Lavoro a turni. In base all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2003 si definisce lavoro a turni qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane. Il lavoratore assunto quale turnista non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve rendere la prestazione lavorativa nelle ore e nei turni stabiliti, anche nell'ipotesi che questi siano predisposti soltanto per determinate figure professionali. Nel caso di più turni, il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante. Il lavoratore smontante, in questi casi, dovrà informare il datore di lavoro, il quale dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine massimo di un numero di ore che consenta al lavoratore di beneficiare del riposo giornaliero di 11 ore continuative. Comunque, il datore di lavoro dovrà adoperarsi affinché la presenza sul lavoro del lavoratore smontante non si protragga per più di 4 ore. Le ore prestate in eccedenza rispetto all'orario giornaliero contrattualmente determinato, saranno trattate in conformità a quanto stabilito dai successivi artt. 42, 49 e 50. I lavoratori interessati alla turnazione dovranno alternarsi nei diversi turni al fine di evitare che una parte presti la sua opera esclusivamente in ore notturne. Trovano applicazione nei confronti dei lavoratori turnisti le norme di legge e di contratto in materia di limiti massimi dell'orario di lavoro. I lavoratori turnisti hanno diritto, analogamente agli altri lavoratori, al riposo giornaliero ed al riposo settimanale. Ai lavoratori turnisti, quando i turni sono avvicendati a rotazione, in modo da consentire un'equa distribuzione dei turni comprendenti le ore notturne, sarà riconosciuta una maggiorazione nella misura del 27%, da attribuire al salario o stipendio mensile indipendentemente dal turno diurno o notturno effettuato dal lavoratore.
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Lavoro a turni. In base all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2003 si definisce lavoro a Le RSU verranno preventivamente informate dell’istituzione di turni qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane. Il lavoratore assunto quale turnista non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve rendere la prestazione lavorativa nelle ore e nei turni stabiliti, anche nell'ipotesi che questi siano predisposti soltanto per determinate figure professionali. Nel caso di più turni, il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante. Il lavoratore smontante, in questi casi, dovrà informare il datore di lavoro, il quale dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine massimo di un numero di ore che consenta al lavoratore di beneficiare del riposo giornaliero di 11 ore continuative. Comunque, il datore di lavoro dovrà adoperarsi affinché la presenza sul lavoro del lavoratore smontante non si protragga per più di 4 ore. Le ore prestate in eccedenza rispetto all'orario giornaliero contrattualmente determinato, saranno trattate in conformità a quanto stabilito dai successivi artt. 42, 49 e 50. I lavoratori interessati alla turnazione dovranno alternarsi nei diversi turni al fine di evitare che una parte presti la sua opera esclusivamente in ore notturne. Trovano applicazione nei confronti dei lavoratori turnisti le norme di legge e di contratto in materia di limiti massimi dell'orario di lavoro. I lavoratori turnisti hanno diritto, analogamente agli altri lavoratori, al riposo giornaliero ed al riposo settimanalenon possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. Nel caso di lavorazioni a ciclo continuo la distribuzione dell'orario di lavoro e dei relativi riposi costituiranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e R.S.U.. I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni. Ai lavoratori turnistiche effettuino l'orario continuo di 8 ore giornaliere é concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto. L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due comma precedenti, quando dedotti i turni sono avvicendati a rotazioneriposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo tale da consentire un'equa distribuzione dei turni comprendenti comportare una prestazione effettiva non inferiore all'orario contrattuale di cui all'art. 18 della parte comune del presente C.C.N.L. Nell'impossibilità tecnica di fruire del riposo di cui al comma 5, previo incontro e/o informativa alle parti con le RSU e/o informativa alle parti , e/o le XX.XX. territoriali stipulanti il presente ccnl, ai predetti lavoratori verrà corrisposto un compenso sostitutivo per le ore notturnedi mancato riposo pari alla quota oraria della retribuzione base (minimi tabellari, contingenza ed eventuale terzo elemento) maggiorata del 7%,8 % fermo restando il diritto alla fruizione dei 10 minuti di pausa retribuiti ai sensi del D.Lgs 66/2003. La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz'ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del secondo comma dell'art. 20 della L. 17 ottobre 1967, n. 977. Ai lavoratori che operano in turni avvicendati sarà riconosciuta una maggiorazione nella misura del 27che deve intendersi comprensiva della incidenza sugli istituti indiretti, differiti, non cumulabile pari al: - 30% per le ore di effettiva prestazione notturna; - 40% per le ore di effettiva prestazione festiva. In caso di prestazioni su tre turni avvicendati nelle 24 ore, al lavoratore sarà riconosciuta una pausa retribuita non inferiore ai 10 minuti. Conseguentemente, il compenso sostitutivo di cui al 7° comma viene fissato al 5% 7%, da attribuire al salario . Sono fatti salvi diversi trattamenti aziendali in atto equivalenti o stipendio mensile indipendentemente dal turno diurno o notturno effettuato dal lavoratorepiù favorevoli.
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Lavoro a turni. In base all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2003 si definisce I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro a turni qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo giornalieri e il quale comporti dovranno prestare la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane. Il lavoratore assunto quale turnista non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve rendere la prestazione lavorativa nelle ore e nei turni stabiliti, anche nell'ipotesi che questi siano predisposti soltanto per determinate figure professionaliloro opera nel turno stabilito. Nel caso di più turni, il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto lavorazioni a ciclo continuo la distribuzione dell'orario di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante. Il lavoratore smontante, e dei relativi riposi costituiranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e R.S.U.. I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in questi casi, dovrà informare il datore di lavoro, il quale dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine massimo di un numero di ore che consenta al lavoratore di beneficiare del riposo giornaliero di 11 ore continuative. Comunque, il datore di lavoro dovrà adoperarsi affinché la presenza sul lavoro del lavoratore smontante non si protragga relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per più di 4 ore. Le ore prestate in eccedenza rispetto all'orario giornaliero contrattualmente determinato, saranno trattate in conformità a quanto stabilito dai successivi artt. 42, 49 e 50. I lavoratori interessati alla turnazione dovranno alternarsi nei diversi turni al fine di evitare che una parte presti la sua opera esclusivamente in ore notturne. Trovano applicazione nei confronti dei lavoratori turnisti le norme di legge e di contratto in materia di limiti massimi dell'orario di lavoro. I lavoratori turnisti hanno diritto, analogamente agli altri lavoratori, al riposo giornaliero ed al riposo settimanalei guardiani notturni. Ai lavoratori turnistiche effettuino l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto. Per i minori che lavorano in squadre avvicendate, quando oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio, egualmente retribuito, è di mezz'ora ai sensi dell'art. 18 della L. 26 aprile 1934, n. 653. L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due comma precedenti, dedotti i turni sono avvicendati a rotazioneriposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo tale da consentire un'equa distribuzione comportare una prestazione effettiva non inferiore all'orario contrattuale di cui all'art. 7 della parte comune del presente C.C.N.L.. Nell'impossibilità tecnica di fruire del riposo, ai predetti lavoratori verrà corrisposto un compenso sostitutivo del 7% dei minimi tabellari. La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz'ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del secondo comma dell'art. 20 della L. 17 ottobre 1967, n. 977. Ai lavoratori che operano in turni comprendenti le ore notturne, avvicendati sarà riconosciuta una maggiorazione nella misura del 27%che deve intendersi comprensiva della incidenza sugli istituti indiretti, da attribuire al salario o stipendio mensile indipendentemente dal turno diurno o notturno effettuato dal lavoratoredifferiti, non cumulabile pari al: - 30% per le ore di effettiva prestazione notturna; - 40% per le ore di effettiva prestazione festiva.
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Samples: CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento E Boschivi Forestali
Lavoro a turni. In base all'artCCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008 Il testo dell’art. 34 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. Allo scopo di far fronte ad esigenze funzionali che prevedono la continuità del servizio anche nei giorni festi- vi e nell’arco delle 24 ore giornaliere, comma 2l’orario di lavoro è articolato in turni di lavoro avvicendati antimeridiani, del D. Lgspo- meridiani e notturni. n. 66/2003 si definisce lavoro a I turni qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmosalvo che particolari esigenze ne comportino la variazione e che potranno essere definiti in sede di contrattazione integrativa sono, compreso il ritmo rotativodi norma, che può essere così articolati: antimeridiano 06 – 14 pomeridiano 14 – 22 notturno 22 – 06 Il turno di tipo continuo o discontinuo e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a scavalco è regolato dalla contratta- zione integrativa.
2. Ai dipendenti inseriti in turni di lavoro avvicendati compete, oltre alla retribuzione delle ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimaneeffettivamente prestate, una maggiorazione oraria.
3. Il lavoratore assunto quale turnista personale incluso in turni di lavoro avvicendati non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieripuò usufruire dell’orario flessibile.
4. Il lavoratore deve rendere fruire tra la prestazione lavorativa nelle ore fine di un turno e nei turni stabiliti, anche nell'ipotesi che questi siano predisposti soltanto per determinate figure professionali. Nel caso di più turni, il lavoratore l’inizio del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante. Il lavoratore smontante, in questi casi, dovrà informare il datore di lavoro, il quale dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine massimo seguente di un numero intervallo di ore che consenta al lavoratore almeno 11 ore, salvo particolari servizi ed esigenze legate all’incolumità di beneficiare del riposo giornaliero di 11 ore continuativeper- sone e/o cose ed alla pubblica utilità.
5. Comunque, il datore di lavoro dovrà adoperarsi affinché la presenza sul lavoro del lavoratore smontante non si protragga per Non possono essere effettuati più di 4 ore8 turni notturni al mese.
6. Le ore prestate in eccedenza rispetto all'orario giornaliero contrattualmente determinato, saranno trattate in conformità La maggiorazione prevista per l’effettuazione del la- voro straordinario è cumulabile con quella prevista per il lavoro a quanto stabilito dai successivi arttturno.
7. 42, 49 e 50. I lavoratori interessati alla turnazione dovranno alternarsi nei diversi turni La maggiorazione oraria per il turno a scavalco è pari al fine di evitare che una parte presti la sua opera esclusivamente in ore notturne. Trovano applicazione nei confronti dei lavoratori turnisti le norme di legge e di contratto in materia di limiti massimi dell'orario di lavoro. I lavoratori turnisti hanno diritto, analogamente agli altri lavoratori, al riposo giornaliero ed al riposo settimanale. Ai lavoratori turnisti, quando i turni sono avvicendati a rotazione, in modo da consentire un'equa distribuzione dei turni comprendenti le ore notturne, sarà riconosciuta una maggiorazione nella misura del 2725%, da attribuire al salario o stipendio mensile indipendentemente dal turno diurno o notturno effettuato dal lavoratore.
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Lavoro a turni. In base all'art(come sostituito dall’art.11 del CCRL 8.10.2008)
1. 1Allo scopo di far fronte ad esigenze funzionali che prevedono la continuità del servizio anche nei giorni festivi e nell‟arco delle 24 ore giornaliere, comma 2l‟orario di lavoro è articolato in turni di lavoro avvicendati antimeridiani, del D. Lgspomeridiani e notturni. n. 66/2003 si definisce lavoro a I turni qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmosalvo che particolari esigenze ne comportino la variazione e che potranno essere definiti in sede di contrattazione integrativa sono, compreso il ritmo rotativodi norma, che può essere così articolati: • antimeridiano 06 – 14 • pomeridiano 14 – 22 • notturno 22 – 06 Il turno di tipo continuo o discontinuo e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a scavalco è regolato dalla contrattazione integrativa.
2. Ai dipendenti inseriti in turni di lavoro avvicendati compete, oltre alla retribuzione delle ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimaneeffettivamente prestate, una maggiorazione oraria.
3. Il lavoratore assunto quale turnista personale incluso in turni di lavoro avvicendati non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieripuò usufruire dell'orario flessibile.
4. Il lavoratore deve rendere fruire tra la prestazione lavorativa nelle ore fine di un turno e nei turni stabiliti, anche nell'ipotesi che questi siano predisposti soltanto per determinate figure professionali. Nel caso di più turni, il lavoratore l‟inizio del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante. Il lavoratore smontante, in questi casi, dovrà informare il datore di lavoro, il quale dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine massimo seguente di un numero intervallo di ore che consenta al lavoratore almeno 11 ore, salvo particolari servizi ed esigenze legate all‟incolumità di beneficiare del riposo giornaliero di 11 ore continuativepersone e/o cose ed alla pubblica utilità.
5. Comunque, il datore di lavoro dovrà adoperarsi affinché la presenza sul lavoro del lavoratore smontante non si protragga per Non possono essere effettuati più di 4 ore8 turni notturni al mese.
6. Le ore prestate in eccedenza rispetto all'orario giornaliero contrattualmente determinatoLa maggiorazione prevista per l‟effettuazione del lavoro straordinario è cumulabile con quella prevista per il lavoro a turno.
7. La maggiorazione oraria per il turno a scavalco è pari al 25%.
1. Per lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri e per turni festivi spetta una maggiorazione dello stipendio orario, saranno trattate in conformità a quanto stabilito dai successivi artt. 42non utile ai fini del trattamento integrativo di previdenza e quiescenza, 49 pari al 20% per turni pomeridiani, 40% per turni notturni e 50festivi, 60% per turni notturni-festivi.
2. I lavoratori interessati alla turnazione dovranno alternarsi nei turni pomeridiani hanno inizio alle ore 14; quelli notturni sono compresi tra le 22,00 le ore 6,00.
3. Non si considera prestato in turno pomeridiano il lavoro prestato per il recupero relativo alle articolazioni dell'orario settimanale in 5 giorni.
4. Nessun dipendente può essere comandato ad effettuare più di 10 turni notturni al mese.
5. Quando non sia possibile concedere il riposo compensativo, al dipendente inserito in turni di servizio in giorni festivi diversi turni dalla domenica, spetta un compenso sostitutivo commisurato all'importo previsto per il lavoro straordinario festivo.
6. Al personale turnista in servizio presso sedi dislocate fuori dei centri abitati e in quelle non collegate da servizi pubblici di linea compatibili con l'orario d'ufficio, è corrisposta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina super per il percorso intercorrente dal comune più vicino al fine di evitare che una parte presti la sua opera esclusivamente in ore notturne. Trovano applicazione nei confronti dei lavoratori turnisti le norme di legge e di contratto in materia di limiti massimi dell'orario posto di lavoro. I lavoratori turnisti hanno diritto, analogamente agli altri lavoratori, al riposo giornaliero ed al riposo settimanale. Ai lavoratori turnisti, quando i L’individuazione dei servizi che devono attuare turni sono avvicendati di lavoro viene definita a rotazione, in modo da consentire un'equa distribuzione dei turni comprendenti le ore notturne, sarà riconosciuta una maggiorazione nella misura del 27%, da attribuire al salario o stipendio mensile indipendentemente dal turno diurno o notturno effettuato dal lavoratorelivello di contrattazione articolata.
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