Sanction Clause. L’Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura ne sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarci- mento, o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l’Assicuratore o la sua Capogruppo/Società Controllante o Società Controllate a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risolu- zioni delle Nazioni Unite, o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o regolamenti dell’Unione Europea (e dei singoli Paesi che ne fanno parte) o degli Stati Uniti d’America, o di ogni giurisdizione alla quale l’Assicuratore è soggetto
Sanction Clause. Generali Italia non sarà obbligata a garantire una copertura né tenuta a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione dovesse esporre Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati uniti o dell’Italia.
Sanction Clause. Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Sanction Clause. Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. La garanzia di cui alla presente polizza è estesa alla Responsabilità Civile e Professionale derivante all'Assicurato per
1. le Perdite Patrimoniali e, in deroga all’art. 24, lett. a), per Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle attività dei Dipendenti Tecnici, ed in particolare di: • progettista e verificatore della progettazione • direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere; • collaudatore;
Sanction Clause. “La Società non sarà obbligata a garantire una copertura né sarà tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione dovesse esporre la Società medesima a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’unione europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell’Italia.” La Società Il Contraente ………………………. ………………………
Sanction Clause. La compagnia sarà esonerata dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e di risarcire/indennizzare qualsiasi richiesta di risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di risarcimento/indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga la Compagnia o i propri riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Sanction Clause. Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economicheocommercialie/oembargointernazionale.
Sanction Clause. La presente polizza non sarà in alcun modo operante e Alleanza Assicurazioni non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l’erogazione di una prestazione o l’operatività delle garanzie possano esporre Alleanza Assicurazioni a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.
Sanction Clause. Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto, che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicura- zione.
Sanction Clause. L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura, né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento in relazione a un Sinistro, Danno o Spesa, né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore o la sua capogruppo/società controllante a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, o degli Stati Uniti d'America. L’Assicuratore Agenzia delle entrate-Riscossione Limite di indennizzo per sinistro e aggregato annuo (o minor periodo) € 3.500.000,00 (salvo offerta migliorativa) Franchigia frontale per sinistro € 15.000,00 (salvo offerta migliorativa) Garanzia Limite di indennizzo per sinistro e anno (o minor periodo) Franchigia Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza Limite di polizza Franchigia frontale Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete Limite di polizza Franchigia frontale Responsabilità derivante dai Media Limite di polizza Franchigia frontale Cyber-Estorsione Limite di polizza Franchigia frontale Perdita di Dati Limite di polizza Franchigia frontale Interruzione d’attività Limite di polizza 12 ore (periodo di carenza) Spese di emergenza € 50.000,00 € 0,00 Spese di Incident Response Limite di polizza € 0,00 Spese Extra Limite di polizza Franchigia frontale Perdite Derivanti da Carte di Pagamento 50% Limite di indennizzo Franchigia frontale Data di retroattività 6 mesi (salvo offerta migliorativa) Postuma 30 giorni (salvo offerta migliorativa) L’Assicuratore Agenzia delle entrate-Riscossione Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, Agenzia delle entrate-Riscossione e l’Assicuratore dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: