Diritto di informazione e confronto tra le parti Clausole campione

Diritto di informazione e confronto tra le partiLe parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l’utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali. Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione e all’utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale, provinciale nonché aziendale.
Diritto di informazione e confronto tra le partiLe parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali. Le parti confermano l'importanza del sistema di relazioni sindacali fondato sulla responsabilità sociale dell'impresa, che rappresenta una parte delle fondamenta su cui si poggiano gli obiettivi di sviluppo e di crescita del settore. Le sedi di informazione e confronto sono: Su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per: - analizzare l'andamento per settori di attività; - valutare i programmi ed i progetti di sviluppo; - valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi; - valutare lo stato di applicazione del presente C.C.N.L.; - promuovere iniziative anche volte alla pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore, nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili. Annualmente o su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per: - analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale; - su richiesta delle XX.XX. è fornita la documentazione relativa al dato occupazionale: - assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell'applicazione del presente C.C.N.L., e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento; - verificare i programmi ed i progetti di sviluppo; - assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente C.C.N.L.; - verificare le politiche di utilizzo degli appalti e degli acquisti di servizi esterni. - condividere, nel rispetto delle proprie competenze, il piano formativo e le iniziative che prevedono un coinvolgimento delle XX.XX. In relazione alle Unità Operative ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, queste forniscono alle R.S.U e in loro assenza alle RSA e alle XX.XX., ove richiesto, un'informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché quanto previsto nei sing...
Diritto di informazione e confronto tra le partiLe parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l’applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, favorendo, altresì, uno stabile sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli, attraverso la definizione, a livello nazionale, di una parte normativa ed una parte economica comune, demandando a livello decentrato la contrattazione integrativa sulle materie e con le modalità indicate nel presente contratto. Le parti convengono, inoltre, circa la necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari alla continuità dei servizi ed al mantenimento dei livelli occupazionali ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e locale. Le sedi di informazione e confronto sono: A) LIVELLO NAZIONALE
Diritto di informazione e confronto tra le parti. Art. 5 - Struttura della contrattazione
Diritto di informazione e confronto tra le partiLe parti, condividono la necessità di un maggiore sviluppo di corrette relazioni sindacali. In questo senso, particolare importanza rivestono l’esame delle problematiche proprie del settore e l’individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di debolezza. A tal fine, le parti, in relazione alle distinte competenze statutarie e organizzative, alle diverse articolazioni nell’ambito nazionale e territoriale e alle rispettive responsabilità si impegnano alla più ampia diffusione di dati e informazioni che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro anche al fine di uno sviluppo sempre più responsabile e qualificato del ruolo di tutte le componenti contrattuali. Le sedi di informazione e confronto sono: • Livello nazionale Annualmente, in appositi incontri di norma entro l'autunno, ciascuno per le proprie competenze porterà a conoscenza: - l’analisi dell'andamento del settore; - la valutazione, i programmi ed i progetti di sviluppo; - la valutazione e gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi; - la valutazione e lo stato di applicazione del presente CCNL; - di promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili. • Livello regionale e/o territoriale Semestralmente, in appositi incontri richiesti da una delle parti e ciascuno per le proprie competenze porterà a conoscenza: - l'andamento del settore, con particolare attenzione all'assetto dei servizi, ad eventuale situazione di crisi ed al dato occupazionale; - le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione e/o accreditamento, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL; - la verifica dei programmi e i progetti di sviluppo; - concordare le opportune iniziative affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di ECM, qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL. • Livello di struttura Fermo restando le competenze proprie delle Strutture interessate, queste garantiranno, alle XX.XX. firmatarie del CCNL e alle RSU o in assenza alle RSA una tempestiva informazione: • riguardante il personale, • l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, • i rapporti dire...
Diritto di informazione e confronto tra le parti. 1) Le parti si impegnano alla più ampia diffusione dei dati e co- noscenze che consentano l’utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l’applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali. 1) Le sedi di informazione e confronto sono: a) livello nazionale; b) livello regionale; c) livello aziendale.
Diritto di informazione e confronto tra le partiLe parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l’utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali. Le sedi di informazione e confronto sono: a) Livello nazionale b) Livello regionale e/o territoriale c) Livello di istituzione Primo livello ­ Nazionale, su tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL. Secondo livello ­ Regionale o di Istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di secondo livello le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o in loro assenza le R.S.A., congiuntamente alle XX.XX. firmatarie sulla base di quanto previsto dal Protocollo Interconfederale del marzo 1991, del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL.
Diritto di informazione e confronto tra le parti. ART. 10 (
Diritto di informazione e confronto tra le parti. Art. 7 – Contrattazione
Diritto di informazione e confronto tra le parti. 1. Le Parti si impegnano alla più ampia diffusione dei dati e conoscenze che consentano l’utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l’applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali. 2. Le sedi di informazione e confronto sono: a) livello nazionale; b) livello regionale; c) livello aziendale.