Malattia e infortunio. Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad assenza per malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al dipendente, non in prova, per un periodo di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennio, il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.
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Malattia e infortunio. Nel Il lavoratore, in caso si assenti per malattia, salvo i casi di grave e giustificato impedimento, deve avvisare immediatamente l’impresa, nel normale orario di lavoro o di apertura della stessa. E’ obbligo, inoltre, del lavoratore trasmettere rispettivamente, a norma di legge, entro 48 ore il certificato medico di inizio malattia ed entro 24 quello di continuazione. Il lavoratore deve, inoltre, dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio o malattia professionale, anche di lieve entità. Qualora il lavoratore non ottemperi al suddetto obbligo, il datore di lavoro che non sia venuto altrimenti a conoscenza dell’accaduto resta esonerato da ogni responsabilità. Le assenze per malattia, infortunio e malattia professionale senza la presentazione del relativo certificato medico o con tardiva presentazione dello stesso, sono considerate ingiustificate con le conseguenze disciplinari ed economiche previste per legge e CCNL. In caso di interruzione del servizio dovuta ad assenza per malattia regolarmente accertata o infortunio, al lavoratore verrà assicurato il seguente trattamento: In caso di malattia il lavoratore, con contratto full e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al dipendentepart time orizzontale, non in provaprova e con anzianità di servizio fino a 3 anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 8 mesi in un arco temporale mobile di 24 mesi. Per il lavoratore con contratto part time verticale o misto, il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale mobile di 24 mesi, in caso di più assenze, verrà riproporzionato alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro in esse prestato. In caso di malattia il lavoratore, con contratto full e part time orizzontale, non in prova e con anzianità di servizio superiore a 3 anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 14 mesi 12in un arco temporale mobile di 36 mesi. Durante l'interruzione Per il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi lavoratore con contratto part time verticale o misto, il periodo di retribuzione intera conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale mobile di 36 mesi, in caso di più assenze, verrà riproporzionato alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro in esse prestato. Per i lavoratori affetti da TBC si farà riferimento a quanto previsto dalla legge n. 419/1975 e 6 mesi s.m.i. . In caso di retribuzione al 50%. Superati infortunio sul lavoro, intendendosi per questo i 12 mesi di cui al primo comma casi previsti ed indennizzabili dall’INAIL, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa posto fino a mesi 6quando duri l’inabilità temporanea che impedisca allo stesso di riprendere proficuamente il lavoro. In caso di malattia professionale, senza il lavoratore non in prova ha diritto alla retribuzioneconservazione del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 9 mesi in un arco temporale mobile di 14 mesi a prescindere dal tipo di contratto di lavoro in essere. La malattia, con decorrenza dell'anzianitàl’infortunio e la malattia professionale sospendono il decorso del preavviso e delle ferie. Qualora l'assenza Superato il periodo di conservazione del posto per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolomalattia professionale, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquenniole parti, il Consorzio ha altresì facoltà di fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, possono risolvere il rapporto di lavorolavoro con diritto al relativo periodo di preavviso. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione In caso di rischio di superamento del periodo di conservazione del posto per sola malattia, quella malattia che il dipendente contragga lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta e relativa certificazione medica da far pervenire al datore di lavoro 15 giorni prima della scadenza del comporto da controllare a sua diligente cura, di un periodo di aspettativa della durata di 10 mesi durante i quali non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedentedecorrerà alcun istituto contrattuale. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni Ferme restando le norme di legge in materia, in caso di malattia, l’impresa corrisponderà al lavoratore: • per i primi 3 giorni di carenza, il 60% della normale retribuzione giornaliera ove la malattia non superi i 10 giorni di calendario; • per i primi 3 giorni di carenza, il 100% della normale retribuzione giornaliera ove la malattia superi i 10 giorni di calendario o sia causa di ricovero ospedaliero; • un’integrazione della prestazione INPS, ove prevista, fino a garantire il 100% della normale retribuzione giornaliera nell’arco di 180 giorni per anno solare. A tal fine il dipendente é tenuto La quota INPS verrà conguagliata sui contributi mensili a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilionorma di legge. E' anche Ferme restando le norme di legge in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto materia, in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo caso di infortunio o malattia professionale, l’impresa corrisponderà al lavoratore: dal 1° al 4° giorno d’infortunio o di malattia professionale, il 100% della normale retribuzione giornaliera; per i giorni successivi al 4°, e comunque fino alla fine dell’evento, un’integrazione fino a garantire il 100% della normale retribuzione giornaliera che il dipendente avrebbe percepito in caso di normale prestazione lavorativa. La quota INAIL verrà anticipata obbligatoriamente ai sensi dell’art. 70 del T.U. n. 1124/1965 e s.m.i. . Sull’integrazione INPS/INAIL il datore calcolerà la lordizzazione. L’integrazione stessa non è dovuta se INPS e/o INAIL non riconoscono l’indennità a loro carico. Al lavoratore in prova, l’azienda non corrisponderà alcuna integrazione rispetto a quanto elargito dagli istituti. Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal lavoro per malattia ed infortunio sono espletate dalle ASL alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Per consentire l’effettuazione delle suddette visite fiscali, il lavoratore è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità secondo le vigenti disposizioni di legge. I casi di giornate non indennizzabili sono: - assenza del lavoratore alle eventuali visite di controllo; - giornate non coperte da certificazione medica. Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di malattia, infortunio e malattia professionale, valgono le norme di legge in materia.
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Malattia e infortunio. Art. 49 (Malattia e infortunio) In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore - al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi necessari - deve avvertire i preposti aziendali tramite chiamata telefonica o fax ovvero tramite interposta persona, prima dell'inizio del suo normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza - fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore. Ai sensi della legge n. 183/2010 il lavoratore non è più tenuto a procedere all'invio cartaceo del certificato di malattia alla propria azienda in quanto spetterà direttamente al medico di base di trasmettere per via informatica all'INPS il certificato, tramite un sistema operativo chiamato Sac (Sistema di accoglienza centrale). All'azienda è riconosciuta la facoltà di richiedere al lavoratore in malattia il numero di protocollo identificativo del certificato inviato on line dal medico all'INPS; tale obbligo di comunicazione potrà essere ottemperato dal lavoratore anche a mezzo e-mail ovvero sms. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi familiari ovvero ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere prontamente comunicato all'azienda. Qualora durante le fasce orarie di reperibilità presso il recapito comunicato all'INPS, il lavoratore non venga trovato dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche e non vi sia alcun giustificato motivo, il lavoratore perderà l'intero trattamento economico, parziale a totale a carico dell'azienda, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di interruzione del servizio dovuta ad assenza per malattia regolarmente accertata e infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. In tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al dipendente, ipotesi l'assenza sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 66. Il lavoratore non in prova, per un periodo che debba interrompere il servizio a causa di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articolomalattia o infortunio non sul lavoro, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza avrà diritto alla retribuzioneconservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennio, il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzioeffetti, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.i seguenti periodi:
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Malattia e infortunio. Nel In caso di interruzione del servizio dovuta ad assenza per incapacità lavorativa a seguito di malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, l'Ente conserva (gravidanza compresa) o infortunio il posto al dipendente, non in provaDatore di la- voro garantisce, per un periodo di mesi 12. Durante l'interruzione 720 giorni entro 900 giorni, il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi pagamento continuato del salario della misura del 100% del salario di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia base per un periodo complessivo di 2 anni 360 giorni e mezzo nel quinquenniodell’80% del salario di base per il re- stante periodo. Il Datore di lavoro stipula per le sue prestazioni delle assicurazioni collettive per l’indennità giornaliera per malattia e per l’indennità giornaliera per infortuni (supplemento LAINF) con un periodo di attesa massima di 180 giorni. I collaboratori partecipano ai premi per l’assicurazione di indennità giornaliera, il Consorzio ha altresì facoltà calcolati sulla base di risolvere il un periodo di attesa di 180 giorni, e ai premi dell’assicurazione contro gli infortuni non pro- fessionali per la metà dell’importo. Il diritto al pagamento continuato del salario da parte del Datore di lavoro sussiste solo per la durata del rapporto di lavoro. Si considera Dopo la sua cessazione sussiste ancora il diritto alla diaria assicurata nei confronti dell’assicurazione. La collaboratrice/il collaboratore deve poter passare all’assicurazione individuale senza nuove riserve. In caso di impedimento al lavoro superiore a tutti gli effetti prosecuzione del periodo 3 giorni di malattiacalendario per malattia o infortunio, quella malattia che la collabora- trice/il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedentecollaboratore deve presentare spontaneamente un certificato medico al più tardi il 4° giorno. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul In casi giustificati, il Datore di lavoro od può pretendere un certificato medico a malattia contratta a causa partire dal primo giorno di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoroas- senza. Il dipendente che, in relazione e durante Datore di lavoro si riserva inoltre il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio diritto di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine sottoporre la collaboratrice/il dipendente é tenuto collaboratore a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - una vi- sita da parte di Enti pubblici un suo medico di fiducia; le spese saranno a carico del Datore di lavoro. Se la collaboratrice/il collaboratore presta servizio civile o il servizio militare obbligatorio svizzero, il sala- rio ammonta per ogni anno di calendario a quanto segue: • per 30 giorni il 100% del salario di base, successivamente; • l’80% del salario di base per i collaboratori non coniugati senza obbligo di sostentamento; • il 100% del salario di base per i collaboratori coniugati o per i collaboratori non coniugati con ob- bligo di sostentamento. Il servizio civile svizzero e il servizio militare o della Croce rossa prestato da collaboratrici femminili sono equiparati al servizio militare e di Istituti specializzati protezione civile. Le prestazioni IPG spettano al Datore di lavoro nella misura del pagamento continuato del salario. Il Datore di lavoro paga in caso di decesso di una collaboratrice/un collaboratore un sesto del salario an- nuo, qualora la collaboratrice/il collaboratore lasci una/un coniuge, una/un convivente o figli minorenni. In assenza di questi aventi diritto pubblico - e se la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo collaboratrice/il periodo collaboratore ha un obbligo di infortunio o malattiasostentamento nei confronti di un’altra persona, l’erogazione a posteriori avviene a beneficio di quest’ultima.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Malattia e infortunio. Nel caso Il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto alla conservazione del posto di interruzione del servizio dovuta ad assenza per malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al dipendente, non in prova, lavoro per un periodo di 180 giorni sia nel caso di malattia e sia nel caso di infortunio. Ove trattasi di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL la conservazione del posto dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica e in ogni caso non potrà superare il periodo di dodici mesi 12dall’infortunio. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde Qualora l’assenza si protragga oltre i dodici mesi dall’infortunio, può essere concesso al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articolo, al dipendente lavoratore infortunato che ne fornisca faccia richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianitàun periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di dodici mesi. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre Trascorsi i periodi sopra indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando perdurando la infermità è reciproco il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennio, il Consorzio ha altresì facoltà diritto di risolvere il rapporto di lavoro dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché della indennità sostitutiva delle ferie maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. In caso di malattia il lavoratore avrà diritto: − se trattasi di operai, in aggiunta al trattamento di legge, all’erogazione da parte del datore di lavoro, per un periodo massimo di novanta giorni in un anno, di una indennità giornaliera nella misura del 25 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al momento dell’evento; − se trattasi di impiegato, all’erogazione dal parte del datore di lavoro del 100 per cento della retribuzione mensile ordinaria per sei mesi. Tali indennità saranno corrisposte dal giorno in cui si è verificata la malattia, quella malattia che se questa si protrae oltre il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione terzo giorno e subordinatamente al riconoscimento della malattia precedentestessa da parte dell’INPS. Quando l'assenza é conseguente ad Fermo restando quanto previsto dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124 in ordine al trattamento economico per i primi tre giorni di infortunio, per i casi di infortunio sul lavoro od il lavoratore a malattia contratta tempo indeterminato avrà diritto alla erogazione, da parte del datore di lavoro, a causa partire al quarto giorno in cui si è verificato l’infortunio e sino ad un massimo di servizio180 giorni, che determinino di una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente indennità giornaliera pari alla differenza tra la indennità di legge e la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione giornaliera contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al momento dell’evento. La corresponsione della sua inabilità totale anzidetta indennità giornaliera è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL. Il trattamento integrativo a quello di legge per malattia e per infortunio di cui ai commi precedenti, non spetta agli operai a tempo determinato che non abbiano raggiunto presso la stessa azienda, trenta giorni continuativi di lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante L’operaio a tempo determinato che abbia effettuato presso la stessa azienda il predetto periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorziolavorativo avrà diritto, per i casi di malattia e di infortunio riconosciuti, rispettivamente, dall’INPS e dall’INAIL, alla medesima indennità giornaliera prevista, rispettivamente, ai precedenti commi quinto e settimo, a partire dal 31° giorno dalla data di assunzione e per la durata di quarantacinque giorni in un anno. L’obbligo di corrispondere i sopra indicati trattamenti economici in caso di malattia o infortunio sul lavoro può essere assolto per il tramite della Casse extra legem provinciali di cui all’art. 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli opportuni controllioperai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, previa apposita convenzione con le predette casse a cura del datore di lavoro interessato. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in In ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità il trattamento spettante al lavoratore non potrà essere inferiore alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattiamisure indicate nel presente articolo.
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Malattia e infortunio. Nel Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'azienda di norma entro il giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore l'invio del certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all’art. 5 della legge n. 300/1970. In caso di interruzione del servizio dovuta per malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi. In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto su indicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi. Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti. Inoltre durante l'interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente i seguenti importi: • in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 6 giorni le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal giorno e fino al 180° giorno; • in caso di malattia di durata inferiore o pari a 6 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economica a carico dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno. Le parti convengono che a fronte di malattie gravi e certificate, l'azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un periodo di aspettativa non superiore a 3 mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano · le · disposizioni di legge che regolano la materia. Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso. In caso di assenza per malattia regolarmente accertata professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo. Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al dipendente, non in prova, comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennio, il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad assenza causata da infortunio sul lavoro od il lavoratore ha diritto alla conserva- zione del posto fino a guarigione clinica. Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia contratta a causa professionale, ad integrazione di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica o alla dichiarazione verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattiaretribuzione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Alimentaristi
Malattia e infortunio. Nel caso Il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto alla conservazione del posto di interruzione del servizio dovuta ad assenza per malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al dipendente, non in prova, lavoro per un periodo di 180 giorni sia nel caso di malattia e sia nel caso di infortunio. Ove trattasi di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL la conservazione del posto dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica e in ogni caso non potrà superare il periodo di dodici mesi 12dall’infortunio. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde Qualora l’assenza si protragga oltre i dodici mesi dall’infortunio, può essere concesso al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articolo, al dipendente lavoratore infortunato che ne fornisca faccia richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianitàun periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di dodici mesi. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre Trascorsi i periodi sopra indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando perdurando la infermità è reciproco il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennio, il Consorzio ha altresì facoltà diritto di risolvere il rapporto di lavoro dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché della indennità sostitutiva delle ferie maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. In caso di malattia il lavoratore avrà diritto: - se trattasi di operai, in aggiunta al trattamento di legge, all’erogazione da parte del datore di lavoro, per un periodo massimo di novanta giorni in un anno, di una indennità giornaliera nella misura del 25 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al momento dell’evento; - se trattasi di impiegato, all’erogazione dal parte del datore di lavoro del 100 per cento della retribuzione mensile ordinaria per sei mesi. Tali indennità saranno corrisposte dal giorno in cui si è verificata la malattia, quella malattia che se questa si protrae oltre il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione terzo giorno e subordinatamente al riconoscimento della malattia precedentestessa da parte dell’INPS. Quando l'assenza é conseguente ad Fermo restando quanto previsto dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124 in ordine al trattamento economico per i primi tre giorni di infortunio, per i casi di infortunio sul lavoro od il lavoratore a malattia contratta tempo indeterminato avrà diritto alla erogazione, da parte del datore di lavoro, a causa partire al quarto giorno in cui si è verificato l’infortunio e sino ad un massimo di servizio180 giorni, che determinino di una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente indennità giornaliera pari alla differenza tra la indennità di legge e la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione giornaliera contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al momento dell’evento. La corresponsione della sua inabilità totale anzidetta indennità giornaliera è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL. Il trattamento integrativo a quello di legge per malattia e per infortunio di cui ai commi precedenti, non spetta agli operai a tempo determinato che non abbiano raggiunto presso la stessa azienda, trenta giorni continuativi di lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante L’operaio a tempo determinato che abbia effettuato presso la stessa azienda il predetto periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorziolavorativo avrà diritto, per i casi di malattia e di infortunio riconosciuti, rispettivamente, dall’INPS e dall’INAIL, alla medesima indennità giornaliera prevista, rispettivamente, ai precedenti commi quinto e settimo, a partire dal 31° giorno dalla data di assunzione e per la durata di quarantacinque giorni in un anno. L’obbligo di corrispondere i sopra indicati trattamenti economici in caso di malattia o infortunio sul lavoro può essere assolto per il tramite della Casse extra legem provinciali di cui all’art. 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli opportuni controllioperai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, previa apposita convenzione con le predette casse a cura del datore di lavoro interessato. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in In ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità il trattamento spettante al lavoratore non potrà essere inferiore alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattiamisure indicate nel presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazione Di Lavoro Per I Dipendenti Delle Imprese Di Manutenzione,
Malattia e infortunio. Nel caso Nei casi d'infortunio o di interruzione malattia l'impiegato ha diritto alla conservazione del servizio dovuta ad assenza per malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al dipendente, non in prova, per un periodo massimo di mesi 1212 mesi. Durante l'interruzione Qualora trattasi d'infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia professionale riconosciuta, il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi diritto alla conservazione del posto si protrae di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%altri 12 mesi. Superati i 12 mesi Trascorso il periodo di cui al primo comma sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza rapporto. In tal caso l'impiegato ha diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennio, il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione corresponsione dell'indennità sostitutiva del periodo di malattiapreavviso, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione salvi restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza del presente contratto. Tenuto conto delle esigenze di produzione e della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizionecessità del continuo funzionamento dell'attività aziendale, che determinino qualora all'impiegato sia derivata dall'infortunio una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso sarà conservato il posto. Il dipendente cheIn tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l'impiegato infortunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato d'invalidità permanente. L'impiegato avrà però diritto al trattamento economico, nonché all'alloggio, per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso e durante il periodo della malattiaal TFR, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, nella misura prevista rispettivamente dagli artt. 39 e 55. L'assenza per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro malattia o infortunio deve essere provata con certificato medico ecomunicata al datore di lavoro entro 3 giorni; in mancanza di tale comunicazione, in salvo giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é l'impiegato è tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo produrre il periodo di infortunio o malattiacertificato medico.
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Malattia e infortunio. Nel L'assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di interruzione giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati dalla direzione aziendale. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'impresa entro il normale orario di lavoro del giorno che precede quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio dovuta ad e deve essere attestato con le modalità di cui ai successivi commi. I datori di lavoro dovranno acquisire l'attestato di inidoneità al lavoro solo attraverso i servizi on line messi a disposizione dall'INPS; il lavoratore è esonerato dall'invio dell'attestato, fermo restando l'obbligo dello stesso di comunicare tempestivamente l'assenza per malattia al datore di lavoro secondo i due commi precedenti. Qualora il datore di lavoro ne faccia richiesta, il lavoratore fornirà all'azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica. Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il lavoratore anche con più periodi di infermità raggiunga in complesso 12 mesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi. Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al dipendente, non in prova, per un periodo verificatisi nell'arco temporale degli ultimi 36 mesi consecutivi che precedono l'ultimo giorno di mesi 12malattia considerato. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi La disposizione di cui al primo precedente comma del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a vale anche se i 36 mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo consecutivi sono stati raggiunti attraverso più rapporti di 2 anni e mezzo lavoro consecutivi nel quinquennio, il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materiasettore. A tal fine il dipendente é tenuto datore di lavoro è obbligato, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domiciliorilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nei periodi di lavoro precedenti sino a un massimo di 3 anni. E' anche in facoltà Superati i limiti di conservazione del Consorzio posto, l'azienda su richiesta del lavoratore concederà un periodo di far constatare - da parte aspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto di Enti pubblici lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza della retribuzione e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il alcun istituto contrattuale. Detto periodo di aspettativa potrà essere richiesto una sola volta nell'arco dell'attività lavorativa con la stessa impresa. Decorsi i limiti di cui sopra, l'impresa ove proceda al licenziamento del lavoratore, corrisponderà il trattamento di fine rapporto di lavoro e l'indennità sostitutiva di preavviso e quant'altro eventualmente maturato. Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti termini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità. Per il trattamento di malattia e infortunio o valgono le norme di carattere generale. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge 20.5.70 n. 300, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia., le parti concordano quanto segue:
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Malattia e infortunio. Nel 2.11. Lavori pericolosi e misure di accompagnamento 2.12. Assicurazione durante la gravidanza e la maternità 2.14. Per insegnare alle personeO solo nel quadro di alcune relazioni di lavoro del diritto pubblico, come l'occupazione in amministrazione o in società statali, per le quali si applicano generalmente le proprie normative. I contratti di lavoro devono essere stipulati per iscritto? In generale no. Pertanto, il contratto di lavoro può anche essere concluso verbalmente (art. 320 STGB). Possiamo anche supporre che esista un contratto di lavoro, anche se probabilmente non esiste un accordo contrattuale. Il semplice fatto che il datore di lavoro sia sufficiente. È richiesta una forma scritta in casi eccezionali. Questo è il caso di interruzione un contratto di tirocinio che è valido solo se è stato concluso per iscritto (articolo 344a del codice civile). Ciò vale in parte al contratto di lavoro dei viaggiatori d'affari (contratto di lavoro per il personale di servizio dovuta ad esterno), che prescrive il verbale di questioni importanti e, in assenza di una causa, si applica anche a questioni legali (sezione 347A). CHE COSA). Esistono anche regolamenti che richiedono la forma scritta, come la compensazione degli straordinari (art. 321c al. 3 oz) durante l'esecuzione di un normale contratto di lavoro. Per l'esame e la chiarezza, è sempre consigliabile scrivere i contratti di lavoro per malattia regolarmente accertata iscritto. L'accordo è inoltre possibile e tale consentito che il contratto di lavoro concordato sia valido solo se concordato per iscritto e firmato da costituire impedimento alla prestazione del servizio stessoentrambe le parti. Tale prenotazione scritta è possibile per le condizioni contrattuali successive. Tuttavia, l'Ente conserva il posto al dipendente, non in prova, per un periodo di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta questo può essere concessa un'aspettativa fino problematico, poiché un minuto negligente di un cambio di contratto (incluso un cambio di stipendio) può portare a mesi 6problemi legali. SonoDipendenti, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianitàstipendi e remunerazione degli stipendi - lavoro settimanale. Qualora l'assenza Se i dettagli del contratto relativi all'obbligo di informazione sul rapporto di lavoro devono essere comunicati anche per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennioiscritto, il Consorzio ha altresì facoltà lavoratore verrà informato anche di risolvere il queste modifiche al più tardi entro un mese dalla loro entrata in vigore. L’obbligo d’informazione contribuisce alla certezza del diritto nel rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione Tuttavia, la violazione non pregiudica la realtà del contratto. 330b Articolo spol. Il Practice Agreement deve essere completato prima dell'inizio del periodo di malattia, quella malattia che processo e tre originali devono essere inviati direttamente al dipartimento per conferma. Si consiglia di inviare il dipendente contragga non oltre contratto per questioni amministrative entro il 31 luglio. La scadenza per firmare i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante contratti è il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia31 ottobre.
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Samples: Contratto Tirocinio Ferie
Malattia e infortunio. Nel In caso di interruzione malattia o infortunio il dipendente deve darne telefonicamente avviso al proprio Responsabile entro la prima ora di lavoro e, in caso di assenza del Responsabile, al servizio dovuta ad di segreteria/reception (telefono 0422/0000000). In caso di infortunio il dipendente deve anche recarsi dal medico/pronto soccorso per avviare la denuncia di infortunio all’Inail. Ai fini del pagamento dell'indennità di malattia, l'infermità che comporta incapacità lavorativa, anche per un solo giorno, deve essere documentata dal lavoratore mediante certificazione. Secondo le nuove disposizioni relative alla adozione del sistema telematico di certificazione, le attestazioni rilasciate dei medici di base vengono inviate ai datori di lavoro e direttamente all’Inps. E’ facoltà del lavoratore chiedere al proprio medico curante il numero di protocollo identificativo del certificato che il medico invia telematicamente all’Inps e fornire tale numero al proprio datore di lavoro. E’ possibile visionare il proprio certificato medico tramite il link xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx?xxxxx=0&xxxxxxxxxxx=000 , inserendo il numero di certificato rilasciato dal medico curante ed il proprio codice fiscale. Il ritardo della certificazione di inizio o continuazione della malattia potrebbe comportare la perdita dell'indennità INPS per i giorni di ritardo. L'indennità spetta per la durata della malattia indicata nella certificazione sanitaria. In caso di prosecuzione oltre la prognosi il lavoratore, per conservare il diritto all'indennità, è tenuto a documentare la continuazione della malattia. Secondo la nuova normativa si prevede che nell’arco di un anno solare in occasione della prima e della seconda assenza per malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione la percentuale riconosciuta è del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al dipendente, non in prova100%, per un periodo di mesi 12la terza verrà riconosciuta la percentuale del 66%, per la quarta sarà del 50% e dalla quinta in poi non sarà riconosciuto nessun importo. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino La gestione a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza scalare della carenza non vale per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennio, il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo eventi come ad esempio ricovero ospedaliero, certificati con prognosi di malattiamalattia iniziale superiore ai 12 giorni (o per eventuali continuazioni o ricadute), quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizioday hospital, che determinino una inidoneità anche temporaneapatologie con terapie salvavita, spetta al dipendente emodialisi, sclerosi multipla ed eventi morbosi verificatisi durante la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattiagravidanza.
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Samples: www.t2i.it
Malattia e infortunio. Nel Il lavoratore, in caso si assenti per malattia, salvo i casi di grave e giustificato impedimento, deve avvisare immediatamente l’impresa, nel normale orario di lavoro o di apertura della stessa. E’ obbligo, inoltre, del lavoratore trasmettere rispettivamente, a norma di legge, entro 48 ore il certificato medico di inizio malattia ed entro 24 quello di continuazione. Il lavoratore deve, inoltre, dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio o malattia professionale, anche di lieve entità. Qualora il lavoratore non ottemperi al suddetto obbligo, il datore di lavoro che non sia venuto altrimenti a conoscenza dell’accaduto resta esonerato da ogni responsabilità. Le assenze per malattia, infortunio e malattia professionale senza la presentazione del relativo certificato medico o con tardiva presentazione dello stesso, sono considerate ingiustificate con le conseguenze disciplinari ed economiche previste per legge e CCNL. In caso di interruzione del servizio dovuta ad assenza per malattia regolarmente accertata o infortunio, al lavoratore verrà assicurato il seguente trattamento: In caso di malattia il lavoratore, con contratto full e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al dipendentepart time orizzontale, non in provaprova e con anzianità di servizio fino a 3 anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 8 mesi in un arco temporale mobile di 24 mesi. Per il lavoratore con contratto part time verticale o misto, il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale mobile di 24 mesi, in caso di più assenze, verrà riproporzionato alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro in esse prestato. In caso di malattia il lavoratore, con contratto full e part time orizzontale, non in prova e con anzianità di servizio superiore a 3 anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 14 mesi 12in un arco temporale mobile di 36 mesi. Durante l'interruzione Per il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi lavoratore con contratto part time verticale o misto, il periodo di retribuzione intera conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale mobile di 36 mesi, in caso di più assenze, verrà riproporzionato alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro in esse prestato. Per i lavoratori affetti da TBC si farà riferimento a quanto previsto dalla legge n. 419/1975 e 6 mesi s.m.i. . In caso di retribuzione al 50%. Superati infortunio sul lavoro, intendendosi per questo i 12 mesi di cui al primo comma casi previsti ed indennizzabili dall’INAIL, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa posto fino a mesi 6quando duri l’inabilità temporanea che impedisca allo stesso di riprendere proficuamente il lavoro. In caso di malattia professionale, senza il lavoratore non in prova ha diritto alla retribuzioneconservazione del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 9 mesi in un arco temporale mobile di 14 mesi a prescindere dal tipo di contratto di lavoro in essere. La malattia, con decorrenza dell'anzianitàl’infortunio e la malattia professionale sospendono il decorso del preavviso e delle ferie. Qualora l'assenza Superato il periodo di conservazione del posto per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolomalattia professionale, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquenniole parti, il Consorzio ha altresì facoltà di fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, possono risolvere il rapporto di lavorolavoro con diritto al relativo periodo di preavviso. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione In caso di rischio di superamento del periodo di conservazione del posto per sola malattia, quella malattia che il dipendente contragga lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta e relativa certificazione medica da far pervenire al datore di lavoro 15 giorni prima della scadenza del comporto da controllare a sua diligente cura, di un periodo di aspettativa della durata di 10 mesi durante i quali non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedentedecorrerà alcun istituto contrattuale. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni Ferme restando le norme di legge in materia, in caso di malattia, l’impresa corrisponderà al lavoratore: • per i primi 3 giorni di carenza, il 60% della normale retribuzione giornaliera ove la malattia non superi i 10 giorni di calendario; • per i primi 3 giorni di carenza, il 100% della normale retribuzione giornaliera ove la malattia superi i 10 giorni di calendario o sia causa di ricovero ospedaliero; • un’integrazione della prestazione INPS, ove prevista, fino a garantire il 100% della normale retribuzione giornaliera nell’arco di 180 giorni per anno solare. A tal fine il dipendente é tenuto La quota INPS verrà conguagliata sui contributi mensili a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilionorma di legge. E' anche Ferme restando le norme di legge in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto materia, in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo caso di infortunio o malattia professionale, l’impresa corrisponderà al lavoratore: • dal 1° al 4° giorno d’infortunio o di malattia professionale, il 100% della normale retribuzione giornaliera; • per i giorni successivi al 4°, e comunque fino alla fine dell’evento, un’integrazione fino a garantire il 100% della normale retribuzione giornaliera che il dipendente avrebbe percepito in caso di normale prestazione lavorativa. La quota INAIL verrà anticipata obbligatoriamente ai sensi dell’art. 70 del T.U. n. 1124/1965 e s.m.i. . Sull’integrazione INPS/INAIL il datore calcolerà la lordizzazione. L’integrazione stessa non è dovuta se INPS e/o INAIL non riconoscono l’indennità a loro carico. Al lavoratore in prova, l’azienda non corrisponderà alcuna integrazione rispetto a quanto elargito dagli istituti. Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal lavoro per malattia ed infortunio sono espletate dalle ASL alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Per consentire l’effettuazione delle suddette visite fiscali, il lavoratore è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità secondo le vigenti disposizioni di legge. I casi di giornate non indennizzabili sono: - assenza del lavoratore alle eventuali visite di controllo; - giornate non coperte da certificazione medica. Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di malattia, infortunio e malattia professionale, valgono le norme di legge in materia.
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