Common use of Lavoro a turni Clause in Contracts

Lavoro a turni. La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro. I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi. Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall’art. 67 (lavoro straordinario, notturno e festivo). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del: • 35% per le ore lavorate di notte; • 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni); • 35% per le ore lavorate di giorno nella domenica. Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo. Le maggiorazioni di cui al 3° comma del presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi. Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all’art. 10 (“Orario di lavoro”). I lavoratori turnisti, addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno. I lavoratori interessati devono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore. Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come indicato nell’art. 67 (lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo) conservando inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito a lavori non compresi in normali turni avvicendati, avrà soltanto diritto alla suddetta retribuzione maggiorata della percentuale per lavoro festivo, calcolata come indicato all’art. 67 (lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo). In ogni caso, però, l’Azienda, prima dell’inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva. Nel caso di sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 12 Febbraio 2020, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a turni. La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro. I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi. Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall’art. 67 (lavoro straordinario, notturno e festivo). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del: 35% per le ore lavorate di notte; 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni); 35% per le ore lavorate di giorno nella domenica. Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo. Le maggiorazioni di cui al 3° comma del presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi. Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all’art. 10 (“Orario di lavoro”). I lavoratori turnisti, addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno. I lavoratori interessati devono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore. Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come indicato nell’art. 67 (lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo) conservando inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito a lavori non compresi in normali turni avvicendati, avrà soltanto diritto alla suddetta retribuzione maggiorata della percentuale per lavoro festivo, calcolata come indicato all’art. 67 (lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo). In ogni caso, però, l’Azienda, prima dell’inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva. Nel caso di sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.

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Lavoro a turni. La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro. I lavoratori dovranno prestare l’opera l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi. Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall’artdall'art. 67 (lavoro Lavoro straordinario, notturno e festivo). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del: - 35% per le ore lavorate di notte; - 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni); - 35% per le ore lavorate di giorno nella domenica. Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo. Le maggiorazioni di cui al 3° comma del presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi. Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all’artall'art. 10 (Orario di lavoro). I lavoratori turnisti, addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno. I lavoratori interessati devono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore. Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come indicato nell’artnell'art. 67 (lavoro Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo) conservando inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito a lavori non compresi in normali turni avvicendati, avrà soltanto diritto alla suddetta retribuzione maggiorata della percentuale per lavoro festivo, calcolata come indicato all’artall'art. 67 (lavoro Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo). In ogni caso, però, l’Aziendal'azienda, prima dell’inizio dell'inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva. Nel caso di sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.

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Lavoro a turni. La Direzione dell'azienda potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro, fermo restando che l'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali e di 50 ore settimanali per gli addetti a lavori discontinui. I lavoratori dovranno prestare l’opera l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori ; dovranno essere avvicendati nei turni ad onde evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di domenica. Con le maggiorazioni previste ai punti 2 e 3 (per il solo settore dei laterizi) dell'art. 67 si intende compensato il lavoro eseguito in regolari turni avvicendati nei giorni festivi. Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, feriali e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall’art. 67 (lavoro straordinario, notturno e festivo). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del: • 35% per le ore lavorate di notte; • 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni); • 35% per le ore lavorate di giorno nella domenica. Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo. Le maggiorazioni di cui al 3° comma del presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi. Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all’art. 10 (“Orario di lavoro”)notturne. I lavoratori turnisti, turnisti addetti a ai lavori a ciclo continuo, continuo non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare dar loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turnostraordinario. I lavoratori interessati devono debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore. Qualora Per i lavoratori turnisti che prestano servizio in assenza di altro personale, le aziende valuteranno la possibilità di installare idonei sistemi di segnalazione e/o avviso al fine di garantire ai medesimi tempestiva assistenza in caso di necessità. Per il lavoratore turnista settore dei laterizi le percentuali di maggiorazione assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento economico che venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale corrisposto per lavoro festivo calcolata come indicato nell’art. 67 (lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo) conservando inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il l'esecuzione del lavoro a turni, salvo a mantenere, in alternativa, i riposi retribuiti nelle aziende dove questi sono già in atto. Se viceversa venga adibito Per il settore dei manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle ai lavoratori addetti a lavori non compresi lavorazioni che si svolgono in normali turni avvicendati, avrà soltanto diritto alla suddetta retribuzione maggiorata della percentuale per lavoro festivo, calcolata come indicato all’art. 67 (lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo). In ogni caso, però, l’Azienda, prima dell’inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione avvicendati è concesso un intervallo di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno mezz'ora di riposo compensativo assegnato con decorrenza della retribuzione. Per il settore dei laterizi viene convenuto che la prescrizione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 è considerata assolta qualora in sostituzione dovrà cadere nel corso azienda esista un regime di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri; tale pausa si intende retribuita ove non comporti modifiche all'assetto organizzativo e alla continuità della settimana successivanormale attività produttiva. Nel caso di sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previsti a turno con altri lavoratorilivello aziendale ferme restando, ove esistenti, le prestazioni condizioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turnomiglior favore in essere.

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Lavoro a turni. La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro. I lavoratori dovranno prestare l’opera la loro opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi. Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall’artdall'art. 67 82 (lavoro supplementare, straordinario, notturno festivo e festivonotturno). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del: · 35% per le ore lavorate di notte; · 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, turni sia nel caso di due turni); · 35% per le ore lavorate di giorno nella domenica. Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo. Le maggiorazioni di cui al comma 3 del presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª 13a mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed e infrasettimanali nonché delle riduzioni della riduzione di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi. Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all’art. 10 (“Orario di lavoro”). I lavoratori turnistiIl lavoratore turnista, addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno. I lavoratori interessati devono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore. Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di del riposo compensativo avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come indicato nell’art. 67 (lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo) conservando inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito a lavori non compresi in normali turni avvicendaticompensativo, avrà soltanto diritto alla suddetta retribuzione maggiorata della percentuale per lavoro maggiorazione di straordinario festivo, calcolata come indicato all’art. 67 (lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo). In ogni caso, però, l’Azienda, prima dell’inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva. Nel caso di sostituzioni temporanee ed e occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno sono compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.

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