Lavoro a turni. I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. Nei casi di ciclo continuo le Parti si incontreranno a livello aziendale per verificare la ripartizione dell'orario di lavoro. I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni. Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo di 8 ore giornaliere e` concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto. Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orari di lavoro di 8 ore consecutive, valgono le normative di legge vigenti, in quanto pertinenti. L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due commi precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sara` peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all'orario contrattuale di cui all'art. 7 della parte comune del presente C.C.N.L. Nell'impossibilita` tecnica di fruire del riposo, ai predetti lavoratori verra` corrisposto, a decorrere dall'1/4 /1991, un compenso sostitutivo pari al 7% del valore orario dei minimi tabellari contrattuali, moltiplicato per l'orario di lavoro giornaliero. La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz'ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del secondo@@ comma dell'art. 20 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977.
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Lavoro a turni. I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione Il testo dell’art. 34 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. Allo scopo di far fronte ad esigenze funzionali che prevedono la continuità del servizio anche nei giorni festivi e nell’arco delle 24 ore giornaliere, l’orario di lavoro è articolato in turni di lavoro giornalieri avvicendati antimeridiani, pomeridiani e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. Nei casi di ciclo continuo le Parti si incontreranno a livello aziendale per verificare la ripartizione dell'orario di lavoronotturni. I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento di lavoro, salvo che particolari esigenze ne comportino la variazione e che potranno essere definiti in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturnisede di contrattazione integrativa sono, di norma, così articolati: antimeridiano 06 – 14 pomeridiano 14 - 22 notturno 22 – 06 Il turno di lavoro a scavalco è regolato dalla contrattazione integrativa.
2. Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo dipendenti inseriti in turni di lavoro avvicendati compete, oltre alla retribuzione delle ore effettivamente prestate, una maggiorazione oraria.
3. Il personale incluso in turni di lavoro avvicendati non può usufruire dell'orario flessibile.
4. Il lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore, salvo particolari servizi ed esigenze legate all’incolumità di persone e/o cose ed alla pubblica utilità.
5. Non possono essere effettuati più di 8 ore giornaliere e` concesso un riposo retribuito di mezz'ora turni notturni al mese.
6. La maggiorazione prevista per consumare l’effettuazione del lavoro straordinario è cumulabile con quella prevista per il pastolavoro a turno.
7. Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orari di lavoro di 8 ore consecutive, valgono le normative di legge vigenti, in quanto pertinenti. L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due commi precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sara` peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all'orario contrattuale di cui all'art. 7 della parte comune del presente C.C.N.L. Nell'impossibilita` tecnica di fruire del riposo, ai predetti lavoratori verra` corrisposto, La maggiorazione oraria per il turno a decorrere dall'1/4 /1991, un compenso sostitutivo scavalco è pari al 7% del valore orario dei minimi tabellari contrattuali, moltiplicato per l'orario di lavoro giornaliero. La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz'ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del secondo@@ comma dell'art. 20 della Legge 17 ottobre 1967, n. 97725%.
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Samples: Employment Agreement
Lavoro a turni. I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione 1. Allo scopo di far fronte ad esigenze funzionali che prevedono la continuità del servizio anche nei giorni festivi e nell’arco delle 24 ore giornaliere, l’orario di lavoro è articolato in turni di lavoro giornalieri avvicendati antimeridiani, pomeridiani e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. Nei casi di ciclo continuo le Parti si incontreranno a livello aziendale per verificare la ripartizione dell'orario di lavoronotturni. I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento di lavoro, salvo che particolari esigenze ne comportino la variazione e che potranno essere definite in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturnisede di contrattazione integrativa sono, di norma, così articolati: antimeridiano 06 - 14 pomeridiano 14 - 22 notturno 22 – 06
2. La contrattazione integrativa può prevedere una diversa articolazione.
3. Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo dipendenti inseriti in turni di lavoro avvicendati compete, oltre alla retribuzione delle ore effettivamente prestate, una maggiorazione oraria.
4. Il personale incluso in turni di lavoro avvicendati non può usufruire dell'orario flessibile.
5. Il lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore, salvo particolari servizi ed esigenze legate all’incolumità di persone e/o cose ed alla pubblica utilità.
6. Non possono essere effettuati più di 8 ore giornaliere e` concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto. Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orari di lavoro di 8 ore consecutive, valgono le normative di legge vigenti, in quanto pertinenti. L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due commi precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sara` peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all'orario contrattuale di cui all'art. 7 della parte comune del presente C.C.N.L. Nell'impossibilita` tecnica di fruire del riposo, ai predetti lavoratori verra` corrisposto, a decorrere dall'1/4 /1991, un compenso sostitutivo pari turni notturni al mese.
7% del valore orario dei minimi tabellari contrattuali, moltiplicato per l'orario di lavoro giornaliero. La durata maggiorazione prevista per l’effettuazione del riposo intermedio viene ridotta lavoro straordinario è cumulabile con quella prevista per il lavoro a mezz'ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del secondo@@ comma dell'art. 20 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977turno.
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Lavoro a turni. I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008
1. Allo scopo di far fronte ad esigenze funzionali che prevedono la continuità del servizio anche nei giorni festivi e nell’arco delle 24 ore giornaliere, l’orario di lavoro è articolato in turni di lavoro giornalieri avvicendati antimeridiani, pomeridiani e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. Nei casi di ciclo continuo le Parti si incontreranno a livello aziendale per verificare la ripartizione dell'orario di lavoronotturni. I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento di lavoro, salvo che particolari esigenze ne comportino la variazione e che potranno essere definiti in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturnisede di contrattazione integrativa sono, di norma, così articolati: antimeridiano 06 – 14 pomeridiano 14 - 22 notturno 22 – 06 Il turno di lavoro a scavalco è regolato dalla contrattazione integrativa.
2. Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo dipendenti inseriti in turni di lavoro avvicendati compete, oltre alla retribuzione delle ore effettivamente prestate, una maggiorazione oraria.
3. Il personale incluso in turni di lavoro avvicendati non può usufruire dell'orario flessibile.
4. Il lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore, salvo particolari servizi ed esigenze legate all’incolumità di persone e/o cose ed alla pubblica utilità.
5. Non possono essere effettuati più di 8 ore giornaliere e` concesso un riposo retribuito di mezz'ora turni notturni al mese.
6. La maggiorazione prevista per consumare l’effettuazione del lavoro straordinario è cumulabile con quella prevista per il pastolavoro a turno.
7. Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orari di lavoro di 8 ore consecutive, valgono le normative di legge vigenti, in quanto pertinenti. L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due commi precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sara` peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all'orario contrattuale di cui all'art. 7 della parte comune del presente C.C.N.L. Nell'impossibilita` tecnica di fruire del riposo, ai predetti lavoratori verra` corrisposto, La maggiorazione oraria per il turno a decorrere dall'1/4 /1991, un compenso sostitutivo scavalco è pari al 7% del valore orario dei minimi tabellari contrattuali, moltiplicato per l'orario di lavoro giornaliero. La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz'ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del secondo@@ comma dell'art. 20 della Legge 17 ottobre 1967, n. 97725%.
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