Common use of Licenziamento Clause in Contracts

Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

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Samples: Accordo Interconfederale Rsu, www.unionesindacaleitaliana.eu

Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - ­ assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - ­ assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - ­ abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - ­ inosservanza delle norme mediche per malattia; - ­ grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - ­ danneggiamento volontario all'eventuale alla eventuale attrezzatura affidata; - ­ litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - ­ furto nell'azienda nell'Istituto di beni a chiunque appartenenti; - ­ esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - ­ contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - ­ azioni in grave contrasto con i principi della cooperativadell'Istituto; - ­ gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

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Samples: Verbale Di Accordo Preliminare

Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui cu i la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutiviin un anno di calendario; - assenze ingiustificatemolestie di carattere sessuale rivolte ai colleghi di lavoro, ripetute 3 volte in 1 annoa degenti e/o utenti e/o loro accompagnatori, nel giorno precedente all’interno della struttura o seguente nell’ambito del servizio domiciliare; - atti di libidine commessi all’interno della struttura o nell’ambito del servizio domiciliare; - condanna per i festivi delitti indicati nell’art. 15, comma 1, lettere a) e b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) e - condanne da cui consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per i delitti previsti dall’art. 3, comma l, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - sentenza anche non definitiva di condanna o le feriedi patteggiamento per reati commessi all’esterno della struttura, la cui natura sia tale da compromettere il vincolo fiduciario con il lavoratore e/o la sicurezza e la tutela delle persone assistite o dei colleghi di lavoro; - abbandono del proprio posto luoghi di lavoro o lavoro, senza giustificato e comprovato motivo, che possano comportare pregiudizio agli utenti; - grave negligenza nell'esecuzione nell’esecuzione delle mansioni assegnate contrattualmente o delle direttive impartite dal datore di lavoro, possano comportare pregiudizio all’incolumità degli utenti, dei lavori colleghi o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone terzi; - errori od omissioni nella somministrazione della terapia farmacologia, fisica o alla sicurezza degli ambienti affidatiriabilitativa; - inosservanza delle norme mediche disposizioni normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, adottate anche a livello aziendale, ove dette inosservanze possano comportare pregiudizio agli utenti, ai colleghi o a terzi; - grave inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenze per malattia; - abuso del diritto ad assenza per malattia, ove il lavoratore, sistematicamente ripetutamente, avuto riguardo ad una valutazione su base annuale, si assenti per periodi di breve durata, in ragione di malattia comunicate all’ultimo momen- to, agganciate ai giorni di riposo del lavoratore, ai giorni di festività o nei turni di fine settimana e notturni; - assenza ingiustificata oltre il 4° giorno o per tre volte nell’anno solare nei giorni precedenti o seguenti ai festivi o alle ferie; - grave insubordinazione verso i superiori; - aggressioni verbali o fisiche, minacce verso i superiori, i colleghi, gli utenti o vie terzi, presenti nei luoghi di fattolavoro, nonché qualsiasi forma di violenza, fisica o morale, esercitata nei confronti degli ospiti; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidatadei beni aziendali, concessi in uso al dipendente; - litigi diverbi di particolare gravità, ingiurie, o risse sul luogo di lavoro; - appropriazione indebita o furto nell'azienda di beni qualsivoglia bene, appartenente all’azienda, agli utenti, agli ospiti, ai familiari dei pazienti o a chiunque appartenenticolleghi e superiori gerarchici; - esecuzione di attività professionali o lavorative, per proprio conto o in favore di terzi effettuati xxxxx, se effettuate durante l'orario l’orario di lavoro o al di fuori dell’orario di lavoro, ove in concorrenza ed a nocumento degli interessi del datore di lavoro ed in assenza di autorizzazione di tale ultimo; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzionel’assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativaregolamenti o protocolli adottati a livello aziendale e introduzione di sostanze nocive e proibite ai sensi di legge o di regolamenti, anche a livello aziendale, qualunque ne sia la natura, nei luoghi di lavoro; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso ; - irregolarità di licenziamento servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando abbiano arrecato grave danno ai sensi beni aziendali o alla persona, ospite, utente o terzi; - compimento di qualsivoglia atto o comportamento implicante dolo o colpa grave con danno dell’azienda; - gravi violazioni del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento regolamento disciplinare o comportamentale dell’Ente per quanto di fine rapporto. L'elencazione riferimento alle normative di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti alla L. n. 231/2001; - recidiva in una qualsiasi mancanza che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettereabbia dato luogo a due sospensioni nell’arco dei 24 mesi antecedenti.

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Samples: www.frgeditore.it

Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - ­ assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - ­ assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - ­ abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - ­ inosservanza delle norme mediche per malattia; - ­ grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - ­ danneggiamento volontario all'eventuale alla eventuale attrezzatura affidata; - ­ litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - ­ furto nell'azienda nell'Istituzione di beni a chiunque appartenenti; - ­ esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - ­ contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - ­ azioni in grave contrasto con i principi della cooperativadell'Istituzione; - ­ gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale alla eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere. La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza e verso terzi di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dall'impresa. L'impresa, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicurerà l'assistenza in sede processuale alle lavoratrici ed ai lavoratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non vi sia conflitto di interesse con l'impresa, ferma restando la responsabilità personale per colpa grave e/o dolo. Alla lavoratrice ed al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di servizio è tenuta/o al possesso di una patente di guida, che per motivi che non comportano il licenziamento in tronco sia dall'autorità ritirata la patente necessaria per l'esercizio della propria attività, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna nè maturare altra indennità. Alla lavoratrice o al lavoratore in questo periodo potranno essere assegnati, previo accordo tra le parti in sede aziendale, ove ve ne sia la possibilità, altri lavori; in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio. L'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio, sarà materia del contratto territoriale di cui all'art. 10, punto 2). Vengono fatte salve, sino alla stipula del contratto territoriale, eventuali condizioni determinate in sede di confronto applicativo aziendale ai sensi dell'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. 7 maggio 1997 al fine della verifica delle esigenze e dei relativi interventi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale alla eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale alla eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda nell'Istituzione di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativadell'Istituzione; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale alla eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda nell'Istituzione di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativadell'Istituzione; - gravi comportamenti lesivi della dignità della personapersona irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando abbiano arrecato danno e il danno arrecato sia ritenuto grave. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. lettere a), b), c), d), e), non è tassativa é esaustiva e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono possano essere ricondotti alle stesse lettere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale

Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale alla eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda nell'Istituzione di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativadell'Istituzione; - gravi comportamenti lesivi della dignità della personapersona - irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando abbiano arrecato danno e il danno arrecato sia ritenuto grave. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. lettere a), b), c), d), e), non è tassativa é esaustiva e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono possano essere ricondotti alle stesse lettere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Delle Cooperative Del Settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo

Licenziamento. Vi si incorre Il licenziamento per tutti quei casi motivi disciplinari può essere adottato dalla Società nei confronti del dipendente al verificarsi di mancanze di particolari gravità quali, in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto via esemplificativa, quelle di lavoroseguite indicate: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 • assenza ingiustificata per un periodo superiore a tre giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del • esecuzione di lavori di notevole entità nei locali della Società per conto proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori e/o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone terzi; • esecuzione di lavori per conto proprio e/o alla sicurezza di terzi durante o al di fuori dell’orario di lavoro, all’esterno o all’interno dei locali della Società, con o senza l’utilizzo di mezzi aziendali, in concorrenza con l’attività della Società; • sollecitazione di compensi o regalie da parte degli ambienti affidatiutenti o di altri soggetti terzi con riferimento alle mansioni svolte nella società; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - • insubordinazione grave insubordinazione verso i superiori, minacce ed ingiustificata nei confronti di un superiore seguita da ingiurie e/o da vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata• avviamento ingiustificato di un diverbio litigioso seguito da vie di fatto nei locali aziendali; - litigi • tenuta di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura un comportamento discriminante e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettereoffensivo sulla base di motivazioni di carattere razziale, religioso, sessuale, politico o sindacale volto a ledere gravemente la dignità e la libertà personale e sessuale di altri lavoratori ovvero mantenimento di un comportamento simile anche se di minore gravità, nonostante precedenti provvedimenti; • effettuazione di furto di beni all’interno dei locali della Società o del sedime aeroportuale di proprietà della Società stessa o di terzi; • danneggiamento volontario di beni per i quali il dipendente è comunque tenuto al risarcimento; • alterazione, falsificazione o sottrazione di documenti o atti della Società; • irregolare utilizzo o alterazione con qualsiasi mezzo dei servizi preposti al controllo della presenza in servizio propria o di colleghi; • alterazione di certificato medico in qualsiasi delle sue parti attestante lo stato di malattia o di infortunio; • compimento di atti o comportamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio; • recidiva nei comportamenti già sanzionati con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Licenziamento. Vi si incorre Il licenziamento per tutti quei casi motivi disciplinari può essere adottato dalla Società nei confronti del dipendente al verificarsi di mancanze di particolari gravità quali, in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto via esemplificativa, quelle di lavoroseguite indicate: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 assenza ingiustificata per un periodo superiore a tre giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente esecuzione di lavori di notevole entità nei locali della Società per conto proprio e/o seguente i festivi o le feriedi terzi; - abbandono del esecuzione di lavori per conto proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori e/o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone terzi durante o alla sicurezza degli ambienti affidatial di fuori dell'orario di lavoro, all'esterno o all'interno dei locali della Società, con o senza l'utilizzo di mezzi aziendali, in concorrenza con l'attività della Società; - inosservanza delle norme mediche per malattiasollecitazione di compensi o regalie da parte degli utenti o di altri soggetti terzi con riferimento alle mansioni svolte nella società; - insubordinazione grave insubordinazione verso i superiori, minacce ed ingiustificata nei confronti di un superiore seguita da ingiurie e/o da vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidataavviamento ingiustificato di un diverbio litigioso seguito da vie di fatto nei locali aziendali; - litigi tenuta di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura un comportamento discriminante e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettereoffensivo sulla base di motivazioni di carattere razziale, religioso, sessuale, politico o sindacale volto a ledere gravemente la dignità e la libertà personale e sessuale di altri lavoratori ovvero mantenimento di un comportamento simile anche se di minore gravità, nonostante precedenti provvedimenti; - effettuazione di furto di beni all'interno dei locali della Società o del sedime aeroportuale di proprietà della Società stessa o di terzi; - danneggiamento volontario di beni per i quali il dipendente è comunque tenuto al risarcimento; - alterazione, falsificazione o sottrazione di documenti o atti della Società; - irregolare utilizzo o alterazione con qualsiasi mezzo dei servizi preposti al controllo della presenza in servizio propria o di colleghi; - alterazione di certificato medico in qualsiasi delle sue parti attestante lo stato di malattia o di infortunio; - compimento di atti o comportamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio; - recidiva nei comportamenti già sanzionati con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. , L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 16 12 2011

Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere. La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza e verso terzi di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dall'impresa. L'impresa, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicurerà l'assistenza in sede processuale alle lavoratrici ed ai lavoratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'impresa, ferma restando la responsabilità personale per colpa grave e/o dolo. Alla lavoratrice ed al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di servizio è tenuta/o al possesso di una patente di guida, che per motivi che non comportano il licenziamento in tronco sia dall'autorità ritirata la patente necessaria per l'esercizio della propria attività, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna né maturare altra indennità. Alla lavoratrice o al lavoratore in questo periodo potranno essere assegnati, previo accordo tra le parti in sede aziendale, ove ve ne sia la possibilità, altri lavori; in questo caso percepirà la retribuzione della categoria e posizione economica in cui verrà a prestare servizio. L'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio, sarà materia del contratto territoriale di cui all'art. 10, punto 2). Vengono fatte salve, sino alla stipula del contratto territoriale, eventuali condizioni determinate in sede di confronto applicativo aziendale ai sensi dell'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. 7 maggio 1997 al fine della verifica delle esigenze e dei relativi interventi.

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