Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia. Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi, previa formale contestazione degli addebiti nel rispetto dell’art 7 della Legge n. 300/70 e dell’art 64 del presente contratto. Per addebiti particolarmente gravi, il datore di lavoro può sospendere in via cautelativa il lavoratore nelle more delle sue giustificazioni alla contestazione disciplinare. Qualora alla contestazione faccia seguito il licenziamento per giusta causa, il periodo di sospensione cautelare dal servizio non è retribuito e l’efficacia del licenziamento retroagisce al momento della contestazione disciplinare. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa non compete l'indennità sostitutiva del preavviso, ma soltanto il trattamento di fine rapporto
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Samples: Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento
Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della legge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente contrattodei lavora- tori dipendenti, il licenziamento non può essere intimato effettuarsi che per «giusta causa causa» (art. 2119 del Codice Civile) o per «giustificato motivo con preavviso», intendendosi in- tendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento inadempi- mento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività l’attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al il suo regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti e l’organizzazio- ne del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo per mez- zo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare al lavoratore con la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del licenziamento i speci- ficazione dei motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza l’osservanza delle norme di cui al secondo e terzo prece- dente comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione dall’applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia ri- volto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato, salvo prova contraria, se la nuova assunzione sia fatta entro un mese dal licenziamento. Ai sensi dell'artdelle disposizioni vigenti il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla moti- vazione adottata. 2119 codAi sensi dell’art. civ.1 della legge 9 gennaio 1963, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto n. 7 è nullo il licenziamen- to della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di lavoro, prima matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purché segua la celebrazione) e la scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)di un anno dalla celebrazione stessa. La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi, previa formale contestazione degli addebiti nel rispetto dell’art 7 della Legge n. 300/70 e dell’art 64 del presente contratto. Per addebiti particolarmente gravi, il Il datore di lavoro può sospendere in via cautelativa ha facoltà di provare che il lavoratore nelle more licenziamento della lavora- trice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle sue giustificazioni alla contestazione disciplinareipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. Qualora alla contestazione faccia seguito il 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vale a dire: licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato. Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavo- ratrice nel periodo di sospensione cautelare dal servizio non è retribuito e l’efficacia specificato nell’ottavo comma del licenziamento retroagisce al momento della contestazione disciplinarepresente articolo, si rimanda all’art. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa non compete l'indennità sostitutiva del preavviso, ma soltanto il trattamento di fine rapporto92.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della legge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente contrattodei lavoratori dipendenti, il licenziamento non può essere intimato effettuarsi che per «giusta causa causa» (art. 2119 del Codice Civile) o per «giustificato motivo con preavviso», intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività l'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al il suo regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti e l'organizzazione del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il al lavoratore che può chiedere chiedere, entro 8 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento comunicazione, i motivi che lo hanno determinatodeterminato il recesso; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 7 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo precedente comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione dall’applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato, salvo prova contraria, se la nuova assunzione sia fatta entro un mese dal licenziamento. Ai sensi dell'artdelle disposizioni vigenti il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata. 2119 codAi sensi dell’art. civ.1 della legge 9 gennaio 1963, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto n. 7 è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di lavoro, prima matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè segua la celebrazione) e la scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)di un anno dalla celebrazione stessa. La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi, previa formale contestazione degli addebiti nel rispetto dell’art 7 della Legge n. 300/70 e dell’art 64 del presente contratto. Per addebiti particolarmente gravi, il Il datore di lavoro può sospendere in via cautelativa ha facoltà di provare che il lavoratore nelle more licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle sue giustificazioni alla contestazione disciplinareipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. Qualora alla contestazione faccia seguito il 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vale a dire: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato. Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo di sospensione cautelare dal servizio non è retribuito e l’efficacia specificato nell’ ottavo comma del licenziamento retroagisce al momento della contestazione disciplinarepresente articolo, si rimanda all’art. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa non compete l'indennità sostitutiva del preavviso, ma soltanto il trattamento di fine rapporto93.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie
Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della legge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente contrattodei lavoratori dipendenti, il licenziamento non può essere intimato effettuarsi che per «giusta causa causa» (art. 2119 del Codice Civile) o per «giustificato motivo con preavviso», intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività l'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al il suo regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti e l'organizzazione del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il al lavoratore che può chiedere chiedere, entro 8 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento comunicazione, i motivi che lo hanno determinatodeterminato il recesso; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 7 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo precedente comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione dall’applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato, salvo prova contraria, se la nuova assunzione sia fatta entro un mese dal licenziamento. Ai sensi dell'artdelle disposizioni vigenti il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata. 2119 codAi sensi dell’art. civ.1 della legge 9 gennaio 1963, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto n. 7 è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di lavoro, prima matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè segua la celebrazione) e la scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)di un anno dalla celebrazione stessa. La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi, previa formale contestazione degli addebiti nel rispetto dell’art 7 della Legge n. 300/70 e dell’art 64 del presente contratto. Per addebiti particolarmente gravi, il Il datore di lavoro può sospendere in via cautelativa ha facoltà di provare che il lavoratore nelle more licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle sue giustificazioni alla contestazione disciplinareipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. Qualora alla contestazione faccia seguito il 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vale a dire: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato. Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo di sospensione cautelare dal servizio non è retribuito e l’efficacia specificato nell’ ottavo comma del licenziamento retroagisce al momento della contestazione disciplinarepresente articolo, si rimanda all’art. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa non compete l'indennità sostitutiva del preavviso, ma soltanto il trattamento di fine rapporto91.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie
Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da gravi inadempimenti del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) oggettivo). Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità giuridica/legale sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro, la revoca della patente che impedisce la possibilità di raggiungimento del luogo di lavoro. Il licenziamento potrà essere intimato trascorsi 180 giorni dalla perdita dei titoli, giorni che saranno oggetto di sospensione senza retribuzione e maturazione di ogni eventuale indennità, senza intervenuto riacquisto. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia. Ai sensi dell'art. 2119 cod. civprova., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi, previa formale contestazione degli addebiti nel rispetto dell’art 7 della Legge n. 300/70 e dell’art 64 del presente contratto. Per addebiti particolarmente gravi, il datore di lavoro può sospendere in via cautelativa il lavoratore nelle more delle sue giustificazioni alla contestazione disciplinare. Qualora alla contestazione faccia seguito il licenziamento per giusta causa, il periodo di sospensione cautelare dal servizio non è retribuito e l’efficacia del licenziamento retroagisce al momento della contestazione disciplinare. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa non compete l'indennità sostitutiva del preavviso, ma soltanto il trattamento di fine rapporto
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Samples: Contratto Di Inserimento
Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della legge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente contrattodei lavoratori dipendenti, il licenziamento non può essere intimato effettuarsi che per «giusta causa causa» (art. 2119 del Codice Civile) o per «giustificato motivo con preavviso», intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività l’attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al il suo regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti e l’organizzazione del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il al lavoratore che può chiedere chiedere, entro 8 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento comunicazione, i motivi che lo hanno determinatodeterminato il recesso; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 7 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza l’osservanza delle norme di cui al secondo e terzo precedente comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione dall’applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato, salvo prova contraria, se la nuova assunzione sia fatta entro un mese dal licenziamento. Ai sensi dell'artdelle disposizioni vigenti il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata. 2119 codAi sensi dell’art. civ.1 della legge 9 gennaio 1963, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto n. 7 è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di lavoro, prima matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè segua la celebrazione) e la scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)di un anno dalla celebrazione stessa. La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi, previa formale contestazione degli addebiti nel rispetto dell’art 7 della Legge n. 300/70 e dell’art 64 del presente contratto. Per addebiti particolarmente gravi, il Il datore di lavoro può sospendere in via cautelativa ha facoltà di provare che il lavoratore nelle more licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle sue giustificazioni alla contestazione disciplinareipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. Qualora alla contestazione faccia seguito il 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vale a dire: licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato. Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo di sospensione cautelare dal servizio non è retribuito e l’efficacia specificato nell’ ottavo comma del licenziamento retroagisce al momento della contestazione disciplinarepresente articolo, si rimanda all’art. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa non compete l'indennità sostitutiva del preavviso, ma soltanto il trattamento di fine rapporto93.
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Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della legge 15 luglio 1966retribuzione senza preavviso, n. 604ma con t.f.r., e dell'art. 35, legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato comminato: - per giusta causa o litigio con vie di fatto in azienda; - per assenza senza giustificato motivo con preavvisoper 5 giorni di seguito; - per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori; - per furto a danno dell'azienda; - per dolo o colpa grave; - per danneggiamenti volontari, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttivatrafugamenti di disegni e campionatura, all'organizzazione del lavoro lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno all'azienda; - lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa; - recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel paragrafo "Rimprovero, multa e al regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo)sospensione", ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera articolo, quando siano già stati comminati due provvedimenti di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo sospensione di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaiacui allo stesso paragrafo. Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi, previa formale contestazione degli addebiti nel rispetto dell’art 7 della Legge L. n. 300/70 e dell’art 64 del presente contratto. Per addebiti particolarmente gravi300/1970, il datore di lavoro può sospendere in via cautelativa non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore nelle more delle potrà presentare le sue giustificazioni alla contestazione disciplinaregiustificazioni. Qualora alla contestazione faccia seguito Se il provvedimento non verrà comminato entro i 12 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte. Non si terrà conto ad alcun effetto dei provvedimenti disciplinari trascorso un anno dalla loro comminazione. Il licenziamento per e le dimissioni del lavoratore non in prova e non determinate da giusta causa, potranno aver luogo in qualunque giorno del mese con preavviso di: Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di sospensione cautelare ferie nè di congedo matrimoniale. Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del t.f.r. Le parti, in attuazione della legge n. 108 dell'11 maggio 1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali), esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall'accordo interconfederale-intercategoriale del 21 luglio 1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni di conciliazione per le quali le parti firmatarie si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale. Tutti i lavoratori, per l'anzianità maturata presso una stessa azienda, hanno diritto a maturare quattro aumenti biennali periodici di anzianità, fissati nelle seguenti misure mensili: Gli aumenti periodici decorreranno dal servizio primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Detti aumenti periodici non è retribuito assorbono, nè possono essere assorbiti, da eventuali aumenti di merito o superminimi, salvo il caso in cui tali assorbimenti sono stati espressamente previsti. Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e l’efficacia per gli operai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione a incentivo. In caso di passaggio di livello successivo all'entrata in vigore della nuova regolamentazione, il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato ed avrà diritto ad ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali del licenziamento retroagisce nuovo livello, fino a concorrenza con l'importo massimo raggiungibile del nuovo livello. La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della contestazione disciplinare. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa non compete l'indennità sostitutiva maturazione del preavviso, ma soltanto il trattamento di fine rapportosuccessivo aumento periodico.
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Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della legge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente contrattodei lavoratori dipendenti, il licenziamento non può essere intimato effettuarsi che per «giusta causa causa» (art. 2119 del Codice Civile) o per «giustificato motivo con preavvisopreav- viso», intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività l’attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al il suo regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti e l’or- ganizzazione del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il al lavoratore che può chiedere chiedere, entro 8 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento comunicazione, i motivi che lo hanno determinatodetermi- nato il recesso; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 7 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza l’osservanza delle norme di cui al secondo e terzo pre- cedente comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione dall’applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia ri- volto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato, salvo prova contraria, se la nuova assunzione sia fatta entro un mese dal licenziamento. Ai sensi dell'artdelle disposizioni vigenti il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla moti- vazione adottata. 2119 codAi sensi dell’art. civ.1 della legge 9 gennaio 1963, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto n. 7 è nullo il licenzia- mento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si pre- sume disposto per causa di lavoro, prima matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pub- blicazioni di matrimonio (purchè segua la celebrazione) e la scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)di un anno dalla celebrazione stessa. La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi, previa formale contestazione degli addebiti nel rispetto dell’art 7 della Legge n. 300/70 e dell’art 64 del presente contratto. Per addebiti particolarmente gravi, il Il datore di lavoro può sospendere in via cautelativa ha facoltà di provare che il lavoratore nelle more licenziamento della lavo- ratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle sue giustificazioni alla contestazione disciplinareipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. Qualora alla contestazione faccia seguito il 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vale a dire: licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività del- l’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato. Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavo- ratrice nel periodo di sospensione cautelare dal servizio non è retribuito e l’efficacia specificato nell’ ottavo comma del licenziamento retroagisce al momento della contestazione disciplinarepresente articolo, si rimanda all’art. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa non compete l'indennità sostitutiva del preavviso, ma soltanto il trattamento di fine rapporto93.
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Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della legge 15 luglio 1966retribuzione, n. 604senza preavviso, e dell'art. 35ma con t.f.r., legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato comminato: - per giusta causa o litigio con vie di fatto in azienda; - per assenza senza giustificato motivo con preavvisoper cinque giorni di seguito; - per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori; - per furto a danno dell'azienda; - per dolo o colpa grave; - per danneggiamenti volontari, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttivatrafugamenti di disegni e campionatura, all'organizzazione del lavoro lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno all'azienda; - lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa; - recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel paragrafo "Rimprovero, multa e al regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo)sospensione", ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera articolo, quando siano già stati comminati due provvedimenti di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo sospensione di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaiacui allo stesso paragrafo. Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi, previa formale contestazione degli addebiti nel rispetto dell’art 7 della Legge L. n. 300/70 e dell’art 64 del presente contratto. Per addebiti particolarmente gravi300/1970, il datore di lavoro può sospendere in via cautelativa non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore nelle more delle potrà presentare le sue giustificazioni alla contestazione disciplinaregiustificazioni. Qualora alla contestazione faccia seguito Se il provvedimento non verrà comminato entro i 12 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte. Non si terrà conto ad alcun effetto dei provvedimenti disciplinari trascorso un anno dalla loro comminazione. Il licenziamento per e le dimissioni del lavoratore non in prova e non determinate da giusta causa, potranno aver luogo in qualunque giorno del mese con preavviso di: 6º Super Quadri 3 mesi 6º Impiegati 3 mesi 5º Impiegati 2 mesi intermedi 1 mese e 1/2 4º Impiegati 1 mese e 1/2 Operai 5 settimane 3º Impiegati 1 mese Operai 3 settimane 2º Impiegati 1/2 mese Operai 2 settimane 1º Operai 1 settimana Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di sospensione cautelare ferie né di congedo matrimoniale. Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del t.f.r. Le parti, in attuazione della L. n. 108 dell'11 maggio 1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali), esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall'accordo interconfederale-intercategoriale del 21 luglio 1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni di conciliazione per le quali le parti firmatarie si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale. Tutti i lavoratori, per anzianità maturata presso una stessa azienda, hanno diritto a maturare quattro aumenti biennali periodici di anzianità, fissati nelle seguenti misure mensili: 6º Super 30.000 6º 25.000 5º 21.000 4º 18.000 3º 16.000 2º 15.000 1º 14.000 Apprendisti 10.000 Gli aumenti periodici decorreranno dal servizio primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Detti aumenti periodici non è retribuito assorbono, né possono essere assorbiti, da eventuali aumenti di merito o superminimi, salvo il caso in cui tali assorbimenti sono stati espressamente previsti. Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e l’efficacia per gli operai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione a incentivo. In caso di passaggio di livello successivo all'entrata in vigore della nuova regolamentazione, il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato ed avrà diritto ad ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali del licenziamento retroagisce nuovo livello, fino a concorrenza con l'importo massimo raggiungibile del nuovo livello. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della contestazione disciplinare. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa non compete l'indennità sostitutiva maturazione del preavviso, ma soltanto il trattamento di fine rapportosuccessivo aumento periodico.
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