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Local Registration Authority (LRA) Clausole campione

Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota nell’ambito delle applicazioni bancarie e finanziarie) descritta nel presente Manuale Operativo, il QTSP INTESA demanda lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority alla Banca / Istituto che avranno acquisito il servizio. La LRA si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; • Registrazione del Titolare. La Banca / Istituto, nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovrà vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo. In particolare, la Banca / Istituto, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, potrà identificare il Titolare (adeguata verifica) anche se questi non si presenterà fisicamente in un’agenzia. In questo caso la Banca / Istituto dovrà comunque: • accertare l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari quali atti pubblici, scritture private autenticate, certificati utilizzati per la generazione di una firma elettronica qualificata associata a documenti informatici ovvero attraverso dichiarazione dell’Autorità Consolare Italiana; • applicare misure supplementari per la verifica dei documenti forniti quali, ad esempio, certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; • utilizzare la documentazione provante che il rapporto di provvista provenga da un conto intestato al cliente.
Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota) descritta nel presente Manuale Operativo, il QTSP INTESA ha demandato lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority alla Società Ineo. La LRA si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; • Registrazione del Titolare. La società Ineo, nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovrà vigilare affinché l’attività di riconoscimento venga svolta dai suoi incaricati nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo. In particolare, Ineo potrà identificare il Titolare anche se questi non si presenterà fisicamente negli uffici della società. In questo caso Ineo dovrà comunque: • accertare l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari quali atti pubblici, scritture private autenticate, dichiarazione dell’Autorità Consolare Italiana, o tramite autenticazione SPID o CIE; • applicare, a seconda delle modalità di riconoscimento attuate, misure supplementari per la verifica dei documenti forniti quali: − controllo tramite sistema Scipafi;
Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota nell’ambito delle applicazioni bancarie e finanziarie) descritta nel presente Manuale Operativo, il QTSP INTESA può demandare lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority a FCA Bank tramite apposito atto di mandato. FCA Bank, in qualità di LRA, si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; • Registrazione del Titolare. FCA Bank, nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovrà vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo. In particolare, FCA Bank, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, così come previsto dal D.lgs. 231/07 e ss.mm.ii., nonché dalle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, potrà identificare il Titolare e verificarne con certezza l’identità (vedi contenuti degli obblighi di adeguata verifica) anche se questi non si presenterà fisicamente presso il Dealer (convenzionato con la LRA e abilitato all'identificazione della clientela secondo quanto definito nell'accordo di convenzionamento) ovvero l’ufficio di FCA Bank preposto. In particolare, sia nei casi di operatività a distanza che in presenza, FCA Bank applicherà e verificherà il corretto espletamento delle seguenti misure, applicabili a seconda del prodotto e dell’operatività scelta dal cliente: • acquisizione dei dati identificativi ed effettuazione di riscontro su un documento di identità in corso di validità di cui è acquisita copia; • acquisizione copia della Tessera sanitaria in casi di valutazione elevata del rischio; • acquisizione di un ulteriore documento identificativo in corso di validità di cui è acquisita copia in casi di valutazione elevata del rischio; • acquisizione copia documento di reddito (ove richiesto in caso di finanziamento); • ricezione di un bonifico “di riconoscimento” ordinato dal cliente e dall’eventuale cointestatario (in caso di conto co-intestato); • verifica dell’account di posta elettronica tramite One Time Password (OTP) inviato via e-mail o altro codice one time di verifica (ad es. magic link); • allineamento SDD (SEDA) sul conto corrente del Cliente (nei casi di identificazione per la clientela carte di credito e prestiti personali); • welcome call al cliente (nei casi di identificazione per la clientela polizze e di apert...
Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (Firma Digitale Remota nell’ambito delle applicazioni del Banco BPM descritte nel presente Manuale Operativo), INTESA, in qualità di Certificatore, ha demandato lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority al Banco BPM tramite apposito atto di mandato. Banco BPM si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare. • Registrazione del Titolare. Banco BPM nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovrà vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo.
Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota nell’ambito delle applicazioni bancarie e finanziarie) descritta nel presente Manuale Operativo, il QTSP INTESA demanda lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority a FCA Bank e alle LRA che si impegnano a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; • Registrazione del Titolare; FCA Bank e le LRA, nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovranno vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Spese di bollo e registrazione Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

  • Spese di registrazione Il presente Contratto, redatto in duplice esemplare è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I, del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come disposto dalla Risoluzione n.86/E del 13.02.2002 dell’Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normale e Contenzioso – ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 del DRP 26/04/86 n. 131- Tariffe- parte seconda. Le spese di bollo sono a carico di ciascun ente, ognuno per la copia di propria competenza. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

  • Registrazione e spese 1. Il presente Accordo, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

  • Registrazione Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, e negli altri documenti di gara, di tutte le istruzioni presenti nel Sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

  • REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Legge applicabile e giurisdizione Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l’Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in xxx xxxxxxxxx, xxx Xxxx xx Xxxxxx.

  • Validità territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.