Lavoro a turni. L’orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz’ora. In attuazione a quanto disposto dall’art. 31 l’orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezz’ora giornaliera di riposo. Per prestazioni di lavoro giornaliero fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposo. La mezz’ora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei ore di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della mezz’ora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti. Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l’intervallo di mezz’ora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile. Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz’ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all’1,05% della retribuzione di fatto. Per prestazioni che eccedono le ore 7,30 giornaliere di lavoro effettivo dovrà essere corrisposta la percentuale di maggiorazione di straordinario. La predetta maggiorazione non è dovuta nelle riduzioni di orario fino ad undici ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (ore 5 e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a tredici ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra). In deroga a quanto sopra, nel caso che, per effetto della distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro prevista dall’art. 31 e dal comma primo del presente articolo, sia effettuato in un solo giorno della settimana un orario inferiore alle 6 ore, verrà egualmente corrisposta la maggiorazione. Le modifiche dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, l’operaio dovrà comunque fruire all’atto del passaggio a diverso turno di un adeguato periodo di riposo. Ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire, all’atto del passaggio a diverso turno, di un adeguato periodo di riposo che può essere inferiore a 11 ore. Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio ed il suo termine coincidano con l’inizio e col termine dell’orario di una delle squadre, rimanendo comunque il limite di uno spostamento massimo di trenta minuti. Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui all’art. 31.
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Lavoro a turni. L’orario ordinario giornaliero 23a. Impostazione del lavoro a squadre è turni: il lavoro a turni deve essere definito d’accordo con i collaboratori. I modelli dei turni possibili in virtù del CCL sono riportati all’Appendice 6 del CCL. I modelli aziendali di 8 ore lavoro a turni devono essere notificati alla Com- missione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL), la quale si riserva il diritto di verificarli, se necessario. 23b. Supplementi per il lavoro a turni: la Legge sul lavoro e le rispettive ordinanze per il lavoro a turni prevedono disposi- zioni specifiche (x.xx. relative alla durata massima del turno, ivi compreso il riposo, la cui durata lavoro notturno). Una distinta delle disposizioni più importanti è riportata in sintesi nell’Appendice 6 del CCL. Le ore lavora- te nei turni devono essere registrate con un supplemento di mezz’oratempo del 5%. In attuazione a quanto disposto dall’art. 31 l’orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezz’ora giornaliera di riposo. Per prestazioni Le ore flessibili nei periodi di lavoro giornaliero fino in turni sono definite a 6 ore non è previsto l’intervallo mezzo di riposo. La mezz’ora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei ore raffronto dei tempi di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della mezz’ora normali per i singoli giorni previsti nel calendario di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti. Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l’intervallo di mezz’ora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile. Per orario lavorativo annuo con le ore di lavoro a squadreprestate registrate, ivi compresa la mezz’ora compresi eventuali sup- plementi. Se un turno cade del tutto o parzialmente nella fase di riposotempo lavorativo notturno, verrà corrisposta una maggiorazione pari all’1,05% della retribuzione alle ore prestate nel periodo di fatto. Per prestazioni che eccedono le ore 7,30 giornaliere tempo rientrante nell’orario notturno, in caso di lavoro effettivo dovrà notturno temporaneo deve essere corrisposta la percentuale accordato in via addizionale anche un supplemento di maggiorazione di straordinario. La predetta maggiorazione non è dovuta nelle riduzioni di orario fino ad undici ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (ore 5 e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a tredici ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra). In deroga a quanto sopra, nel caso che, per effetto della distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro prevista dall’art. 31 e dal comma primo del presente articolo, sia effettuato in un solo giorno della settimana un orario inferiore alle 6 ore, verrà egualmente corrisposta la maggiorazione. Le modifiche dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggioresalario pari al 25%. Nel caso eccezionale di modifica lavoro notturno regolare o periodico, alle ore prestate nel pe- riodo di tempo rientrante nell’orario notturno va aggiunta una maggiorazione di tempo del turno assegnato, l’operaio dovrà comunque fruire all’atto del passaggio a diverso turno di un adeguato periodo di riposo. Ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire, all’atto del passaggio a diverso turno, di un adeguato periodo di riposo che può essere inferiore a 11 ore. Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio ed il suo termine coincidano con l’inizio e col termine dell’orario di una delle squadre, rimanendo comunque il limite di uno spostamento massimo di trenta minuti. Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui all’art. 3110%.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Lavoro a turni. L’orario ordinario giornaliero del I lavoratori non possono rifiutarsi all’istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. Nei casi di ciclo continuo, la Direzione aziendale e le RSU si incontreranno a squadre è livello aziendale per verificare la ripartizione dell’orario di lavoro. I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell’azienda fatta eccezione per i guardiani notturni. Ai lavoratori che effettuino l’orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz’ora per turnoconsumare il pasto. Per i minori che lavorano in squadre avvicendate, ivi compreso oppure con orari di lavoro di 8 ore consecutive, valgono le normative di legge vigenti, in quanto pertinenti. L’orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due commi precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all’orario di lavoro di cui all’art. 7 della parte comune del presente C.C.N.L. Nell’impossibilità tecnica di fruire di tutto il riposo, i predetti lavoratori fruiranno di dieci minuti retribuiti, anche in forma individuale, mentre per la cui durata è parte restante verrà loro corrisposto, a decorrere dall’1/10/2004, un compenso sostitutivo pari al 5% (che si intende comprensivo di mezz’ora. In attuazione a quanto disposto dall’art. 31 l’orario ordinario ogni incidenza su qualsiasi istituto contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezz’ora giornaliera e di riposo. Per prestazioni di lavoro giornaliero fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposolegge). La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz’ora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei ore di lavoro richiesteanche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del 2° comma dell’art. Ai soli fini del diritto alla maturazione 20 della mezz’ora di riposolegge 17 ottobre 1967, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti. Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l’intervallo di mezz’ora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile. Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz’ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all’1,05% della retribuzione di fatto. Per prestazioni che eccedono le ore 7,30 giornaliere di lavoro effettivo dovrà essere corrisposta la percentuale di maggiorazione di straordinario. La predetta maggiorazione non è dovuta nelle riduzioni di orario fino ad undici ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (ore 5 e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a tredici ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra). In deroga a quanto sopra, nel caso che, per effetto della distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro prevista dall’art. 31 e dal comma primo del presente articolo, sia effettuato in un solo giorno della settimana un orario inferiore alle 6 ore, verrà egualmente corrisposta la maggiorazione. Le modifiche dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, l’operaio dovrà comunque fruire all’atto del passaggio a diverso turno di un adeguato periodo di riposon. 977. Ai sensi del primo comma dell’art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003d.lgs. 66/2003 non fruiranno del riposo i lavoratori turnisti con un orario di lavoro non superiore alle sette ore e trenta minuti giornalieri o alle trentasette ore e trenta minuti settimanali né verrà loro riconosciuto il compenso sostitutivo, nel caso in quanto beneficiari di modifica adeguata tutela derivante dal loro ridotto orario di lavoro. Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno assegnato cessante potrà lasciare il lavoratore posto di lavoro quando sia stato sostituito; la sostituzione dovrà comunque fruire, all’atto del passaggio a diverso turno, avvenire entro il termine massimo di un adeguato periodo numero di riposo ore corrispondente alla metà del turno; queste prolungate prestazioni per le ore che può essere inferiore a 11 ore. Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio ed il suo termine coincidano con l’inizio e col termine dell’orario di una delle squadre, rimanendo comunque il limite di uno spostamento massimo di trenta minuti. Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui all’art. 31eccedono l’orario ordinario giornaliero sono considerate straordinarie.
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Lavoro a turni. L’orario ordinario giornaliero del Il lavoro prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, è considerato lavoro a squadre è turni. Nel lavoro a turni deve essere consentito, a termine di 8 ore legge, per ogni turno, ivi compreso il l’intervallo di mezz’ora di riposo, che va computata ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale giornaliero, ed il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile. Agli operai cottimisti dovrà essere corrisposta, per la cui durata è mezz’ora di mezz’orariposo goduto una mezza quota oraria dell’utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro. In attuazione Per le ore di effettiva prestazione a quanto disposto dall’artturni, verrà corrisposta una maggiorazione pari all’1,10 per cento della retribuzione di fatto. 31 l’orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 oreTale percentuale di maggiorazione non si riferisce all’indennità di contingenza, ivi la quale invece viene corrisposta per le ore di effettiva presenza nello stabilimento, compresa la mezz’ora giornaliera di riposo. Per prestazioni di lavoro giornaliero fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposo. La mezz’ora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei ore di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della mezz’ora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti. Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l’intervallo di mezz’ora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile. Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz’ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all’1,05% della retribuzione di fatto. Per prestazioni che eccedono le ore 7,30 giornaliere di lavoro effettivo dovrà essere corrisposta la percentuale di maggiorazione di straordinario. La predetta maggiorazione non è dovuta nelle riduzioni di orario fino ad undici ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (ore 5 e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a tredici ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra). In deroga a quanto sopra, nel caso che, per effetto della distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro prevista dall’art. 31 e dal comma primo del presente articolo, sia effettuato in un solo giorno della settimana un orario inferiore alle 6 ore, verrà egualmente corrisposta la maggiorazione. Le modifiche dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, l’operaio dovrà comunque fruire all’atto del passaggio a diverso turno di un adeguato periodo di riposo. Ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire, all’atto del passaggio a diverso turno, di un adeguato periodo di riposo che può essere inferiore a 11 ore. Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio ed il suo termine coincidano con l’inizio e col termine dell’orario di una delle squadre, rimanendo comunque il limite di uno spostamento massimo di trenta minuti. Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui all’art. 31.
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Lavoro a turni. L’orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, Ai lavoratori che prestano la cui durata è di mezz’ora. In attuazione a quanto disposto dall’art. 31 l’orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 loro opera in turni continui e avvicendati nelle ventiquattro ore, ivi compresa la mezz’ora giornaliera di riposo. Per prestazioni di lavoro giornaliero fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposo. La mezz’ora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei ore di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della mezz’ora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti. Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l’intervallo di mezz’ora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile. Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz’ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all’1,05% della retribuzione al 20%, da calcolare sul minimo di fattopaga base conglobata, non computabile ai fini degli istituti retributivi indiretti, differiti e sul calcolo degli eventuali straordinari. Per prestazioni che eccedono le ore 7,30 giornaliere Il lavoratore turnista, a fine turno, qualora per motivi non programmabili non dovesse ricevere il cambio turno, dovrà rimanere al suo posto di lavoro effettivo dovrà essere corrisposta la percentuale finché l'azienda non avrà provveduto all'invio di maggiorazione di un sostituto entro e non oltre due ore dalla fine del turno precedentemente effettuato. Dette ore verranno retribuite secondo quanto previsto all'art.40 (lavoro straordinario). La predetta maggiorazione non è dovuta nelle riduzioni di orario fino ad undici ore complessive se si tratta L’introduzione dell’orario di lavoro a due squadre (ore turni è stabilita dall’azienda previa comunicazione alle RSU/RSA se presenti ovvero, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali territoriali, con un preavviso di 5 e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a tredici ore e mezza se si tratta giorni di tre squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra)calendario. In deroga a quanto sopraLa direzione aziendale, nel caso fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, per effetto della distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro prevista dall’art. 31 compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e dal comma primo del presente articolole ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso, sia effettuato in un solo giorno della settimana un orario inferiore alle 6 oregarantendo a ciascuno, verrà egualmente corrisposta la maggiorazione. Le modifiche dei turni devono essere notificate oltre il riposo giornaliero, 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, l’operaio dovrà comunque fruire all’atto del passaggio a diverso turno di un adeguato periodo di riposo. Ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire, all’atto del passaggio a diverso turno, di un adeguato periodo di ininterrotto riposo che può essere inferiore a 11 ore. Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio ed il suo termine coincidano con l’inizio e col termine dell’orario di una delle squadre, rimanendo comunque il limite di uno spostamento massimo di trenta minuti. Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui all’art. 31per ogni settimana.
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