Local Registration Authority (LRA) Clausole campione

Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota nell’ambito delle applicazioni bancarie e finanziarie) descritta nel presente Manuale Operativo, il QTSP INTESA demanda lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority alla Banca / Istituto che avranno acquisito il servizio. La LRA si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; • Registrazione del Titolare. La Banca / Istituto, nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovrà vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo. In particolare, la Banca / Istituto, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, potrà identificare il Titolare (adeguata verifica) anche se questi non si presenterà fisicamente in un’agenzia. In questo caso la Banca / Istituto dovrà comunque: • accertare l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari quali atti pubblici, scritture private autenticate, certificati utilizzati per la generazione di una firma elettronica qualificata associata a documenti informatici ovvero attraverso dichiarazione dell’Autorità Consolare Italiana; • applicare misure supplementari per la verifica dei documenti forniti quali, ad esempio, certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; • utilizzare la documentazione provante che il rapporto di provvista provenga da un conto intestato al cliente.
Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota nell’ambito delle applicazioni bancarie e finanziarie) descritta nel presente Manuale Operativo, il QTSP INTESA può demandare lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority a FCA Bank tramite apposito atto di mandato. FCA Bank, in qualità di LRA, si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; • Registrazione del Titolare. FCA Bank, nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovrà vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo. In particolare, FCA Bank, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, così come previsto dal D.lgs. 231/07 e ss.mm.ii., nonché dalle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, potrà identificare il Titolare e verificarne con certezza l’identità (vedi contenuti degli obblighi di adeguata verifica) anche se questi non si presenterà fisicamente presso il Dealer (convenzionato con la LRA e abilitato all'identificazione della clientela secondo quanto definito nell'accordo di convenzionamento) ovvero l’ufficio di FCA Bank preposto. In particolare, sia nei casi di operatività a distanza che in presenza, FCA Bank applicherà e verificherà il corretto espletamento delle seguenti misure, applicabili a seconda del prodotto e dell’operatività scelta dal cliente: • acquisizione dei dati identificativi ed effettuazione di riscontro su un documento di identità in corso di validità di cui è acquisita copia; • acquisizione copia della Tessera sanitaria in casi di valutazione elevata del rischio; • acquisizione di un ulteriore documento identificativo in corso di validità di cui è acquisita copia in casi di valutazione elevata del rischio; • acquisizione copia documento di reddito (ove richiesto in caso di finanziamento); • ricezione di un bonifico “di riconoscimento” ordinato dal cliente e dall’eventuale cointestatario (in caso di conto co-intestato); • verifica dell’account di posta elettronica tramite One Time Password (OTP) inviato via e-mail o altro codice one time di verifica (ad es. magic link); • allineamento SDD (SEDA) sul conto corrente del Cliente (nei casi di identificazione per la clientela carte di credito e prestiti personali); • welcome call al cliente (nei casi di identificazione per la clientela polizze e di apert...
Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota) descritta nel presente Manuale Operativo, il QTSP INTESA ha demandato lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority alla Società Lending. La LRA si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; • Registrazione del Titolare. La società Lending, nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovrà vigilare affinché l’attività di riconoscimento venga svolta dai suoi incaricati nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo. In particolare, Xxxxxxx potrà identificare il Titolare anche se questi non si presenterà fisicamente negli uffici della società. In questo caso Xxxxxxx dovrà comunque: • accertare l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari quali atti pubblici, scritture private autenticate, dichiarazione dell’Autorità Consolare Italiana, o tramite autenticazione SPID o CIE; • applicare, a seconda delle modalità di riconoscimento attuate, misure supplementari per la verifica dei documenti forniti quali: − controllo tramite sistema Scipafi;
Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (Firma Digitale Remota nell’ambito delle applicazioni del Banco BPM descritte nel presente Manuale Operativo), INTESA, in qualità di Certificatore, ha demandato lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority al Banco BPM tramite apposito atto di mandato. Banco BPM si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare. • Registrazione del Titolare. Banco BPM nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovrà vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo.
Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota nell’ambito delle applicazioni bancarie e finanziarie) descritta nel presente Manuale Operativo, il QTSP INTESA demanda lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority a FCA Bank e alle LRA che si impegnano a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; • Registrazione del Titolare; FCA Bank e le LRA, nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovranno vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Spese di bollo e registrazione Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

  • Spese di registrazione Il presente Contratto, redatto in duplice esemplare è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I, del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come disposto dalla Risoluzione n.86/E del 13.02.2002 dell’Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normale e Contenzioso – ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 del DRP 26/04/86 n. 131- Tariffe- parte seconda. Le spese di bollo sono a carico di ciascun ente, ognuno per la copia di propria competenza. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

  • Registrazione e spese 1. Il presente Accordo, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

  • Registrazione Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, e negli altri documenti di gara, di tutte le istruzioni presenti nel Sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

  • REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

  • Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’Art. 143 del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (modulo di constatazione amichevole d’incidente) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata: a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni per danni materiali al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente come identificate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni; b) all’Impresa di assicurazione del civilmente responsabile e, qualora diversa persona , al proprietario del veicolo di controparte, nei casi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni; c) alla Società e per conoscenza all’Assicurato nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo dei veicoli assicurati ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonchè nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Legge applicabile e giurisdizione Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legge applicabile indicata nella tabella che segue, come ivi indicata, in deroga alle norme di scelta di legge. La Convenzione ONU sui Contratti per la Compravendita internazionale di beni non si applica al presente Contratto. Tutte le dispute derivanti da o in connessione con il presente Contratto saranno risolte secondo quanto indicato nella tabella di seguito: un Paese in Nord America o Sud America, con l’eccezione del Brasile, la legge dello Stato del Delaware, Stati Uniti. soggette alla giurisdizione e foro dei tribunali dello Stato del Delaware, Stati Uniti. Ciascuna parte accetta irrevocabilmente la giurisdizione personale del relativo foro dello Stato del Delaware per tali dispute. Brasile, la legge del Brasile. soggette alla giurisdizione e foro del tribunale di São Caetano do Sul-SP, Brasile. un Paese in Asia o Australia/Oceania, con la legge di Hong Kong. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le regole di arbitrato della Camera internazionale del commercio (“Regole della CCI”). La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. l’eccezione del Giappone, Giappone, la legge del Giappone. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. un Paese non rientrante nei suddetti casi, la legge della Svizzera. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Zurigo, Svizzera. Se una controversia è soggetta ad arbitrato secondo quanto descritto nella tabella di cui sopra, gli arbitri saranno nominati secondo le Regole della CCI, la lingua utilizzata per i procedimenti sarà l'inglese e le disposizioni per la produzione di documenti saranno limitate ai documenti su cui ciascuna parte si basa specificamente nel compromesso arbitrale. Non vi è alcunché nella Sezione 13.8 che limiti il diritto delle parti di chiedere un provvedimento d’urgenza teso a preservare lo status quo o qualsiasi misura d’urgenza dinanzi qualsiasi foro competente. Fermo restando quanto sopra, nella misura concessa dalla legge applicabile e laddove ciò non comporti l’invalidità o l’inapplicabilità della presente Sezione 13.8, le parti concordano che Siemens potrà, a sua esclusiva discrezione, intraprendere un'azione nella giurisdizione in cui l’Offerta è utilizzata o il Cliente ha la propria sede aziendale, (i) per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale o (ii) per il pagamento dei corrispettivi relativi a qualsiasi Offerta.

  • Validità territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.