Modalità elettorali Clausole campione

Modalità elettorali. L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la direzione aziendale. Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi pro-quota i lavoratori a tempo parziale. Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla direzione aziendale ed inviata all'organismo paritetico provinciale.
Modalità elettorali. L’elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti e si svolgerà prevalentemente in orario di lavoro, in ogni caso nel rispetto delle esigenze aziendali e con tempo predeterminato con la direzione aziendale. L’assemblea dei lavoratori o aventi diritto, verrà convocata i prima e seconda istanza. Risulterà eletto il lavoratore/trice che avrà ottenuto in sede di prima convocazione il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza assoluta dei lavoratori che prestano la loro attività nell'azienda o nell'unità produttiva. Nel caso in cui in prima convocazione non si raggiunga la maggioranza assoluta dei lavoratori che prestano la loro attività nell’azienda o nell’unità produttiva (o gli aventi diritto), l’elezione avrà seguito in seconda convocazione e sarà eletto il lavoratore o la lavoratrice che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti validi espressi dai presenti (quindi risulterà eletto il candidato o la candidata che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze tra i presenti alla votazione).
Modalità elettorali a) Il voto si esprime per lista e preferenza/e. Ove siano state indicate solo la/e preferenza/e, esse valgono anche come voto di lista. In ogni caso non è ammessa l'espressione di preferenza su più liste; ciò rende il voto nullo; b) ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati eleggibili; c) ogni lista può essere composta da un numero di candidati superiore ai seggi previsti nel Collegio elettorale; d) la ripartizione dei seggi alle varie liste sarà determinata dal numero dei quozienti ottenuti, mentre nell'ambito della stessa lista risultano eletti i candidati che abbiano avuto il maggior numero di preferenze; e) il quoziente elettorale è il rapporto tra votanti e numero degli eleggibili (seggi). Nel caso in cui non si raggiungano quozienti pieni, l'attribuzione avverrà alle liste che abbiano riportato i maggiori resti.