dopo un periodo di esperimento la cui durata (avuto riguardo ai caratteri tecnici e alle eventuali complessità delle lavorazioni) sarà preventivamente stabilita e comunicata agli operai interessati. Tale durata sarà compresa tra i 15 e i 45 giorni; l’esperimento sarà seguito dal periodo di assestamento della tariffa di cottimo o di incentivo di durata non superiore a due mesi.
f) L’azienda comunicherà alla Rappresentanza sindacale unitaria o al delegato di impresa e, tramite la propria Associazione territoriale, ai Sindacati provinciali dei lavoratori all’atto di introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo, o nel caso di modifiche ai sistemi in vigore, solo i criteri generali applicati. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti minimo e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo. Nel caso di introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al secondo comma del precedente punto a), le comunicazioni saranno variate in proporzione alle variazioni fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono. Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
g) Ove si verifichi che per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni l’applicazione di una o più voci delle vigenti tariffe determini una minore retribuzione rispetto ai livelli raggiunti nel quadrimestre precedente per ragioni indipendenti dalla laboriosità degli operai, l’azienda dovrà ricercare ed eliminare la causa del fatto e, contemporaneamente, determinerà la quota di minor guadagno che dovrà essere riconosciuta agli operai, ad integrazione delle retribuzioni già riscosse. I provvedimenti di cui sopra non saranno adottati vigendo le tariffe provvisorie durante il periodo di assestamento. Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate e quelli di tariffe in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l’assestamento. Quando l’operaio passa corso di assestamento.
h) L’effettuazione del passaggio dal lavoro a sistema di cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell’utile di cottimo sempreché rimangano non dovrà, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzioni di retribuzione.
i) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti. Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio A questo effetto la dipendenza di cottimo, la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause. I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le Parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tali controversie, un operaio da un altro può essere intesa soltanto come ad esempio, quelle relative:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) all’assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
c) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
d) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia, saranno esaminate in prima istanza tra la Direzione aziendale rapporto tecnico e la RSU anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell’operaio o disciplinare nell’ambito della RSUazienda.
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Lavoro a cottimo. A) Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall’azienda in modo da garantire, garantire nei periodi normalmente considerati, all’operaio di normale capacità ed operosità operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 156,50% dei minimi tabellari vigentidel minimo di paga base tabellare del gruppo di appartenenza. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel del medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 156,50%. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del di detto minimo. Xxxx Agli operai interessati dovrà essere comunicata comunicato per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, l’indicazione del lavoro da eseguire ed e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Quando gli operai lavorano lavorino con tariffe già assestate assestate, il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Qualora siano intervenute modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l’assestamento. A richiesta dell’operaio l’azienda metterà a disposizione dell’operaio stesso gli elementi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe. La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe alle quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi. Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo potrà avere durata fino a 4 mesi e sarà concordato fra le parti interessate. Si intende per periodo di assestamento, il tempo durante il quale la tariffa abbia avuto effettiva applicazione; pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento. L’accordo tra le parti per la durata dell’assestamento può anche essere tacito. L’operaio cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell’eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato l’operaio avrà diritto ad un acconto sulla base della presumibile liquidazione. Quando l’operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione lavorazione, ha diritto alla conservazione dell’utile di cottimo sempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause. I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, seguito o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le Parti parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio, esempio quelle relative:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) all’assestamento delle tariffe anche in caso di variazione variazioni nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
c) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
d) ; al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia, saranno . Saranno esaminate in prima istanza nell’ambito aziendale tra la Direzione aziendale e la RSU RSU, anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell’operaio o della RSU. Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia. Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti.
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Lavoro a cottimo. 1) Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche. Nel caso in cui la valutazione della prestazione richiesta all’operaio o ad una squadra di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro e sia richiesta all’operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l’operaio o la squadra di operai dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzioni a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
2) Le tariffe di cottimo (a tempo od a prezzo) devono essere fissate dall’azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, all’operaio di normale capacità ed operosità operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 155,25% dei minimi tabellari vigentidi paga base. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso la generalità (intendendosi per tale almeno i due terzi) degli operai lavoranti a cottimo nel in un medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 15%. 5,25 per cento.
3) Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca riesce a conseguire il minimo previsto dal precedente comma punto 2) per ragioni indipendenti dalla sua capacità cause a lui non imputabili e volontàsalva l’ipotesi di tempestività richiesta di mutamento delle condizioni di omissione della tariffa di cui al punto 2), la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento minimo di cottimo.
4) L’azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimi o massimi), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo. Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, superato il necessario periodo sperimentale, l’azienda procederà alla comunicazione di cui al punto 4). Alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l’organizzazione sindacale che rappresenta l’azienda o i sindacati provinciali dei lavoratori. La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al primo comma del detto minimo. Xxxx punto 4), purchè non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l’obbligo della comunicazione informativa.
6) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
7) Gli operai interessati dovrà lavoranti a cottimo dovranno essere comunicata per iscritto o per affissione, messi a conoscenza all’inizio del lavoro, l’indicazione per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratti di cottimi collettivi o di squadra - del lavoro da eseguire ed il compenso unitario (e della corrispondente tariffa di cottimocottimo (tempo od a prezzo) corrispondente. Quando nonchè di ogni elemento necessario per il computo dell’utile del cottimo stesso.
8) L’azienda comunicherà all’operaio gli operai lavorano con tariffe già assestate il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo del periodo di paga indipendentemente dai e, a richiesta, anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe.
9) Si intende per periodo di ciascuna tariffa. Qualora siano intervenute assestamento delle tariffe di cottimo il tempo tecnico necessario perchè le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzato; pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulabili al fine di stabilire la durata del periodo complessivo di assestamento.
10) Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato tra le parti direttamente; ove il periodo di assestamento superi i due mesi potrà essere richiesto l’intervento delle rispettive organizzazioni.
11) Le tariffe stabilite potranno essere variate allorchè sia superato il periodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, . In tali casi le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del periodo di assestamento.
12) Qualora si dovesse constatare una sensibile caduta nel guadagno medio di cottimo la R.S.U. potrà intervenire presso la direzione per congiuntamente accertarne lo cause. Ove ricorra l’ipotesi di cui al punto 6) del presente articolo, un esame di merito potrà essere effettuato in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l’assestamento. sede sindacale.
13) Quando l’operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell’utile di cottimo sempreché semprechè rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause. .
14) I reclami riguardanti l’applicazione le applicazioni delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso Nei casi in cui il lavoratore ritenga soddisfacente l’esito potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite la R.S.U. Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile comunque non abbia avuto seguito, o sia sorta oltre due settimane. Nel caso di mancato accordo la controversia individuale o plurima, non risolta direttamente esaminata entro i quindici giorni successivi in sede sindacale tra le Parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tali controversie, come ad esempio, quelle relative:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) all’assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
c) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
d) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia, saranno esaminate in prima istanza tra la Direzione aziendale e la RSU anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell’operaio o della RSUorganizzazioni sindacali territoriali rispettive.
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Lavoro a cottimo. A) Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall’azienda in modo da garantire, garantire nei periodi normalmente considerati, all’operaio di normale capacità ed operosità operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 156,50% dei minimi tabellari vigentidel minimo di paga base tabellare del gruppo di appartenenza. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel del medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 156,50%. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del di detto minimo. Xxxx operai interessati dovrà essere comunicata comunicato per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, l’indicazione del lavoro da eseguire ed e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Quando gli operai lavorano lavorino con tariffe già assestate assestate, il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Qualora siano intervenute modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l’assestamento. A richiesta dell’operaio l’azienda metterà a disposizione dell’operaio stesso gli elementi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe. La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe alle quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi. Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo potrà avere durata fino a 4 mesi e sarà concordato fra le parti interessate. Si intende per periodo di assestamento, il tempo durante il quale la tariffa abbia avuto effettiva applicazione; pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento. L’accordo tra le parti per la durata dell’assestamento può anche essere tacito. L’operaio cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell’eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato l’operaio avrà diritto ad un acconto sulla base della presumibile liquidazione. Quando l’operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione lavorazione, ha diritto alla conservazione dell’utile di cottimo sempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause. I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, seguito o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le Parti parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio, esempio quelle relative:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) all’assestamento delle tariffe anche in caso di variazione variazioni nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
c) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
d) ; al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia, saranno . Saranno esaminate in prima istanza nell’ambito aziendale tra la Direzione aziendale e la RSU RSU, anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell’operaio o della RSU. Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia. Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti.
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