Local Registration Authority (LRA) Clausole campione

Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota nell’ambito delle applicazioni bancarie e finanziarie) descritta nel presente Manuale Operativo, il QTSP INTESA demanda lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority alla Banca / Istituto che avranno acquisito il servizio. La LRA si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; • Registrazione del Titolare. La Banca / Istituto, nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovrà vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo. In particolare, la Banca / Istituto, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, potrà identificare il Titolare (adeguata verifica) anche se questi non si presenterà fisicamente in un’agenzia. In questo caso la Banca / Istituto dovrà comunque: • accertare l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari quali atti pubblici, scritture private autenticate, certificati utilizzati per la generazione di una firma elettronica qualificata associata a documenti informatici ovvero attraverso dichiarazione dell’Autorità Consolare Italiana; • applicare misure supplementari per la verifica dei documenti forniti quali, ad esempio, certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; • utilizzare la documentazione provante che il rapporto di provvista provenga da un conto intestato al cliente.
Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota) descritta nel presente Manuale Operativo, il QTSP INTESA ha demandato lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority alla Società Lending. La LRA si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; • Registrazione del Titolare. La società Lending, nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovrà vigilare affinché l’attività di riconoscimento venga svolta dai suoi incaricati nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo. In particolare, Xxxxxxx potrà identificare il Titolare anche se questi non si presenterà fisicamente negli uffici della società. In questo caso Xxxxxxx dovrà comunque: • accertare l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari quali atti pubblici, scritture private autenticate, dichiarazione dell’Autorità Consolare Italiana, o tramite autenticazione SPID o CIE; • applicare, a seconda delle modalità di riconoscimento attuate, misure supplementari per la verifica dei documenti forniti quali: − controllo tramite sistema Scipafi;
Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota nell’ambito delle applicazioni bancarie e finanziarie) descritta nel presente Manuale Operativo, il QTSP INTESA demanda lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority a FCA Bank e alle LRA che si impegnano a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; • Registrazione del Titolare; FCA Bank e le LRA, nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovranno vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo.
Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota nell’ambito delle applicazioni bancarie e finanziarie) descritta nel presente Manuale Operativo, il QTSP INTESA può demandare lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority a FCA Bank tramite apposito atto di mandato. FCA Bank, in qualità di LRA, si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; • Registrazione del Titolare. FCA Bank, nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovrà vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo. In particolare, FCA Bank, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, così come previsto dal D.lgs. 231/07 e ss.mm.ii., nonché dalle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, potrà identificare il Titolare e verificarne con certezza l’identità (vedi contenuti degli obblighi di adeguata verifica) anche se questi non si presenterà fisicamente presso il Dealer (convenzionato con la LRA e abilitato all'identificazione della clientela secondo quanto definito nell'accordo di convenzionamento) ovvero l’ufficio di FCA Bank preposto. In particolare, sia nei casi di operatività a distanza che in presenza, FCA Bank applicherà e verificherà il corretto espletamento delle seguenti misure, applicabili a seconda del prodotto e dell’operatività scelta dal cliente: • acquisizione dei dati identificativi ed effettuazione di riscontro su un documento di identità in corso di validità di cui è acquisita copia; • acquisizione copia della Tessera sanitaria in casi di valutazione elevata del rischio; • acquisizione di un ulteriore documento identificativo in corso di validità di cui è acquisita copia in casi di valutazione elevata del rischio; • acquisizione copia documento di reddito (ove richiesto in caso di finanziamento); • ricezione di un bonifico “di riconoscimento” ordinato dal cliente e dall’eventuale cointestatario (in caso di conto co-intestato); • verifica dell’account di posta elettronica tramite One Time Password (OTP) inviato via e-mail o altro codice one time di verifica (ad es. magic link); • allineamento SDD (SEDA) sul conto corrente del Cliente (nei casi di identificazione per la clientela carte di credito e prestiti personali); • welcome call al cliente (nei casi di identificazione per la clientela polizze e di apert...