Lavoro notturno. E' considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. E' considerato "lavoro notturno" agli effetti legali, quello effettivamente prestato tra le ore 22 e le ore 5 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003. Agli effetti legali è considerato "lavoratore notturno" il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 e le ore 5; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 5.00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part-time verticale e misto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 66/2003. Non si considera lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali: a) vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente; b) necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore; c) necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura); d) per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 66/2003, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
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Lavoro notturno. E' considerato lavoro Nelle ventiquattro ore è individuato un periodo “notturno”, ai soli effetti retributivi, quello prestato che è il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6 del mattino6. E' considerato "lavoro notturno" agli effetti legali, quello effettivamente prestato tra le ore 22 e le ore 5 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003. Agli effetti legali è considerato "È definito “lavoratore notturno" ”:
1) qualsiasi lavoratore che durante il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga periodo notturno svolga, in via non eccezionale modo normale, almeno tre ore del suo tempo di lavorolavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga il proprio orario giornaliero di notte, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 e le ore 5; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre quattro ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 5.00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'annosessanta notti all’anno. Dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, da riproporzionare, per il part-time verticale e misto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 66/2003è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22 alle ore 6. Non si considera sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionalinotturno:
a) vacanza determinata da dimissioni improvvise la lavoratrice madre di dipendenteun figlio d’età inferiore a tre anni o, in alterna- tiva il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) necessità la lavoratrice od il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo un figlio convivente di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggioreetà inferiore ai dodici anni;
c) necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (feriela lavoratrice od il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile, permessi retribuiti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non retribuiti di qualunque natura);successive modificazioni.
d) per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durataI lavoratori rientranti nella sfera d’applicazione delle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 26 giugno 1990, n. 162. Sono adibiti al Nell’ipotesi d’introduzione del lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, o di modificazione della disciplina del decreto legislativo n. 66/2003, lavoro notturno in caso di adozione di un orario articolato su più settimaneessere, il periodo Consorzio effettuerà una con- sultazione preventiva delle RSA/RSU, convocandole con un preavviso di riferimento sul quale calcolare il limite almeno tre giorni. La consultazione deve concludersi entro sette giorni dall’inizio. Qualora non risultino costituite le RSA/RSU la consultazione va effet- tuata con le Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto. L’orario giornaliero di 8 lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle 24 ventiquattro ore, in mancanza salvo i casi di una specifica regolamentazione esigenze con- nesse ad eventi eccezionali ed emergenze. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti a livello aziendale, lavoro not- turno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è definito come media su base trimestraleesposto. Ai sensi dell'art. 15 Gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari e non forniti dal servizio sanitario nazionale saranno a carico del decreto legislativo n. 66/2003Consorzio, che garantisce assumerà, altresì, a proprio carico anche i ticket delle prestazioni del predetto servizio sanitario nazionale. Saranno, inoltre, a carico del Consorzio gli eventuali accertamenti diagnostici che, per il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurnoloro carattere d’urgenza, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita riconosciuto dal medico competente in materia di tutela della salute e della sicurezza non potrebbero essere utilmente svolti attraverso il servizio sanitario nazionale. Ai lavoratori notturni, adibiti a lavorazioni, che comportano rischi par- ticolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, comprese nell’elenco appro- vato con l’emanando decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono garantite, previa consultazione con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza o, in mancanza mancanza, con le RSA/RSU, appropria- te misure di soluzioni nell'ambito del medesimo livelloprevenzione e di protezione personale e collettiva. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inido- neità alle prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico compe- tente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore possa essere spostato verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. Nell’ipotesi in cui mansioni equivalenti diurne non siano esistenti o disponibili, il Consorzio potrà adibire il lavoratore divenuto inidoneo al lavoro notturno, a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13inferiori, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma quanto previsto fermo restando il trattamento eco- nomico in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavorogodimento.
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Lavoro notturno. E' considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22 22.00 e le ore 6 6.00 del mattino. E' considerato "lavoro notturno" agli effetti legali, quello effettivamente prestato tra le ore 22 22.00 e le ore 5 5.00 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003. Agli effetti legali è considerato "lavoratore notturno" il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 22.00 e le ore 55.00; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 5.00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part-time verticale e misto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 66/2003. Non si considera lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
a) vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;
b) necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
c) necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);
d) per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, 1 del decreto legislativo n. 66/2003, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 66/2003, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
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Lavoro notturno. E' considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22 22,00 e le ore 6 6,00 del mattino. E' considerato "lavoro notturno" agli effetti legali, legali quello effettivamente prestato tra le ore 22 22,00 e le ore 5 5,00 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'artdall’art. 1, comma 2, lett. d), ) del D.Lgs. decreto legislativo n. 66/2003. Agli effetti legali è considerato "lavoratore notturno" il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 22,00 e le ore 55,00; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 22,00 e le ore 5.00 5,00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part-part – time verticale e misto, ai sensi dell'artdell’art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. decreto legislativo n. 66/2003. Non si considera lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., . quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
a) vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;
b) necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
c) necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);
d) per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 66/2003, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'artdall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. RSU ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. r.s.a. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territorialiOOSS Territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
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Lavoro notturno. E' considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. E' considerato "lavoro notturno" agli effetti legali, quello effettivamente prestato tra le ore 22 e le ore 5 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'art. 1, comma 2, lett. d), Ai sensi del D.Lgs. n. 66/200366/2003 in caso di prima introduzione del lavoro notturno, dovrà essere avviata preventivamente, una consultazione delle R.S.U., se costituite, aderenti alle XX.XX. Agli effetti legali firmatarie del presente c.c.n.l. Tale consultazione va conclusa entro un periodo di 7 giorni. Ai fini retributivi è considerato "lavoratore notturno" il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo lavoro notturno quello svolto consecutivamente tra le ore 22 e le ore 5; l'inserimento temporaneo in un orario , salvo che per i lavoratori turnisti per i quali il lavoro notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di coincide con quello del 3° turno. Per la individuazione del "lavoratore notturno"; - con " si fa riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 5.00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part-time verticale e misto, ai sensi dell'artalla definizione data dall'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 66/200366/2003 e succ. Non si considera mod., int. e conferme. Per i lavoratori notturni ai sensi della legge il limite giornaliero del lavoro notturno ai in turni avvicendati può essere rispettato come valore medio nell'ambito di un periodo di riferimento settimanale o plurisettimanale non superiore a 3 mesi. Ai sensi del decreto legislativo D.Lgs. n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionaliil lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) vacanza determinata da dimissioni improvvise dalla lavoratrice madre di dipendenteun figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa. Ciò vale anche per i genitori non naturali con figli in adozione o in affido;
b) necessità dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo un figlio convivente di personale dovuta età inferiore a malattia, infortunio e/o causa di forza maggioredodici anni;
c) necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (feriedalla lavoratrice o dal lavoratore, permessi retribuiti che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non retribuiti di qualunque natura);
d) per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve duratasuccessive modificazioni. Sono adibiti E' in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiestadalle ore 24 alle 06, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003, in caso dal momento della comunicazione all'Azienda dell'accertamento dello stato di adozione gravidanza fino al compimento di un orario articolato su più settimane, il periodo anno di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestraleetà del bambino. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 66/2003, che garantisce il trasferimento Per tutto quanto non previsto dal lavoro notturno a quello diurno, presente articolo si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Ai fini di quanto previsto fa rinvio alle norme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione del 58 - Salute e sicurezza nel lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro- Sezione terza.
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Lavoro notturno. E' considerato (Art. 8 CCNL 27.01.05)
1. Si intende per lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra notturno l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive ri- comprese nell’intervallo fra le ore 22 ventiquattro e le ore 6 cinque del mattinomattino successivo.
2. E' ’ considerato "lavoratore notturno qualsiasi lavo- ratore che svolga lavoro notturno" agli effetti legali, quello effettivamente prestato tra le ore 22 e le ore 5 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003. Agli effetti legali è considerato "lavoratore notturno" il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga notturno in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 e le ore 5; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 nell’intervallo di tempo sopra indica- to e le ore 5.00 per un minimo di 80 sessanta giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part-time verticale all’anno.
3. I lavoratori notturni devono essere sottoposti : - a cura e misto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) a spese del D.Lgs. n. 66/2003. Non si considera datore di lavoro a visita medica preventiva allo scopo di constatare l’assenza di controin- dicazioni al lavoro notturno ai sensi cui sono adibiti; - ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute; - ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di sa- lute incompatibili con il lavoro notturno.
4. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 al- le ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionalibambino. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) vacanza determinata da dimissioni improvvise dalla lavoratrice madre di dipendenteun figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) necessità dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo un figlio convivente di personale dovuta età inferio- re a malattia, infortunio e/o causa di forza maggioredodici anni;
c) necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (feriedalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a pro- prio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, permessi retribuiti n. 10430, e non retribuiti di qualunque natura);successive modificazioni.
d) per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata5. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta assolu- ta i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che ne facciano richiesta, tenuto conto delle richiesta nell’ambito del- le esigenze organizzative aziendali.
6. Ai sensi dell'artLa contrattazione collettiva integrativa stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la relativa maggiorazione retributiva.
7. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 66/2003, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del Il datore di lavoro, preventivamente, informa i la- voratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
8. Il datore di lavoro garantisce l’informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la con- sultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicu- rezza, ovvero delle organizzazione sindacali rappresen- tative, per le lavorazioni che comportano rischi partico- lari.
9. Nelle Aziende di cui agli artt. 64 e 66 del presente CCNL, l’articolazione dell’orario notturno, in relazione alla specificità del settore, potrà essere diversamente re- golamentato attraverso la contrattazione integrativa.
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Lavoro notturno. Le parti, visto il D.Lgs. n. 66/2003, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del Settore, hanno concordato sulla opportunità che tale materia venga disciplinata a livello di area professionale e/o a livello di area professionale omogenea oppure dalla contrattazione di II livello, sulla base di quanto il su citato decreto delega alle parti sociali. Pertanto, nell'ambito del confronto a livello sopra richiamato, potranno essere definiti specifici accordi in materia di lavoro notturno che, fatti salvi gli obblighi inerenti ai controlli medici preventivi e periodici di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 66/2003, potranno disciplinare, con apposite norme, tematiche, quali: - Definizione di lavoro notturno - Limitazioni al lavoro notturno - Durata della prestazione - Trasferimento al lavoro diurno - Riduzione dell'orario di lavoro e Maggiorazione retributiva - Rapporti sindacali - Doveri di informazione - Misure di protezione personale e collettiva. E' considerato in ogni caso vietato adibire al lavoro notturno:
a) le donne, ai soli effetti retributividalle ore 24 alle ore 6, quello prestato nel periodo che intercorre tra l'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
b) i minori, per un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. E' considerato "lavoro notturno" agli effetti legali, quello effettivamente prestato o tra le ore 22 23 e le ore 5 del mattino in relazione all'ipotesi formulata 7, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. d), 17 del D.Lgs. n. 66/2003977/1967. Agli effetti legali è considerato "lavoratore Non sono inoltre tenuti al lavoro notturno" il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 e le ore 5; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione :
A) i lavoratori affetti da patologie oncologiche per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 5.00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part-time verticale e mistoi quali, ai sensi dell'art. 1di legge, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 66/2003. Non si considera lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
a) vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendenteresidui una ridotta capacità lavorativa;
bB) necessità la lavoratrice madre, anche adottiva o affidataria, di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo un figlio di personale dovuta età inferiore a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
c) necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);
d) per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003tre anni o, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 66/2003, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livelloalternativa, il lavoratore possa essere spostato padre convivente con la stessa;
C) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese dodici anni;
D) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a tutelare l'occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territoriali; la consultazione è effettuata 104 e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavorosuccessive modificazioni.
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Lavoro notturno. E' considerato Le parti, visto il D.lgs. n. 66/2003, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del Settore, hanno concordato sulla opportunità che tale materia venga disciplinata a livello di Area Professionale e/o a livello di Area Professionale Omogenea oppure dalla contrattazione di secondo livello, sulla base di quanto il su citato Decreto delega alle parti sociali. Pertanto, nell’ambito del confronto a livello sopra richiamato, potranno essere definiti specifici accordi in materia di lavoro notturno che, fatti salvi gli obblighi inerenti ai controlli medici preventivi e periodici di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 66/2003, potranno disciplinare, con apposite norme, tematiche, quali: Definizione di lavoro notturno – Limitazioni al lavoro notturno – Durata della prestazione – Trasferimento al lavoro diurno – Riduzione dell’orario di lavoro e Maggiorazione retributiva – Rapporti sindacali – Doveri di informazione – Misure di protezione personale e collettiva. È in ogni caso vietato adibire al lavoro notturno:
a) le donne, ai soli effetti retributividalle ore 22 alle ore 6, quello prestato nel periodo che intercorre tra l’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
b) i minori, per un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. E' considerato "lavoro notturno" agli effetti legali, quello effettivamente prestato o tra le ore 22 23 e le ore 5 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'art7, salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett17 della L. n. 977/1967. d), del D.Lgs. n. 66/2003. Agli effetti legali è considerato "lavoratore Non sono inoltre tenuti al lavoro notturno" il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 e le ore 5; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione :
A) i lavoratori affetti da patologie oncologiche per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 5.00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part-time verticale e mistoi quali, ai sensi dell'art. 1di legge, comma 2residui una ridotta capacità lavorativa;
B) la lavoratrice madre, lett. eanche adottiva o affidataria, di un figlio di età inferiore a tre anni o nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età oppure, in alternativa, alle medesime condizioni il lavoratore padre convivente con la stessa;
C) del D.Lgs. n. 66/2003. Non si considera lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
D) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi del decreto legislativo della legge 5 febbraio 1992, n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l104 e successive modificazioni., quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
a) vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;
b) necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
c) necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);
d) per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 66/2003, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
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Lavoro notturno. E' considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22 22,00 e le ore 6 6,00 del mattino. E' considerato "lavoro notturno" agli effetti legali, legali quello effettivamente prestato tra le ore 22 22,00 e le ore 5 5,00 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'artalla lettera a) del punto 1 dell'art. 1, comma 2, lett. d), 2 del D.Lgs. n. 66/2003532/1999. Agli effetti legali è considerato "lavoratore notturno" il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 22,00 e le ore 55,00; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 22,00 e le ore 5.00 5,00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part-part – time verticale e misto, ai sensi dell'artdell’art. 1, comma 2, lett. e) 2 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 66/2003532/99. Non si considera lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo Decreto Legislativo n. 66/2003 532/99 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., . quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
a) : - vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;
b) ; - necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
c) ; - necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);
d) ; - per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 4 D. Lgs. n. 66/2003532/99, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 6 D. Lgs. n. 66/2003532/99, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livelloSono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le 12 ore settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di dieci ore giornaliere di guida effettiva, senz'altra interruzione che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il lavoratore possa essere spostato dipendente è tenuto a mansioni prestare il lavoro oltre i limiti contrattuali purché la media per il periodo di livello inferiore al fine 9 settimane consecutive non oltrepassi le 12 ore settimanali di agevolare soluzioni intese lavoro oltre i limiti contrattuali. Gli autisti non sono tenuti a tutelare l'occupazione. Ai fini prestare più di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, 8 ore giornaliere di guida effettiva senza altra interruzione che quella per la consumazione del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoropasto.
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Lavoro notturno. E' considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22 22,00 e le ore 6 6,00 del mattino. E' considerato "lavoro notturno" agli effetti legali, legali quello effettivamente prestato tra le ore 22 22,00 e le ore 5 5,00 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'artalla lettera a) del punto 1 dell'art. 1, comma 2, lett. d), 2 del D.Lgs. n. 66/2003532/1999. Agli effetti legali è considerato "lavoratore notturno" il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 22,00 e le ore 55,00; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 22,00 e le ore 5.00 5,00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part-part – time verticale e misto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) 2 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 66/2003532/99. Non si considera lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo Decreto Legislativo n. 66/2003 532/99 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., . quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
a) vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;
b) necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
c) necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);
d) per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 4 D. Lgs. n. 66/2003532/99, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 6 D. Lgs. n. 66/2003532/99, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13, 7 primo comma 2, del decreto legislativo D. Lgs. n. 66/2003 532/99 si conferma quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. RSU ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. r.s.a. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territorialiOOSS Territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
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Lavoro notturno. E' 1) Lavoro notturno ordinario. Per lavoro notturno si intende ai soli fini retributivi quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 06.00. Per tale lavoro è prevista una indennità di euro 12,39 per prestazioni oltre le quattro ore e fino alle otto ore per notte, di euro 6,20 per prestazioni oltre le due ore e fino alle quattro ore per notte. Fino alle due ore per notte non è dovuta l'indennità di cui al presente articolo. La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della indennità di cui all'art. 56. Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta.
2) Applicazione del decreto legislativo 66/2003. È considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. E' considerato "lavoro notturno" notturno agli effetti legalilegali di cui al D.Lgs. 66/2003, quello effettivamente prestato per un periodo di almeno sette ore consecutive in un arco di tempo comprendente l'intervallo tra le ore 22 24.00 e le ore 5 del mattino 05.00 in relazione all'ipotesi alla ipotesi formulata dall'artall'art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003citato decreto legislativo. Agli effetti legali della lett. e), dell'art. 1, del citato decreto legislativo, è considerato "lavoratore notturno" notturno il lavoratore che: - che con riferimento al suo orario all'orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazioneassegnazione (e cioè per almeno otto mesi per anno lavorativo), durante il periodo tra le ore 22 24.00 e le ore 505.00; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 5.00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part-time verticale e misto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 66/2003. Non si Si considera lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., svolto in via eccezionale quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
a) vacanza determinata da dimissioni improvvise per un numero di dipendente;
b) necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
c) necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);
d) per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata. Sono adibiti notti inferiori alle 5 al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendalimese. Ai sensi dell'art. 13, comma 117, del decreto legislativo n. D.Lgs. 66/2003, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 si concorda che l'orario dei lavoratori notturni non può superare le 12 ore nelle nell'arco delle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale. Ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 66/2003legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in nel caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma quanto previsto Le eventuali contestazioni saranno sottoposte all'esame delle competenti R.S.A./R.S.U. o in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, delle loro assenza alle XX.XX. territoriali; . Ai lavoratori notturni viene concessa una riduzione di orario di 26 ore su base annua. Tale riduzione viene usufruita tramite permessi retribuiti da godere entro sei mesi dalla loro maturazione. In caso di comprovato impedimento per la consultazione è effettuata e conclusa fruizione di tale riduzione entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoroi citati sei mesi gli stessi permessi potranno essere sostituiti da corrispondente retribuzione aggiuntiva.
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Lavoro notturno. E' È considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22 22,00 e le ore 6 6,00 del mattino. E' È considerato "“lavoro notturno" ” agli effetti legali, legali quello effettivamente prestato tra le ore 22 22,00 e le ore 5 5,00 del mattino in relazione all'ipotesi all’ipotesi formulata dall'art. dall’articolo 1, comma 2, lett. lettera d), del D.LgsD.lgs. n. 66/2003. Agli effetti legali è considerato "“lavoratore notturno" ” il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante du- rante il periodo tra le ore 22 22,00 e le ore 55,00; l'inserimento l’inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "“adibizione eccezionale" ” e pertanto non comporta l'assunzione l’assunzione della qualifica di "“lavoratore notturno"”; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 22,00 e le ore 5.00 5,00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'annoall’anno, da riproporzionare, per il part-time verticale e misto, ai sensi dell'art. dell’articolo 1, comma 2, lett. lettera e) ), del D.Lgsd.lgs. n. 66/2003. Non si considera lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., CCNL quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
a) : - vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;
b) ; - necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta do- vuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
c) ; - necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);
d) ; - per l'esecuzione l’esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo d.lgs. n. 66/2003, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendaleazien- dale, è definito come media su base trimestrale. Ai sensi dell'art. dell’articolo 15 del decreto legislativo d.lgs. n. 66/2003, 66/2003 che garantisce il trasferimento dal lavoro la- voro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito nell’ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare age- volare soluzioni intese a tutelare l'occupazionel’occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'art. dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo d.lgs. n. 66/2003 si conferma quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione CCNL L’introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. RSU ovvero, nell'ipotesi nell’ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. r.s.a. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territorialiOOSS Territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
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Lavoro notturno. E' considerato lavoro Nelle ventiquattro ore è individuato un periodo “notturno”, ai soli effetti retributivi, quello prestato che è il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6 del mattino6. E' considerato "lavoro notturno" agli effetti legali, quello effettivamente prestato tra le ore 22 e le ore 5 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003. Agli effetti legali è considerato "È definito “lavoratore notturno" ”:
1) qualsiasi lavoratore che durante il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga periodo notturno svolga, in via non eccezionale modo normale, almeno tre ore del suo tempo di lavorolavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga il proprio orario giornaliero di notte, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 e le ore 5; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre quattro ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 5.00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'annosessanta notti all’anno. Dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, da riproporzionare, per il part-time verticale e misto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 66/2003è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22 alle ore 6. Non si considera sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionalinotturno:
a) vacanza determinata da dimissioni improvvise la lavoratrice madre di dipendenteun figlio d’età inferiore a tre anni o, in alterna- tiva il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) necessità la lavoratrice od il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo un figlio convivente di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggioreetà inferiore ai dodici anni;
c) necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (feriela lavoratrice od il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile, permessi retribuiti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non retribuiti di qualunque natura)successive modificazioni;
d) per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durataI lavoratori rientranti nella sfera d’applicazione delle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 26 giugno 1990, n. 162 e successive modificazioni. Sono adibiti al Nell’ipotesi d’introduzione del lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, o di modificazione della disciplina del decreto legislativo n. 66/2003, lavoro notturno in caso di adozione di un orario articolato su più settimaneessere, il periodo Consorzio effettuerà una consul- tazione preventiva delle RSA/RSU, convocandole con un preavviso di riferimento sul quale calcolare il limite almeno tre giorni. La consultazione deve concludersi entro sette giorni dall’inizio. Qualora non risultino costituite le RSA/RSU la consultazione va effet- tuata con le Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Orga- nizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto. L’orario giornaliero di 8 lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle 24 ventiquattro ore, in mancanza salvo i casi di una specifica regolamentazione esigenze con- nesse ad eventi eccezionali ed emergenze. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti a livello aziendale, lavoro not- turno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è definito come media su base trimestraleesposto. Ai sensi dell'art. 15 Gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari e non forniti dal servizio sanitario nazionale saranno a carico del decreto legislativo n. 66/2003Consorzio, che garantisce assumerà, altresì, a proprio carico anche i ticket delle prestazioni del predetto servizio sanitario nazionale. Saranno, inoltre, a carico del Consorzio gli eventuali accertamenti diagnostici che, per il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurnoloro carattere d’urgenza, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita riconosciuto dal medico competente in materia di tutela della salute e della sicurezza non potrebbero essere utilmente svolti attraverso il servizio sanitario nazionale. Ai lavoratori notturni, adibiti a lavorazioni, che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, comprese nell’elenco ap- provato con l’emanando decreto del Ministero del Lavoro e delle politi- che sociali, sono garantite, previa consultazione con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza o, in mancanza mancanza, con le RSA/RSU, appropriate misure di soluzioni nell'ambito del medesimo livelloprevenzione e di protezione personale e collettiva. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inido- neità alle prestazioni di lavoro notturno, accertata dal medico compe- tente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore possa essere spostato verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. Nell’ipotesi in cui mansioni equivalenti diurne non siano esistenti o disponibili, il Consorzio potrà adibire il lavoratore divenuto inidoneo al lavoro notturno, a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13inferiori, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma quanto previsto fermo restando il trattamento eco- nomico in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavorogodimento.
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Lavoro notturno. E' ’ considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22 22,00 e le ore 6 6,00 del mattino. E' ’ considerato "“lavoro notturno" ” agli effetti legali, legali quello effettivamente prestato tra le ore 22 22,00 e le ore 5 5,00 del mattino in relazione all'ipotesi all’ipotesi formulata dall'artdall’art. 1, comma 2, lett. d), ) del D.Lgs. decreto legislativo n. 66/2003. Agli effetti legali è considerato "“lavoratore notturno" ” il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 22,00 e le ore 55,00; l'inserimento l’inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "“adibizione eccezionale" ” e pertanto non comporta l'assunzione l’assunzione della qualifica di "“lavoratore notturno"”; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 22,00 e le ore 5.00 5,00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'annoall’anno, da riproporzionare, per il part-part – time verticale e misto, ai sensi dell'artdell’art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. decreto legislativo n. 66/2003. Non si considera lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., . quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionaliec- cezionali:
a) vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;
b) necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
c) necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti retri- buiti di qualunque natura);
d) per l'esecuzione l’esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano fac- ciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'artdell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale. Ai sensi dell'artdell’art. 15 del decreto legislativo n. 66/2003, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito nell’ambito del medesimo livello, il lavoratore lavo- ratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese in- tese a tutelare l'occupazionel’occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'artdall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma con- ferma quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione L’introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. RSU ovvero, nell'ipotesi nel- l’ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. r.s.a. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territorialiOOSS Territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione comu- nicazione del datore di lavoro.
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Lavoro notturno. E' È considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. E' È considerato "lavoro notturno" agli effetti legali, legali quello effettivamente prestato tra le ore 22 e le ore 5 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'artalla lett. a), punto 1, comma art. 2, lett. d), del D.LgsD.lgs. n. 66/2003532/99. Agli effetti legali è considerato "lavoratore notturno" il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre 3 ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 e le ore 5; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre 3 ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 22 e le ore 5.00 5 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per ; il part-time verticale e misto, suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del D.LgsD.lgs. n. 66/2003532/99. Non si considera lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo D.lgs. n. 66/2003 532/99, ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l.CCNL, quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
a) vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;
b) : - necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
c) ; - necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);
d) ; - per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo D.lgs. n. 66/2003532/99, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 6, D.lgs. n. 66/2003532/99, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore l'azienda convocherà la RSU/RSA al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazionericercare idonee soluzioni. Ai fini di quanto previsto dall'art. 137, comma 21, del decreto legislativo D.lgs. n. 66/2003 532/99, si conferma quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.lCCNL. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. RSU ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. RSA o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. OOSS territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci 10 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro. Le parti concordano che non si applica ai lavoratori notturni così come individuati dal presente articolo la normativa relativa all'orario di lavoro in regime di flessibilità di cui all'art. 17 del presente CCNL.
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Lavoro notturno. E' considerato Al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. E' considerato "lavoro notturno" agli effetti legali, quello effettivamente prestato tra le ore 22 e le ore 5 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003. Agli effetti legali è considerato "lavoratore notturno" il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 e le ore 5; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 5.00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part-time verticale e misto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 66/2003. Non si considera lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
a) vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;
b) necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
c) necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);
d) per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 66/2003, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D Lgs 8 aprile 2003, n.66, e successive modificazioni. Ai sensi e fermo restando quanto previsto dall’art. 53 d.lgs. 151/2001 e dall’art. 11 del Dlgs 66/2003 , in sede deroga che precede. Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Con riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione, formalizzato nell’Intesa Governo-Parti Sociali del 22/12/98, le Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative rivolte a gruppi o categorie di lavoratori, mediante particolari articolazioni dell’orario di servizio, fermo restando il debito orario. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal 7° comma dell’art. 59 del presente contratto. Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendale. di contrattazione aziendale, di cui all’art. 7, potranno essere individuate ulteriori fattispecie di esonero, anche temporaneo, dal lavoro notturno. Ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 66/2003 l'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, da consultazione con i soggetti di cui all’art… (rappresentanze sindacali). Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 66/2003, l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, fatta salva l’individuazione di periodi di riferimento più ampi, definiti in sede di contrattazione aziendale con i soggetti di cui all’art… (rappresentanze sindacali). In ogni caso il lavoro notturno non può superare le 12 ore consecutive. NUOVO ARTICOLO Orario di lavoro flessibile
1 Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l’orario flessibile giornaliero consiste nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata.
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Samples: CCNL Aiop/Aris
Lavoro notturno. E' considerato lavoro Nelle ventiquattro ore è individuato un periodo “notturno”, ai soli effetti retributivi, quello prestato che è il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6 del mattino6. E' considerato "lavoro notturno" agli effetti legali, quello effettivamente prestato tra le ore 22 e le ore 5 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003. Agli effetti legali è considerato "È definito “lavoratore notturno" ”:
1) qualsiasi lavoratore che durante il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga periodo notturno svolga, in via non eccezionale modo normale, almeno tre ore del suo tempo di lavorolavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga il proprio orario giornaliero di notte, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 e le ore 5; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre quattro ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 5.00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'annosessanta notti all’anno. Dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, da riproporzionare, per il part-time verticale e misto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 66/2003è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22 alle ore 6. Non si considera sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionalinotturno:
a) vacanza determinata da dimissioni improvvise la lavoratrice madre di dipendenteun figlio d’età inferiore a tre anni o, in alterna- tiva il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) necessità la lavoratrice od il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo un figlio convivente di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggioreetà inferiore ai dodici anni;
c) necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (feriela lavoratrice od il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile, permessi retribuiti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non retribuiti di qualunque natura);successive modificazioni.
d) per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durataI lavoratori rientranti nella sfera d’applicazione delle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 26 giugno 1990, n. 162 e successive modificazioni. Sono adibiti al Nell’ipotesi d’introduzione del lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, o di modificazione della disciplina del decreto legislativo n. 66/2003, lavoro notturno in caso di adozione di un orario articolato su più settimaneessere, il periodo Consorzio effettuerà una consul- tazione preventiva delle RSA/RSU, convocandole con un preavviso di riferimento sul quale calcolare il limite almeno tre giorni. La consultazione deve concludersi entro sette giorni dall’inizio. Qualora non risultino costituite le RSA/RSU la consultazione va effet- tuata con le Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Orga- nizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto. L’orario giornaliero di 8 lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle 24 ventiquattro ore, in mancanza salvo i casi di una specifica regolamentazione esigenze con- nesse ad eventi eccezionali ed emergenze. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti a livello aziendale, lavoro not- turno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è definito come media su base trimestraleesposto. Ai sensi dell'art. 15 Gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari e non forniti dal servizio sanitario nazionale saranno a carico del decreto legislativo n. 66/2003Consorzio, che garantisce assumerà, altresì, a proprio carico anche i ticket delle prestazioni del predetto servizio sanitario nazionale. Saranno, inoltre, a carico del Consorzio gli eventuali accertamenti diagnostici che, per il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurnoloro carattere d’urgenza, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita riconosciuto dal medico competente in materia di tutela della salute e della sicurezza non potrebbero essere utilmente svolti attraverso il servizio sanitario nazionale. Ai lavoratori notturni, adibiti a lavorazioni, che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, comprese nell’elenco ap- provato con l’emanando decreto del Ministero del Lavoro e delle politi- che sociali, sono garantite, previa consultazione con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza o, in mancanza mancanza, con le RSA/RSU, appropriate misure di soluzioni nell'ambito del medesimo livelloprevenzione e di protezione personale e collettiva. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inido- neità alle prestazioni di lavoro notturno, accertata dal medico compe- tente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore possa essere spostato verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. Nell’ipotesi in cui mansioni equivalenti diurne non siano esistenti o disponibili, il Consorzio potrà adibire il lavoratore divenuto inidoneo al lavoro notturno, a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13inferiori, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma quanto previsto fermo restando il trattamento eco- nomico in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavorogodimento.
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Lavoro notturno. E' È considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22 22,00 e le ore 6 6,00 del mattino. E' È considerato "lavoro notturno" agli effetti legali, legali quello effettivamente prestato tra le ore 22 22,00 e le ore 5 5,00 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'art. 1, comma 2, lett. d), ) del D.Lgs. decreto legislativo n. 66/2003. Agli effetti legali è considerato "lavoratore notturno" il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 22,00 e le ore 55,00; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 22,00 e le ore 5.00 5,00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part-time verticale e misto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. decreto legislativo n. 66/2003. Non si considera lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., CCNL quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
a) : - vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;
b) ; - necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
c) ; - necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);
d) ; - per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 66/2003, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.lCCNL. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. RSU ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territorialiTerritoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
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Lavoro notturno. E' considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. E' considerato "lavoro notturno" agli effetti legali, quello effettivamente prestato tra le ore 22 e le ore 5 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003. Agli effetti legali è considerato "lavoratore notturno" il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 e le ore 5; 5; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - notturno"; con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 5.00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part-time parttime verticale e misto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 66/2003. Non si considera lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
a) vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;dipendente;
b) necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;maggiore;
c) necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);natura);
d) per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 66/2003, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territoriali; territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
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Lavoro notturno. E' considerato Le parti, visto il D.lgs. n. 66/2003, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del Settore, hanno concordato sulla opportunità che tale materia venga disciplinata a livello di Area Professionale e/o a livello di Area Professionale Omogenea oppure dalla contrattazione di secondo livello, sulla base di quanto il su citato Decreto delega alle parti sociali. Pertanto, nell’ambito del confronto a livello sopra richiamato, potranno essere definiti specifici accordi in materia di lavoro notturno che, fatti salvi gli obblighi inerenti ai controlli medici preventivi e periodici di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 66/2003, potranno disciplinare, con apposite norme, tematiche, quali: Definizione di lavoro notturno – Limitazioni al lavoro notturno – Durata della prestazione – Trasferimento al lavoro diurno – Riduzione dell’orario di lavoro e Maggiorazione retributiva – Rapporti sindacali – Doveri di informazione – Misure di protezione personale e collettiva. È in ogni caso vietato adibire al lavoro notturno:
a) le donne, ai soli effetti retributividalle ore 22 alle ore 6, quello prestato nel periodo che intercorre tra l’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
b) i minori, per un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. E' considerato "lavoro notturno" agli effetti legali, quello effettivamente prestato o tra le ore 22 23 e le ore 5 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'art7, salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett17 della L. n. 977/1967. d), del D.Lgs. n. 66/2003. Agli effetti legali è considerato "lavoratore Non sono inoltre tenuti al lavoro notturno" il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 e le ore 5; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione :
A) i lavoratori affetti da patologie oncologiche per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 5.00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part-time verticale e mistoi quali, ai sensi dell'art. 1di legge, comma 2residui una ridotta capacità lavorativa;
B) la lavoratrice madre, lett. eanche adottiva o affidataria, di un figlio di età inferiore a tre anni o nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età oppure, in alternativa, alle medesime condizioni il lavoratore padre convivente con la stessa;
C) del D.Lgs. n. 66/2003. Non si considera lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
D) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico una persona con disabilità ai sensi del decreto legislativo della legge 5 febbraio 1992, n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l104 e successive modificazioni., quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
a) vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;
b) necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
c) necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);
d) per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 66/2003, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
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Lavoro notturno. E' considerato Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, l'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, e, in mancanza, delle Associazioni territoriali di categoria; la consultazione è effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro. Per lavoro notturno, ai soli effetti retributivifini delle maggiorazioni di cui al presente contratto, si intende quello prestato tra le effettuato dalle ore 22 e le 22.00 alle ore 6 del mattino6.00. E' considerato "lavoro notturno" agli effetti legali, quello effettivamente prestato tra le ore 22 e le ore 5 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003. Agli effetti Ai fini legali è considerato "lavoratore notturno" notturno il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga svolge, in via non eccezionale eccezionale, lavoro notturno per almeno tre ore al giorno del suo tempo di lavorolavoro giornaliero; - svolge, in via non eccezionale, lavoro notturno secondo le norme del presente c.c.n.l., per almeno 69 giorni all'anno (1° gennaio-31 dicembre), proporzionalmente ridotti in caso di part-time verticale. Ai sensi dell'art. 2, 1° e 2° comma del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, i casi di eccezionalità sono individuati in quelli in cui al lavoratore non sono richieste prestazioni notturne continuative, ricorrenti o comunque strutturali, quali: - il lavoro prestato per sostituzione di lavoratori per mancato cambio turno; - il lavoro prestato per la manutenzione, ripristino o sicurezza degli impianti; - il lavoro effettuato a seguito di spostamento eccezionale dal lavoro a giornata o dal turno diurno al notturno; - il lavoro prestato in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 e le ore 5flessibilità dell'orario di lavoro; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 5.00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part-time verticale e misto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 66/2003. Non si considera lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
a) vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;
b) necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
c) necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);
d) per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, 1 del decreto legislativo D.Lgs. n. 66/2003, in caso di adozione di un orario articolato qualora l'avvicendamento su più settimanediversi turni comporti il superamento delle otto ore nelle ventiquattro ore, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 recupero delle ore nelle 24 oreeccedenti sarà effettuato entro i successivi 12 mesi erogando, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendaleall'atto dell'effettuazione, è definito come media su base trimestralela sola maggiorazione contrattualmente prevista. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 66/2003, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1315, comma 2, del decreto legislativo D.Lgs. n. 66/2003 si conferma quanto previsto 66/2003, qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, anche in materia dal precedente c.c.n.laltre mansioni o altri ruoli equivalenti, se esistenti e disponibili. L'introduzione In applicazione dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, il lavoro notturno per le donne è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. ovverovietato dalle 24.00 alle 6.00 dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. Ai sensi dell'art. 11, nell'ipotesi in cui comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, il lavoro notturno non è obbligatorio per: - la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente il padre convivente con la stessa; - la lavoratrice o il lavoratore che sia stata costituital'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; - la lavoratrice o il lavoratore, delle R.S.A. oche abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, in mancanza anche n. 104, e successive modificazioni. E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, inteso per tale un periodo di questealmeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22.00 e le ore 6.00, delle XX.XXo tra le ore 23.00 e le ore 7.00. territoriali; Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata (art. 10, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 che ha modificato l'art. 15 della legge n. 977 del 17 ottobre 1967). Gli adolescenti (art. 11, X.Xxx. 4 agosto 1999, n. 345 che ha modificato l'art. 17 della legge n. 977 del 17 ottobre 1967), che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. In tal caso il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore forza maggiore, le ore di lavoro.
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