Common use of Lavoro a turni Clause in Contracts

Lavoro a turni. La Direzione dell’azienda potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro, fermo restando che l’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali e di 50 ore settimanali per gli addetti a lavori discontinui. I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi stabilito; dovranno essere avvicendati nei turni onde evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di domenica. Con le maggiorazioni previste ai punti 2) e 3) (per il solo settore dei laterizi) dell’art. 67 si intende compensato il lavoro eseguito in regolari turni avvicendati nei giorni feriali e/o nelle ore notturne. I turnisti addetti ai lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dar loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario. I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore. Per i lavoratori turnisti che prestano servizio in assenza di altro personale, le aziende valuteranno la possibilità di installare idonei sistemi di segnalazione e/o avviso al fine di garantire ai medesimi tempestiva assistenza in caso di necessità Per il settore dei laterizi le percentuali di maggiorazione assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento economico che venga corrisposto per l’esecuzione del lavoro a turni, salvo a mantenere, in alternativa, i riposi retribuiti nelle aziende dove questi sono già in atto. Per il settore dei manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle ai lavoratori addetti a lavorazioni che si svolgono in turni avvicendati è concesso un intervallo di mezz’ora di riposo con decorrenza della retribuzione. Per il settore dei laterizi viene convenuto che la prescrizione di cui all’art.8 del D.Lgs. n.66/2003 è considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri; tale pausa si intende retribuita ove non comporti modifiche all’assetto organizzativo e alla continuità della normale attività produttiva. La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previsti a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, le condizioni di miglior favore in essere.

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Lavoro a turni. La Direzione dell’azienda potrà stabilire nelle 24 ore più È considerato lavoro a turni di lavoro, fermo restando quello prestato da lavoratori che l’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali e di 50 ore settimanali per gli addetti si avvicendano a lavori discontinui. I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi stabilito; dovranno essere avvicendati nei turni onde evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di domenica. Con le maggiorazioni previste ai punti 2) e 3) (per il solo settore dei laterizi) dell’art. 67 si intende compensato il lavoro eseguito in regolari turni avvicendati nei giorni feriali e/una stessa macchina o nelle ore notturnemedesime mansioni entro le 24 ore. I turnisti addetti ai lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dar loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario. I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore. Per i lavoratori turnisti che prestano servizio in assenza di altro personale, le aziende valuteranno la possibilità di installare idonei sistemi di segnalazione e/o avviso al fine di garantire ai medesimi tempestiva assistenza in caso di necessità Per il settore dei laterizi le percentuali di maggiorazione assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento economico che venga corrisposto per l’esecuzione L’orario normale giornaliero del lavoro a turniturni è di 8 ore per turno, salvo ragguagliato alle ore settimanali sulla base di quanto previsto all’art. 29, ivi compreso il riposo, la cui durata è di 1/2 ora giornaliera per turno. Nel lavoro a mantenereturni deve essere consentito, in alternativaper ogni turno, i riposi retribuiti nelle aziende dove questi sono già in atto. Per il settore dei manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle ai lavoratori addetti a lavorazioni che si svolgono in turni avvicendati è concesso un intervallo di mezz’ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile. Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz’ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell’utile medio di cottimo realizzato nelle ore effettive di lavoro. Il riposo dei lavoratori turnisti deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro, o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz’ora di riposo. Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposo. Le eventuali prestazioni che eccedono le 7 ore e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con decorrenza la retribuzione di fatto per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario. Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso affisso nell’albo aziendale, salvo i casi di forza maggiore. Ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire, all’atto del passaggio a diverso turno, di un adeguato periodo di riposo che può essere inferiore a 11 ore. Il turno unico per gli operai o gli apprendisti è soggetto alla disciplina del presente articolo, anche se compiuto senza avvicendamento, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo, del lavoro a turni e, inoltre, il suo inizio o il termine coincidano con l’inizio o con il termine dell’orario di uno dei turni rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti. Il lavoro a turno verrà effettuato normalmente in 5 giorni in attuazione alla norma di cui all’art. 29 – parte generale. Per le ore di lavoro a turno, ivi compresa la mezz’ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all’1,05% della retribuzione di fatto. Detta percentuale si intende assorbita nelle percentuali previste dall’art. 34 — parte generale — relativamente al lavoro notturno e festivo. Altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell’ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le direzioni aziendali e le R.S.U. Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare l’adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto le parti riconoscono idonea l’adozione di diversi specifici schemi di turnazione; Nel caso di introduzione di un’organizzazione del lavoro sui primi 6 giorni settimanali finalizzata al maggior utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giorni settimanali per lavoratore, l’orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione. Per il settore dei laterizi viene convenuto che la prescrizione Le modalità applicative di cui all’art.8 del D.Lgs. n.66/2003 è considerata assolta qualora in azienda esista un regime tali strutture di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri; tale pausa si intende retribuita ove non comporti modifiche all’assetto organizzativo e alla continuità della normale attività produttiva. La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previsti orario saranno definite a livello aziendale ferme restandoinclusi i regimi di orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, ove esistenti, le condizioni vale la riduzione di miglior favore in essereorario a 36 ore settimanali).

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