Common use of Locali Clause in Contracts

Locali. 1. Le parti confermano che, come previsto dall’art. 27 della legge 300/70 e dagli Accordi Interconfederali del 10.1.2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil e Confindustria-Ugl), del 15.1.2014 (Confindustria-Confsal) e del 30.7.2015 (Confindustria-OrSA), nonché dall’art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda porrà a disposizione della RSU un locale comune nelle Unità produttive - individuate nell’accordo nazionale del 31.7.2015 - con più di 200 dipendenti occupati. 2. Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti occupati, le RSU potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. In questo caso la richiesta del locale dovrà essere inoltrata dalla RSU al responsabile dell’unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. 3. I locali saranno individuati sul territorio a cura dei responsabili delle singole Unità produttive, che procederanno alla loro assegnazione predisponendo adeguato verbale di consegna. E’ in ogni caso fatta salva la possibilità per l’azienda di sostituire il locale assegnato con un altro, dando un preavviso alla RSU di almeno 30 giorni. 4. Ai fini del presente articolo, resta confermata la situazione in essere per quanto riguarda i locali assegnati alle RSU. 5. Le parti convengono di voler definire, entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto, un’intesa per la definizione, ove le aziende ne abbiano la disponibilità, delle modalità di utilizzo di locali aziendali da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, in applicazione di quanto previsto al 1° alinea del punto 3 dell’art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF. Fino alla definizione della presente intesa nei termini previsti resta confermata la situazione in atto.

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Samples: Contratto Aziendale, Contratto Aziendale, Contratto Aziendale Di Gruppo

Locali. 1Il Comune di Tempio Pausania concede in uso al soggetto affidatario i locali necessari peer l’espletamento del servizio ai sensi dell’art. Le parti confermano che30 del D.L gs. 163/2006, siti in Xxx Xxxxxxxx XXXXX n. 17 a Tempio Pausania. Si allegano planimetrie dello stabile e relativa area pertinenziale. La struttura viene consegnata idonea ed agibile. Il Concessionario prende in consegna la struttura come previsto dall’artda relativo verbale contenente anche l’elenco degli arredi e delle attrezzature. 27 Al termine della legge 300/70 concessione sarà redatto un verbale di riconsegna della struttura firmato da incaricati di ambo le parti. In caso di difformità rispetto alle risultanze del verbale di consegna iniziale o anomalie/danneggiamenti non imputabili al normale uso, il Concessionario é tenuto al ripristino prima della riconsegna definitiva. Il Concessionario usufruisce della struttura e dagli Accordi Interconfederali del 10.1.2014 di tutte le attrezzature esistenti (Confindustria-Cgilarredi per i locali riservati ai bambini, Cislarredi cucina ed altri locali, Uil e Confindustria-Uglsuppellettili, giochi ecc..), del 15.1.2014 (Confindustria-Confsal) secondo lo scopo specifico per cui sono state realizzate ed é direttamente responsabile per ogni eventuale danno dovesse alle stesse arrecare, salvo la normale usura dei beni stessi e del 30.7.2015 (Confindustria-OrSA)quelli dovuti a forza maggiore. Il Concessionario ha facoltà di utilizzare la struttura per servizi aggiuntivi /integrativi, nonché dall’artivi compresi quelli indicati nell’offerta tecnica, in tutti i giorni della settimana, compresi i festivi e per tutti i mesi dell’anno, compatibilmente con lo svolgimento delle attività principali di cui al presente capitolato e nel rispetto delle autorizzazioni amministrative/sanitarie previste dalla vigente normativa da acquisire a propria cura e spese. 13 del CCNL Mobilità/Area AFPer la disponibilità dell’immobile individuato, l’azienda porrà a disposizione della RSU sito in Xxx Xxxxxxxx XXXXX n. 17, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Tempio Pausania un locale comune nelle Unità produttive - individuate nell’accordo nazionale del 31.7.2015 - con più canone annuo di 200 dipendenti occupati. 2concessione determinato in euro 2.400,00 oltre oneri fiscali se dovuti. Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti occupati, le RSU potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. In questo caso la richiesta del locale Il canone annuo come sopra determinato dovrà essere inoltrata dalla RSU corrisposto al responsabile dell’unità produttiva almeno due giorni prima Comune in un’unica rata entro il 30 marzo di ogni anno, con le modalità determinate dal Concedente. Il canone, a far data dal secondo anno di vigenza della data fissata concessione, sarà soggetto annualmente ad adeguamento all’indice ISTAT in base alla normativa vigente Inoltre il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Tempio Pausania l’importo economico corrispondente al rimborso di tutte le utenze (nessuna esclusa) che il Comune di Tempio Pausania sostiene annualmente per la riunionestruttura ospitante l’asilo nido comunale. Tale rimborso economico dovrà essere corrisposto al Comune in un’unica rata entro il 30 marzo di ogni anno, con le modalità determinate dal Concedente. 3. I locali saranno individuati sul territorio a cura dei responsabili delle singole Unità produttive, che procederanno alla loro assegnazione predisponendo adeguato verbale di consegna. E’ in ogni caso fatta salva la possibilità per l’azienda di sostituire il locale assegnato con un altro, dando un preavviso alla RSU di almeno 30 giorni. 4. Ai fini del presente articolo, resta confermata la situazione in essere per quanto riguarda i locali assegnati alle RSU. 5. Le parti convengono di voler definire, entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto, un’intesa per la definizione, ove le aziende ne abbiano la disponibilità, delle modalità di utilizzo di locali aziendali da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, in applicazione di quanto previsto al 1° alinea del punto 3 dell’art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF. Fino alla definizione della presente intesa nei termini previsti resta confermata la situazione in atto.

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Samples: Concession Agreement

Locali. 1. Le parti confermano cheAziende, come previsto dall’art. 27 della legge 300/70 e dagli Accordi Interconfederali del 10.1.2014 (Confindustria-Cgilcon almeno 100 dipendenti, Cisl, Uil e Confindustria-Ugl), del 15.1.2014 (Confindustria-Confsal) e del 30.7.2015 (Confindustria-OrSA), nonché dall’art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda porrà pongono a disposizione della RSU un locale comune nelle Unità produttive - individuate nell’accordo nazionale del 31.7.2015 - con più di 200 dipendenti occupati. 2. Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti occupati, le RSU potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. In questo caso la richiesta del locale dovrà essere inoltrata dalla RSU al responsabile dell’unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. 3. I locali saranno individuati sul territorio a cura dei responsabili R.S.U. costi- tuita nell’ambito delle singole Unità produttive, che procederanno alla loro assegnazione predisponendo adeguato verbale di consegna. E’ in ogni caso fatta salva la possibilità per l’azienda di sostituire il locale assegnato con un altro, dando un preavviso alla RSU di almeno 30 giorni. 4. Ai fini del presente articolo, resta confermata la situazione in essere per quanto riguarda i locali assegnati alle RSU. 5. Le parti convengono di voler definire, entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto, un’intesa per la definizione, ove le aziende ne abbiano la disponibilità, delle modalità di utilizzo di locali aziendali da parte delle Organizzazioni organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, per l’esercizio delle sue funzioni, un idoneo locale comune all’interno del- l’Azienda stessa. Nelle Aziende con un numero di dipendenti inferiore a 100, la R.S.U. di cui al comma precedente ha diritto di usufruire di un locale idoneo alle sue riunioni, salvo diverso accordo aziendale. C) R.S.U. 1. Ad iniziativa delle XX.XX. firmatarie del CCNL in applicazione ciascuna azienda con più di 15 dipendenti può essere costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria - R.S.U. di cui al TU Confservizi-CGIL/CISL/UIL 10 febbraio 2014, secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell’accordo citato. Hanno inoltre potere di iniziativa le XX.XX. di cui alla Parte Seconda, Sezione III, punto 4 del TU Confservizi-CGIL/CISL/UIL 10 febbraio 2014, che abbiano espresso formale adesione all’accordo nazionale interfederale FEDERGASAC- QUA2/F.P. CGIL - FIT CISL e UIL Trasporti dell’11 giugno 20033 sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero. Non sono in ogni caso eleggibili i lavoratori con contratto di lavoro a tempo de- terminato in forza all’azienda alla data di svolgimento delle elezioni. 2. Numero dei componenti della R.S.U. Il numero massimo dei componenti della R.S.U. in ciascuna azienda è pari a: nelle aziende che occupano da 16 a 70 dipendenti: 3 nelle aziende che occupano da 71 a 140 dipendenti: 4 nelle aziende che occupano da 141 a 200 dipendenti: 5 nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti: 6 nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7 nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 9 nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 o fra- zione di 100 dipendenti oltre i 700, in aggiunta al numero precedente. In tali casi ed in ogni caso ove il numero complessivo dei componenti della R.S.U. sia superiore a 6 ovvero sia ritenuto opportuno, viene istituito tra i componenti della R.S.U. un organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della R.S.U. con un minimo di 3 componenti; tale Comitato esecutivo ha la funzione di coordinare le attività di competenza della R.S.U. e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con la Direzione aziendale. Singoli membri del Comitato Esecutivo o della R.S.U. non hanno potere di tratta- tiva nei confronti della Direzione aziendale se non a seguito di mandato espres- samente loro conferito dalla R.S.U. o dal Comitato Esecutivo della R.S.U.. Nelle aziende in cui si applica una pluralità di contratti collettivi di lavoro stipulati da UTILITALIA, le XX.XX. firmatarie del presente accordo si impegnano a realiz- zare la R.S.U. unica di cui al TU Confservizi-CGIL/CISL/UIL 10 febbraio 2014 ar- ticolata in sezioni corrispondenti ai settori regolati dai diversi contratti; nella sezione regolata dal presente CCNL resta eleggibile al massimo il numero di com- ponenti di seguito indicato: nelle aziende che occupano da 16 a 100 dipendenti: 3 nelle aziende che occupano da 101 a 200 dipendenti: 4 nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti: 6 nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7 nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 9 2 Oggi UTILITALIA 3 Allegato n. 3, pag. 116 nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 o fra- zione di 100 dipendenti olte i 700, in aggiunta al numero precedente. Le XX.XX. si impegnano in tali casi a nominare un organismo ristretto di coordi- namento e rappresentanza negoziale nei confronti dell’azienda per la gestione delle questioni di carattere generale e/o plurisettoriale, con le stesse modalità e limiti numerici previsti nel precedente comma 4. Nelle aziende in cui si applicano anche altri CCNL oltre quelli stipulati da UTILI- TALIA le XX.XX. firmatarie del presente accordo si impegnano a perseguire il rac- cordo della sezione della RSU corrispondente al settore funerario con le rappresentanze degli altri settori contrattuali, al fine di individuare le modalità di coordinamento che assicurino una gestione unitaria delle questioni di carattere generale e/o plurisettoriale. 3. Il mandato della R.S.U. decorre dalla comunicazione all’azienda - a cura delle XX.XX. firmatarie di appartenenza per il tramite di UTILITALIA - della nomina dei componenti. Nei casi di decadenza della R.S.U. previsti dal TU Confservizi-CGIL/CISL/UIL 10 febbraio 2014 o comunque ove la R.S.U. non sia ancora stata eletta ovvero non sia validamente costituita, l’attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle XX.XX. di cui al punto 1 del presente CCNL per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione. 4. La R.S.U., in quanto previsto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza delle R.S.A. di cui al- l’art. 52, lett. c del CCNL 28.7.92, con riferimento all’esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi com- ponenti eletti o designati nell’ambito dei numeri complessivi di cui al 1° alinea precedente punto 2) subentrano alle r.s.a. ed ai dirigenti delle stesse nell’esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge n. 300/1970; nei confronti di ciascun componente della R.S.U. eletto o designato nell’ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli artt. 18 e 22 della legge n. 300/1970. Restano salvi in favore delle XX.XX. firmatarie del CCNL i diritti previsti dal TU Con- fservizi /CGIL-CISL-UIL 10 febbraio 2014, Parte Seconda, Sezione II, punto 3 4. La R.S.U. gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale ed assolve fun- zione di agente contrattuale unico nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale, assistita dalle strutture sindacali territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL. 5. Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, i componenti della R.S.U. possono disporre di un monte ore annuo globale di permessi sinda- cali retribuiti pari a 4 ore per dipendente in forza presso l’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione; i dipendenti con contratto a tempo par- ziale sono computati in proporzione all’orario svolto. Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma dell’art. 13 23 della legge n. 300/1970. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti viene gestita unitaria- mente dalla R.S.U.. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza. Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale della R.S.U., compresa la parteci- pazione a riunioni, anche se convocate dall’azienda, e/o a commissioni comunque denominate. L’azienda comunica alla R.S.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione; inoltre, con cadenza quadrimestrale, le aziende comunicano alla R.S.U. la quota di monte ore per i permessi sindacali ancora disponibile. La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto dal lavo- ratore interessato, con preavviso di almeno 24 ore, fatte salve le procedure definite nel CCNL per la fruizione dei permessi sindacali. 6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si intendono richia- mate le disposizioni di cui TU Confservizi /CGIL-CISL-UIL 10 febbraio 2014. Le Parti si impegnano all’adattamento delle norme del CCNL Mobilità/Area AF. Fino alla definizione della presente intesa nei termini previsti resta confermata la situazione accordo alle even- tuali disposizioni legislative che dovessero essere emanate in atto.materia di R.S.U..

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Locali. 1. Le parti confermano chea) Il servizio di informazione e accoglienza turistica verrà svolto presso locali di proprietà dell’Amministrazione comunale situati nel centro della città di Pisa, come previsto dall’art. 27 della legge 300/70 e dagli Accordi Interconfederali del 10.1.2014 (Confindustria-Cgilin Xxxxxx XX Xxxxxxxxx, CislXxxxxxx Xxxxxxxxxx per una superficie di c.a mq 60, Uil e Confindustria-Ugl), del 15.1.2014 (Confindustria-Confsal) e del 30.7.2015 (Confindustria-OrSA), nonché dall’art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda porrà messi gratuitamente a disposizione dall’aggiudicatario della RSU un locale comune nelle Unità produttive - individuate nell’accordo nazionale gestione del 31.7.2015 - con più di 200 dipendenti occupati. 2. Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti occupati, le RSU potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. In questo caso la richiesta del locale dovrà essere inoltrata dalla RSU al responsabile dell’unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. 3servizio (vedi planimetria allegato A). I locali verranno consegnati con un allestimento base comprensivo di un bancone, armadi in metallo, scrivanie e sedute. Il Comune di Pisa si riserva, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione all’affidatario, la facoltà di trasferire la sede del servizio di informazione e accoglienza turistica rispetto a quella sopra indicata. b) Il servizio di informazione turistica stagionale sul litorale verrà svolto presso un chiosco sito a Tirrenia in Piazza Belvedere, per una superficie di c.a. mq. 7,00. Il Comune si riserva, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione all’affidatario, la facoltà di trasferire la sede del servizio di informazione turistica rispetto a quella sopra indicata. Gli uffici saranno individuati sul territorio contrassegnati, a cura dei responsabili delle singole Unità produttivedel committente, con i segni distintivi ai sensi dell’ art. 10 del Regolamento (DPGR 47/R del 7/08/2018) I locali verranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, previa stesura di apposito verbale. I locali oggetto del servizio non possono essere adibiti ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzati per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente Capitolato, fatte salve specifiche richieste del Committente. Il Committente si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi nei locali che procederanno alla ospitano i servizi durante il corso del contratto per verificarne lo stato ed il loro assegnazione predisponendo adeguato verbale corretto uso. Nessuna responsabilità e onere possono essere posti a carico del Committente per eventuali ammanchi, guasti o deterioramento degli impianti, attrezzature, arredi, materiali e prodotti di consegna. E’ in ogni caso fatta salva la possibilità per l’azienda di sostituire il locale assegnato con un altro, dando un preavviso alla RSU di almeno 30 giorniproprietà dell’Aggiudicatario. 4. Ai fini del presente articolo, resta confermata la situazione in essere per quanto riguarda i locali assegnati alle RSU. 5. Le parti convengono di voler definire, entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto, un’intesa per la definizione, ove le aziende ne abbiano la disponibilità, delle modalità di utilizzo di locali aziendali da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, in applicazione di quanto previsto al 1° alinea del punto 3 dell’art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF. Fino alla definizione della presente intesa nei termini previsti resta confermata la situazione in atto.

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Samples: Capitolato d'Appalto