Common use of Licenziamento Clause in Contracts

Licenziamento. L'art. 36 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Licenziamento) 1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione. 2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 31. Il Collegio di arbitrato è competente in ogni caso di licenziamento. 3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma dell'art. 410-bis del codice di procedura civile. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente. 4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia. 5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; - 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio; - 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio; - 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio. 6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo accesso al trattamento pensionistico. 7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento. 9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18. 10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo. 11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro. 12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili. 13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 cod. civ., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Licenziamento. L'art. 36 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Licenziamento) 1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione. 2. Il Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all’art. 32, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio di conciliazione ed arbitrato Arbitrale di cui all'art. 3134. Il Collegio di arbitrato Arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento. 3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'artall’art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma dell'art. 410-bis del codice di procedura civile32. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente. 4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia. 5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - ­ 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; - ­ 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio; - ­ 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio; - ­ 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio. 6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011dall’1/10/2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo l’effettivo accesso al trattamento pensionistico. 7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda l’azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento. 9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18. 10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo. 11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro. 12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili. 13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del settimo comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 cod. civc.c., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Licenziamento. L'art. 36 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Licenziamento) 1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione. 2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio di conciliazione Conciliazione ed arbitrato Arbitrato di cui all'art. 31. Il Collegio di arbitrato Arbitrato è competente in ogni caso di licenziamento. 3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'artall’art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel primo comma dell'artdell’art. 410-bis del codice di procedura civile. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente. 4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia. 5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; servizio; - 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio; servizio; - 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio; servizio; - 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio. 6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011luglio 2008, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorniquelle di cui all’art. 34, integrato comma 1, eventualmente integrate dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo l’effettivo accesso al trattamento pensionisticoalla pensione. 7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda l’azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento. 9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18. 10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo. 11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro. 12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili. 13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del settimo comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 cod. civc.c., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.".

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Licenziamento. L'art. 36 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Licenziamento) 1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione. 2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio di conciliazione Conciliazione ed arbitrato Arbitrato di cui all'art. 3130. Il Collegio di arbitrato Arbitrato è competente in ogni caso di licenziamento. 3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'artall’art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel primo comma dell'artdell’art. 410-bis del codice di procedura civile. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente. 4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia. 5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; servizio; - 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio; servizio; - 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio; servizio; - 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio. 6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo accesso al trattamento pensionistico. 7. Durante il periodo di preavvisotale periodo, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni. 87. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda l’azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento. 98. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18. 109. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo. 1110. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro. 1211. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili. 1312. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del sesto comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 cod. civc.c., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Licenziamento. L'art. 36 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Licenziamento) 1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione. 2. Il Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all'art. 32, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio di conciliazione ed arbitrato Arbitrale di cui all'art. 3134. Il Collegio di arbitrato Arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento. 3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma dell'art. 410-bis del codice di procedura civile32. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente. 4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia. 5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso recesso, comunicato a far data dall’1/9/2016, da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; servizio; - 8 mesi: da quattro fino a otto dieci anni di servizio; servizio; - 10 mesi: da xxxx dieci fino a dodici quindici anni di servizio; servizio; - 12 mesi: oltre i dodici quindici anni di servizio.; 6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011dall’1/10/2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo accesso al trattamento pensionistico. 7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento. 9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18. 10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo. 11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro. 12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili. 13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del settimo comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 cod. civc.c., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.".. --- Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 21/7/2016

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Samples: Dirigenti Aziende Commerciali

Licenziamento. L'artIl licenziamento del lavoratore non può avvenire che per giusta causa o giustificato motivo, fatte salve le condizioni con- trattuali pattuite attraverso contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale, di cui al par. 36 del c.c.n.l40.5. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Licenziamento) 1. Nel caso Sono considerati motivi di licenziamento, il datore con o senza preavviso, anche a seguito di azioni disciplinari (di cui al capitolo “doveri dei lavoratori”), le seguenti circostanze: a) cessazione dell’attività, b) riduzione dell’attività o del personale o interruzione per cause involontarie per oltre tre mesi c) cessazione d’azienda o cambio d’attività; d) abbandono del posto di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione. 2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 31. Il Collegio di arbitrato è competente in ogni caso di licenziamento. 3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma dell'art. 410-bis del codice di procedura civile. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigentedipendente e) violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nonché dell’obbligo di non concorrenza come impartire ripetizioni private agli alunni dell’istituto, gestire e coordinare l’attività didattica in scuole concorrenti. 4f) gravi atti contrari alla morale, alle leggi, ai regolamenti o al progetto educativo dell’Istituto nonché atti in grave contrasto con la funzione svolta g) condanna penale per la quale è disposta l’interdizione dai pubblici uffici h) trasgressione al mandato riguardante il segreto d’ufficio; i) azioni o comportamenti reiterati e contrari al Regolamento interno nonché violazione dei doveri del dipendente che xxxxxxx reali disservizi o danni all’Istituto, dopo tre richiami comunicati con raccomandata A.R. j) sostituzione di docente non abilitato con altro docente abilitato k) incompatibilità con il presente contratto ed eventuale trasformazione del rapporto di lavoro l) superamento del periodo di comporto di cui all’art. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano 29 m) in caso di risoluzione del contratto eccessiva morbilità, costituita da una pluralità di lavoro nei confronti del dirigente eventi morbosi intermittenti e reiterati, tali da creare un reale disservizio al regolare funzionamento dell’istituto o frazionamenti dell’attività didattica che sia in possesso la rendono di fatto discontinua o non proficua. n) Inadempienza grave ai doveri connessi alla propria funzione o) false dichiarazioni anche per quanto concerne i titoli posseduti, le assenze per malattia, congedi, permessi, etc. p) inosservanza degli orari stabiliti e concordati, ripetuti ritardi non giustificati e/o mancati impegni q) assenze ingiustificate superiori a tre giorni lavorativi continuativi r) azioni o comportamenti ripetuti che provochino un danno o un disservizio all’Istituto e per i quali il dipendente ha già ricevuto tre richiami scritti. s) reiterazione di note negative e gravi sul comportamento e/o sulle modalità didattiche segnalate dagli studenti attraverso le schede di valutazione t) mancanze dei requisiti e dei titoli richiesti Ai licenziamenti individuali e/o collettivi discriminatori, privi di efficacia o nulli, o in assenza delle procedure di cui alla legge per aver diritto alla pensione 223/91, si riterranno applicabili le eventuali condizioni risarcitorie e/o di vecchiaia. 5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; - 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio; - 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio; - 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio. 6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso reintegra di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo accesso al trattamento pensionisticoD.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23. 7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento. 9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18. 10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo. 11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro. 12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili. 13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 cod. civ., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.".

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Samples: Contratto Collettivo Asils Aisli Ugl

Licenziamento. L'art. 36 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Licenziamento) 1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione. 2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla al a comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio Col egio di conciliazione ed arbitrato di cui all'artal 'art. 31. Il Collegio Col egio di arbitrato è competente in ogni caso di licenziamento. 3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla al a competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'artal 'art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma dell'artdel 'art. 410-bis del codice di procedura civile. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla dal a data di ricevimento della del a comunicazione di licenziamento da parte del dirigente. 4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla al a pensione di vecchiaia. 5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità al 'anzianità di servizio globalmente prestato nell'aziendanel 'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; servizio; - 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio; servizio; - 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio; servizio; - 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio. 6. Con effetto ef etto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla al a pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle dal e mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo l'ef ettivo accesso al trattamento pensionistico. 7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla dal a relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle dal e leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla dal a relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla al a data del ricevimento della del a comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento. 9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'artdal 'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle del e assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo dal o stesso art. 18. 10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle al e dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo. 11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare ef ettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità al 'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro. 12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato al 'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla sul a retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della del a media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili. 13. Essa va assoggettata alla al a normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle del e ferie nonché, in base all'artal 'art. 2121 cod. civ., la maturazione dei ratei delle del e mensilità supplementari.". ---------- N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2012 prevede quanto segue:

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Licenziamento. L'art. 36 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Licenziamento) 1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione. 2. Il Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all'art. 32, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio di conciliazione ed arbitrato arbitrale di cui all'art. 3134. Il Collegio di arbitrato arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento. 3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma dell'art. 410-bis del codice di procedura civile32. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente. 4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia. 5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso recesso, comunicato a far data dal 1° settembre 2016, da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; - 8 mesi: da quattro fino a dieci otto anni di servizio; - 10 mesi: da xxxx dieci otto a dodici fino a quindici anni di servizio; - 12 mesi: oltre i quindici dodici anni di servizio. 6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo accesso al trattamento pensionistico. 7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento. 9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18. 10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo. 11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro. 12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili. 13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 cod. civ., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.".

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Licenziamento. L'art. 36 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Licenziamento): 1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione. 2. Il Ferma restando la possibilità di ricorrere al a Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui al 'art. 44, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta addottata dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla al a comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio di conciliazione ed arbitrato Col egio arbitrale di cui all'artal 'art. 31. Il Collegio di arbitrato Col egio arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento. 3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla al a competente Organizzazione territoriale di Manageritalia MANAGERITALIA a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'artal 'art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma dell'art. 410-bis del codice di procedura civile44. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla dal a data di ricevimento della del a comunicazione di licenziamento da parte del dirigente. 4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla al a pensione di vecchiaia. 5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità al 'anzianità di servizio globalmente prestato nell'aziendanel 'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; servizio; - 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio; servizio; - 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio; servizio; - 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio. 6. Con effetto ef etto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla al a pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle dal e mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo l'ef ettivo accesso al trattamento pensionistico. 7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla dal a relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle dal e leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla dal a relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla al a data del ricevimento della del a comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento. 9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'artdal 'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle del e assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo dal o stesso art. 18. 10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle al e dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo. 11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare ef ettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità al 'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro. 12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato al 'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla sul a retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della del a media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili. 13. Essa va assoggettata alla al a normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle del e ferie nonché, in base all'artal 'art. 2121 cod. civ., la maturazione dei ratei delle del e mensilità supplementari.". Art. 37 ("Outplacement") Le parti concordano che, in caso di licenziamento, su formale richiesta del dirigente, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura di "outplacement", sempreché lo stesso non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato. L'azienda si farà carico fino al 50% del 'importo da versare al a società di "outplacement", individuata d'intesa con il dirigente interessato, deducendo la relativa dif erenza dal e competenze di fine rapporto del dirigente. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente. Art. 38 (Trattamento di fine rapporto) In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il dirigente avrà diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme del a legge 29 maggio 1982, n. 297. Per i periodi di servizio prestati sino al 31 maggio 1982, il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e le misure previste dal 'art. 28 del c.c.n.l. 22 dicembre 1981. Art. 39 (Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto) Ai sensi del '11° comma del 'art. 2120, cod. civ., come modificato dal a legge 29 maggio 1982, n. 297, si conviene che il numero del e richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto avanzate dal personale con qualifica di dirigente, da soddisfare annualmente, è pari al 50% del numero del e richieste che possono essere soddisfatte, a norma di legge, nel o stesso anno, per il rimanente personale, con arrotondamento al 'unità superiore del a frazione eventualmente residua.

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Licenziamento. L'art. 36 Vi si incorre in genere per tutti quei casi in cui la gravità del c.c.n.l. fatto non consente la ulteriore prosecuzione del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Licenziamento)rapporto di lavoro, ed in particolare per: 1. Nel caso di licenziamento, il datore ) assenze ingiustificate prolungate oltre i 4 giorni consecutivi; 2) assenze ingiustificate ripetute 4 volte in un anno del giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; 3) abbandono del posto di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione. 2. Il dirigenteda parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore custodia e controllo, o da parte di lavoro ovvero altro personale nel caso in cui essa possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque che implichino gli stessi pregiudizi; 4) inosservanza delle norme mediche per malattia; 5) grave insubordinazione, verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini; 6) danneggiamento colposo o volontario al materiale dello stabilimento e al materiale di lavo- razione; 7) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità od alla sicurezza degli impianti; 8) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudica- to, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore; 9) alterchi con vie di fatto, xxxxxxxx, disordini, risse o violenze sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recessoal di fuori che all’interno dei reparti di lavorazione o degli uffici; 10) furto nell’azienda di somme, potrà ricorrere al Collegio valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti; 11) trafugamento di conciliazione ed arbitrato schizzi o disegni di cui all'art. 31macchine e di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento che determinano una violazione dei segreti; 12) esecuzione di lavori nell’interno dell’azienda per proprio conto o di terzi effettuati duran- te l’orario di lavoro; 13) mancanze di gravità analoga a quelle sopra descritte. Il Collegio di arbitrato è competente in ogni caso di licenziamento. 3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma dell'art. 410-bis del codice di procedura civile. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente. 4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia. 5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; - 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio; - 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio; - 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio. 6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo accesso al trattamento pensionistico. 7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno ai sensi del mese successivo alla data del ricevimento presente articolo esclude la liquidazione della comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento. 9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18. 10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo. 11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro. 12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fattodel preavviso eccezion fatta per quanto previsto al punto 8 del comma e), comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o ma com- porta il riconoscimento a favore del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili. 13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione lavoratore del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 cod. civrapporto., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.".

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Licenziamento. L'artL’art. 36 del c.c.n.l. CCNL del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Licenziamento): 1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione. 2. Il Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all’art.44, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio di conciliazione ed arbitrato Arbitrale di cui all'art. 31. Il Collegio di arbitrato Arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento. 3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma dell'art. 410-bis del codice di procedura civile44. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente. 4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia. 5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; servizio; - 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio; servizio; - 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio; servizio; - 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio. 6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo l’effettivo accesso al trattamento pensionistico. 7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda l’azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento. 9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18. 10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo. 11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro. 12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili. 13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del settimo comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 cod. civc.c., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.".

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Samples: Collegio Arbitrale Agreement

Licenziamento. L'art. 36 Vi si incorre in genere per tutti quei casi in cui la gravità del c.c.n.l. fatto non consente la ulteriore prosecuzione del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Licenziamento)rapporto di lavoro, ed in particolare per: 1. Nel caso di licenziamento, il datore ) assenze ingiustificate prolungate oltre i 4 giorni consecutivi; 2) assenze ingiustificate ripetute 4 volte in un anno del giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; 3) abbandono del posto di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione. 2. Il dirigenteda parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore custodia e controllo, o da parte di lavoro ovvero altro personale nel caso in cui essa possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque che implichino gli stessi pregiudizi; 4) inosservanza delle norme mediche per malattia; 5) grave insubordinazione, verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini; 6) danneggiamento colposo o volontario al materiale dello stabilimento e al materiale di lavorazione; 7) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità od alla sicurezza degli impianti; 8) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore; 9) alterchi con vie di fatto, xxxxxxxx, disordini, risse o violenze sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recessoal di fuori che all’interno dei reparti di lavorazione o degli uffici; 10) furto nell’azienda di somme, potrà ricorrere al Collegio valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti; 11) trafugamento di conciliazione ed arbitrato schizzi o disegni di cui all'art. 31macchine e di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento che determinano una violazione dei segreti; 12) esecuzione di lavori nell’interno dell’azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro; 13) mancanze di gravità analoga a quelle sopra descritte. Il Collegio di arbitrato è competente in ogni caso di licenziamento. 3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma dell'art. 410-bis del codice di procedura civile. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente. 4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia. 5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; - 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio; - 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio; - 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio. 6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo accesso al trattamento pensionistico. 7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno ai sensi del mese successivo alla data del ricevimento presente articolo esclude la liquidazione della comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento. 9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18. 10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo. 11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro. 12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fattodel preavviso eccezion fatta per quanto previsto al punto 8 del comma e), comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o ma comporta il riconoscimento a favore del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili. 13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione lavoratore del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 cod. civrapporto., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Licenziamento. L'art. 36 Vi si incorre in genere per tutti quei casi in cui la gravità del c.c.n.l. fatto non consente la ulteriore prosecuzione del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Licenziamento)rapporto di lavoro, ed in particolare per: 1. Nel caso di licenziamento, il datore ) assenze ingiustificate prolungate oltre i 4 giorni consecutivi; 2) assenze ingiustificate ripetute 4 volte in un anno del giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; 3) abbandono del posto di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione. 2. Il dirigenteda parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore custodia e controllo, o da parte di lavoro ovvero altro personale nel caso in cui essa possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque che implichino gli stessi pregiudizi; 4) inosservanza delle norme mediche per malattia; 5) grave insubordinazione, verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini; 6) danneggiamento colposo o volontario al materiale dello stabilimento e al materiale di lavorazione; 7) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità od alla sicurezza degli impianti; 8) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore; 9) alterchi con vie di fatto, xxxxxxxx, disordini, risse o violenze sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recessoal di fuori che all'interno dei reparti di lavorazione o degli uffici; 10) furto nell'azienda di somme, potrà ricorrere al Collegio valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti; 11) trafugamento di conciliazione ed arbitrato schizzi o disegni di cui all'art. 31macchine e di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento che determinano una violazione dei segreti; 12) esecuzione di lavori nell'interno dell'azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; 13) mancanze di gravità analoga a quelle sopra descritte. Il Collegio di arbitrato è competente in ogni caso di licenziamento. 3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma dell'art. 410-bis del codice di procedura civile. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente. 4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia. 5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; - 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio; - 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio; - 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio. 6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo accesso al trattamento pensionistico. 7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno ai sensi del mese successivo alla data del ricevimento presente articolo esclude la liquidazione della comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento. 9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18. 10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo. 11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro. 12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fattodel preavviso eccezion fatta per quanto previsto al punto 8 della presente lettera, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o ma comporta il riconoscimento a favore del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili. 13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione lavoratore del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 cod. civrapporto., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Licenziamento. L'art. 36 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Licenziamento) 1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione. 2. Il Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all’art. 32, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio di conciliazione ed arbitrato Arbitrale di cui all'art. 3134. Il Collegio di arbitrato Arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento. 3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'artall’art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma dell'art. 410-bis del codice di procedura civile32. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente. 4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia. 5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; servizio; - 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio; servizio; - 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio; servizio; - 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio. 6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011dall’1/10/2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo l’effettivo accesso al trattamento pensionistico. 7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda l’azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento. 9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18. 10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo. 11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro. 12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili. 13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del settimo comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 cod. civc.c., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.".

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Licenziamento. L'art. 36 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Licenziamento) 1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione. 2. Il Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all'art. 32, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio di conciliazione ed arbitrato arbitrale di cui all'art. 3134. Il Collegio di arbitrato arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento. 3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma dell'art. 410-bis del codice di procedura civile32. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente. 4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia. 5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso recesso, comunicato a far data dal 1° settembre 2016, da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - ­ 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; - 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio; - 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio; - 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio.servizio; 6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo accesso al trattamento pensionistico. 7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento. 9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18. 10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo. 11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro. 12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili. 13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 cod. civ., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari. Art. 40 (".Outplacement")

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Licenziamento. L'art. 36 Vi si incorre in genere per tutti quei casi in cui la gravità del c.c.n.l. fatto non consente la ulteriore prosecuzione del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Licenziamento)rapporto di lavoro, ed in particolare per: 1. Nel caso di licenziamento, il datore ) assenze ingiustificate prolungate oltre i 4 giorni consecutivi; 2) assenze ingiustificate ripetute 4 volte in un anno del giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; 3) abbandono del posto di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione. 2. Il dirigenteda parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore custodia e controllo, o da parte di lavoro ovvero altro personale nel caso in cui essa possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque che implichino gli stessi pregiudizi; 4) inosservanza delle norme mediche per malattia; 5) grave insubordinazione, verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini; 6) danneggiamento colposo o volontario materiale dello stabilimento e al materiale di lavorazione; 7) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità od alla sicurezza degli impianti; 8) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione in connessione con lo svolgimento del recesso, potrà ricorrere al Collegio rapporto di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 31. Il Collegio di arbitrato è competente in ogni caso di licenziamento. 3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandatalavoro, che costituirà prova leda la figura morale del rispetto lavoratore; 9) alterchi con vie di fatto, xxxxxxxx, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all'interno dei terminireparti di lavorazione o degli uffici; 10) furto nell'azienda di somme, entro 30 giorni dal deposito del verbale valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti; 11) trafugamento di mancata conciliazione schizzi o disegni di cui all'art. 412 del codice macchine e di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento che determinano una violazione dei 60 giorni previsto nel 1° comma dell'art. 410-bis del codice segreti; 12) esecuzione di procedura civilelavori nell'interno dell'azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; 13) mancanze di gravità analoga a quelle sopra descritte. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente. 4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia. 5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; - 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio; - 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio; - 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio. 6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo accesso al trattamento pensionistico. 7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno ai sensi del mese successivo alla data del ricevimento presente articolo esclude la liquidazione della comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento. 9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18. 10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo. 11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro. 12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fattodel preavviso eccezion fatta per quanto previsto al punto 8 della presente lettera, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o ma comporta il riconoscimento a favore del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili. 13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione lavoratore del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 cod. civrapporto., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.".

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Samples: Circolare Settimanale Del Lavoro

Licenziamento. L'art. 36 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 36 (Licenziamento): 1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione. 2. Il Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all'art. 44, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta adottata dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio di conciliazione ed arbitrato arbitrale di cui all'art. 31. Il Collegio di arbitrato arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento. 3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma dell'art. 410-bis del codice di procedura civile44. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente. 4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia. 5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; - 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio; - 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio; - 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio. 6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo accesso al trattamento pensionistico. 7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento. 9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18. 10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo. 11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro. 12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili. 13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 cod. civ., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.".

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