Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Licenziamento. Vi si incorre in genere per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - , ed in particolare per:
1) assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 4 giorni consecutivi; - ;
2) assenze ingiustificate, ingiustificate ripetute 3 4 volte in 1 anno, nel un anno del giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - ;
3) abbandono del proprio posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o da parte di ordini che implichino altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio all'incolumità alla incolumità delle persone o ed alla sicurezza degli ambienti affidati; - impianti o comunque che implichino gli stessi pregiudizi;
4) inosservanza delle norme mediche per malattia; - ;
5) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
6) danneggiamento colposo o volontario al materiale dello stabilimento e al materiale di lavorazione;
7) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità od alla sicurezza degli impianti;
8) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
9) alterchi con vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiuriexxxxxxxx, disordini, risse sul luogo o violenze sia al di lavoro; - fuori che all'interno dei reparti di lavorazione o degli uffici;
10) furto nell'azienda di beni somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Cooperative Social Agreement
Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale alla eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale alla eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda nell'Istituzione di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativadell'Istituzione; - gravi comportamenti lesivi della dignità della personapersona - irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando abbiano arrecato danno e il danno arrecato sia ritenuto grave. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. lettere a), b), c), d), e), non è tassativa é esaustiva e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono possano essere ricondotti alle stesse lettere.
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Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale alla eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda nell'Istituto di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativadell'Istituto; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
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Samples: CCNL Per Il Personale Dipendente Istituti Socio Sanitari Assistenziali Educativi
Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale alla eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda nell'Istituzione di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativadell'Istituzione; - gravi comportamenti lesivi della dignità della personapersona irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando abbiano arrecato danno e il danno arrecato sia ritenuto grave. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. lettere a), b), c), d), e), non è tassativa é esaustiva e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono possano essere ricondotti alle stesse lettere.
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Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
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Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui cu i la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutiviin un anno di calendario; - assenze ingiustificatemolestie di carattere sessuale rivolte ai colleghi di lavoro, ripetute 3 volte in 1 annoa degenti e/o utenti e/o loro accompagnatori, nel giorno precedente all’interno della struttura o seguente nell’ambito del servizio domiciliare; - atti di libidine commessi all’interno della struttura o nell’ambito del servizio domiciliare; - condanna per i festivi delitti indicati nell’art. 15, comma 1, lettere a) e b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) e - condanne da cui consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per i delitti previsti dall’art. 3, comma l, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - sentenza anche non definitiva di condanna o le feriedi patteggiamento per reati commessi all’esterno della struttura, la cui natura sia tale da compromettere il vincolo fiduciario con il lavoratore e/o la sicurezza e la tutela delle persone assistite o dei colleghi di lavoro; - abbandono del proprio posto luoghi di lavoro o lavoro, senza giustificato e comprovato motivo, che possano comportare pregiudizio agli utenti; - grave negligenza nell'esecuzione nell’esecuzione delle mansioni assegnate contrattualmente o delle direttive impartite dal datore di lavoro, possano comportare pregiudizio all’incolumità degli utenti, dei lavori colleghi o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone terzi; - errori od omissioni nella somministrazione della terapia farmacologia, fisica o alla sicurezza degli ambienti affidatiriabilitativa; - inosservanza delle norme mediche disposizioni normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, adottate anche a livello aziendale, ove dette inosservanze possano comportare pregiudizio agli utenti, ai colleghi o a terzi; - grave inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di assenze per malattia; - abuso del diritto ad assenza per malattia, ove il lavoratore, sistematicamente ripetutamente, avuto riguardo ad una valutazione su base annuale, si assenti per periodi di breve durata, in ragione di malattia comunicate all’ultimo momen- to, agganciate ai giorni di riposo del lavoratore, ai giorni di festività o nei turni di fine settimana e notturni; - assenza ingiustificata oltre il 4° giorno o per tre volte nell’anno solare nei giorni precedenti o seguenti ai festivi o alle ferie; - grave insubordinazione verso i superiori; - aggressioni verbali o fisiche, minacce verso i superiori, i colleghi, gli utenti o vie terzi, presenti nei luoghi di fattolavoro, nonché qualsiasi forma di violenza, fisica o morale, esercitata nei confronti degli ospiti; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidatadei beni aziendali, concessi in uso al dipendente; - litigi diverbi di particolare gravità, ingiurie, o risse sul luogo di lavoro; - appropriazione indebita o furto nell'azienda di beni qualsivoglia bene, appartenente all’azienda, agli utenti, agli ospiti, ai familiari dei pazienti o a chiunque appartenenticolleghi e superiori gerarchici; - esecuzione di attività professionali o lavorative, per proprio conto o in favore di terzi effettuati xxxxx, se effettuate durante l'orario l’orario di lavoro o al di fuori dell’orario di lavoro, ove in concorrenza ed a nocumento degli interessi del datore di lavoro ed in assenza di autorizzazione di tale ultimo; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzionel’assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativaregolamenti o protocolli adottati a livello aziendale e introduzione di sostanze nocive e proibite ai sensi di legge o di regolamenti, anche a livello aziendale, qualunque ne sia la natura, nei luoghi di lavoro; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso ; - irregolarità di licenziamento servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando abbiano arrecato grave danno ai sensi beni aziendali o alla persona, ospite, utente o terzi; - compimento di qualsivoglia atto o comportamento implicante dolo o colpa grave con danno dell’azienda; - gravi violazioni del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento regolamento disciplinare o comportamentale dell’Ente per quanto di fine rapporto. L'elencazione riferimento alle normative di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti alla L. n. 231/2001; - recidiva in una qualsiasi mancanza che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettereabbia dato luogo a due sospensioni nell’arco dei 24 mesi antecedenti.
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Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - :
1. assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - ;
2. assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - ;
3. abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - ;
4. inosservanza delle norme mediche per malattia; - ;
5. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - ;
6. danneggiamento volontario all'eventuale alla eventuale attrezzatura affidata; - ;
7. litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - ;
8. furto nell'azienda nell’Istituto di beni a chiunque appartenenti; - ;
9. esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario l’orario di lavoro; - ;
10. contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - all’assunzione;
11. azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - dell’Istituto;
12. gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione L’elencazione di cui alle lett. lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
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Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - :
1) assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - ;
2) assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - ;
3) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - ;
4) grave insubordinazione verso i superiori, : minacce o vie di fatto; - ;
5) danneggiamento volontario all'eventuale alla eventuale attrezzatura affidata; - ;
6) litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - ;
7) furto nell'azienda nell'istituto di beni a chiunque appartenenti; - ;
8) esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - ;
9) contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - ;
10) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona, compresi gli atti e le molestie di carattere sessuale;
11) violazione del segreto professionale;
12) uso illecito di informazioni o di documenti. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del dei preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto, È in facoltà dell'amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Alla dipendente o al dipendente sospesa/o cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni famigliari. L'elencazione di cui alle lett. aA), bB), cC), dD), e), E) non è tassativa esaustiva e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. , L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
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Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - – assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - – assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - – abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - – inosservanza delle norme mediche per malattia; - – grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - – danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata; - – litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - – furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - – esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - – contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - – azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - – gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
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Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale alla eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda nell'Istituzione di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativadell'Istituzione; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
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Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - :
1) assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - ;
2) assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - ;
3) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - ;
4) grave insubordinazione verso i superiori, : minacce o vie di fatto; - ;
5) danneggiamento volontario all'eventuale alla eventuale attrezzatura affidata; - ;
6) litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - ;
7) furto nell'azienda nell'istituto di beni a chiunque appartenenti; - ;
8) esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - ;
9) contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - ;
10) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona, compresi gli atti e le molestie di carattere sessuale;
11) violazione del segreto professionale;
12) uso illecito di informazioni o di documenti. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. E' in facoltà dell'amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Alla dipendente o al dipendente sospesa/o cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni famigliari. L'elencazione di cui alle lett. aA), bB), cC), dD), e), E) non è tassativa esaustiva e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
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Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - :
1) assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - ;
2) assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - ;
3) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - ;
4) inosservanza delle norme mediche per malattia; - ;
5) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - ;
6) danneggiamento volontario all'eventuale alla eventuale attrezzatura affidata; - ;
7) litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - ;
8) furto nell'azienda nell'istituto di beni a chiunque appartenenti; - ;
9) esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati effettuate durante l'orario di lavoro; - ;
10) contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - ;
11) azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - dell'istituto;
12) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
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Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 tre volte in 1 un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale alla eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda nell'Istituzione di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativadell'Istituzione; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
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