Livello aziendale. Art. 10 Materie 1) turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; 2) eventuali forme di flessibilità; 3) part-time; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d’inserimento/reinserimento di cui all’art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) modalità di svolgimento dell’attività dei patronati; 11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell’azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all’art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell’art. 15, le parti riporteranno all’apposita Commissione di cui all’art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all’esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all’organizzazione del lavoro, all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla CONFCOMMERCIO o all’Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CONFCOMMERCIO.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Livello aziendale. Art. 10 Materie
1) turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2) eventuali forme di flessibilità;
3) part-time;
4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 148;
5) contratti a termine;
6) contratti d’inserimento/reinserimento di cui all’art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati;
7) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 13;
9) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare:- materie
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
10) ; - modalità di svolgimento dell’attività dell'attività dei patronati;
11) ; - quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 “"Statuto dei lavoratori”;
12) "; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento all'andamento economico dell’impresadell'impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominatedenomi nate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;
13) ; - altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente pre sente CCNL. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell’aziendadell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all’artall'art. 10097, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell’artnell'art. 15, le parti riporteranno all’apposita all'apposita Commissione di cui all’artall'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all’esercizio all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all’organizzazione all'organizzazione del lavoro, all’occupazione all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCSUILTuCS-UIL alla CONFCOMMERCIO Confcommercio o all’Associazione alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro dell’Associazione lavoro. dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CONFCOMMERCIOConfcommercio.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Livello aziendale. Art. 10 Materie
1) turni o nastri orariL’impresa fornirà informazioni alla rappresentanza sindacale: - sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, distribuzione dell’orario l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori alla luce delle norme legislative e contrattuali in vigore; - sulla consistenza numerica dell'organico e sui diversi tipi di rapporto di lavoro attraverso uno esistenti in azienda; - sull'andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla L. 125/91; - sui contratti di appalto in scadenza; - sulle crisi aziendali che abbiano riflessi sull'occupazione e/o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2) eventuali forme di flessibilità;
3) part-time;
4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 148;
5) contratti a termine;
6) contratti d’inserimento/reinserimento di cui all’art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati;
7) tutela della salute e dell’integrità fisica sulla mobilità dei lavoratori, ambiente . Nel corso di appositi incontri fra l'impresa e sicurezza nei luoghi la rappresentanza sindacale formeranno oggetto di lavoro;
8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 13;
9) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari esame e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) confronto preventivo: - gli eventuali programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo addestramento e di congedo;
10) modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;
11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”;
12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;
13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL. In materia di classificazione aggiornamento professionale del personale, possono essere oggetto conseguenti all'introduzione di esamenuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche; - le possibili soluzioni in materia di mobilità e flessibilità nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro; - l'andamento del lavoro straordinario; - la programmazione del periodo di riposo annuale di ferie; - l'eventuale nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi stessi, ove già non siano previste nel nonché le ricadute sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori indotte da innovazioni tecnologiche, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali; In occasione di uno specifico incontro, di norma annuale e comunque su richiesta motivata di una delle parti stipulanti il presente contrattoccnl, le imprese titolari di diversi appalti in Italia porteranno a conoscenza delle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti informazioni sugli investimenti previsti a breve e medio periodo, su situazioni di crisi, eventuali qualifiche specifiche dell’azienda; per le figure processi di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione ristrutturazione e mobilità. L'informativa di cui all’art. 100, e al presente punto riguarda esclusivamente le imprese o parti di imprese che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell’art. 15, le parti riporteranno all’apposita Commissione di cui all’art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all’esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all’organizzazione del lavoro, all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla CONFCOMMERCIO o all’Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CONFCOMMERCIOapplicano il presente ccnl.
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Livello aziendale. Art. 10 Materie
1Richiamata la piena autonomia decisionale e di responsabilità di gestione degli organi aziendali nell'ambito delle prerogative di legge e statutarie e la piena autonomia d'azione dei Sindacati, le Parti, al fine di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano le seguenti procedure per lo sviluppo dei momenti di rapporto in cui si articola il sistema: A) turni o nastri orariInformazione L'Azienda trasmette alla RSU, distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continuie alle corrispondenti strutture, turni spezzatiterritorialmente competenti, fasce differenziate;
2) eventuali forme di flessibilità;
3) part-time;
4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 148;
5) contratti a termine;
6) contratti d’inserimento/reinserimento di cui all’art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati;
7) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 13;
9) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
10) modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;
11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”;
12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;
13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, i documenti ed i dati inerenti gli specifici argomenti oggetto di informazione; su loro esplicita richiesta può tenersi un apposito incontro di approfondimento da svolgersi non prima di 7 giorni ed entro 15 giorni dalla trasmissione su citata; l'incontro, ove espletato, costituisce completo adempimento della procedura. In materia B) Confronto Intendendosi con questa voce la discussione preventiva con le R.S.U. e le XX.XX. territoriali sulle materie riguardanti programmi di classificazione sviluppo nonché un incontro periodico sulle linee generali dell’Azienda. C)Consultazione L'Azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie inerenti gli argomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 10 giorni dalla stessa. Alla fine dell'incontro la RSU, e le corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del personalepresente CCNL, possono essere oggetto chiedere un ulteriore incontro di esameapprofondimento, ove già non siano previste nel da tenersi entro i 10 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla consultazione. Con riferimento alla procedura di cui alla presente contrattolettera, le eventuali qualifiche specifiche dell’azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all’art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell’art. 15, le parti riporteranno all’apposita Commissione di cui all’art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all’esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all’organizzazione del lavoro, all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche Parti a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddettilocale possono concordare lo svolgimento di un numero di incontri superiore a quello previsto, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla CONFCOMMERCIO o all’Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per a condizione che vengano rispettati i datori di lavoro dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CONFCOMMERCIOlimiti temporali complessivi indicati nella presente lettera B).
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Livello aziendale. ArtAl livello aziendale annualmente, entro il primo quadrimestre (30 Aprile) di ogni anno, le aziende forniranno alle rappresentanze sindacali aziendali e/o territoriali FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, informazioni scritte riguardanti: gli obiettivi di produttività; i programmi di sviluppo tecnico ed organizzativo dell'azienda, nonché i riflessi prevedibili sull'andamento dell'occupazione. 10 Materie
1) turni o nastri orariInformazioni dettagliate al livello aziendale, distribuzione dell’orario con le stesse modalità di lavoro attraverso uno o più cui sopra, riguarderanno altresì: l'andamento, la composizione e le caratteristiche dell'occupazione in relazione ai livelli di inquadramento retributivi, all' età, al sesso, le previsioni sui programmi di formazione e lavoro, l'utilizzo dei seguenti contratti a tempo parziale, i regimi di orario: turni continui, turni spezzatila formazione professionale, fasce differenziate;
2) le eventuali forme modifiche dell'organizzazione del lavoro all'interno e nelle zone e/o agenzie generali decentrate, l'impiego e/o sviluppo della meccanizzazione e autonomie del lavoro, il numero degli iscritti alle rispettive XX.XX., progetti relativi a scorpori di flessibilità;
3) parte significativa del portafoglio e alla creazione di agenzie e Sub-Agenzie. Entro 10 giorni dall'invio delle informazioni, al livello aziendale, a richiesta delle Organizzazioni sindacali, verrà convocato un incontro, nell'ambito del quale verranno esaminate le materie oggetto delle informazioni. L'esame dei progetti di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dovrà essere preventivo alla loro esecuzione in modo da poterne valutare preventivamente gli effetti sulla occupazione e sulle condizioni di lavoro dei lavoratori occupati. L'esame delle materie di cui ai commi precedenti dovrà concludersi, salvo diverso accordo tra le parti, o con una intesa o con la registrazione delle rispettive posizioni, entro 20 giorni dall'avvio del confronto. Resta inteso che trascorso tale periodo senza che si sia prevenuti ad una intesa, le parti riprenderanno libertà di azione. Nel caso di progetti di ristrutturazione o riorganizzazione aziendali con rilevanti conseguenze sui lavoratori, l'esame preventivo di cui al comma precedente dovrà concludersi entro i 10 giorni successivi all'avvio del confronto, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora in tale occasione non venga raggiunto un accordo, si procederà ad un ulteriore confronto in sede aziendale, da tenersi anch'esso in termini preventivi all'esecuzione dei progetti stessi e da esaurirsi entro 20 giorni, durante il quale le rispettive Organizzazioni Nazionali potranno fornire la loro assistenza. Trascorso tale secondo periodo senza che si sia pervenuti ad una intesa, le parti riprenderanno libertà di azione. Nei casi di cui al comma precedente le parti valuteranno con particolare attenzione i possibili interventi mirati alla salvaguardia dei livelli occupazionali anche tramite l'utilizzazione di strumenti quali il part-time;
4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 148;
5) contratti a termine;
6) contratti d’inserimento/reinserimento di cui all’art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati;
7) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 13;
9) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del di lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi la mobilità nonchè le esigenze di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
10) modalità di professionale. Durante lo svolgimento dell’attività dei patronati;
11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”;
12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;
13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell’azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all’art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell’art. 15procedura nei tempi definiti dai commi precedenti, le parti riporteranno all’apposita Commissione si impegnano a non mettere in atto misure ed iniziative che possano turbare il buon andamento del confronto. Al fine di cui all’art. 15realizzare il massimo della trasparenza le aziende con oltre 10 dipendenti forniranno alle rappresentanze sindacali aziendali informazioni annuali, punto b)da realizzarsi in apposito incontro, le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all’esercizio sull'andamento dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all’organizzazione del lavoro, all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati bilanci preventivo e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione consuntivo e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive sulla realizzazione dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla CONFCOMMERCIO o all’Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CONFCOMMERCIObudget commerciali.
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