Lavoro straordinario, notturno e festivo. Il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o d'urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato. Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento. Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario di cui all'art. 51 Parte II del presente contratto, ovvero, in presenza di programmazione di orario multiperiodale ai sensi di quanto previsto al precedente art. 57, si considera lavoro straordinario quello eccedente l’orario giornaliero stabilito nella programmazione stessa. Si considera lavoro notturno: a) per gli impiegati che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività istituzionali del teatro (attività scolastiche, di decentramento ecc.) il lavoro prestato tra le ore 20 e le ore 6; b) per gli impiegati addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatro, in caso di spettacolo il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7; c) in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7. Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività di cui all'art. 54 Parte II del presente contratto. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale di lavoro giornaliero. Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione maggiorata delle percentuali appresso stabilite: Lavoro straordinario diurno 30% Lavoro notturno 70% Lavoro straordinario notturno 100% Lavoro festivo 70% Lavoro straordinario festivo 100% Lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali 60% Lavoro straordinario prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali 75% Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Le parti convengono che la programmazione dei teatri deve essere di norma articolata attraverso il regime ordinario delle prestazioni lavorative del personale, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigenze non programmabili e non differibili nonché all'attività dei vari settori operativi ed alla qualificazione del personale addetto.
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Samples: Employment Agreement
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Il lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui al primo comma dell'art. 7 (orario di lavoro). Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale. L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario, notturno così come al lavoro supplementare, nei casi urgenti, indifferibili od occasionali ed in quelli previsti come deroga ed eccezioni dalla legge e festivorelativo regolamento (ad es. manutenzione degli impianti). , salvo ad esempio, in tali ipotesi la necessità di far fronte a: - esigenze particolari di mercato, legate ad ordini con vincolanti termini di consegna; - adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze; - esigenze particolari connesse alla preparazione ed allestimento di fiere, mostre, esposizioni, campionari, campagne promozionali, ecc.. Al di fuori dei casi imprevedibili previsti dai commi precedenti, il ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e la R.S.U.. Su richiesta delle R.S.U. l'azienda fornirà chiarimenti ed indicazioni sul lavoro supplementare e/o d'urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere straordinario effettuato. Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nei giorni festivi. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento. Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario di cui all'art. 51 Parte II del presente contratto, ovvero, in presenza di programmazione di orario multiperiodale ai sensi di quanto previsto al precedente art. 57, si considera lavoro straordinario quello eccedente l’orario giornaliero stabilito nella programmazione stessa. Si considera lavoro notturno:
a) per gli impiegati che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con sono corrisposte le altre attività istituzionali del teatro (attività scolastichemaggiorazioni percentuali, di decentramento ecc.) seguito indicate, da calcolarsi sulla retribuzione base (minimo tabellare, più l'indennità di contingenza, più eventuale terzo elemento). Per i cottimisti le predette percentuali di maggiorazione per il lavoro prestato tra le ore 20 e le ore 6;
b) per gli impiegati addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatro, in caso di spettacolo il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7;
c) in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7. Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività di cui all'art. 54 Parte II del presente contratto. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale di lavoro giornaliero. Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con saranno calcolate sul minimo tabellare maggiorate della percentuale contrattuale di cottimo di cui all'art. 6 della parte terza, regolamentazione per gli operai e sulla indennità di contingenza e sull'eventuale terzo elemento. operai % intermedi % impiegati %
1) lavoro straordinario diurno (feriale) 28 28 28
2) lavoro festivo anche a turni avvicendati (compiuto nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo delle stesse e nei giorni festivi) 40 40 50
3) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) non compreso in turni avvicendati 35 30 30
4) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) effettuato in turni avvicendati 30 30 30
5) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore o il maggior orario di cui all'art. 7, parte comune, del presente C.C.N.L.) 50 50 60
6) lavoro straordinario notturno 50 50 50
7) lavoro straordinario festivo notturno 60 70 70 La prestazione dei guardiani notturni non comporta la retribuzione maggiorata corresponsione delle percentuali appresso stabilite: Lavoro straordinario diurno 30% Lavoro notturno 70% Lavoro straordinario notturno 100% Lavoro festivo 70% Lavoro straordinario festivo 100% Lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali 60% Lavoro straordinario prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali 75% di maggiorazione per il lavoro notturno. Le percentuali suddette di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Le parti convengono che la programmazione dei teatri deve essere di norma articolata attraverso il regime ordinario delle prestazioni lavorative del personale, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigenze non programmabili e non differibili nonché all'attività dei vari settori operativi ed alla qualificazione del personale addetto.
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Samples: CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento E Boschivi Forestali
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Il lavoro straordinario, notturno Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e festivo, in sala nella parte V del presente contratto e salvo casi imprevedibili o d'urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuatoquanto stabilito al successivo art. Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento. Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario di cui all'art. 51 Parte II 63 – parte III del presente contratto, ovvero, in presenza di programmazione di orario multiperiodale ai sensi di quanto previsto al precedente art. 57, si considera per lavoro straordinario si intende quello eccedente l’orario giornaliero stabilito nella programmazione stessacompiuto oltre i limiti di cui all’art. 61 parte III del presente contratto. Si considera lavoro notturno:
a) per gli impiegati operai che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività istituzionali del teatro dell’impresa (attività scolastiche, di decentramento decentramento, ecc.) ): il lavoro prestato tra le ore 20 e le ore 6;
b) per gli impiegati operai addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatro, in caso di spettacolo il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7;
c) in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7. Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività di cui all'art. 54 67 - Parte II III del presente contratto. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale di lavoro giornaliero. Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione maggiorata delle percentuali appresso stabiliteindicate: Lavoro straordinario diurno 30% Lavoro notturno 70% Lavoro straordinario notturno 100% Lavoro festivo 70% Lavoro straordinario festivo 100% Lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali 60% Lavoro straordinario prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali 75% Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Le parti convengono che la programmazione dei teatri deve essere di norma articolata attraverso il regime ordinario delle prestazioni lavorative del personale, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigenze non programmabili e non differibili nonché all'attività dei vari settori operativi ed alla qualificazione del personale addetto.
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Samples: Employment Agreement
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o d'urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o e autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato. Nessun impiegato lavoratore potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento. Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario di cui all'art. 51 Parte II 39 del presente contratto, ovvero, in presenza di programmazione di orario multiperiodale ai sensi di quanto previsto al precedente art. 57, si considera lavoro straordinario quello eccedente l’orario giornaliero stabilito nella programmazione stessa. C.C.N.L.. Si considera lavoro notturno:
a) per gli impiegati che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività istituzionali del teatro (attività scolastichedi spettacolo, di decentramento ecc.) il lavoro prestato tra le ore 20 22 e le ore 6;
b) per gli impiegati addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatrospettacolo, in caso di spettacolo il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7;
c) in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7. Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività di cui all'art. 54 Parte II 18 del presente contrattoC.C.N.L. Per riposo settimanale si intende: nell’ambito della programmazione multiperiodale quello indicato dalla programmazione stessa nel rispetto delle norme del presente CCNL. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale Negli altri casi il giorno di lavoro giornalieroriposo è coincidente con la domenica ovvero il giorno sostitutivo precedentemente indicato. Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione maggiorata delle percentuali appresso di seguito stabilite: Lavoro lavoro straordinario diurno 30……… % Lavoro lavoro notturno 70% Lavoro lavoro straordinario notturno 100% Lavoro lavoro festivo 70% Lavoro lavoro straordinario festivo 100% Lavoro lavoro prestato nelle festività nazionali e ed infrasettimanali 60% Lavoro straordinario prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali 75% Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Le parti convengono che la programmazione dei teatri deve essere di norma articolata attraverso il regime ordinario delle prestazioni lavorative del personale, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigenze non programmabili e non differibili nonché all'attività dei vari settori operativi ed alla qualificazione del personale addetto.
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Lavoro straordinario, notturno e festivo. Il lavoro straordinariostraordinario decorre dai limiti di cui all'art. 7 (orario di lavoro). Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi urgenti, indifferibili od occasionali ed in quelli previsti come deroga ed eccezione dalla legge e relativo regolamento. Inoltre l'azienda potrà ricorrere al lavoro straordinario che il lavoratore è tenuto ad effettuare nei seguenti casi: - necessità connesse alla manutenzione ed al mantenimento e/o ripristino della funzionalità degli impianti; - esigenze particolari connesse a vincolanti termini di consegna e/o presentazioni commerciali del prodotto; - adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze; - situazioni connesse a ritardi nella consegna delle materie prime; - realizzazione del campionario; - improvvise e non programmate richieste da parte dei clienti che creino difficoltà alla filiera produttiva del committente o anticipazioni di consegna rispetto ai termini ordinari e/o alle quantità precedentemente fissate; - lavoratori in trasferta in Italia ed all’estero. Su richiesta delle R.S.U. l'azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti ed indicazioni sul lavoro straordinario effettuato. Al di fuori di quanto previsto dal 3° e dal 4° comma del presente articolo, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU. Per il lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6. Per il lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nei giorni festivi. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Per il lavoro straordinario notturno e festivofestivo sono corrisposte le maggiorazioni percentuali, salvo casi imprevedibili o d'urgenza o di forza maggioreseguito indicate, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuatoda calcolarsi sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza più eventuale III elemento). Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere Per i cottimisti le predette percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi saranno calcolate sul minimo tabellare maggiorato della percentuale contrattuale di impedimento. Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario cottimo di cui all'art. 51 Parte II del presente contratto, ovvero, in presenza di programmazione di orario multiperiodale ai sensi di quanto previsto al precedente art. 57, si considera lavoro straordinario quello eccedente l’orario giornaliero stabilito nella programmazione stessa. Si considera lavoro notturno:
a) 6 della parte terza (regolamentazione per gli impiegati che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività istituzionali del teatro (attività scolasticheoperai), di decentramento ecc.) il lavoro prestato tra le ore 20 sulla contingenza e le ore 6;sull'eventuale III elemento. Impiegati territoriale. Operai Intermedi % % %
b) per gli impiegati addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatro, in caso di spettacolo il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7;
c) in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7. Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività di cui all'art. 54 Parte II del presente contratto. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale di lavoro giornaliero. Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione maggiorata delle percentuali appresso stabilite: Lavoro straordinario diurno 28 28 28
2. lavoro festivo 40 40 50
3. lavoro festivo effettuato in turni avvicendati 40 40 40
4. lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) non compreso in turni avvicendati 30 30 30% Lavoro
5. lavoro notturno 70% Lavoro (dalle ore 22 alle ore 6) effettuato in turni avvicendati 30 30 30
6. lavoro straordinario festivo 50 50 60
7. lavoro straordinario notturno 100% Lavoro festivo 70% Lavoro 50 50 50
8. lavoro straordinario festivo 100% Lavoro prestato nelle festività nazionali notturno 60 70 70 Sono assorbiti fino a concorrenza eventuali trattamenti previsti a livello aziendale o Le maggiorazioni sopra previste si intendono onnicomprensive di ogni incidenza su qualsiasi istituto contrattuali e infrasettimanali 60% Lavoro straordinario prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali 75% di legge. La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno. Le percentuali suddette di cui sopra non sono cumulabili, cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Le parti convengono che la programmazione dei teatri deve essere di norma articolata attraverso il regime ordinario delle prestazioni lavorative del personale, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigenze non programmabili e non differibili nonché all'attività dei vari settori operativi ed alla qualificazione del personale addetto.
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Lavoro straordinario, notturno e festivo. Il Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella parte V del presente contratto e salvo quanto stabilito dal successivo art. 64 del presente contratto, per lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o d'urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato. Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo entro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento. Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario di cui all'art. 51 Parte II 61 del presente contratto, ovvero, in presenza di programmazione di orario multiperiodale ai sensi di quanto previsto al precedente art. 57, Per lavoro notturno si considera lavoro straordinario quello eccedente l’orario giornaliero stabilito nella programmazione stessa. Si considera lavoro notturnointende:
a) per gli impiegati operai che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o e con le altre attività istituzionali del teatro (attività scolastiche, di decentramento ecc.) teatro: il lavoro prestato tra le ore 20 21 e le ore 6;
b) per gli impiegati operai addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatro, : - in caso di spettacolo spettacolo: il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7;
c) ; - in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7. Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività di cui all'art. 54 Parte II 65 del presente contratto. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale di lavoro giornaliero. Il lavoro straordinario, straordinario notturno e festivo è compensato compensato, salvo quanto previsto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nella Parte V del presente contratto, con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali appresso stabiliteindicate: Lavoro lavoro straordinario diurno 30% Lavoro lavoro notturno 70% Lavoro lavoro straordinario notturno 100% Lavoro lavoro festivo 70% Lavoro lavoro straordinario festivo 100% Lavoro lavoro prestato nelle festività nazionali e ed infrasettimanali 60% Lavoro lavoro straordinario prestato nelle festività nazionali e ed infrasettimanali 75% Le percentuali maggiorazioni suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Le parti convengono che la programmazione dei teatri deve essere di norma articolata attraverso il regime ordinario delle prestazioni lavorative del personale, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigenze non programmabili e non differibili nonché all'attività dei vari settori operativi ed alla qualificazione del personale addetto.
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Lavoro straordinario, notturno e festivo. Il Salvo quanto disposto per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala nella parte V del presente contratto e salvo quanto stabilito al successivo art. 66 - parte III del presente contratto, per lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o d'urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato. Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo entro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento. Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario di cui all'art. 51 Parte II 44 del presente contratto, ovvero, in presenza di programmazione di orario multiperiodale ai sensi di quanto previsto al precedente art. 57, si considera lavoro straordinario quello eccedente l’orario giornaliero stabilito nella programmazione stessa. Si considera lavoro notturno:
a) per gli impiegati operai che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività istituzionali del teatro dell'impresa (attività scolastiche, di decentramento decentramento, ecc.) ): il lavoro prestato tra le ore 20 e le ore 6;6;
b) per gli impiegati operai addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatro, in caso di spettacolo il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7;
c) in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7. Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività di cui all'art. 54 Parte II 67 del presente contratto. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale di lavoro giornaliero. Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione maggiorata delle percentuali appresso stabiliteindicate: Tipologia della prestazione Maggiorazione Lavoro straordinario diurno 30% Lavoro notturno 70% Lavoro straordinario notturno 100% Lavoro festivo 70% Lavoro straordinario festivo 100% Lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali 60% Lavoro straordinario prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali 75% Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Dichiarazione a verbale Le parti convengono che la programmazione dei teatri deve essere di norma articolata attraverso il regime ordinario delle prestazioni lavorative del personale, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigenze non programmabili e non differibili nonché all'attività all’attività dei vari settori operativi ed alla qualificazione del personale addetto.
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Samples: CCNL 19.4.2018
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Il lavoro straordinario decorre dai limiti di cui all’art. 20 (orario di lavoro). Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto in 250 ore annuali, salve tutte le deroghe ed eccezioni di legge. L’azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi urgenti, indifferibili od occasionali ed in quelli previsti come deroga ed eccezione dalle disposizioni di legge e relativo regolamento. Inoltre, l’azienda potrà ricorrere al lavoro straordinario, che il lavoratore è tenuto ad effettuare, nei seguenti casi: - necessità connesse alla manutenzione ed al mantenimento e/o ripristino della funzionalità degli impianti; - esigenze particolari connesse a vincolanti termini di consegna e/o presentazioni commerciali del prodotto; - adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze; - situazioni connesse a ritardi nella consegna delle materie prime; - realizzazione del campionario; - improvvise e non programmate richieste da parte dei clienti che creino difficoltà alla filiera produttiva del committente o anticipazioni di consegna rispetto ai termini ordinari e/o alle quantità precedentemente fissate; - lavoratori in trasferta in Italia ed all’estero. Non si computeranno ai fini del raggiungimento delle 250 ore annuali le ore di lavoro straordinario effettuate nei casi di seguito indicati, in aggiunta ai casi previsti dalle lettere a), b) e c) del quarto comma dell’art. 5 del d.lgs. 66/03: - necessità connesse alla manutenzione ed al mantenimento e/o ripristino della funzionalità degli impianti; - situazioni connesse a ritardi nella consegna delle materie prime, non dipendenti da responsabilità dell’azienda; - anticipazioni di consegna rispetto ai termini pattuiti; - vincolanti termini di consegna garantiti da penale; - lavoratori in trasferta in Italia ed all’estero; Il lavoro straordinario oltre i limiti delle suddette 250 ore potrà avere luogo oltre ai casi previsti nel precedente comma, per accordo con le RSU. Su richiesta delle R.S.U. l’azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti ed indicazioni sul lavoro straordinario effettuato. Al di fuori di quanto previsto dal 3° e dal 4° comma del presente articolo, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU. La Direzione aziendale informerà preventivamente le R.S.U. prima di ricorrere al lavoro notturno e festivo, salvo di cui al d.lgs. n. 66 dell’8/4/2003. Nei casi imprevedibili di lavoro notturno imprevisto o d'urgenza o di per forza maggiore, deve essere richiesto non vi è obbligo di comunicazione alle RSU. Per il lavoro notturno, ai soli fini del trattamento retributivo, si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6. Per il lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o autorizzato nella giornata precedente nei giorni di riposo compensativo e nei giorni festivi. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a quella nella quale deve essere effettuatonorma di legge. Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere Per il lavoro straordinario notturno e festivo sono corrisposte le maggiorazioni percentuali, di seguito indicate, da calcolarsi sulla retribuzione base (minimo gabellare più contingenza più eventuale III elemento). Per i cottimisti le predette percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla leggesaranno calcolate sul minimo tabellare maggiorato della percentuale contrattuale di cottimo di cui all’art. 63 della parte terza (regolamentazione per gli operai), salvo giustificati motivi di impedimentosulla contingenza e sull’eventuale III elemento. Si considera Operai % Intermedi % Impiegati %
1. lavoro straordinario quello eccedente i limiti diurno 28 28 28
2. lavoro festivo 40 40 40
3. lavoro festivo effettuato in turni avvicendati 40 40 40
4. lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) non compreso in turni avvicendati 30 30 30
5. lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) effettuato in turni avvicendati 30 30 30
6. lavoro straordinario festivo 50 50 60
7. lavoro straordinario notturno 50 50 50
8. lavoro straordinario festivo notturno 60 70 70 Sono assorbiti fino a concorrenza eventuali trattamenti previsti a livello aziendale o territoriale. Le maggiorazioni sopra previste si intendono onnicomprensive di orario ogni incidenza su qualsiasi istituto contrattuale e di legge. La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno. Le percentuali di cui all'art. 51 Parte II del presente contratto, ovvero, in presenza di programmazione di orario multiperiodale ai sensi di quanto previsto al precedente art. 57, si considera lavoro straordinario quello eccedente l’orario giornaliero stabilito nella programmazione stessa. Si considera lavoro notturno:
a) per gli impiegati che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività istituzionali del teatro (attività scolastiche, di decentramento ecc.) il lavoro prestato tra le ore 20 e le ore 6;
b) per gli impiegati addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatro, in caso di spettacolo il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7;
c) in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7. Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività di cui all'art. 54 Parte II del presente contratto. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale di lavoro giornaliero. Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione maggiorata delle percentuali appresso stabilite: Lavoro straordinario diurno 30% Lavoro notturno 70% Lavoro straordinario notturno 100% Lavoro festivo 70% Lavoro straordinario festivo 100% Lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali 60% Lavoro straordinario prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali 75% Le percentuali suddette sopra non sono cumulabili, cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Le parti convengono Ai sensi dell’art. 4, secondo, terzo e quarto comma, del d.lgs n. 66 del 8/4/2003 e in considerazione delle peculiarità del settore, caratterizzato da un andamento ciclico della domanda, da produzioni con necessità di soddisfacimento in tempo reale del mercato di cui è diventata imprevedibile la tendenza, considerate ragioni obiettive dalle parti, il periodo di riferimento della durata media settimanale di 48 ore viene stabilito sulla base di dodici mesi, anche ai fini delle comunicazioni di cui al comma quinto del citato art. 4. Banca ore individuale A decorrere dall’1/1/2005, per ogni ora di lavoro straordinario effettuata oltre le 80 nell’anno solare, il lavoratore potrà optare tra la retribuzione spettante per il lavoro straordinario od un trattamento sostitutivo costituito dalla conversione delle ore di lavoro straordinario prestate in un uguale numero di ore di riposo retribuito compensativo a regime normale, fermo restando il pagamento della maggiorazione percentuale prevista dal CCNL per il lavoro straordinario che si intende onnicomprensiva di ogni incidenza su qualsiasi istituto contrattuale e di legge. I riposi retribuiti non potranno essere fruiti prima che sia trascorso un mese dal mese nel quale sono stati acquisiti. L’Azienda provvederà ad accordare la programmazione richiesta per un massimo del 5% dei teatri deve lavoratori in servizio nel reparto od ufficio, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative. La richiesta di fruizione dovrà pervenire all’Azienda con un preavviso di tre giorni lavorativi. I riposi retribuiti non potranno essere fruiti oltre il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello nel quale la prestazione straordinaria è stata effettuata. I riposi retribuiti non fruiti entro tale data saranno trasformati nella retribuzione corrispondente, senza alcuna maggiorazione, e corrisposti con le competenze retributive del mese di norma articolata attraverso dicembre. L’opzione dovrà essere comunicata, per iscritto, dal lavoratore entro il regime ordinario delle prestazioni lavorative ventesimo giorno del personalemese in cui è stata effettuata la prestazione di lavoro straordinario e vale anche per le ore di lavoro straordinario effettuate fino alla fine del mese. Qualora si verifichino condizioni per le quali si renda necessario l’intervento della cassa integrazioni guadagni od altre esigenze che necessitino di un sospensione o riduzione dell’attività aziendale, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigenze non programmabili e non differibili nonché all'attività dei vari settori operativi ed alla qualificazione del personale addettopotranno essere utilizzate anche le ore accantonate in banca ore.
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Lavoro straordinario, notturno e festivo. Il lavoro straordinariostraordinario decorre dai limiti di legge di cui al primo comma dell'art. 18 (orario di lavoro). Agli effetti del trattamento economico vale quanto disciplinato dal secondo comma dell’art. 18 del presente CCNL. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi urgenti, notturno indifferibili od occasionali ed in quelli previsti come deroga ed eccezioni dalla legge e festivorelativo regolamento (ad es. manutenzione degli impianti). Rientra, salvo ad esempio, in tali ipotesi la necessità di far fronte a: - esigenze particolari di mercato, legate ad ordini con vincolanti termini di consegna; - adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze; - esigenze particolari connesse alla preparazione ed allestimento di fiere, mostre, esposizioni, campionari, campagne promozionali, ecc.. Il ricorso al lavoro straordinario oltre il limite delle 250 ore previste dal D.Lgs. 66/03, in assenza di un accordo in sede aziendale, potrà avvenire previo esaurimento delle 112 ore di flessibilità e sulla base di specifici programmi presentati dall’azienda. Al di fuori dei casi imprevedibili o d'urgenza o di forza maggioreprevisti dai commi precedenti, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e la RSU. Su richiesta delle R.S.U. l'azienda fornirà chiarimenti ed indicazioni sul lavoro straordinario effettuato. Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6. Il lavoratore notturno non può superare le 8 ore giornaliere medie nell’arco settimanale, ai sensi dell’art. 13 comma 1 D.Lgs. 66/03. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nei giorni festivi. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento. Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario di cui all'art. 51 Parte II del presente contratto, ovvero, in presenza di programmazione di orario multiperiodale ai sensi di quanto previsto al precedente art. 57, si considera lavoro straordinario quello eccedente l’orario giornaliero stabilito nella programmazione stessa. Si considera lavoro notturno:
a) per gli impiegati che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con sono corrisposte le altre attività istituzionali del teatro (attività scolastichemaggiorazioni percentuali, di decentramento ecc.) seguito indicate, da calcolarsi sulla retribuzione base (minimo tabellare, più l'indennità di contingenza, più eventuale terzo elemento). Per i cottimisti le predette percentuali di maggiorazione per il lavoro prestato tra le ore 20 e le ore 6;
b) per gli impiegati addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatro, in caso di spettacolo il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7;
c) in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7. Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività di cui all'art. 54 Parte II del presente contratto. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale di lavoro giornaliero. Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con saranno calcolate sul minimo tabellare maggiorate della percentuale contrattuale di cottimo di cui all'art. 69 della parte terza, regolamentazione per gli operai e sulla indennità di contingenza e sull'eventuale terzo elemento. operai % intermedi % Impiegati %
1) lavoro straordinario diurno (feriale) 28 28 28
2) lavoro festivo anche a turni avvicendati compreso il ciclo continuo (compiuto nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo delle stesse e nei giorni festivi) 40 40 50
3) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) non compreso in turni avvicendati compreso il ciclo 35 30 30
4) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) effettuato in turni avvicendati compreso ciclo continuo 30 30 30
5) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore o il maggior orario di cui all'art. 7 18, parte comune, del presente C.C.N.L.) 50 50 60
6) lavoro straordinario notturno 50 50 50
7) lavoro straordinario festivo notturno 60 70 70 La prestazione dei guardiani notturni non comporta la retribuzione maggiorata corresponsione delle percentuali appresso stabilite: Lavoro straordinario diurno 30% Lavoro notturno 70% Lavoro straordinario notturno 100% Lavoro festivo 70% Lavoro straordinario festivo 100% Lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali 60% Lavoro straordinario prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali 75% di maggiorazione per il lavoro notturno. Le percentuali suddette di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 66/03 art. 4 commi 2, 3 e 4 e in considerazione delle peculiarità del settore, caratterizzato da un andamento ciclico della domanda, da produzione con necessità di soddisfacimento in tempo reale del mercato di cui è diventata imprevedibile la tendenza, a partire dal 1/1/04 01/01/2020 il periodo di riferimento della durata media settimanale di 48 ore è fissato in mesi 8 per il 2004 e sulla base dell’anno solare dal 1-1-2005, anche ai fini delle comunicazioni di cui al comma 5 del citato art. 4 D.Lgs. 66/03. Le parti convengono che aziende congiuntamente alle RSU o in loro assenza le rappresentanze territoriali delle organizzazioni nazionali firmatarie, in sede di contrattazione aziendale, potranno individuare periodi di ferimento differenti fermo restando i il limite di 12 mesi previsto dal D.Lgs. 66/03. Il rispetto di tale limite avverrà anche mediante la programmazione dei teatri deve essere fruizione di norma articolata attraverso il regime ordinario delle prestazioni lavorative del personalepermessi per ROL ed ex festività, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigenze non programmabili e non differibili nonché all'attività dei vari settori operativi ed alla qualificazione del personale addetto.banca ore
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